RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00091 ir/nh
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 24 ottobre 2001 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 27 settembre 2001 emanata da
Cassa malati __________, rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
- letti ed esaminati gli atti;
- richiamata l'ordinanza 29.10.01 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (II);
- vista la risposta di causa della Cassa con cui per il tramite dell'avv. __________ ha comunicato di avere
" … deciso di annullare la propria decisione … "
e la volontà di emanare una nuova decisione;
- ricevuto da questo TCA copia della decisione emanata il 10 dicembre 2001 con cui la CM __________ si è così pronunciata:
" 1. La Cassa pronunciata su ricorso del 27.9.2001 è annullata.
2. Le analisi di laboratorio ordinate dal dott.med. __________ durante la gravidanza vengono risarcite sotto il titolo di maternità, ad eccezione dell'esame preventivo per la diagnosi precoce del cancro, senza riscossione di alcuna partecipazione ai costi giusta l'art. 64 cpv. 7 LAMal.
3. L'esame ginecologico per la diagnosi precoce del cancro, eseguito il 12.2.2001 all'Istituto __________ per l'importo di fr. 40.70 viene assunto dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) con deduzione della partecipazione alle spese." (VII/1);
- osservato come l'avv. __________, per la ricorrente, ha comunicato con lettera 21 dicembre 2001 di considerare il gravame privo d'oggetto per la nuova decisione emanata dall'amministrazione;
- il gravame può essere stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto.
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA
dichiara e pronuncia
1.- In quanto divenuto privo di oggetto il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati __________ verserà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici