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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2003 36.2002.105

April 29, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,818 words·~39 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00105   cs/sn

Lugano 29 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 agosto 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 19 agosto 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,      in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 4 luglio 2002 l'Istituto delle Assicurazioni Sociali (di seguito IAS) ha dichiarato la continuità temporale del rapporto assicurativo (assicurazione obbligatoria delle cure-medico-sanitarie) di __________, cittadino italiano domiciliato in Ticino, presso la Cassa malati __________ (doc. _).

                                         In seguito al reclamo presentato dall'interessato, il 19 agosto 2002 l'IAS ha confermato la propria decisione, con le seguenti motivazioni:

"  Ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) tutte le persone residenti in Svizzera per un periodo di almeno 3 mesi sono tenute ad essere assicurate per le cure medico-sanitarie presso un assicuratore riconosciuto.

Tale obbligo ha inizio al momento dell'acquisizione del domicilio o dell'ottenimento di un permesso di residenza in Svizzera ed ha termine solo quando l'interessato cessa di essere soggetto all'obbligo d'assicurazione.

Una lacuna temporale della copertura assicurativa non è dunque in alcun modo consentita dalle disposizioni di legge, nemmeno in caso di cambiamento d'assicuratore.

Ciò sarebbe infatti in urto con il principio di fondo della partecipazione solidale al sistema assicurativo da parte di tutti i cittadini residenti in Svizzera.

Dalla documentazione in nostro possesso abbiamo appurato che il signor __________ è stato regolarmente assicurato per le cure medico-sanitarie presso la Cassa malati __________ dal 1° aprile 1995 al 29 febbraio 1996. La Cassa malati __________ precisa di aver interrotto tale rapporto assicurativo in seguito alla partenza all'estero del signor __________. Di fatto il signor __________ non ha mai spostato il luogo di domicilio dal Cantone Ticino.

Ne consegue che, per il caso di specie, si è provveduto al ripristino della copertura assicurativa di base presso la Cassa malati __________ retroattivamente alla data d'uscita (1° marzo 1996)." (doc. _)

                               1.2.   L'assicurato è tempestivamente insorto, rilevando:

"  (…)

1) In possesso dell'Istituto delle assicurazioni sociali si trova una copia della sentenza del pretore di __________ del 7 ottobre 1996 (!!!), nella quale viene smentito che io sia stato regolarmente assicurato presso la __________ dal 01.04.1995 al 29.02.1996. (vedi allegato "_")

Inoltre la __________ scrive una vera falsità quando afferma che "...tale rapporto assicurativo venne interrotta in seguito alla partenza all'Estero del sig. __________ ". Un'altra non verità viene poi sostenuto dall'Istituto delle assicurazioni di B'zona quando scrive risp. afferma che "...Di fatto il sig. __________ non ha mai spostato il luogo di domicilio dal Cantone Ticino". (vedi allegato "_") Io ho, ai suoi tempi, regolarmente annunciato la mia partenza per l'Estero ai competenti uffici comunale, cantonale e federale, non dimenticando anche l'Ufficio degli stranieri, poiché ho il permesso "C". La mia permanenza all'Estero (Italia) è durata 10 mesi dal 01.12.1993 al 01.10.1994, come conferma anche il comune di __________, ultima dimora prima della partenza per l'Estero. Tutte queste mie affermazioni sono documentati (vedi p.e. allegato "_") come pure il fatto che il sottoscritto non era né prima della partenza per l'Estero né in seguito affiliato alla cassa malati __________.

2) Non credo di aver mai manifestato di non volermi assicurare regolarmente presso un istituto di assicurazioni riconosciuta dalle competenti autorità. Affermo di aver manifestato con tutta la mia forza l'abnegazione verso la compagnia d'assicurazioni __________, che tutt'ora ho! Le mie ragioni sono esaurientemente descritte nel mio reclamo del 15 luglio 2002 (vedi allegato "_"). Ne consegue che non è in alcun modo possibile accettare una decisione che vada nella direzione di un ripristino retroattivo alla data d'uscita!!! Ma quale data d'uscita? Se non sono mai entrato in relazione con la __________ se non per respingere le loro false accuse e affermazioni con le mie smentite e con una sentenza a mio favore! Ribadisco ancora una volta; quello che sostiene e afferma la __________ non corrisponde assolutamente alla realtà (vedi dichiarazione sulla mia partenza per l'Estero - allegato "_"). La __________ nei ultimi anni (dal 1995 ad oggi) né ha fatte delle affermazioni e dichiarazioni false e come se non bastasse, non mi hanno ancora saldato l'indennità di Fr. 180.- !!!!! (vedi allegato "_") Questo è tipico della __________!!!!!!

3) Indicatemi una seria compagnia di assicurazioni per malattie (ma non la __________) dove il sottoscritto possa assicurarsi come da legge, anche se sono già assicurato per malattie in Italia dal 1994. Posso anch'io comunicarvi eventualmente la mia scelta di compagnia e mandarvi in seguito il certificato dell'assicurazione malattia. A questo punto Vi devo però subito richiedere i relativi moduli per beneficiare del sussidio dell'assicurazione contro le malattie per l'anno 2003, visto che non raggiungo il tetto minimo tassabile del mio reddito annuo.

Permettetemi, Egregi Signori, a questo punto di fare la seguente osservazione:

Com'è possibile, che il Comune di __________, al mio annuncio d'arrivo in agosto del 1995, arrivando da __________, non abbi intrapreso lo stesso "iter" che ora invece ha percorso il mio attuale Comune di __________? Io non avevo dichiarato di essere affiliato con la __________ ma dissi, come poi anche davanti al Pretore di __________, di essere assicurato per malattie in Italia, dimostrando la mia tessera sanitaria sia ad essi che ai suoi tempi al Comune di __________. Perché nessuno all'ora e nemmeno il pretore di __________ in seguito mi abbiano indetto ad assicurarmi anche in Svizzera? Di questi miei cambiamenti di domicilio, iniziando dalla partenza da __________ verso l'Italia e poi di seguito dall'Italia a __________, da quest'ultimo trasferimento a __________ ed infine dal 1.10.2001 in __________, sicuramente l'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona era al corrente, visto che mi ero sempre regolarmente e puntualmente annunciato nei rispettivi comuni di domicilio. Gli errori, se mai ci sono state, sono certamente da attribuire ai vari organi delle istituzioni e non al sottoscritto. Alle domande ho sempre risposto correttamente e in modo veritiero. Non so se anche gli altri l'abbiano fatto. A questo punto dubito fortemente!" (doc. _)

                               1.3.   Con risposta del 10 ottobre 2002 l'IAS propone di respingere il gravame e osserva:

"  (…)

Dal profilo della vertenza relativa all'obbligo d'assicurazione contro le malattie, la fattispecie si rivela semplice nelle sue connotazioni di principio, e meglio:

·         il ricorrente è domiciliato nel Cantone Ticino almeno dal 1° ottobre 1994 e lo è tuttora, senza che dalla data di cui sopra a tutt'oggi vi sia stata interruzione del domicilio civile nel nostro Cantone.

II domicilio civile del predetto ha fatto registrare il seguente storico:

      -    __________: dal 1°.10.1994 al 31.03.1995;

      -    __________: dal 1°.04.1995 al 31.07.1995;

      -    __________: dal 1°.08.1995 al 30.09.2001;

      -    __________: dal 1°.10.2001 a tutt'oggi;

·         lo stesso dichiara di non essere assicurato in Svizzera [cfr. segnalazione 15 aprile 2002 del Comune di __________ (doc. agli atti), sia atto di ricorso].

A non averne dubbio, si è confrontati con una palese infrazione all'obbligo sancito giusta la LAMal quanto all'assicurazione delle cure

medico-sanitarie in Svizzera (assicurazione obbligatoria di base).

Non avendo, per sua stessa ammissione, il ricorrente posto fine a questo stato di cose, assicurandosi contro le malattie ai sensi di quanto indica sia la LAMal dal 1 ° gennaio 1996, sia, precedentemente, il diritto cantonale richiamabile, l'Autorità cantonale ha dovuto provvedere ex imperio a sanare questa situazione. E lo ha fatto nell'unico modo possibile: ossia riconfermando il rapporto assicurativo che lega il qui ricorrente alla Cassa malati __________.

Se vi è un contratto assicurativo corrente - e nel caso concreto, per le ragioni su cui si ritornerà più oltre, esiste -, l'Autorità cantonale non può infatti che riconoscerne la valenza.

In altri termini mai potrà decretare un'affiliazione ad un altro assicuratore malattie, pena la creazione di una doppia copertura, qualora la prima affiliazione non sia stata regolarmente sciolta nei dovuti modi e nelle dovute forme.

Gli atti probatori annessi al presente gravame hanno indotto questa parte convenuta all'intima convinzione che il qui ricorrente sia di fatto da ritenersi iscritto presso la Cassa malati __________, e che de iure questa affiliazione perduri tuttora, non essendo nel frattempo intervenuta una rescissione del contratto.

Del resto è quello che puntualmente ha indicato l'assicuratore.

Interpellata al riguardo, la __________ ha infatti provato che il predetto ricorrente ha firmato un contratto d'assicurazione in data 15 marzo 1995.

All'uopo l'assicuratore ha presentato la copia del contratto, recante la firma olografa del ricorrente (doc. agli atti).

Da rilevare che in base al previgente diritto cantonale - che ricalcava, a questo riguardo, l'attuale diritto federale - gli assicuratori malattie riconosciuti erano obbligati ad affiliare ogni postulante, indipendentemente dall'età o dallo stato di salute (art. 11 cpv. della Legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie, del 28 maggio 1986).

Vi era, invero, un'eccezione, che però riguardava solo le persone nate prima del 1° gennaio 1937 (art. 41 della medesima normativa testé citata); ciò che qui non è palesemente il caso.

Ergo, se un postulante chiedeva l'iscrizione presso un assicuratore malattie riconosciuto - e il qui ricorrente l'ha fatto in data 14 marzo 1995 - all'assicuratore interessato altro non restava che iscriverlo.

Ciò che, in casu, la __________ ha puntualmente fatto.

Da cui la crescita in giudicato del rapporto d'assicurazione.

Si precisa inoltre, a questo riguardo, che non si vede quale interesse concreto possa avere la Cassa malati __________ a sostenere recisamente una causa non fondata.

Interpellata nuovamente quanto all'interruzione di tale contratto, la Cassa malati __________ afferma che la stessa è avvenuta in data 29 febbraio 1996 "per partenza all'estero" (doc. agli atti).

Cosa che in effetti mai è avvenuta, almeno nel lasso di tempo che qui ci riguarda. Si richiama, a questo titolo, la già indicata cronologia del domicilio civile del ricorrente nel Cantone Ticino.

Vana, al riguardo, risulta essere l'asserzione del ricorrente in base alla quale per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 1° ottobre 1994 egli è stato all'estero: il periodo temporale che qui ci riguarda è chiaramente posteriore e si diparte dal 14 marzo 1995 o, quanto meno, dal momento della rielezione del domicilio in Ticino, dopo il rientro dall'estero.

Di transenna si rileva che vi sarebbe semmai da porre il quesito a sapere come sia stato assicurato, il ricorrente, per il periodo 1° ottobre 1994 (rientro in Svizzera) - 14 marzo 1995 (firma contratto __________): già il previgente diritto cantonale imponeva infatti l'obbligatorietà assicurativa contro le malattie per le persone domiciliate nel Cantone Ticino.

Ma questa parte convenuta ritiene che il quesito di specie possa rimanere insoluto, anche perché nel frattempo - e più precisamente a far tempo del 1° gennaio 1996 - il regime assicurativo è mutato con l'avvento della LAMal e il relativo decadimento del diritto cantonale specifico.

La __________, forte della sottoscrizione del contratto d'assicurazione da parte del predetto ricorrente, così come del fatto che nel frattempo non sia intervenuta alcuna rescissione del contratto stesso, ha più volte intentato procedure esecutive nei confronti del qui ricorrente per crediti scoperti (cfr. atti connessi al presente gravame).

Irrilevante, ai fini del presente giudizio, il pronunciamento pretorile 7 ottobre 1996 più volte citato dal ricorrente: lo stesso verte infatti su fattori estranei al principio in sé e per sé dell'obbligatorietà assicurativa LAMal.

Semmai, se vi fu azione infelice nel contesto testé richiamato, la stessa è da addebitare alla __________, che verosimilmente non ha fatto valere fino in fondo le sue ragioni - relativamente però all'oggetto del contendere, ben preciso e circoscritto, e non già al concetto fondamentale di appartenenza - nella sede opportuna.

Del resto la __________ ha continuato le sue azioni nei confronti del ricorrente ben oltre la data della pronunzia pretorile; segno evidente che l'assicuratore continuava a considerare il qui ricorrente suo affiliato malgrado - e nonostante - la succitata decisione pretorile.

Ergo, appurata la "apparente" - ma palesemente dichiarata dal ricorrente - non copertura assicurativa giusta la LAMal, e raggiunta l'intima convinzione che un contratto assicurativo con la Cassa malati __________ è in casu corrente, altro non poteva fare, questa Autorità cantonale, se non confermare la logica continuità assicurativa presso codesto assicuratore.

Da rigettare, infine, la tesi del ricorrente secondo la quale la responsabilità della situazione qui presente sia da addebitare ai precedenti Comuni di domicilio, così come all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali.

La labilità dei controlli dimostrata dai precedenti Comuni può semmai essere censurabile come fattore amministrativo, ma ciò non solleva - né allevia - di certo le responsabilità individuali del ricorrente in fatto di rispetto di un chiaro dettato di legge che impone l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Dal canto suo l'Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, non era sensato di conoscere i percorsi intracantonali del ricorrente, e questo almeno fino al momento in cui il Comune di __________ ha puntualmente e giustamente segnalato un'anomalia nella copertura assicurativa del predetto." (doc. _)

                               1.4.   Con scritto 24 ottobre 2002 il TCA ha chiesto alla __________ quanto segue:

"  Dagli atti dell'incarto risulta una domanda di affiliazione alla __________, datata 14 marzo 1995, a nome di __________, allora domiciliato in via __________. Egli sarebbe stato assicurato dal 1.4.1995 al 29.02.1996, quando sarebbe partito per l'estero.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande:

1. Quando esattamente __________ ha disdetto il rapporto assicurativo? Vi chiediamo di trasmetterci copia della lettera di disdetta e di eventuali vostre lettere all'assicurato che confermano l'avvenuta disdetta.

2. Se effettivamente __________ ha disdetto il contratto nel corso del 1996, per quale motivo tramite precetti esecutivi avete chiesto il pagamento dei premi del 1997 e del 1998?

3. Vi chiediamo di trasmetterci l'intero incarto concernente l'assicurato." (doc. _)

                               1.5.   Lo stesso giorno è pervenuta al TCA una lettera di __________ il quale ha affermato:

"  Mi permetto per tanto d'inviarvi in allegato a questo scritto doc. _ (Verbale di udienza) del 7 ottobre 1996 della Pretura di __________ - Sezione _, per evidenziare ancora una volta quanto già più volte affermato, sia nel ricorso inoltrato in data 30 agosto 2002 al Tribunale cantonale delle assicurazioni sia nelle varie lettere inviate all'Istituto delle assicurazioni sociali in Bellinzona o sia, di non aver mai sottoscritto un contratto d'assicurazioni con la cassa malati __________.

La stessa cassa malati __________ attesta in una delle sue lettere, datata 1 giugno 1999, qui allegata, una mia presunta disdetta avvenuta in data 29 febbraio 1996, che io smentisco categoricamente. Hanno sempre sostenuto che io abbi sottoscritto un contratto d'assicurazione presso di loro e che abbi inoltrato in seguito la disdetta. Allora com'è possibile che la __________ da una parte conferma una presunta disdetta (29.02.1996) e poi continua a mandare precetti esecutivi (totale 9 a partire dal 01.07.1996 all'ultimo del 12.04.1999), al sottoscritto?

Voglio precisare a questo punto, che ho sempre fatto opposizione e che non é mai stato richiesto dalla __________ l'istanza di rigetto d'opposizione, unica eccezione fu sul primo precetto esecutivo del 01.07.1996, n. __________, con istanza di rigetto d'opposizione del 22 agosto 1996 (v. allegato) che poi in seguito fu respinta con sentenza del 07 ottobre 1996 dalla Pretura di __________.

Confermo ancora una volta:

-   mai sottoscritto di propria mano un contratto d'assicurazione con la __________ (non ho idea chi possa aver messo una firma sul contratto!)

-   mai ricevuto (e di conseguenza anche mai pagato) dei premi mensili

-   mai inoltrato una disdetta riguardante una mia affiliazione presso la __________ (anche qui non ho idea chi possa aver firmato la presunta disdetta!)." (doc. _)

                               1.6.   In data 25 novembre 2002 la __________ ha precisato:

"  Come da sua richiesta, abbiamo provveduto alla verifica della situazione per quanto riguarda l'assicurato __________ con la presente le comunichiamo che l'assicurato non a (sic) mai dimissionato (sic) la sua assicurazione." (doc. _)

                               1.7.   Chiamato a presentare osservazioni in merito __________ ha precisato:

"  Con riferimento alla lettera raccomandata del 28 novembre 2002 e come da vostra richiesta rispondo volentieri alle tre domande postumi. Dopo un'attenta e curata verifica della fotocopia del documento "domanda di ammissione" non posso confermare che tutti i dati riportati sono corretti, come per esempio il domicilio. Io non ho mai tenuto un domicilio a __________.

Il 14 marzo del 1995 non so dove mi trovavo ma di sicuro non a __________. Non riesco a trovare né a spiegarmi un collegamento privato o professionale che mi porti a __________.

Non sono mai stato ricoverato all'Ospedale __________ per motivi gastriche (questi dati sono verificabili presso il medesimo!).

La firma a calce potrebbe essere la mia ma non lo è! Non ho idea chi possa aver posta quella firma sulla domanda di ammissione. Non conosco nessuna persona capace di una simile azione. Certamente si tratta di una persona con particolari interessi finanziarie.

Voglio affermare ancora una volta, come fece già per scritto davanti alla Pretura di __________ nel ottobre 1996 e nei vari scritti inoltrato nelle scorse settimane, io di mano mia non ho mai firmato la "domanda di ammissione" in questione e non so spiegarmi chi possa aver firmato quest'ultima. Se la __________ è cosi sicura della mia firma sulla domanda di ammissione e dopo aver inoltrato domanda di rigetto definitivo dell'opposizione il 8 luglio 1996, perché la __________ non si era presentata davanti al Pretore di __________, che poi ha respinto l'istanza e condannata la __________ al pagamento di Fr. 180.-(mai avvenuto) il 7 ottobre 1996? Si vede che esistevano già ai suoi tempi dei forti dubbi sulla regolarità della firma in questione. Ad ogni buon punto esiste una sentenza del Pretore di __________ a mio favore. E questo mi sembra già più che sufficiente per dimostrare la mia totale estraneità ai fatti." (doc. _)

                               1.8.   Pendente causa il TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti di cui si dirà in seguito (doc. da _ segg.)

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l'affiliazione presso l'assicuratore malattia __________ è avvenuta correttamente e, in caso di risposta positiva, se l'insorgente ha dato la disdetta.

                                         Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                                         Secondo l'art. 3 LAMal

"  1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato;

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera."

                                         L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa che

"  1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge."

                                         Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).

                                         L'art. 5 cpv. 1 LAMal prevede poi che

"  1 Se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3."

                                         Per l'art. 7 cpv. 1 OAMal in vigore dal 1° giugno 2002

"  1 I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia dalla data dell'affiliazione."

                                         Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione. Per il capvoerso 2 l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.

                                         Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi. Il cpv. 2 prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l'assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L'assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d'anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore. Se l'assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l'affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell'inizio dell'attività presso il nuovo datore di lavoro (cpv. 3).

                                         Se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un'autorità, non esercita più l'assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell'autorizzazione giusta l'articolo 13 (cpv. 4).

                                         Per il cpv. 5 il rapporto d'assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

                                         Infine, per il cpv. 6 il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d'assicuratore deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.

                               2.2.   In DTF 125 V 76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS) l'inizio dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli abitanti.

                                         Nel caso giurisprudenziale citato l’Alta Corte ha concluso che la ricorrente, cittadina straniera entrata in Svizzera per sposare un cittadino svizzero da cui ha avuto un figlio e che ha in seguito ottenuto un permesso di dimora, andava considerata domiciliata in Svizzera secondo l'art. 23ss. CCS in quanto intenzionata a stabilirsi durevolmente in Svizzera. Ai fini dell'inizio dell'assicurazione in quel caso facevano quindi stato gli art. 3 cpv. 1 e 5 cpv. 1 prima frase LAMal e non l'art. 3 cpv. 3 LAMal e le relative disposizioni esecutive. In concreto quindi l'inizio dell'assicurazione coincideva con l'acquisizione del domicilio e pertanto con l'entrata in Svizzera.

                               2.3.   Nel caso in esame non è contestato che __________, cittadino italiano, è attualmente domiciliato in Svizzera. Egli contesta unicamente la continuità temporale dell'assicurazione presso la __________, ma non l'obbligo di affiliazione in Svizzera (cfr. anche reclamo presso l'IAS, doc. _: "la scelta della cassa malati è un nostro diritto personale e non può essere inflitto o ordinato da parte vostra a proprio piacimento come lo state facendo. Io ho il diritto della libera scelta e quella non è certo la __________ ").

                                         Va pertanto esaminato se a giusta ragione l'IAS ha accertato la continuità dell'affiliazione presso la Cassa malati __________, non senza dimenticare che lo stesso insorgente ammette di essere stato domiciliato in Svizzera, eccetto dal 1.12.1993 al 1.10.1994 (doc. _), tuttavia ininfluente per l'esito della presente vertenza, poiché oggetto del contendere è il periodo successivo.

                               2.4.   Va preliminarmente evidenziato come, con sentenza del 18 febbraio 2003 nella causa H., (K 151/01), pervenuta a questo TCA il 31 marzo 2003, l'Alta Corte, a proposito della competenza del Cantone a statuire sull'affiliazione d'ufficio così come sull'obbligo di versare un supplemento di premio in seguito ad affiliazione tardiva, dopo aver elencato le norme applicabili al caso di specie, ha affermato:

"  (…)

2.2. In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAMal emerge che il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone che non lo hanno fatto o non lo hanno fatto tempestivamente. L'assenza di copertura della persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio (sentenza del 15 luglio 2002 in re CM F. consid. 3b, K 130/01, non ancora pubblicata nella Raccolta Ufficiale). Di conseguenza nel caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi.

2.3. Alla luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi statuire sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati con effetto dal 1° gennaio 2000, essendosi egli affiliato spontaneamente, come neppure su un'affiliazione retroattiva, non essendo essa ammissibile in caso di adesione tardiva. In tale ipotesi infatti, secondo il chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, gli effetti dell'assicurazione entrano in vigore solo dall'annuncio all'assicurazione. Su questo punto quindi le allegazioni ricorsuali risultano fondate.

2.4. L'insorgente contesta pure la competenza del Cantone a statuire in materia di principio e ammontare del supplemento di premio secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione in caso di affiliazione tardiva l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione. L'assicurato deve tuttavia pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del premio risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo.

Per l'art. 8 OAMal il supplemento di premio è riscosso per una durata pari al doppio di quella del ritardo d'affiliazione. L'assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato.

2.5. Dal tenore delle disposizioni citate emerge chiaramente che l'assicuratore è senz'altro competente per stabilire sia l'ammontare del premio che l'eventuale riduzione. Il fatto non è del resto contestato.

Né la legge né la relativa ordinanza federale si esprimono per contro espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del pagamento di detto supplemento in caso di affiliazione tardiva non scusabile. Dal messaggio del Consiglio federale emerge in proposito che in caso di affiliazione tardiva non si possono esigere premi arretrati, "ma l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati." (FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del messaggio si può e si deve quindi dedurre che il legislatore intendeva conferire all'assicuratore non solo la competenza di fissare l'ammontare e l'eventuale riduzione del supplemento di premio, ma anche di statuire sull'obbligo stesso (v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., k/97/00, si confronti in tal senso anche Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 39).

Alla luce di quanto sopra esposto né l'autorità amministrativa cantonale né il Tribunale cantonale erano quindi competenti a statuire sull'obbligo dell'assicurato di versare un supplemento di premio. Su questo punto il ricorso di diritto amministrativo essendo fondato, dev'essere accolto, mentre la decisione amministrativa ed il giudizio impugnati vanno annullati." (sottolineatura del redattore)

                                         Nel frattempo, la citata sentenza del 15 luglio 2002 del TFA è stata pubblicata in DTF 128 V 263.

                                         L'Alta Corte ha stabilito che la procedura di affiliazione d'ufficio di cui all'art. 6 cpv. 2 LAMal può soltanto concernere le persone che soggiacciono all'obbligo di assicurazione e che non si sono assicurate oppure non sono state assicurate dal loro rappresentante legale in tempo utile. La procedura di cambiamento di assicuratore non può comportare in alcun caso un'interruzione, anche solo momentanea, della protezione assicurativa. L'organo di controllo dell'assicurazione malattia non può affiliare d'ufficio a un assicuratore i candidati all'assicurazione che quest'ultimo rifiuta di accettare (in casu: i richiedenti d'asilo assistiti soggiornanti nel Canton Ginevra) se questi sono già assicurati presso un'altra cassa malati.

                                         Il TFA ha in particolare affermato:

"  (…)

b) A la lumière de ces dispositions, force est de constater que la procédure d'affiliation d'office de l'art. 6 al. 2 LAMal ne peut concerner que les personnes soumises à l'obligation d'assurance qui ne sont pas assurées ou qui n'ont pas été assurées par leur représentant légal en temps utile. La compétence dévolue sur ce point à l'autorité cantonale s'inscrit dans le but du respect de l'obligation de s'assurer (sur ces questions, voir MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, § 4, p. 39).

L'absence de protection dans l'assurance obligatoire des soins, de la personne tenue de s'affilier, est ainsi la condition indispensable à une intervention de l'organe de contrôle et la seule susceptible de justifier une affiliation d'office.

La loi consacre le libre choix de l'assureur et l'obligation de celui-ci d'accepter tout candidat à l'assurance dans son rayon d'activité (MAURER, op. cit., § 3 let. a, p. 37). Ainsi, peu importe les raisons qui poussent un assuré à un changement d'assureur; objectifs ou subjectifs, ces motifs ne sont susceptibles d'avoir une incidence que dans les délais prévus par la loi pour changer d'assureur.

A l'examen, les modalités prévues par la loi (art. 7 LAMal) excluent qu'un candidat au changement d'assureur puisse se trouver sans couverture d'assurance ou puisse subir une interruption de la protection d'assurance; l'affiliation au premier assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur a communiqué à celui-ci qu'il assurait l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance (RDAT I 2001 no 61 p. 260; MAURER, op. cit., § 3 let. b/cc, p. 38). Aussi, dès lors que la procédure de changement d'assureur ne peut entraîner pour le candidat à l'affiliation une absence de la protection d'assurance, la condition nécessaire à l'intervention de l'organe de contrôle pour procéder à une affiliation d'office fait défaut.

c) Ni la qualité des candidats au changement d'assureur, ni la forme particulière que leur assurance initiale dans le cadre de la LAMal puisse revêtir, ni le refus de l'assureur sollicité d'accepter ces candidats ne permettent de déroger aux règles claires et distinctes qui régissent le changement d'assureur, d'une part, l'affiliation d'office, d'autre part, et qui excluent une telle affiliation dans le cadre d'un changement d'assureur." (sottolineature del redattore)

                               2.5.   Nel caso di specie, in una lettera del 6 giugno 2002 all'assicurato, l'IAS ha affermato quanto segue:

"  (…)

facciamo riferimento alla comunicazione 15 aprile 2002 pervenutaci dal Comune di __________ ed all'obbligatorietà assicurativa contro le malattie (cure medico-sanitarie), presso un assicuratore autorizzato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie nel Cantone Ticino, sancita dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in vigore dal 1° gennaio 1996.

La Cassa malati __________, su nostra richiesta, ci ha trasmesso copia della domanda di ammissione de lei sottoscritta in data 14 marzo 1995 per l'assicurazione delle cure medico-sanitarie con inizio 1° aprile 1995.

Successivamente, con effetto 29 febbraio 1996 la Cassa malati __________ ha provveduto allo stralcio dell'assicurazione in seguito alla sua partenza per l'estero.

Favorisca pertanto precisare come mai è stata notificata la sua partenza per l'estero senza che lei abbia mai spostato il luogo di residenza dal Cantone Ticino.

Visto che lei continua ad essere soggetto all'obbligo assicurativo di cui in entrata è nostra intenzione ripristinare la copertura assicurativa di base presso la cassa malati __________ retroattivamente alla data d'uscita (1° marzo 1996) che a questo momento per noi non trova elementi di giustificazione.

La informiamo che, senza un suo riscontro nel merito, entro 20 giorni lo scrivente Ufficio emanerà la decisione ai sensi dei considerandi." (doc. _)

                                         Con decisione formale del 4 luglio 2002 l'UAM ha deciso:

"  E' dichiarata la continuità temporale del rapporto assicurativo (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) della persona qui menzionata __________ presso la Cassa malati __________." (doc. _)

                                         Con decisione del 19 agosto 2002 l'UAM ha respinto il reclamo, affermando:

"  (…)

Ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) tutte le persone residenti in Svizzera per un periodo di almeno 3 mesi sono tenute ad essere assicurate per le cure medico-sanitarie presso un assicuratore riconosciuto.

Tale obbligo ha inizio al momento dell'acquisizione del domicilio o dell'ottenimento di un permesso di residenza in Svizzera ed ha termine solo quando l'interessato cessa di essere soggetto all'obbligo d'assicurazione.

Una lacuna temporale della copertura assicurativa non è dunque in alcun modo consentita dalle disposizioni di legge, nemmeno in caso di cambiamento d'assicuratore.

Ciò sarebbe infatti in urto con il principio di fondo della partecipazione solidale al sistema assicurativo da parte di tutti i cittadini residenti in Svizzera.

Dalla documentazione in nostro possesso abbiamo appurato che il signor __________ è stato regolarmente assicurato per le cure medico-sanitarie presso la Cassa malati __________ dal 1° aprile 1995 al 29 febbraio 1996. La Cassa malati __________ precisa di aver interrotto tale rapporto assicurativo in seguito alla partenza all'estero del signor __________. Di fatto il signor __________ non ha mai spostato il luogo di domicilio dal Cantone Ticino.

Ne consegue che, per il caso di specie, si è provveduto al ripristino della copertura assicurativa di base presso la Cassa malati __________ retroattivamente alla data d'uscita (1° marzo 1996).

Alla luce di quanto poc'anzi espresso, la scrivente Autorità si conferma nella decisione resa e qui impugnata." (doc. _)

                                         In concreto, a differenza dei casi decisi dal TFA, l'autorità cantonale non ha affiliato l'assicurato d'ufficio, ma si è limitata a costatare che il rapporto assicurativo con la __________ non è stato interrotto, dichiarandone la continuità temporale.

                                         L'intervento dell'amministrazione è da far risalire alla comunicazione del Comune di __________ secondo il quale alla richiesta "di presentazione del certificato dell'assicurazione malattia lo stesso (ndr.: __________), mi ha informata di avere una copertura assicurativa presso un Istituto italiano e di aver avuto una controversia con la __________ per tale assoggettamento. Per la stessa ha ottenuto ragione in seguito a ricorso. Allego pertanto alla presente copia della documentazione consegnatami dal Signor __________, invitandovi cortesemente a voler esaminare la stessa per definire se deve essere o meno assoggettato presso un Istituto svizzero." (doc. _)

                                         L'autorità cantonale, dopo aver esperito gli accertamenti necessari si è accorta che __________ era già assicurato presso la __________ e si è pertanto limitata a costatare questa circostanza.

                                         A mente del TCA, l'autorità cantonale, per i motivi che seguono, non ha oltrepassato la sua competenza.

                                         Come visto, in virtù del citato art. 6 cpv. 2 LAMal l'autorità designata affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.

                                         Il Messaggio del CF del 6 novembre 1991 concernente la revisione dell'assicurazione malattia, a pag. 115, prevede che "I Cantoni si limiteranno pertanto a controllare l'assoggettamento all'obbligo d'assicurazione, mentre gli assicuratori provvederanno affinché, anche in caso di passaggio dall'uno all'altro, non sia più possibile sottrarsi a quest'obbligo."

                                         A questo proposito il TFA in DTF 128 V 263 ha affermato che "dès lors que la procédure de changement d'assureur ne peut entraîner pour le candidat à l'affiliation une absence de la protection d'assurance, la condition nécessaire à l'intervention de l'organe de contrôle pour procéder à une affiliation d'office fait défaut."

                                         In concreto nella misura in cui la __________ aveva in un primo tempo indicato all'autorità cantonale che il rapporto assicurativo con __________ era stato disdetto a causa della partenza all'estero dell'interessato, l'UAM era competente per procedere agli accertamenti necessari e decidere in merito. Infatti, a differenza della fattispecie decisa dal TFA, in caso di partenza all'estero dell'assicurato non ci sarebbe stata una continuità della copertura assicurativa e l'interessato, tornando in Svizzera, in assenza di copertura avrebbe dovuto essere affiliato d'ufficio (art. 5 e 6 LAMal).

                                         Poiché l'autorità cantonale, dopo aver esaminato la fattispecie, è giunta alla conclusione che l'assicurato successivamente alla conclusione del contratto con la __________ non si è trasferito all'estero, l'autorità non poteva che costatare la continuità della copertura assicurativa con la __________.

                                         Ci si potrebbe chiedere se non spettava alla cassa decidere in merito.

                                         Tuttavia in concreto emerge chiaramente che l'intervento dell'autorità cantonale s'imponeva nella misura in cui, avendo l'insorgente dichiarato di non essere affiliato presso nessuna cassa malati, e avendo in un primo tempo la __________ dichiarato che il rapporto assicurativo era stato disdetto, persisteva un buco assicurativo che imponeva l'intervento cantonale e che doveva neccessariamente concludersi con una decisione formale.

                                         In concreto l'UAM si è limitato a costatare che l'assicurato ha sottoscritto un contratto con la __________, il quale non è mai stato disdetto.

                                         Ciò, a mente del TCA, rientra nelle competenze dell'autorità cantonale poiché, a differenza del caso deciso dal TFA, non vi è un passaggio da una cassa all'altra, ma vi sarebbe stata, secondo la __________, una partenza per l'estero che, se accertata, avrebbe comportato la disdetta del contratto assicurativo e l'obbligo per __________, una volta rientrato in Svizzera, di riassicurarsi.

                                         Posto che l'UAM è competente per decidere circa l'affiliazione d'ufficio o meno dell'assicurato, il TCA deve entrare nel merito del gravame.

                               2.6.   __________ afferma di non essersi mai affiliato presso la __________.

                                         Agli atti vi è una domanda di affiliazione presso la __________, del 14 marzo 1995, a nome di __________, che il ricorrente afferma di non avere mai sottoscritto (allegato al doc. _). L'insorgente asserisce in particolare che alcuni dati riportati nel formulario non sarebbero corretti (cfr. consid. 1.7, doc. _).

                                         Sulla base di quanto dichiarato dall'interessato ("io non ho mai tenuto un domicilio a __________ ") il TCA ha innanzitutto verificato se __________ è stato domiciliato in via __________ come risulta dal citato formulario del 14 marzo 1995. Il Servizio controllo abitanti del Comune interessato, in data 18 dicembre 2002, ha affermato che "il signor __________ è stato domiciliato a __________, via __________ 10 dal 1.4.1995 al 31.7.1995" (doc. _).

                                         In secondo luogo l'insorgente ha affermato di non essere mai stato "ricoverato all'Ospedale __________ per motivi gastriche (sic)". Il Tribunale ha interpellato il nosocomio __________ il quale ha indicato che "il paziente a margine non è mai stato ricoverato presso il nostro istituto durante il mese di maggio 1987." (doc. _).

                                         Il TCA ha interpellato il medico che, secondo quanto riportato nel formulario di ammissione alla __________, avrebbe operato l'assicurato nel 1987 presso il citato Ospedale. Il professionista ha risposto che "non mi è possibile darvi alcuna indicazione in quanto il signor __________ in un colloquio telefonico, ha dichiarato di non volermi svincolare dal segreto professionale." (doc. _).

                                         Infine, l'insorgente, circa la firma apposta in calce al citato formulario, simile a quella figurante su altri documenti (cfr. per esempio l'opposizione del 3 febbraio 1998 ad un precetto esecutivo, nell'incarto __________) ha affermato che "la firma a calce potrebbe essere la mia ma non lo è! Non ho idea chi possa aver posta quella firma sulla domanda di ammissione. Non conosco nessuna persona capace di una simile azione. Certamente si tratta di una persona con particolari interessi finanziarie. Voglio affermare ancora una volta, come fece già per scritto davanti alla Pretura di __________ nel ottobre 1996 e nei vari scritti inoltrato nelle scorse settimane, io di mano mia non ho mai firmato la 'domanda di ammissione' in questione e non so spiegarmi chi possa aver firmato quest'ultima." (doc. _)

                                         Va poi rilevato, come risulta dagli accertamenti effettuati dall'IAS, che __________ attualmente non è assicurato presso nessun altro assicuratore in Svizzera (doc. _).

                                         Infine, in una lettera del 1° giugno 1999 della __________ a __________ (doc. _) figura un calcolo relativo al saldo dovuto dall'insorgente all'assicuratore per il periodo dal 1° aprile 1995 al 29 aprile 1996. In particolare figura una posta "partecipazione ai costi del 09.02.96" per fr. 44.65.

                                         Nell'incarto della Cassa non c'è traccia della fattura indicata, ma è verosimile che sia quella del 9 maggio 1996 del Dr. med. __________ di fr. 559.20 (cfr. incarto dell'IAS).

                                         Orbene, la circostanza che l'Ospedale __________ ha negato che l'assicurato è stato operato nel mese di maggio 1987 per una gastrite, è verosimilmente dovuto al fatto che la data dell'operazione, visto il tempo trascorso, è stata indicata nel formulario in modo poco preciso. Infatti, tutti gli altri accertamenti conducono univocamente alla conclusione che la firma apposta al formulario d'adesione è quella dell'insorgente stesso.

                                         Non si capisce del resto per quale motivo l'assicurato avrebbe trasmesso alla __________ una nota per prestazioni del 09.02.1996 se, come lui afferma, non era assicurato presso questo assicuratore.

                                         Per cui alla luce dei sopra citati accertamenti esperiti da questo Tribunale ed in particolare alla circostanza che, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, egli è effettivamente stato domiciliato a __________, rilevato che __________ non ha voluto svincolare dal segreto professionale il medico che lo avrebbe operato interpellato dal TCA unicamente in punto alla questione a sapere se era stata effettuata un'operazione "nel corso del 1987 (verosimilmente a maggio presso l'Ospedale __________) per una gastrite" (doc. _) e considerato che la firma apposta in calce alla domanda di affiliazione coincide in gran parte con quella di __________ (cfr. in particolare, come già indicato in precedenza, la firma posta all'opposizione al precetto esecutivo del 3 febbraio 1998), questo TCA, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., C 49/00, consid. 2c; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), in base ai documenti dell'incarto, deve concludere che __________ ha sottoscritto la domanda di ammissione presso la __________ in data 14 marzo 1995, e che pertanto da quella data è affiliato presso il citato assicuratore.

                                         L'insorgente, nel contestare l'affiliazione presso la __________, si prevale anche di una sentenza del 7 ottobre 1996 del Pretore di __________.

                                         A torto.

                                         Infatti, dal tenore della sopra citata decisione emerge unicamente che la giudice di prime cure, avv. __________, ha respinto la richiesta della __________ tendente al rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ ad un precetto esecutivo notificatogli nel 1996 per il pagamento di fr. 1'016,80 oltre interessi e spese poiché "ex art. 80 LAMal un richiamo con valore di decisione regolarmente attestato cresciuto in giudicato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni è, di principio titolo esecutivo a' sensi dell'art. 80 LEF ma, in concreto il documento prodotto agli atti quale doc. _ non costituisce titolo esecutivo a' sensi della surriferita giurisprudenza in difetto della prova della sua regolare notificazione al convenuto che l'ha contestata in sede di udienza di discussione" e che "stante quanto precede la domanda di rigetto dell'opposizione in esame va respinta con l'accollo di tasse e spese …" (doc. _, sottolineature del redattore)

                                         Per cui nella citata sentenza il Pretore non ha accertato che __________ non era assicurato presso la __________, come sembra ritenere l'insorgente, bensì ha unicamente ritenuto non provata la notifica al ricorrente di una richiesta di pagamento o di un richiamo con valore di decisione, ritenuta la sua contestazione quo al ricevimento dello scritto.

                               2.7.   Stabilito che l'insorgente si è assicurato presso la __________ nel 1995, va ora esaminato se nel frattempo il rapporto assicurativo è stato disdetto.

                                         Agli atti vi è uno scritto del 1° giugno 1999 (doc. _), dove l'assicuratore, rivolgendosi a __________, afferma che "la sua disdetta del 29 febbraio 1996 è stata in effetti registrata."

                                         Tuttavia l'insorgente, sostenendo di non essere mai stato assicurato presso la __________, afferma pure di non aver mai dato alcuna disdetta.

                                         Interpellato in merito, l'assicuratore ha trasmesso al TCA l'intero incarto, nel quale non vi è nessuna traccia di una qualsivoglia disdetta, eccetto una videata del computer dove viene indicato "parti à l'étr." (cfr. incarto __________). La __________ ha inoltre comunicato che "l'assicurato non a (sic) mai dimissionato (sic) la sua assicurazione." (doc. _)

                                         Del resto, da un accertamento esperito dall'IAS emerge che la __________ avrebbe posto fine all'assicurazione il 29 febbraio 1996 a causa della partenza all'estero dell'insorgente, il quale in realtà, dopo l'1.10.1994, come visto in precedenza, è sempre stato domiciliato in Svizzera.

                                         Per cui, non essendoci agli atti alcuno scritto a comprova dell'avvenuta disdetta ed essendo l'insorgente sempre stato domiciliato in Svizzera nel periodo in esame, a giusta ragione l'IAS ha accertato la continuità assicurativa con la __________.

                                         Va tuttavia rammentato all'insorgente che se non desidera più essere assicurato presso la __________ per l'assicurazione di base può, entro i termini previsti dall'art. 7 LAMal, disdire il proprio rapporto assicurativo, non prima tuttavia di essersi assicurato presso un altro assicuratore. Ciò può avvenire unicamente nei termini previsti dalla legge.

                                         In particolare, come già visto in precedenza al consid. 2.1, l'art. 7 cpv. 1 LAMal prevede la possibilità di cambiare assicuratore per la fine di un semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi. Per il cpv. 2 al momento della notifica dei nuovi premi, l'assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L'assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d'anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.

                                         Va poi rilevato che l'art. 7 cpv. 5 LAMal prevede che il rapporto d'assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

                                         Per cui, nella misura in cui __________ non è soddisfatto delle prestazioni offerte dalla __________, ha la possibilità di disdire la copertura assicurativa conformemente a quanto prevede la legge.

                                         Visto l'esito del gravame, l'IAS, al quale va trasmesso l'incarto, è invitato ad esaminare se __________ ha diritto ai sussidi per il pagamento dei premi dell'assicurazione di base nel periodo qui considerato e di emanare la relativa decisione formale in merito.

                                         Copia della presente sentenza è trasmessa alla __________, attuale assicuratore malattia dell'insorgente, quale cointeressato al presente giudizio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   L'incarto è trasmesso all'IAS per i suoi incombenti.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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