RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00069 ir/nh
Lugano 26 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 17 luglio 2001 emanata da
Cassa Malati __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato come - con scritto 7 agosto 2001 __________ si è rivolto al TCA con gravame contro decisione su opposizione 17 luglio 2001 della Cassa malati __________ in merito al rimborso di medicamenti;
- che, nel suo gravame, __________ rileva in particolare che fatture per importi di CHF 891.70 e 98.75 dovevano essere prese a carico dell'assicurazione militare;
- che, in particolare, il signor __________, e per esso l'avv. __________, chiedeva di valutare se
" i medicinali, conteggiati in dette fatture, siano necessari per la cura di quei disturbi presi a carico dell'AM, ossia per la cura dell'ascesso celebrale, subentrato nel 1985, e per la cura dell'aggravamento dello stato di salute dell'assicurato dovuto a un attacco ischemico cerebro vascolare, intervenuto nel 1995.";
- che, successivamente all'impugnativa e quale risposta sostanziale al gravame la __________ ha trasmesso al TCA uno scritto intestato "Annullierung des Einspracheentscheid" vista anche decisione 23 gennaio 2001 (e quindi antecedente alla decisione su opposizione) del TCA nell'inc. __________;
- che alla luce della presa di posizione della __________ il patrocinatore del ricorrente ha scritto il 24 agosto 2001 di ritenere l'impugnativa priva di oggetto richiamando la necessità di adire il TCA per la salvaguardia degli interessi del suo patrocinato con protesta di spese e ripetibili;
- che, considerato che il decreto TCA nell'ambito dell'inc. __________ è del 23 gennaio 2001, e quindi antecedente alla decisione ed alla decisione su opposizione oggetto del ricorso, si deve ritenere giustificato l'intervento del patrocinatore presso questo TCA a salvaguardia degli interessi del ricorrente;
- che si giustifica quindi l'attribuzione, per ripetibili e spese, della somma di CHF 150.- a carico della Cassa.
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 7 agosto 2001, siccome divenuto privo di oggetto é stralciato dai ruoli.
2.- Non si percepiscono tasse e spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati __________ verserà al ricorrente CHF 150.- a titoli di ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici