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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2003 36.2002.125

January 21, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,978 words·~20 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2002.125 36.2003.5   IR/cd

Lugano 21 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso / petizione del 22 ottobre 2002 di

__________

contro  

la decisione del 16 ottobre 2002 emanata da

Cassa malati __________     in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                1.1   __________ è assicurata preso la Cassa Malati __________, __________ qui di seguito, sia per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie che per coperture complementari denominate __________, Assicurazione per le cure e l’assistenza, per l’emergenza e per le cure alternative.

                                         A seguito di un’urgenza __________ è stata ricoverata e degente presso l’Ospedale __________ a partire dal 18 sino e compreso il 22 febbraio 2002. __________ ha rilasciato, il 21 febbraio 2002, una garanzia per il pagamento delle cure ospedaliere in reparto comune per un importo di CHF 786.- giornalieri pari al doppio della tariffa giornaliera in camera comune presso l’Ospedale __________.

                                         L’amministrazione dell’Ospedale __________ ha emesso la sua fattura per la degenza indicata cifrando le pretese in Euro 7'463,83 pari a CHF 10'971,85, importo saldato dall’assicurazione all’ente ospedaliero italiano.

                                         __________ ha chiesto alla propria assicurata di riversarle l’importo di CHF 3'897,85 e ciò dopo avere ammesso il suo obbligo di pagamento per il doppio della tariffa dell’__________ nell’ambito delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. __________ si è pure assunta l’obbligo di versare un importo pari alla tariffa in camera comune all’__________ e ciò in virtù dell’assicurazione complementare conclusa dall’assicurata. In altri termini un importo pari al triplo del costo della camera comune all’__________ è stato ammesso a carico della __________ in parte a carico dell’assicurazione obbligatoria e in parte a carico delle coperture complementari concluse dall’assicurata. A carico della signora __________ __________ ha posto, come detto, l’importo di CHF 3'897,85.

                               1.2.   L’assicurata ha dimostrato di non approvare tale presa di posizione della Cassa con scritto del 7 agosto 2002 (doc. _) e __________ ha emanato una decisione formale il 9 settembre 2002 con cui ha formalizzato la sua posizione. A fronte dell’opposizione interposta dall’assicurata l’amministrazione ha emesso una decisione su opposizione il 16 ottobre 2002 in cui così si è espressa:

"  (…)

Nella fattispecie non è litigiosa l'urgenza del trattamento effettuato all'estero. Li­tigiosa è invece l'assunzione dei costi da parte di __________ nella misura di fr. 3'897.85.

In virtù dell'art. 36 cpv. 4 OAMal nei casi di trattamento effettuato all'estero per un'urgenza sono assunti al massimo fino ad un importo pari al doppio del corri­spettivo rimborso in Svizzera.

Nella fattispecie la __________, in ambito LAMal ha assunto i costi per i quali aveva dato inizialmente la garanzia. I costi garantiti e assunti dalla __________ in ambito LAMal corrispondono al doppio della tariffa applicabile al luogo di domicilio dell'assicurata, reparto comune (fr. 393.- quale tariffa di rife­rimento dell'Ospedale __________, moltiplicata per 2), per l'intera durata della degenza all'Ospedale __________. L'importo totale corrisposto dalla __________ in ambito LAMAL corrisponde a fr. 4'716.--. A tale importo si aggiunge la somma assunta dalla __________ nell'ambito dell'assicurazione complementare __________: come da condizioni generali d'assicurazione, dall'assicurazione LCA l'insorgente è stata rimborsata dei costi che sarebbero in­sorti da un soggiorno ospedaliero al proprio domicilio, pari a fr. 2'358.-- (cfr.

art. 13.2 delle CGA: fr. 393.- giornalieri per la durata del soggiorno).

Ne consegue che, in virtù delle disposizioni legali e contrattuali applicabili alla fattispecie, la __________ ha a giusto titolo posto a carico di __________ l'importo residuo di fr. 3'897.85 per il ricovero d'urgenza all'ospedale __________ dal 18.02.2002 al 23.02.2002.

Nell'opposizione l'insorgente contesta l'importo posto a suo carico. Una sua par­tecipazione non si giustificherebbe in quanto sia dalla __________ sia dal __________ le sarebbe stata comunicata la piena assunzione dei costi ospedalieri all'estero.

Va in merito precisato che una "promessa" in tal senso non è mai stata data dalla __________. Come avviene di regola, anche l'informazione data dalla __________ era semmai da intendersi quale assunzione dei costi per la presta­zione secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili. Gli accertamenti ef­fettuati non hanno permesso di appurare diversamente." (cfr. doc. _)

                                         Avverso questa decisione __________ è insorta dinanzi a questo TCA con atto del 22 ottobre 2002 in cui evidenzia:

"  (…)

I fatti:

a seguito di un'urgenza (ictus) sono stata ricoverata in Italia presso l'Ospedale __________. Subito dopo il ricovero mia sorella ha chiamato la __________ .

Le è stato detto di chiamare il __________.

Il __________ era stato messo a conoscenza che l'ospedale __________ richiedeva un documento E111 con il quale erano coperte poi tutte le spese, ci veniva detto che non era necessario perché loro avrebbero rilasciato una garanzia.

Il __________ veniva anche informato che l'Ospedale __________ ci consigliava anche di andare alla sede __________ e fare la tesserina sanitaria (visto che io ho la doppia nazionalità Italiana e Svizzera) con la quale sarei stata coperta di tutte le spese, ma anche qui il __________ e la __________ ci dicevano che non era necessario.

Conclusione:

Ho fatto esattamente quello che la __________ e il __________ dicevano di fare e adesso mi vedo costretta a pagare Frs. 3897,85 quando se avessi agito come l'Ospedale __________ diceva non avrei più dovuto pagare niente. L'Ospedale __________ (Ufficio Cassa) in ogni momento può confermare quanto dico.

La __________ e per suo tramite il __________ non ha fatto di sicuro i miei interessi, infatti oggi citando gli articoli di legge mi si addebita di una somma non indifferente. Preciso che al momento del ricovero i miei familiari non sapevano cosa fare non essendosi mai trovati in una simile situazione e quindi hanno ritenuto che la cosa giusta fosse quella di fare ciò che diceva la cassa malati." (cfr. doc. _)

                                         All’accoglimento del gravame si oppone __________ con atto del 17 dicembre 2002 da cui si evidenziano i seguenti passaggi:

"  (…)

Nella fattispecie la __________, in ambito LAMal ha assunto i costi per i quali a­veva dato inizialmente la garanzia. I costi garantiti e assunti dalla __________ in ambito LAMal corrispondono al doppio della tariffa applicabile al luogo di domicilio dell'assicurata, reparto comune (fr. 393.- quale tariffa di riferimento dell'Ospedale

__________, moltiplicata per 2), per l'intera durata della degenza all'Ospedale __________. L'importo totale corrisposto dalla __________ in ambito LAMAL corri­sponde a fr. 4'716.--. A tale importo si aggiunge la somma assunta dalla __________ nell'ambito dell'assicurazione complementare __________: come da condizioni gene­rali d'assicurazione, dall'assicurazione LCA la ricorrente è stata rimborsata dei costi che sarebbero insorti da un soggiorno ospedaliero al proprio domicilio, pari a fr. 2'358.- ­(cfr. art.13.2 delle CGA: fr. 393.giornalieri per la durata del soggiorno).

Ne consegue che, in virtù delle disposizioni legali e contrattuali applicabili alla fattispe­cie, la __________ ha a giusto titolo posto a carico di __________ l'importo re­siduo di fr. 3'897.85 per il ricovero d'urgenza all'ospedale __________ dal 18.02.2002 al 23.02.2002.

Nel ricorso __________ contesta l'importo posto a suo carico; una sua partecipazione non si giustificherebbe in quanto sia dalla __________ sia dal __________ le sarebbe stata comunicata la piena assunzione dei costi ospedalieri all'estero.

Va in merito precisato che una "promessa" in tal senso non è mai stata data dalla __________. Come avviene di regola, semmai un'informazione da parte dell'Agenzia __________ vi è stata, essa era da intendersi quale assunzione dei costi per la pre­stazione secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili. Gli accertamenti effettuati dalla convenuta non hanno permesso di appurare diversamente. Va inoltre precisato che è il Centro Servizi di __________, anziché l'Agenzia, cui l'assicurato viene di regola indirizza­to dall'Agenzia, ad esser competente per la valutazione dei casi di prestazione.

Alla convenuta la ricorrente contesta altresì di non aver considerato le proprie afferma­zioni relative al formulario ___ e alla tessera __________, in merito alle quali essa era stata resa attenta dall'ospedale __________. Va in proposito detto che il formulario ___, diversamen­te da quanto avvenisse già per gli altri paesi membri della comunità europea, è applicabi­le alla Svizzera a partire dall'entrata in vigore dei bilaterali, ossia dal 01.06.2002, e dunque precedentemente al soggiorno della ricorrente al __________. L'informazione data dal __________ alla ricorrente è pertanto imperfetta.

Per quanto riguarda invece la possibilità della ricorrente di beneficiare di prestazioni as­sicurative in Italia presso la __________ in virtù della cittadinanza italiana, alla convenuta non ri­sulta che essa potesse beneficiare di prestazioni in tal senso; va da sé che altrimenti la convenuta non avrebbe erogato prestazioni nella misura fatta. Dal momento che la ri­corrente aveva interpellato la __________ per l'erogazione di prestazioni, essa po­teva ragionevolmente partire dal presupposto che nessun altro assicuratore malattia in­terveniva per il caso.

Alla luce di quanto esposto, a giusto titolo la convenuta, assunti i costi per l'urgenza all'estero secondo la doppia tariffa applicabile al luogo di domicilio della ricorrente in reparto comune in ambito LAMAL e una volta la stessa in ambito LCA per un ammon­tare complessivo di

fr. 7'074.--, ha posto a carico della ricorrente il rimanente dei costi ospedalieri per l'importo di fr. 3'897.85 insorti al __________." (cfr. doc. _)

                                         Alla signora __________ è stata offerta la possibilità di formulare la richiesta di acquisizione di nuove prove (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo quanto disposto dall'art. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.

                                         La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

                                         Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanta netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).

                                         Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1 gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementari all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

                                         Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che dell'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.

                                         L'impugnativa sarà quindi esaminata sia come atto di ricorso contro la decisione su opposizione che come petizione tendente all'ottenimento delle prestazioni previste dalle assicurazioni complementari sottoscritte da __________.

                                         Nel merito

                                         A. Assicurazione sociale contro le malattie

                               2.3.   In concreto è censurato il mancato rimborso da parte della __________ dell'integrità dei costi per la degenza ospedaliera intervenuta presso l’Ospedale __________ dal 18 al 23 febbraio 2002.

                                         Dal canto suo la Cassa non contesta il carattere di urgenza della cura all'estero ai sensi della LAMal, ma indica che l'importo massimo risarcibile è di CHF 393.- (pari al costo della camera comune presso l’Ospedale __________) versato per i giorni di degenza (6) ed al doppio ossia CHF 3'730 (CHF 373 X 5 giorni X 2).

                                         In ambito LAMal gli assicuratori assumono, di regola, soltanto le cure praticate in Svizzera da fornitori di prestazioni autorizzati.

                                         Il principio della territorialità, che permeava la LAMI, continua, dunque, a reggere il sistema di assicurazione malattia instaurato dalla LAMal (cfr. Eugster, Krankenversicherung, Koller, Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 87 N 175). Questo principio non è, però, meno rigido (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p. 42, 56).

                                         Per l'art. 34 cpv. 2 LAMal

"  Il Consiglio federale può decidere che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 o 29 eseguite all’estero per motivi d’ordine medico. Può designare i casi in cui detta assicurazione assume i costi del parto effettuato all’estero non per motivi d’ordine medico. Può limitare l’assunzione dei costi di prestazioni dispensate all’estero".

                                         Con l'art. 36 cpv. 2 OAMal, il Consiglio federale ha stabilito che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in caso d'urgenza. L'urgenza viene ammessa quando l'assicurato, che soggiorna temporaneamente all'estero, necessita di un trattamento medico e il rientro in Svizzera non è appropriato.

                                         Non esiste, invece, urgenza se l'assicurato si reca all'estero per seguire un trattamento.

                                         Per l'art. 36 cpv. 4 OAMal

"  Le prestazioni di cui ai capoversi 1e2ei trattamenti dispensati all’estero ai frontalieri, ai lavoratori distaccati all’estero e alle persone al servizio di una collettività pubblica, come pure ai loro familiari (art. 3 a 5), sono assunti al massimo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo rimborso in Svizzera e, nei casi di cui al capoverso 3, per un importo pari a quello in Svizzera. Per gli assicurati di cui agli articoli 4 e 5, la rimunerazione è effettuata in base alle tariffe e ai prezzi valevoli nel loro ultimo luogo di domicilio in Svizzera.

                                         La disposizione limita quindi l'obbligo delle casse malati di assumere costi insorti all'estero ad alcuni gruppi di assicurati. La normativa corrisponde a quanto previsto nell'assicurazione infortuni agli art. 10 cpv. 3 LAINF e 17 OAINF (Maurer, op. cit. p. 56 e N 147).

                               2.4.   Nel caso concreto non è contestato il ricovero per un caso d’urgenza della signora __________ presso l’Ospedale __________ di __________. La stessa amministrazione conviene con l’esistenza di un’urgenza che ha condotto alla citata ospedalizzazione.

                                         Per quanto attiene agli aspetti amministrativi del ricovero __________ ha prodotto un telescritto del 21 febbraio 2002 (e quindi emesso in pratica alla fine delle degenza) del __________ all’assicurazione con la richiesta di conferma della “Deckungszulage”, cui la __________ ha dato seguito il giorno stesso mediante indicazione della copertura in camera comune per un importo giornaliero di CHF 786.- e la specifica di assenza di rimborso per spese di rimpatrio (doc. _). L’indicazione dell’entità della copertura è avvenuta, a tenore delle norme applicabili ai casi come quello in discussione, al doppio della tariffa applicabile nel Cantone di domicilio, nel caso concreto è indiscussa una tariffa di CHF 393.- giornalieri presso l’Ospedale __________.

                                         Le prestazioni ottenute presso l’Ospedale __________ sono state fatturate e l’assicuratore della paziente le ha saldate il 17 luglio 2002 ricaricando all’assicurata quella parte dei costi, esclusa l’ulteriore partecipazione di __________ per una copertura complementare di cui si dirà in appresso, l’importo di CHF 3'897,85. L’agire della Cassa appare conforme alle norme legali applicabili nel caso di specie.

                               2.5.   La ricorrente indica come debba essere protetta nella sua buona fede. In effetti già nella lettera dell’assicurata alla __________ del 20 settembre 2002 la signora __________ indica:

"  (…)

A tale proposito preciso che al momento del ricovero all'Ospedale __________ ho chiamato immediatamente la __________ per farmi spiegare cosa dovevo fare, visto che non mi ero mai trovata ad affrontare una situazione simile ed ero abbastanza scossa dell'accaduto.

Mi è stato detto di chiamare il __________.

Ho spiegato loro che l'Ospedale mi diceva che la mia cassa malati avrebbe dovuto redigere un documento __________ con il quale sarei stata coperta per tutte le spese.

Il __________ mi ha risposto di non preoccuparmi che loro facevano un fax all'ospedale facendo da garanzia e la copertura era a posto.

Nonostante questo io ho chiamato ancora la __________ che ha confermato all'ospedale __________ che era tutto a posto." (cfr. doc. _)

                                         In sede di ricorso la signora __________ spiega che, successivamente al ricovero, la sorella ha chiamato __________ dove le fu detto di rivolgersi al __________. __________ è stato messo al corrente del fatto che il __________ esigeva il documento denominato __________ “con il quale erano coperte poi tutte le spese”. __________ informava invece l’assicurata del fatto che non era necessario l’allestimento del formulario “perché loro avrebbero rilasciato una garanzia”. In più __________ avrebbe sconsigliato, siccome non necessario, alla signora __________ di rivolgersi alla __________ italiana (stante la doppia cittadinanza svizzera ed italiana della ricorrente) che avrebbe permesso la copertura di tutte le spese.

                                         Va evidenziato come il diritto alla protezione della buona fede, che trova il suo fondamento nella Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

                                         Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza:

                                         1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                         2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                         3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

                                         4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole;

                                         5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

                                         Le condizioni indicate non appaiono realizzate nel caso concreto. In effetti, come rammenta rettamente la ricorrente stessa, l’autorità – ossia l’assicuratore malattia stesso – non ha fornito alcuna promessa o garanzia concreta contraria alla legge. In effetti __________ è stata semplicemente invitata, come essa stessa rammenta nei suoi scritti, a rivolgersi al __________. Il __________ si è occupato di procedere a garantire le spese di ospedalizzazione non potendo indubbiamente vincolare, con dichiarazioni o promesse, l’assicuratore malattie e – così facendo – costringerlo ad assumersi costi non previsti dalla LAMal. In altri termini il fatto che il __________ abbia proceduto a fornire la garanzia del pagamento delle spese, che abbia – nella persona del preposto collaboratore – indicato alla signora __________, sia direttamente che indirettamente tramite la sorella, l’inutilità dell’allestimento di un determinato formulario rispettivamente dell’opportunità di far capo all’__________ italiana sono circostanze che non possono ricadere su __________. __________ stessa, ciò che neppure l’assicurata sostiene, ha promesso o garantito l’assunzione integrale dei costi conseguenti al ricovero. D’altra parte la garanzia del pagamento, come tale – se promessa – è effettivamente intervenuta. Infatti i costi sono stati garantiti e la fattura è stata anticipatamente pagata all’Ospedale da parte della __________. Altro discorso invece é l'assunzione dei costi integrali del ricovero da parte dell’amministrazione in virtù del principio della buona fede. In effetti nessuna promessa, già secondo il dire stesso della ricorrente, è stata formulata in questo senso dall’assicuratore. Non può poi essere equiparata a promessa od informazione vincolante il preteso consiglio rispettivamente la pretesa dichiarazione dei preposti collaboratori di __________ e della __________ alla sorella della signora __________ rispettivamente alla signora __________ stessa di non rivolgersi alla __________ italiana. Semmai questa informazione, o meglio questa indicazione di inutilità della richiesta di intervento dell’amministrazione sanitaria italiana fosse errata – circostanza questa che la signora __________ non ha comunque reso verosimile come il dovere di collaborazione avrebbe imposto – ciò non potrebbe comportare una responsabilità di __________ nell'ambito della copertura dell'assicurazione obbligatoria Svizzera siccome l’ambito dell’informazione era palesemente estraneo alle competenza dell’assicuratore svizzero.

                                         Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

                                         B. Assicurazioni complementari

                               2.6.   La LAMal si applica unicamente all'assicurazione malattia sociale definita dall'art. 1 LAMal e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono considerate come facenti parte del diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

                               2.7.   Nel caso concreto alla signora __________ l’assicuratore malattia ha riconosciuto, oltre alle pretese fondate sull’assicurazione di base anche il versamento di un importo pari alla tariffa giornaliera versata nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria in caso di ricovero in camera comune all’ospedale __________, ossia CHF 393.- giornalieri per il numero di giorni durante i quali è durato il ricovero. A fondamento di questo riconoscimento la copertura definita __________ all’art. 13.2 delle condizioni generali d’assicurazione (CGA). In effetti tale disposizione contrattuale prevede espressamente che il ricovero ospedaliero “in tutto il mondo” da diritto al versamento  di “quanto dovuto al luogo di domicilio dell’assicurato”. Va quindi ritenuto come __________ abbia rettamente interpretato la condizione contrattuale, nel suo senso letterale chiaro e che non ammette altre possibili interpretazioni.

                               2.8.   Il giudice delegato ha chiesto alla resistente Cassa, nel corso dell’istruttoria, la trasmissione delle condizioni d’assicurazione per tutte le complementari di cui è beneficiaria la signora __________, e non solo delle condizioni della __________ prodotte da __________. Tali atti, noti comunque all’assicurata siccome relativi alle sue coperture assicurative, hanno permesso al TCA di accertare come l’assicurazione per cure ed assistenza provveda al pagamento, a determinate condizioni, delle cure termali, di riposo e di convalescenza sopportate dall’assicurato, situazioni queste che non tornano qui in discussione. La copertura per emergenze interviene invece in caso di necessità di trasporti d’emergenza, nonché per le ricerche ed il salvataggio. Anche in questo caso, dove è in discussione il ricovero ospedaliero e le spese di cura in ospedale (come appare dalla fattura annessa al doc. _), non vi è spazio per un intervento della copertura per emergenze conclusa dall’assicurata.

                               2.9.   Anche per quanto concerne la copertura per la medicina alternativa non sono dati motivi di intervento da parte dell’assicuratore. Questa copertura prevede infatti che, in caso di ricovero stazionario, siano presi a carico di __________ i costi, limitatamente all’80%, delle cure eseguite secondo la medicina empirica eseguiti da un medico, da un medico naturalista o da un terapista riconosciuto circostanza non adempiuta in concreto. Alla luce di quanto precede __________ ha operato correttamente fornendo prestazioni unicamente in virtù della copertura complementare __________, e fornendole secondo il contratto. Alla signora __________ non possono essere concesse ulteriori prestazioni oltre quelle ricevute. La petizione va quindi respinta, senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   A.  Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

                                 1.-   Il ricorso 22 ottobre 2002 formulato da __________ é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                  B.   Assicurazioni complementari

                                 1.-   La petizione é respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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