RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00014 ir/nh
Lugano 5 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2002 di
__________,
contro
le decisioni del 20 dicembre 2001 emanate da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, - che __________ ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria per gli anni 2001 e 2002;
- che l’Ufficio dell'assicurazione malattia ha respinto la richiesta dell’assicurato con decisione del 31 ottobre 2001;
- che avverso tale decisione __________ ha interposto ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in data 29 gennaio 2002;
- che in sede di risposta l’amministrazione ha comunicato che, in seguito a riesame, “i servizi amministrativi cantonali hanno completamente accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa il sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie per gli anni 2001 e 2002” (risposta di causa del 14 febbraio 2002);
- che l’Ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato all’assicurato il 12 febbraio 2002 la sua intenzione di concedere il sussidio;
- che il giudice delegato del TCA ha quindi interpellato l’assicurato in merito agli intendimenti dell’amministrazione ed in merito all’interesse giuridico al mantenimento del ricorso;
- che, in data 28 febbraio 2002, __________ ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il ritiro dell’impugnativa in discussione;
- che il ritiro del gravame rende la procedura priva d’oggetto con conseguente suo stralcio senza conseguenza di carico di tasse e spese.
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso formulato il 29 gennaio 2002 da __________ è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici