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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2002 36.2001.64

April 23, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,436 words·~22 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00064-66   cs/sc

Lugano 23 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 24 luglio 2001 di

1. __________,  2. __________

  contro  

le decisioni del 15 giugno 2001 emanate da

Cassa Malati __________,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ e __________ sono assicurati contro le malattie presso la __________.

                                         Nel corso del 2000 la Cassa malati ha fatto notificare a __________ un precetto esecutivo tramite il quale le è stato chiesto il pagamento dei premi arretrati del 1999 e di tre mesi del 2000, nonché le partecipazioni ai costi, per un importo complessivo di fr. 6'394.80 oltre fr. 345 per spese amministrative e di sollecito (doc. _ e _, inc. __________).

                                         In data 6 gennaio 2000 la __________ ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro __________ di fr. 9'528.25 per i premi dell'assicurazione obbligatoria da marzo a dicembre 1997, per il 1998 e 1999 e partecipazioni ai costi dal 1997 al 1999, oltre fr. 340 per il sollecito e le spese amministrative (doc. _ inc. __________).

                                         Infine, con precetto esecutivo del 9 marzo 2001 la cassa ha chiesto a __________ il pagamento di fr. 3'682.50 per i premi dell'assicurazione obbligatoria dovuti nel 2000 oltre alla partecipazione ai costi e fr. 300 per spese amministrative e di sollecito (doc. _ inc. __________).

                                         Contro i predetti precetti esecutivi __________ e __________ hanno sollevato opposizione.

                               1.2.   Con tre distinte decisioni formali, la __________ ha rigettato le opposizioni presentate dagli assicurati. In seguito ai reclami interposti da __________ e __________ la Cassa ha emanato, il 15 giugno 2001, tre decisioni su opposizione tramite le quali ha confermato la propria posizione.

                                         Gli assicurati sono tempestivamente insorti contro le predette decisioni con tre distinti ricorsi del 24 luglio 2001, simili nel loro contenuto, rilevando quanto segue:

"  (…)

1. Non raggiungendo il limite di reddito, ho diritto al sussidio cantonale a partire dal 1997.

2. L'importo dei premi preteso dalla __________ non contempla detto sussidio.

3. Effettivamente l'importo del sussidio cantonale non è ancora stato stabilito a causa dei problemi personali e famigliari degli ultimi 2 anni. Penso tuttavia che tale situazione possa essere risolta entro la fine del mese di agosto 2001.

4. Parecchie fatture per visite e cure mediche sono da me state tenute in sospeso e non presentate alla __________ per scrupolo di coscienza non avendo pagato i premi, fatture che altrimenti sarebbero il 90% a carico della __________.

5. Gli importi pretesi dalla __________ sono quindi nettamente superiori a quanto avrebbe diritto di ricevere dal sottoscritto tenendo conto del sussidio e del rimborso delle dette fatture in sospeso.

6. È quindi logico che mi rifiuti di riconoscere un debito e di pagare degli importi sproporzionati, che non corrispondono a quanto da me effettivamente dovuto.

Per i motivi sopra esposti chiedo pertanto che il ricorso sia ammesso e che la __________ sia invitata ad attendere un lasso di tempo ragionevole per ricevere la decisione sui sussidi cantonali e quindi procedere alle correzioni del caso." (Doc. _, inc. __________)

                               1.3.   Nelle sue risposte del 4 settembre 2001 la Cassa propone la reiezione dei gravami, nonché il rigetto delle opposizioni interposte dagli assicurati ai precetti esecutivi, rilevando in particolare:

"  (…)

Nel suo ricorso del 24 luglio 2001, il signor __________ fa valere in sostanza le stesse argomentazioni come nella sua opposizione dei 27 aprile 2001, diretta contro la nostra decisione formale del 26 marzo 2001. Resta il fatto che il signor __________ ha inviato alla __________ per il conteggio fatture di farmacia e per analisi di laboratorio. Per questo motivo nell'esecuzione n. __________ del 9 marzo 2001 è stato richiesto anche il pagamento delle relative partecipazioni ai costi. Per il resto, fino ad oggi non ci è pervenuta nessuna conferma da parte delle competenti autorità cantonali in merito all'eventuale diritto al sussidio dei premi per l'anno 2000.

      Prove:     Estratto d'informatica relativo al riepilogo delle prestazioni conteggiate

                       Annesso _

Estratto d'informatica "richiamo prestazioni dettagliate cura"

Annesso _

Estratto d'informatica "stato del conto per famiglia" riguardante le partecipa­zioni ai costi fatturate

                       Annesso _

      II Diritto

Nel suo ricorso del 24 luglio 2001 il ricorrente non apporta fatti o argomenti nuovi, atti a giustificare una valutazione diversa del caso. Ci permettiamo quindi di rimandare alle motivazioni contenute nella decisione su opposizione del 15 giugno 2001, alle quali ci atteniamo integralmente.

Nell'anno 2000 il signor __________ disponeva presso la __________ dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. II premio per il 2000 ammontava a CHF 270.60. II signor __________ è continuamente in mora con il pagamento dei premi. Nell'anno 2000 la __________ non ha ricevuto nessun pagamento dei premi da parte sua. Il credito relativo ai premi non viene contestato fondamentalmente nel ricorso del 24 luglio 2001.

      Prove:     Estratto d'informatica „dettagli sui premi degli assicurati"

                       Annesso _

Estratto d'informatica „stato del conto per famiglia„ riguardante i premi

Annesso _

In merito alla concessione del sussidio non decidono le casse malati, bensì i competenti enti statali (art. 28 LCAMal, art. 44 ff. regolamento per la LCAMal). Secondo l'art. 54 LCAMal, le domande di sussidio retroattivo devono essere rivolte per iscritto dall'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Fino a che venga pronunciata la decisione sul sussidio, gli assicuratori di malattia non sono autorizzati a fatturare già al relativo assicurato i premi ridotti né ne hanno il dovere. In caso di concessione del sussidio retroattivo, lo stesso viene accreditato, rispettivamente rimborsato dalle case malati ai rispettivi assicurati. Fino alla decisione dell'istanza competente, l'assicurato è tenuto a pagare all'assicuratore di malattia il premio valido per il relativo anno.

Dalle precedenti esposizioni risulta che l'esecuzione n. __________ della __________ è giustificata e che il credito che fa valere le spetta pienamente. Per questo motivo ribadiamo il petito espresso in apertura, secondo il quale il ricorso va respinto.

Con ciò la nostra domanda è sufficientemente motivata e di conseguenza chiediamo che venga accolta." (Doc. _, inc. __________)

                               1.4.   Interpellati circa lo stato della procedura relativa all'ottenimento dei sussidi e gli anni per i quali i sussidi sono stati chiesti, gli assicurati, tramite __________, hanno precisato:

"  (…)

•   Verso fine agosto 2001 mi recai personalmente presso l'Ufficio delle assicurazioni sociali a Bellinzona per inoltrare le richieste di sussidio per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

•   In quell'occasione mi fu richiesto un documento in cui la __________ certificasse la nostra affiliazione alla stessa per gli anni in questione.

•   Richiesto immediatamente tale certificato alla __________ e facendone presente l'urgenza, solo l'11 settembre ricevetti un estratto conto dei premi dovuti, ma non un certificato nel senso che l'Ufficio delle assicurazioni sociali mi aveva richiesto.

                                                                           Dovetti insistere non poco per farmi rilasciare immediatamente un'altra dichiarazione che soddisfacesse le esigenze dell'Ufficio di Bellinzona.

•   Il nuovo certificato mi fu consegnato giovedì 13 settembre 2001 ed il venerdì 14 mi recai di nuovo a Bellinzona per consegnare il tutto all'ufficio delle assicurazioni sociali.

•   A Bellinzona però è stata accettata per il momento solo la richiesta di sussidi per il 2001. Per gli anni precedenti mi viene ora richiesta una lettera che motivi il ritardo nell'inoltro delle richieste. Da notare che in occasione della mia prima visita a Bellinzona, nessuno mi informò sulla necessità di presentare tale giustificazione. Detta lettera sarà inviata nei prossimi giorni.

La situazione attuale pertanto è che la domanda di sussidio per l'assicurazione malattia per l'anno 2001 è inoltrata ed in attesa di una decisione.

Le domande per gli anni 1998, 1999 e 2000 saranno inoltrate nuovamente nei prossimi giorni con tutti i documenti richiesti."

(Doc. _, inc. __________)

                               1.5.   Con un ulteriore scritto l'assicurato ha osservato:

"  (…)

Desidero ribadire che mia moglie ed io non contestiamo il fatto di dovere dei premi e delle partecipazioni alle spese alla Cassa Malati __________. Contestiamo invece l'importo totale preteso dalla Cassa Malati, che non tiene conto né dei sussidi ai quali abbiamo diritto, né della parte che la __________ ci dovrà rimborsare per le spese mediche sostenute nel frattempo. Dall'importo in questione dovrà infatti essere dedotta sia la parte dei sussidi che ci saranno accordati per i premi, sia circa il 90% delle fatture da noi pagate nel frattempo, in attesa che si chiarisse la vertenza, senza richiedere la partecipazione ai costi della Cassa Malati stessa. A correzioni avvenute, l'importo dovuto, se ci sarà, sarà sensibilmente inferiore a quanto la __________ pretende attualmente.

Richiamata la sua richiesta del 7 settembre u.s. e la mia risposta del 16 settembre, vi comunico che le restanti richieste di sussidio (1998/1999/2000) con i documenti preceden­temente mancanti sono state inoltrate il 17 settembre 2001. Tutte le richieste sono ora

pendenti, in attesa della decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona." (Doc. _ inc. __________)

                               1.6.   Le parti hanno poi ulteriormente ribadito le proprie posizioni (doc. _ e _, inc. __________)

                                          in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   I ricorsi presentati contro le decisioni del 15 giugno 2001 vengono congiunti a norma degli art. 23 della legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72 CPC.

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se __________ e __________ devono pagare i premi e le partecipazioni ai costi chiesti con le decisioni impugnate.

                               2.3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                                         L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

                                         Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).

                                         L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4).

                                         L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.

                               2.4.   Giusta l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

                                         Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600 franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

                                         A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

                               2.5.   Va anzitutto rilevato che gli insorgenti non contestano di essere debitori dei premi e delle partecipazioni ai costi chiesti dalla __________ (cfr. doc. _, inc. __________ e consid. 1.5). Essi sostengono tuttavia di non dover pagare gli importi richiesti, poiché da una parte avrebbero diritto ai sussidi e dall'altra la __________ sarebbe debitrice, nei loro confronti, di prestazioni per fatture direttamente pagate dagli interessati, ma non ancora sottoposte al proprio assicuratore.

                                         Va del resto rilevato che la documentazione versata agli atti dalla __________ dimostra, con un sufficiente grado di verosimiglianza, la fondatezza della pretesa fatta valere nei riguardi degli insorgenti.

                                         Nel dettaglio, l'importo di fr. 3'682.50 richiesto con l'esecuzione n. __________ del 9 marzo 2001 è composto da fr. 3'247.20 di premi dovuti nel 2000 (fr. 270.6 X 12, cfr. doc. _ inc. __________) e da fr. 435.30 di partecipazioni ai costi (doc. da _ a _, inc. __________).

                                         Circa la richiesta di fr 9'528.25 per i premi da marzo a dicembre 1997, per il 1998 e il 1999, nonché le partecipazioni ai costi degli anni dal 1997 al 1999, va rilevato quanto segue.

                                         Nel 1997 il premio dovuto da __________ ammontava a fr. 210.70, nel 1998 a fr. 245.60 e nel 1999 a fr. 258 (doc. _ inc. __________), per un importo scoperto complessivo di fr. 8'150.20 (210.70 X 10 + 245.60 X 12 + 258 X 12).

                                         Le partecipazioni ai costi ammontano per contro a fr. 1'378.05. (cfr. doc. _ a _ inc. __________)

                                         Infine, per quanto riguarda l'esecuzione di fr. 6'394.80 nei confronti di __________, va rilevato che l'importo complessivo dei premi scaduti (tutto il 1999 e da gennaio a marzo 2000), compresi i premi dei figli, ammonta a fr. 6'213 (258 X 12 + 76.10 X 12 X 2 + 270.60 X 3 + 79.80 X 3 X 2; cfr. doc. _ inc. __________). Le partecipazioni ai costi risultano invece essere di fr. 181.80 (cfr. doc. da _ a _ inc. __________).

                                         Rilevato come la Cassa ha reso verosimile l'ammontare totale dello scoperto a carico dei coniugi __________, va ora esaminato se le censure sollevate dai ricorrenti sono fondate.

                               2.6.   Per quanto concerne i premi, incontestato l'importo complessivo dovuto, gli insorgenti sostengono tuttavia di aver diritto ai sussidi, avendo introdotto una richiesta in tal senso presso l'Istituto delle assicurazioni sociali.

                                         Va qui rilevato che con sentenza odierna il TCA ha respinto il gravame contro la decisione su reclamo dell'IAS di rifiutare la concessione del sussidio per gli anni in questione (cfr. inc. __________).

                                         In questo senso, la relativa censura va respinta.

                               2.7.   In secondo luogo gli interessati fanno valere di aver pagato direttamente delle prestazioni a carico della Cassa malati e chiedono pertanto, perlomeno implicitamente, la compensazione con i premi richiestigli.

                                         Va anzitutto rilevato che gli insorgenti, malgrado la numerosa corrispondenza agli atti, non hanno mai comprovato di aver effettivamente anticipato il pagamento di prestazioni a carico della Cassa.

                                         Ora, va rammentato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00; DTF 125 V 193, consid. 2 pag. 195 e i riferimenti ivi citati). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

                                         Tuttavia il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195 e i riferimenti ivi citati; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 27 dicembre 2001 nella causa P., I 603/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa M., C 178/99; DLA 2000 N. 25, consid. 3 pag. 123-124; DLA 1996/1997 N. 17, consid. 2 pag. 83-84; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1994 pag. 211; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         Dagli atti non risulta che gli insorgenti abbiano effettivamente anticipato le prestazioni a carico della Cassa. Essi non hanno pertanto in alcun modo reso verosimile le loro affermazioni.

                                         A prescindere da questa circostanza, la censura va in ogni caso respinta. Infatti, la compensazione tra i premi dovuti dagli assicurati e le eventuali prestazioni a carico della Cassa non è possibile.

                                         In una sentenza del 16 luglio 1984 pubblicata in DTF 110 V 183 il TFA ha precisato che le casse malati riconosciute possono compensare prestazioni assicurative scadute con crediti di pagamento di quote arretrate. Pari diritto non spetta agli assicurati. L'alta Corte ha in particolare affermato:

"  3.- Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob auch der Versicherte eine Forderung der Kasse gegen ihn durch Verrechnung mit seiner eigenen Leistungsforderung tilgen kann. Kasse und Vorinstanz haben dies verneint, was die Beschwerdeführer als Rechtsungleichheit rügen.

In dem in RSKV 1970 Nr. 78 S. 184 publizierten Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht das Recht des Versicherten zur Verrechnung gegenüber einer öffentlichen Krankenkasse verneint. Es stützte sich dabei auf Art. 125 Ziff. 3 OR, wonach Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen gegen dessen Willen nicht durch Verrechnung getilgt werden können. Da die damals betroffene öffentliche Krankenkasse als Teil einer Stadtverwaltung, somit eines Gemeinwesens, betrachtet wurde und da sich die Kasse mit der Verrechnung nicht einverstanden erklärt hatte, wurde der Verrechnungsanspruch des Versicherten verneint (Erw. 4 des zitierten Urteils). - Das in RSKV 1980 Nr. 411 S. 125 veröffentlichte Urteil hatte den Fall eines Versicherten zum Gegenstand, welcher die Verrechnung gegenüber einer Krankenkasse geltend machte, die als Genossenschaft organisiert war. Das Gericht erachtete die Verrechnung durch den Versicherten hier als zulässig, weil sich die Kasse als Genossenschaft nicht auf Art. 125 Ziff. 3 OR berufen könne (Erw. 2b des Urteils).

Diese unterschiedliche Handhabung der Verrechnungsmöglichkeit, je nachdem ob die Verrechnung gegenüber einer privatrechtlich oder einer öffentlichrechtlich organisierten Krankenkasse geltend gemacht wird, vermag indessen nicht zu befriedigen. Bekanntlich weisen die Rechtsverhältnisse in einer privatrechtlich organisierten Krankenkasse sowohl zivilrechtliche als auch öffentlichrechtliche Elemente auf. Die letzteren überwiegen jedenfalls dort, wo es um die der Krankenkasse übertragene öffentliche Aufgabe geht, nämlich die Durchführung der sozialen Krankenversicherung durch Erbringung von Leistungen einerseits und deren Finanzierung durch Beiträge der Versicherten anderseits. In diesem Rahmen ist es unerheblich, ob eine Krankenkasse privatrechtlich oder öffentlichrechtlich organisiert ist. Die Rechtsstellung des Versicherten bezüglich seines Versicherungsverhältnisses darf nicht von der Organisationsform der Kasse abhängen.

Wie bereits dargelegt, ist in den meisten Sozialversicherungs- gesetzen des Bundes das Verrechnungsrecht geregelt. Übereinstimmend wird dieses Recht jeweils nur der Verwaltung eingeräumt; die gesetzlichen Formulierungen schliessen ein Verrechnungsrecht des Versicherten aus. Der Grund für diese übereinstimmenden Regelungen liegt darin, dass nur die Verwaltung befugt ist, Verfügungen zu erlassen, d.h. einseitig und hoheitlich über Rechte und Pflichten der Versicherten zu befinden (vgl. Art. 5 VwVG). Hieraus ergibt sich die einseitige Zuerkennung des Verrechnungsrechtes an die Verwaltung. Das hat insbesondere auch für die Krankenversicherung zu gelten. Würde man in diesem Bereich das Verrechnungsrecht auch dem Versicherten zugestehen, so hätte es dieser in der Hand, zunächst von sich aus zu bestimmen, welche Kassenleistungen er für richtig hält, und damit die Krankenkasse zu veranlassen, eine Beitragsverfügung zu erlassen, bei der die Beiträge an sich gar nicht streitig sind, sondern eben die Leistungen. Zudem liegt es im Interesse der Vereinheitlichung des Sozialversicherungs- rechts, auch in der Krankenversicherung das Recht zur Verrechnung einseitig nur den - öffentlichen und privaten - Krankenkassen einzuräumen. In diesem Sinn eist die bisherige Rechtsprechung zu ändern."  (DTF 110 V 183)

                                         In una successiva sentenza del 15 giugno 1992, pubblicata in RAMI 1992, pag. 138, l'alta Corte, in un caso concernente le indennità giornaliere, facendo riferimento alla giurisprudenza sopra indicata, ha ribadito che pena la disattenzione del principio della mutualità e la creazione di una disparità di trattamento difficilmente ammissibile in seno alla cassa malati, solo l'assicurato che paga regolarmente le quote può pretendere prestazioni.

                                         Infine, in una sentenza del 30 aprile 1996 il TFA, riferendosi alle sopra citate decisioni, ha lasciato irrisolto il tema di sapere se al ricorrente fosse consentito di estinguere un proprio debito invocando la compensazione, considerato come il credito della cassa era ormai perento (DTF 122 V 331).

                                         La dottrina, a proposito della compensazione dei premi con le prestazioni dovute dall'assicuratore malattia, ricorda che, in mancanza di regolamentazione, la compensazione, nell'ambito della LAMI, poteva essere invocata unicamente dall'assicuratore e non dall'assicurato. Neppure la LAMal, e la relativa ordinanza, contengono disposizioni in merito. Secondo la dottrina la precedente giurisprudenza conserva la sua validità anche nel nuovo regime (Jean-Louis Duc, Non-paiement des primes de l'assurance-maladie obligatoire et suspension du droit aux prestations selon la LAMal; compensation dans le cadre de la LAMal, in Recueil de travaux en l'honneur de la Société Suisse de droit des assurances, ed. IRAL, Losanna 1997, pag. 469 e seg.).

                                         In queste circostanze, considerata la giurisprudenza applicabile in concreto e la dottrina, a mente del TCA le richieste degli insorgenti tendenti alla compensazione dei premi scaduti con le pretese da loro avanzate non possono trovare accoglimento.

                               2.8.   La Cassa chiede inoltre il pagamento di spese amministrative e di sollecito.

                                         In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

                                         Il TFA ha in particolare precisato:

"  Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Krankenkassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. Demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen haben.

Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.

cc) Da Art. 12 Abs 4 der Allgemeinen Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und  Umtriebsspesen in der Höhe von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht."

                                         In concreto le CGA prevedono all'art. 4.6. che i costi di una procedura d'incasso per via esecutiva e altre spese, sono addebitati all'assicurato in mora. Nel caso di una sollecitazione o di una procedura esecutiva è richiesto un indennizzo per i lavori amministrativi. Per cui, nel caso di specie, anche la richiesta delle spese di sollecito e amministrative va confermata.

                               2.9.   Per quanto concerne l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizio­ne ad un P. E. con una decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, é dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

                                         Alla luce degli argomenti sviluppati in precedenza, le decisioni su opposizione del 15 giugno 2001 della __________ meritano tutela.

                                         Di conseguenza le opposizioni interposte ai P.E. dell'UE di __________ n. __________ dell'11 aprile 2000 di fr. 6'394.80 oltre fr. 345 di spese di sollecito e amministrative, n. __________ dell'11 gennaio 2000 di fr. 9'528.25 oltre fr. 340 di spese di sollecito e amministrative e n. __________ del 9 marzo 2001 di fr. 3'682.50 oltre fr. 300 di spese di sollecito e amministrative sono rigettate in via definitiva.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                         § Di conseguenza le decisioni su opposizione sono confermate.

                                         Le opposizioni interposte ai P.E. dell'UE di __________ n. __________ dell'11 aprile 2000, n. __________ dell'11 gennaio 2000 e n. __________ del 9 marzo 2001 sono rigettate in via definitiva.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.2001.64 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2002 36.2001.64 — Swissrulings