Raccomandata
Incarto n. 36.2001.9 ir/fz
2 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso dell' 8 febbraio 2001 interposto da
__________
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 8 gennaio 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 12 ottobre 2001 / 26 ottobre 2001 con cui il ricorso è stato respinto;
preso atto che con sentenza 18.02.03 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;
viste le disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1. l' Istituto delle Assicurazioni Sociali, Ufficio Assicurazione malattia, Bellinzona verserà alla parte ricorrente 200.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa);
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il Giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici