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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2002 36.2002.14

March 5, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·337 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00014   ir/nh

Lugano 5 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2002 di

__________, 

contro  

le decisioni del 20 dicembre 2001 emanate da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                       -   che __________ ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria per gli anni 2001 e 2002;

                                     -   che l’Ufficio dell'assicurazione malattia ha respinto la richiesta dell’assicurato con decisione del 31 ottobre 2001;

                                     -   che avverso tale decisione __________ ha interposto ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in data 29 gennaio 2002;

                                     -   che in sede di risposta l’amministrazione ha comunicato che, in seguito a riesame, “i servizi amministrativi cantonali hanno completamente accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa il sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie per gli anni 2001 e 2002” (risposta di causa del 14 febbraio 2002);

                                     -   che l’Ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato all’assicurato il 12 febbraio 2002 la sua intenzione di concedere il sussidio;

                                     -   che il giudice delegato del TCA ha quindi interpellato l’assicurato in merito agli intendimenti dell’amministrazione ed in merito all’interesse giuridico al mantenimento del ricorso;

                                     -   che, in data 28 febbraio 2002, __________ ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il ritiro dell’impugnativa in discussione;

                                     -   che il ritiro del gravame rende la procedura priva d’oggetto con conseguente suo stralcio senza conseguenza di carico di tasse e spese.

Per questi motivi

in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso formulato il 29 gennaio 2002 da __________ è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

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