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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.07.2002 36.2001.62

July 22, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,429 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00062+80   IR/CR/sc

Lugano 22 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa  

statuendo sui ricorsi del 13 luglio 2001 di

1. __________,  2. __________,   

contro  

le decisioni del 15 giugno 2001 emanate da

Cassa Malati __________,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                            in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ e __________ sono assicurate contro le malattie presso la __________.

                                         Il 3 gennaio 2000 la Cassa malati ha fatto notificare a __________ un precetto esecutivo tramite il quale le è stato chiesto il pagamento dei premi arretrati dell'anno 1998 e dell'anno 1999, per un importo complessivo di fr. 7'826.40 oltre fr. 190 per spese amministrative e di sollecito (cfr. doc. _).

                                         In data 26 settembre 2000 la __________ ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro __________ di fr. 1'583.10 per i premi dell'assicurazione obbligatoria da gennaio a settembre 2000, oltre fr. 250 per il sollecito e le spese amministrative (cfr. doc. _).

                                         Contro i predetti precetti esecutivi __________ e __________ hanno sollevato opposizione (cfr. doc. _ e doc. _).

                                   2.   Con due distinte decisioni formali, la __________ ha rigettato le opposizioni presentate dalle assicurate (cfr. doc. _ e doc. _). In seguito alle opposizioni interposte da __________ e __________ (cfr. doc. _ e doc. _) la Cassa ha emanato, il 15 giugno 2001, due decisioni su opposizione tramite le quali ha confermato la propria posizione (cfr. doc. _ e doc. _).

                                         Le assicurate sono tempestivamente insorte contro le predette decisioni con ricorso del 13 luglio 2001, rilevando quanto segue:

"(…)

Ci tengo a precisare che mia figlia __________ non ha nulla a che vedere con tutta questa situazione, è totalmente a mio carico, frequenta la quarta liceo e guadagna fr. zero, sono io che non riesco più a pagare la Cassa malati. Sono una cosiddetta "working poor", pur mettendocela tutta non arrivo a guadagnare più di fr. 1'500.-- mensili (vedi uff. tassazioni), e tale somma deve bastare per due. In concreto, ciascuno ha a disposizione fr. 750.-- mensilmente per vivere, e per quanto mi riguarda di tale somma dovrei versare fr. 280.-- ca., quindi quasi la metà da devolvere alla Cassa malati. E' assurdo. Ho segnalato a più riprese alla __________ la mia situazione finanziaria e di non essere più in grado di pagare i premi, ho anche proposto che mi si dia disdetta, e non stare a guardare come si ammucchiano gli arretrati, sospendere le prestazioni e spedire precetti.

Qualsiasi commerciante sospende immediatamente le forniture al cliente insolvente, per il bene di tutti e due. La LAMal prevede solo l'obbligo incondizionato ad assicurarsi presso una Cassa malati con o senza soldi - e in casi di insolvenza come il mio il pignoramento del cittadino fino a farlo finire barbone sotto i ponti? La LAMal non ha previsto soluzioni più dignitose per chi non può assolutamente più pagare la Cassa malati?

Il presente mio ricorso è un atto di totale disperazione - che qualcuno che ne detiene il potere, faccia qualcosa per bloccare questo incubo senza fine. Gli economicamente ultimi in classifica come la sottoscritta, hanno già abbastanza problemi senza che ci si metta anche la LAMal. Personalmente subisco la LAMal come una diretta minaccia ormai a questo punto, e penso che il semplice cittadino avrà pur ancora il diritto di difendersi.

Vorrei a questo punto ricordare che finché ho potuto ho sempre pagato la Cassa malati, spesso anche d'anticipo per beneficiare del 3% di sconto. In 18 anni presso la __________ in due persone abbiamo chiesto una unica volta il rimborso di una cura ambulante ospedaliera, siamo da sempre non fumatrici, astemie, non in sovrappeso e praticanti di sport giornaliero (jogging). Non abbiamo nulla a che vedere con il vertiginoso escalare dei premi, non abbiamo mai abusato della Cassa malati e abbiamo il massimo riguardo della nostra salute.

Sono oltremodo spiacente della situazione che si è venuta a creare e presento le mie scuse alla __________ - ma con fr. 1'500.-mensili in due non riesco proprio più a pagare i premi, né con le buone, né con le cattive." (Doc. _)

                                   3.   Nella sua risposta del 29 agosto 2001 la Cassa ha proposto la reiezione del gravame, nonché il rigetto delle opposizioni interposte dalle assicurate ai precetti esecutivi.

                                   4.   Con scritto del 10 settembre 2001 le assicurate hanno osservato:

"Vorremmo ribadire la nostra volontà nel mantenere l'opposizione ai

precetti in questione. Abbiamo presentato qualche mese fa domanda per ottenere i sussidi per la Cassa malati dal Cantone, ignoravamo tale possibilità. Non siamo ancora in possesso dell'esito della domanda. Alla documentazione presentata dalla __________ vorremmo dire che non contestiamo le diverse fatturazioni, semplicemente non siamo più in nessun modo in grado di pagarle.

A più riprese abbiamo scritto alla __________, informandola della nostra situazione di estremo disagio finanziario e di non riuscire più a far fronte ai pagamenti...." (Doc. _)

                                   5.   Pendente causa il TCA ha chiesto all'Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia, ragguagli circa lo stadio della procedura inerente l'istanza delle assicurate per l'ottenimento dei sussidi per il pagamento dei premi di Cassa malati (cfr. doc. _). In data 18 settembre 2001 le assicurate hanno inviato al TCA copia della richiesta di sussidio scolastico inoltrata all'Ufficio delle borse di studio e, con ulteriore scritto datato 26 settembre 2001, hanno trasmesso al TCA copia della lettera datata 20 settembre 2001 della __________ in merito all'innalzamento, richiesto dalle assicurate stesse, a fr. 1'500 della franchigia opzionale, lettera con la quale la Cassa malati ha anche informato le assicurate sulla possibilità, per le persone sole il cui reddito è inferiore a fr. 22'000, di richiedere il sussidio cantonale, anche retroattivamente (cfr. doc. _).

                                   6.   Il 22 ottobre 2001 le assicurate hanno trasmesso copia dei nuovi premi dell'assicurazione malattia a partire dal 1° gennaio 2002, in seguito all'innalzamento della franchigia opzionale a fr. 1'500 (cfr. doc. _ e _) e con scritto del 14 gennaio 2002 hanno comunicato la concessione alla signora __________ di un assegno di studio nonché la concessione del sussidio per i premi di Cassa Malati 2002 alle ricorrenti.

                                   7.   Con scritto del 15 febbraio 2002 le assicurate hanno comunicato:

“…  che intendiamo ritirare l'opposizione ai precetti esecutivi.".(sottolineatura del redatore)

(…)

Con la speranza che Lei non ci voglia addebitare spese (visto il ritiro dell'opposizione), o comunque usare clemenza e permetterci al limite di pagare in piccole rate mensili, ci è gradita l'occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti." (Doc. _)

Il successivo 8 luglio 2002 la signora __________ si è nuovamente indirizzata al TCA segnalando di avere

"  Nel febbraio scorso … ritirato l’opposizione e rinunciato a portare avanti il ricorso …. In conclusione vorrei ribadire che non abbiamo alcuna causa pendente contro la __________, presso il Vostro Tribunale vi è unicamente il ricorso di __________ contro la decisione dell’Istituto delle Assicurazioni sociali … a riguardo dei sussidi di Cassa Malati per l’anno 2000.”.

La signora __________ ha quindi ribadito che la causa contro __________ si è conclusa:

"  … per rinuncia da parte nostra”.

                                   8.   Alla luce del ritiro delle impugnative in discussione, come alle comunicazioni di __________ e __________ del 15 febbraio 2002 poi esplicitamente ribadite nella lettera dell’8 luglio 2002, la procedura, gratuita, dinnanzi a questo Tribunale va stralciata dai ruoli senza conseguenza alcuna di tasse e spese. Le decisioni su opposizione del 15 giugno 2001 della __________, che meritavano comunque tutela, vanno conseguentemente dichiarate cresciute in giudicato.

                                         Di conseguenza le opposizioni interposte ai precetti esecutivi dell'UE di __________ n. __________ del 3 gennaio 2000 di fr. 7'826.40 oltre fr. 40 di spese di sollecito e fr. 150 di spese amministrative (cfr. doc. _) e n. __________ del 26 settembre 2000 di fr. 1'583.10 oltre fr. 50 di spese di sollecito e fr. 200 di spese amministrative (cfr. doc. _) sono rigettate in via definitiva.

decreta                          1.   I ricorsi in entrata sono stralciati dai ruoli per il ritiro dell’impugnativa.

                                              §   Di conseguenza le decisioni su opposizione del 15 giugno 2001 della __________ sono divenute definitive e le opposizioni interposte ai precetti esecutivi dell'UE di __________:

                                         n. __________ (contro __________) del 3 gennaio 2000 di fr. 7'826.40 oltre fr. 40 di spese di sollecito e fr. 150 di spese amministrative,

                                                   e

                                         n. __________ (contro __________) del 26 settembre 2000 di fr. 1'583.10 oltre fr. 50 di spese di sollecito e fr. 200 di spese amministrative sono rigettate in via definitiva.

                                         2.   Non si percepiscono né tasse né spese.

                                         3.  Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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