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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2002 36.2002.120

October 8, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,936 words·~10 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00120   IR/sc

Lugano 8 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2002 di

__________, 

contro  

Cassa malati __________,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con precetto esecutivo 30 agosto 2002 numero __________ l’__________ è stato escusso dalla Cassa Malati __________ per l’importo di CHF 298,10 per premi arretrati “2-12.01”, CHF 20.- per spese di richiamo (frais de sommation) e CHF 30.- per spese dell’apertura del dossier.

                                         Al PE è stata interposta opposizione da parte del debitore escusso cui l’atto esecutivo è stato intimato il 3 settembre successivo.

                                         Con un ulteriore precetto esecutivo __________ datato pure del 30 agosto 2002 l’__________ è stato anche escusso, sempre dalla Cassa Malati __________, per CHF 65,65 per __________ Part. 38.- - __________ __________ Part. 10,90 – __________ __________ Part. 16,75” , CHF 20.- di spese di richiamo (frais de sommation) e CHF 30.- spese di apertura del dossier.

                                         Anche in questo caso il debitore escusso, che si è visto recapitare il PE in data 3 settembre 2002, ha interposto opposizione all’esecuzione.

                               1.2.   Il 3 settembre 2002 l’__________ ha trasmesso i due precetti esecutivi alla lodevole CEF del Tribunale di Appello trattandosi del “Medesimo e grave problema”.

                                         Il successivo 25 settembre 2002 la Cassa Malati __________ ha emanato due distinte decisioni “secondo Art. 80 LAMal.” Del seguente tenore:

"  abbiamo constatato che lei ha fatto opposizione al precetto esecutivo di cui sopra, il quale le è stato notificato per non aver pagato i premi e/o le partecipazioni.

Detta opposizione non è giustificata in quanto al momento della sua affiliazione alla nostra cassa malati, lei si è impegnato a pagare i premi come pure le partecipazioni previste dalla legge e ciò in conformità all'articolo 17 cpv. 2 delle condizioni generali della cassa.

Alla data odierna il suo debito, oggetto del precetto esecutivo, si presenta come segue:

Fr.         298.10      Per premi

Fr.               .00     Per partecipazioni

Fr.         -     .00     ./. Per acconto

Fr.           30.00     Per spese di apertura incarto

Fr.               .00     Per spese di prima notifica

Fr.           20.00     Per spese di diffide

Fr.         348.10      TOTALE

============

Inoltre le facciamo presente che durante tutta la procedura esecutiva, lei è debitore delle spese esecutive e di un interesse di mora del 5% sui premi arretrati.

Sulla base di quanto precede la presente vale come rigetto d'opposizione al precetto esecutivo menzionato.

La nostra decisione è conforme alla disposizione legali (art. 80 LAMal).

Via di ricorso.

La presente decisione avrà forza di cosa giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione, debitamente motivata, dovrà essere fatta per iscritto e tramite invio raccomandato." (Doc. _)

                                         e

"  abbiamo constatato che lei ha fatto opposizione al precetto esecutivo di cui sopra, il quale le è stato notificato per non aver pagato i premi e/o le partecipazioni.

Detta opposizione non è giustificata in quanto al momento della sua affiliazione alla nostra cassa malati, lei si è impegnato a pagare i premi come pure le partecipazioni previste dalla legge e ciò in conformità all'articolo 17 cpv. 2 delle condizioni generali della cassa.

Alla data odierna il suo debito, oggetto del precetto esecutivo, si presenta come segue:

Fr.               .00     Per premi

Fr.           65.65     Per partecipazioni

Fr.         -     .00     ./. Per acconto

Fr.           30.00     Per spese di apertura incarto

Fr.               .00     Per spese di prima notifica

Fr.           40.00     Per spese di diffide

Fr.         135.65      TOTALE

============

Inoltre le facciamo presente che durante tutta la procedura esecutiva, lei è debitore delle spese esecutive e di un interesse di mora del 5% sui premi arretrati.

Sulla base di quanto precede la presente vale come rigetto d'opposizione al precetto esecutivo menzionato.

La nostra decisione è conforme alla disposizione legali (art. 80 LAMal).

Via di ricorso.

La presente decisione avrà forza di cosa giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione, debitamente motivata, dovrà essere fatta per iscritto e tramite invio raccomandato." (Doc. _)

                               1.3.   Con atto del 4 ottobre 2002 (pervenuto il successivo 7 ottobre 2002 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni) l’__________ ricorre contro le decisioni 25 settembre 2002 dell’__________ “inerente la mia opposizione ai PE __________ e __________ del 30 .08.2002 di Fr. 298,10 e Fr. 65,65”

                                         Il ricorrente così si esprime nella sua impugnativa:

"  (…)

1.   i rispettivi PE del 30.08.02, come pure le decisioni 25.09.2002 per niente specificano e spiegano l'effettivo titolo del credito, e con nessun riferimento d'orientamento,

2.   già in data 25.01.1999 doc. _ e punto 8. del ricorso 23.05.2002 l'assicurato __________ ha messo in guardia il Direttore generale __________ della convenuta che, in modo assoluto spese ingiustificate non saranno riconosciute e che, l'assicurato adde­biterà indennizzi per danni (ovviamente anche quelli amministra­tivi) causati alla cassa malati,

3.   sollevando il ricorrente sotto punto 12. ricorso 23.05.2002 tutta una serie di negazioni contrattuali di copertura d'assicurazione del dovuto 90% del fatturato, e meglio specificato nella prossima pagina della presente istanza.

      Con doc. _ - _ - _ - _._, da una parte.

Negando l'__________ il corretto rimborso del residuo Fr 1'096.85 dei sussidi cantonali all'assicurato, doc. _, dall'altra parte,

     doc. _    Negando l'__________ all'assicurato la loro regolare parte­cipazione contrattuale del 90% Fr 160.55 la fattura Dr. Prof. __________ concernente. Importo dedotto dal premio febbraio 1999 (doc. _).

doc. _         Negando l'__________ all'assicurato idem la loro

                  regolare partecipazione contrattuale del 90% Fr 142.55 la fattura Dr. __________ concernente. Importo dedotto dal premio mese di giugno 2000, con il tempo perso per l'elaborazione della faccenda (doc. _ - _).

doc. _         Inerente l'errato precetto esecutivo __________ del 24.8.2000 - PE poi ritirato dall'__________ (doc. _) - l'assicurato ha dedotto idem suo tempo perso e spese d'ufficio per l'elaborazione della faccenda, dal premio mese di set­tembre 2000 (doc. _).

doc. _         Negando l'__________ all'assicurato il corretto rimborso di residuo Fr.  1'096.85 dei sussidi cantonali, detto im­porto con il tempo perso per l'elaborazione della faccenda sono stati compensati con i premi mensili febbraio e marzo 2001.

doc. _         Qui l'assicurato aveva dedotto dalla fattura aggiuntiva __________ 19.06.2000 Fr 58.- corrispondente al 90% della loro partecipazione contrattuale, la fattura Universitäts­klinik __________, visita finale Dr. __________ concernente.

                  Pagando il saldo di Fr 134.50 (doc. _).

Mentre l'errata diffida 15.09.2000 Fr 78.- (doc. _) la fattura sopracitata riguardante è stata respinta.

Risulta quindi del tutto infondata la lett. 13.11.2001 dell'__________ (doc. _).

4. sollevando il ricorrente sotto punto E. "considerando nel merito" ricorso 23.05.2002 come la convenuta __________, in modo del tutto illecito, già si è appropriata di Fr 1'1132.40 doc. _ dai sussidi a favore dell'assicurato __________. Questo per "coprire" una serie di esecuzioni,

5. in data 03.09.2002 il ricorrente con sua lettera alla Lod. CEF, detti due PE, oggetti della presente istanza, egli chiede che vengono accreditati all'assicurato quale acconto, nell'ambito del suo credito di compensazione di Fr 5'273.35, a carico della convenuta,

6. nell'ambito delle regolari procedure di esecuzione, sulla base LEF art. 82 cpv. 2 il Giudice si pronuncia sulle eccezioni immedia­tamente sollevate dall'escusso.

             Ma che al posto della via Pretoriale, a causa della facoltà                  decisionale sull'opposizione ai PE, dalle casse malati, qui nel caso concreto però questo pronunciarsi compete all'On. Giudice del vostro Lod. Tribunale e della Lod. CEF, su dette eccezioni sollevate e che infirmano il riconoscimento di debito,

7.   ma che le sollevate, rispettive eccezioni dal ricorrente sono legate con sua istanza del 23.05.2002 e del 08.07.2002 stretta­mente al suo credito di compensazione, sopra citato ed a carico dell'__________:

      -    vostra decisione 23.09.2002 a pag. 14 penultimo cpv., con riferi­mento ad una sentenza 30 aprile 1996 del VA vostro Lod. Tribunale altrettanto lascia irrisolto il diritto del ricor­rente d'invocare la compensazione,

      -    essendo sempre pendente la decisione conclusiva dalla Lod. CEF sulle istanze 23.05.2002 e 08.07.2002 del ricorrente, e che quindi il credito perento della convenuta __________ in nessun modo può essere considerato come tale,

sulla base di tutti gli articoli di legge, in precedenza già citati, ed ogni altra legge e/o norme qui applicabili,

S I  C HIEDE

A.   Le decisioni 25.09.2002 della convenuta __________ per il rigetto provvisorio della mia opposizione ai PE __________ e __________ del 30.08.2002, esse vengono considerate annullate, ad ogni effetto.

B.  L'ammontare complessivo di detti due PE vengono considerati quale acconto alle pretese del ricorrente, in merito l'eccezione solle­vata con il suo credito di compensazione di Fr 5'273.35.

C. Protestate tasse giudiziarie, ripetibili ed ogni altre spese." (Doc. _)

                                         Non è stata chiesta una risposta di causa all’assicuratore.

                                         in diritto

                               2.1.   L'art 80 LAMal prevede che, se un assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato.

                                         Va pure rilevato che, anche volendo considerare l'opposizione interposta da un assicurato al precetto esecutivo come una richiesta d'emanazione di una decisione scritta ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LAMal, la nostra Alta Corte federale, in una sentenza del 29 marzo 1999 nella causa G. O., ha già deciso che il termine di 30 giorni stabilito dalla succitata disposizione legale va ritenuto termine d'ordine e, quindi, non è perentorio (cfr., pure, RAMI 1985 K624, p. 114 e riferimenti; G. Eugster, "Krankenversicherung", in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, nota n. 1047 ad cifra marg. 411 e D. Wyler, "Die Verfahren in der Krankenversicherung", in Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1996, p. 163s.).

                                         Giusta l'art 85 LAMal, le decisioni emanate dagli assicuratori ai sensi dell’art. 80 LAMal possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate. L'art 86 LAMal prevede, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione, che l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal. L'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr, per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 286; S.J. 1997 p. 452ss).

                               2.2.   Nel caso concreto, come descritto nelle argomentazioni di fatto, l’assicuratore ha emanato due decisioni avverso le quali, come indicano gli stessi rimedi di diritto indicati dall’assicuratore nei provvedimenti del 25 settembre 2002, è data la possibilità  dell’opposizione nel termine di 30 giorni. Non appare invece ricevibile il ricorso interposto direttamente al TCA contro la decisione dell’amministrazione soggetta ad opposizione. Unicamente contro la decisione su opposizione l’__________ potrà, se del caso, aggravarsi a questo TCA. Gli atti della procedura vanno trasmessi alla Cassa Malati __________ affinché abbia a ritenere l’impugnativa in discussione quale opposizione alle decisioni formali del 25 settembre 2002 ed abbia quindi ad emanare decisioni su opposizione alla luce delle argomentazioni sollevate dal ricorrente. Unicamente contro le decisioni su opposizione che la Cassa Malati è chiamata ad emanare sarà, come detto, possibile (se l’__________ lo riterrà), formulare ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 4/7 ottobre 2002 formulato da __________ contro le decisioni 25 settembre 2002 della Cassa Malati __________ è irricevibile.

                                         1.1.  Gli atti sono inviati alla Cassa Malati __________ affinché emani le decisioni su opposizione di sua competenza.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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