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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.12.2001 36.2001.94

December 6, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,777 words·~9 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00094   ir/nh

Lugano 6 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 25 settembre 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto del 5 novembre 2001 (imbucato il giorno successivo) __________ si è aggravato a questo TCA contro decisione 25 settembre 2001 dell’Ufficio dell’Assicurazione Malattia (UAM) relativa alla mancata concessione di un sussidio per l'assicurazione malattia.

Più dettagliatamente __________ ha chiesto all’Ufficio dell’Assicurazione Malattia un sussidio per l’anno 2001 rilevando di essere salariato, come la di lui moglie, e di essere padre di una bambina nata nel __________e di un’altra nata nel __________, di pagare premi di Cassa Malati per complessivi CHF 574,90 mensili. Il ricorrente ha prodotto all’autorità amministrativa attestazioni della __________ relative ai salari 1999 e 2000. In particolare la __________ attesta di avere versato a __________ gli importi di CHF 38'040.- nel 1999 (oltre ad indennità per CHF 5'900.-) e nel 2000 CHF 37'352.- oltre ad indennità per CHF 2'600.-.

Il signor __________ ha inoltre prodotto attestazione di versamento per il mese di settembre 1999 della __________ indicante un’indennità di malattia di CHF 3'060.-. La tassazione 1999/2000 indica il conseguimento di un reddito medio imponibile fissato in CHF 36'580.- a fronte di guadagno lordo di CHF 85'443.-..

A seguito della richiesta dei funzionari dell’UAM (questionario per l’accertamento del reddito) il ricorrente ha prodotto attestazioni di salario relative alla moglie (CHF 3'637,95 mensili netti con guadagno lordo che assommava a CHF 4'060,40 nel 2000 mentre nel 2001 a CHF 4'237,50) e relative ai suoi guadagni (CHF 3'650.- mensili lordi nel 2000 e CHF 3'850.- lordi nel 2001). Agli atti dell’amministrazione è stato prodotta documentazione relativa a debito della moglie dell’assicurato.

                               1.2.   L’amministrazione ha respinto la domanda di concessione del sussidio il 28 giugno 2001 ed in data 25 settembre 2001 l’Istituto delle Assicurazioni Sociali, UAM, ha respinto la domanda tendente ad ottenere una revisione della decisione del 28 giugno 2001 con le seguenti motivazioni:

"  Vista ed esaminata l'istanza di revisione della nostra decisione negativa del 28 .06.2001 in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2001;

stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie quella relativa al biennio fiscale 199912000), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 6'403.10 (tenuto conto del suo salario lordo mensile medio conseguito per il periodo gennaio‑luglio 2001 comprensivo della tredicesima mensilità pro rata, del salario lordo mensile medio di sua moglie comprensivo della tredicesima mensilità, degli assegni familiari per due figli, dell'indennità di famiglia e, in deduzione, degli interessi passivi a suo carico);

osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di fr. 6'403.10 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le famiglie con due figli, risulta un reddito determinante pari a fr. 43'000.‑‑;

in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 14.11.2000, secondo cui hanno diritto al sussidio le famiglie il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.‑;

deci d e :

1.  L'istanza di revisioni è respinta."  (doc. __________)

                               1.3.   Contro tale decisione __________ si è aggravato a questo TCA, come rilevato, il 5 novembre 2001 adducendo come dal mese di agosto 2001 non percepisca salario a seguito della fine del periodo di indennità.

L’UAM ha preso posizione in merito al gravame con osservazioni del 26 novembre 2001 con cui evidenzia come:

"  Il ricorrente ha inoltrato la richiesta di sussidio per l'anno 2001 e il reddito lordo annuo dello stesso accertato per l'anno 2001 ammonta complessivamente a fr. 76'268.‑ (cfr. doc. n° _), il che risulta essere inferiore al reddito lordo esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000 (reddito lordo = 86'632.‑; cfr. doc. _).

Il reddito lordo mensile medio della controparte, al netto degli interessi passivi privati pari a fr. 98.65 mensili (cfr. doc. _), ammonta a fr. 6'257.‑ [(fr. 76268 : 12) - fr. 98.65] il che, dopo la relativa conversione in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle ufficiali di conversione (artt. 69 e 72 cpv. 1 Reg. LCAM) risulta essere pari a fr. 42'000.‑, il che è superiore al limite che conferisce il diritto al sussidio." (IV)

Il giudice delegato ha accertato presso lo stesso ricorrente la data di ricezione della decisione impugnata apparendo di primo acchito tardivo il gravame e non essendo possibile all’amministrazione determinare la data di ricezione della decisione da parte dell’assicurato.

Il signor __________ ha indicato di avere ricevuto la decisione poi impugnata il 27 settembre 2001.

in diritto

                               2.1.   Va anzitutto analizzata la tempestività del ricorso inoltrato da __________ a questo Tribunale. Avverso la decisione dell’amministrazione è data facoltà di ricorso nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’atto. Il termine di ricorso non è prorogabile. Nel caso concreto l’amministrato ha ricevuto la decisione impugnata in data 27 settembre come da sua stessa ammissione. Il termine per l’inoltro del gravame a questo TCA scadeva quindi il 27 ottobre successivo che, essendo un sabato, riportava il termine al primo giorno lavorativo successivo e quindi al 29 ottobre 2001. Il gravame redatto il 5 novembre 2001 ed imbucato il giorno successivo appare quindi ampiamente tardivo e l’impugnativa va dichiarata irricevibile.

                               2.2.   Abbondanzialmente va rilevato come anche nel merito l’impugnativa sarebbe stata da respingere. In effetti, conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997 ribaditi da ultimo nel D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).

Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

" a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo interiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle Assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenze giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." (art. 67 RLCAMal)

                                         Per quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili, come l'UAM ammette, ed è necessario - in caso di risposta affermativa - accertare se il nuovo reddito sia tale da permettere la concessione del sussidio.

Nel concreto caso il ricorrente indica di avere conseguito, nel 2001, introiti per complessivi 76'268.- pari al guadagno del ricorrente lordo per complessivi CHF 21'694.- (salari varianti nel periodo gennaio e luglio compreso tra CH 3'035.- ed i 3'160.-) mentre la moglie ha conseguito un guadagno di CHF 3'724,25 x 13 mensilità, cui vanno aggiunti l’indennità famigliare e l'indennità per figli per CHF 1'767.- rispettivamente CHF 4'392.-. Nel periodo di riferimento (notifica di tassazione 1999/2000) il guadagno era stato superiore. In virtù dell’art. 67 litt. m Reg LCAMal il reddito andava quindi rettamente calcolato sulla nuova situazione economica, infatti la diminuzione del 12% circa appare di rilievo e tale da giustificare il calcolo del reddito determinante al di fuori, come detto, dei dati della tassazione di riferimento.

Pur considerando gli interessi passivi dimostrati dal ricorrente con la produzione del contratto con la __________ il reddito conseguito da __________, convertito in reddito imponibile come impone l’art. 72 Reg. LCAMal sulla scorta di apposite tabelle, il cui uso è obbligatorio, comporta un reddito mensile che, convertito, è superiore ai limiti fissati come rettamente ritenuto dall’UAM nelle sue osservazioni.

                               2.3.   Alla luce di quanto precede il ricorso va dichiarato irricevibile siccome tardivo senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile siccome tardivo.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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