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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.02.2002 36.2001.92

February 14, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,430 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00092   ir/nh

Lugano 14 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 11 ottobre 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 13 settembre 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto del 5 aprile 2001 __________ ha postulato la concessione di un sussidio per i premi di Cassa malati per l'anno 2001.

__________ è celibe, nato nel __________, beneficiario di un permesso C. Egli ha prodotto, con la richiesta, attestazione della __________ (premi per CHF 230,30 mensili) ed il certificato di salario del biennio 1999/2000 (CHF 9'730.- e CHF 39'336.-).

Il ricorrente ha altresì prodotto all'Ufficio assicurazione malattia (UAM qui di seguito) un listino rate di un contratto leasing da lui concluso con __________.

                               1.2.   A seguito di decisione 31 maggio 2001 dell'amministrazione il ricorrente ha comunicato all'UAM (il 12 giugno 2001) di essere in malattia e di avere inoltrato domanda di AI percependo un'indennità di CHF 2'200.- mensili.

L'UAM ha invitato __________ a volere produrre tutti i giustificativi attestanti le entrate lorde ciò che l'assicurato ha fatto.

Con decisione 13 settembre 2001 l'amministrazione ha respinto il reclamo di __________ con le seguenti motivazioni:

"  Osservato che, nel caso specifico, dalla notifica di tassazione 1999/2000 risulta un reddito imponibile pari a fr. 22'269.-, da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- ­per le famiglie), un reddito determinante di fr. 23'000.-;

considerato che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 14.11.2000, hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito determinante non supera fr. 22'000." (doc. _)

                               1.3.   In data 11 ottobre 2001 __________ si è rivolto al TCA chiedendo il riesame della decisione evidenziando entrate mensili di CHF 2'200.-, di necessitare di cure e di avere inoltrato domanda di AI.

Con osservazioni 21 novembre 2001 l'UAM rileva che:

"  Il reddito lordo annuo della parte ricorrente accertato per l'anno 2001 ammonta complessivamente a fr. 35'360.- (salario lordo mensile fr. 2'720.- per tredici mensilità - cfr. allegati al documento _), il che risulta essere maggiore rispetto al reddito lordo esposto ai fini della notifica di tassazione 199912000 (reddito lordo del lavoro = fr. 31'000.e reddito dell'assicurazione contro la disoccupazione = fr. 1'216.-; da cui un reddito lordo totale pari a fr. 32'216.-; cfr. doc. _).

In tale situazione, non risultano soddisfatti i presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 67 lett. m) Reg. LCAM e il diritto al sussidio deve pertanto essere stabilito sulla base del reddito determinante desunto dalla notifica di tassazione fissata dal Consiglio di Stato." (IV)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).

Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"a)    persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Per quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

                               2.3.   Nel concreto caso va rilevato come __________ abbia conseguito, nel biennio di riferimento per l'accertamento del diritto al sussidio, un reddito medio di CHF 32'216.come appare al doc. _.

Ritenuto come il reddito imponibile sia stato fissato dall'autorità fiscale in un importo superiore ai limiti fissati dal Consiglio di Stato per la concessione dei sussidi rettamente l'autorità amministrativa ha rifiutato la concessione del sussidio.

                               2.4.   Occorre allora verificare se, come rileva implicitamente il ricorrente, vi sia una significativa riduzione del reddito tale da imporre all'autorità amministrativa di accertare autonomamente il reddito lordo di __________ convertendolo poi in reddito imponibile secondo le apposite tabelle.

Nel caso in esame il reddito lordo nel biennio fiscale di riferimento assommava a CHF 32'216.- (doc. _) come già rilevato.

Il nuovo reddito lordo - come appare dalle cedoline prodotte dal ricorrente - assomma a CHF 2'720.- mensili per un complessivo annuo di CHF 32'640.- senza la tredicesima mensilità (CHF 35'360.se compresa la tredicesima).

Pur trattandosi di redditi modesti che non consentono agio questo Tribunale deve, purtroppo, constatare come il reddito conseguito da __________ è superiore a quello del biennio di riferimento ciò che esclude l'applicabilità dell'art. 67m Reg. LCAMal.

La decisione amministrativa appare corretta e deve essere confermata nella consapevolezza del rigore che le norme applicabili ed obbligatorie per il giudice causano in situazioni come quella in esame.

Il ricorso deve quindi essere respinto senza conseguenza di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 11 ottobre 2001 formulato da __________ é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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