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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.12.2001 36.2001.53

December 3, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,745 words·~14 min·9

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00053   IR/sc

Lugano 3 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2001 di

__________,   

contro  

la decisione del 13 giugno 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto del 2 novembre 2000 __________ ha chiesto la concessione del sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2001. A tale richiesta l’assicurato ha annesso copia della decisione di tassazione del 13 marzo 2000 relativa all’imposta cantonale 1999/2000 da cui si desume un reddito imponibile di CHF 32’373.- ed assenza di sostanza, nonché i certificati di assicurazione malattia della __________.

                                         Con scritto 10 aprile 2001 __________ si è rivolto all’Ufficio dell’Assicurazione malattia (UAM qui di seguito) riferendosi al sussidio concesso postulandone una revisione ed aumento in considerazione del fatto che la famiglia è mantenuta da un unico salario. Nel suo scritto (doc. _) __________ rileva che l’unica fonte di reddito sarebbe diminuita. Gli atti contemplano la produzione di un certificato di salario datato 29 marzo 2001 del signor __________ quale cuoco responsabile indicante un importo di CHF 4'700.- di salario lordo oltre al rimborso di CHF 78.- per giorni festivi (i dati sono identici al certificato di salario della fine di febbraio e di fine gennaio 2001).

                                         L’istanza di revisione è stata respinta con decisione del 9 maggio 2001 con la quale l’autorità amministrativa ha evidenziato una tassazione per il biennio di riferimento contemplante un reddito imponibile di CHF 32’373.-, arrotondato a CHF 33'000.- (art. 30 LCAMal) che, visti il decreto esecutivo 14 novembre 2000 del Consiglio di Stato concernente i premi riconosciuti per il calcolo del sussidio ed il decreto sempre dell’esecutivo cantonale, di pari data, relativo alle basi di calcolo dei sussidi nell’assicurazione malattia per l’anno 2001 nonché l’art. 38 LCAMal non permettono di andare oltre al sussidio annuo di CHF 140.- per il bambino e CHF 299,20 per le persone adulte componenti la famiglia.

                                         Il 13 maggio 2001 __________ ha inoltrato reclamo contro le decisione del 9 maggio precedente dell’UAM. Egli rileva di avere avuto in passato particolari difficoltà economiche, con premi di CM pagati dallo Stato a seguito di infruttuose esecuzioni, la situazione finanziaria viene indicata come stabilizzata ma la nascita del figlio ha aumentato le spese e la famiglia ha difficoltà con importante penalizzazione.

                                         Con decisione 13 giugno 2001 l’UAM ha respinto il reclamo in discussione ribadendo sostanzialmente il contenuto della decisione 9 maggio 2001.

                               1.2.   Insoddisfatto della risposta dell’UAM __________ si è aggravato a questo TCA con gravame 26 giugno 2001 in cui riprende i termini del suo reclamo ed evidenzia l’estremo rigore del decreto esecutivo del 14 novembre 2000 applicabile alla fattispecie, la necessità quindi di andare a lavorare in due all’interno della famiglia per far fronte a premi di CM eccessivi, le conseguenze che tale imposizione imporrebbe ed il rilievo che questa situazione non appare conforme ai principi di giustizia sociale (I)

                                         Al ricorso si oppone l’autorità amministrativa competente con osservazioni del 24 luglio 2001 in cui si sottolinea come l’UAM abbia esaminato gli estremi di applicazione dell’art. 67 LCAMal, ossia abbia verificato se dati gli estremi per una fissazione autonoma del reddito di riferimento da parte dell’ufficio preposto senza far capo alle risultanze della decisione di tassazione di riferimento dell’autorità fiscale competente.

                                         L’UAM ha però osservato come il reddito sia migliorato nel corso del 2001 rispetto ai parametri ritenuti per la tassazione 1999/2000. Gli importi sarebbero passati da oltre 46'000.- ad oltre 60'000.-. Per l’autorità amministrativa quindi non sono adempiuti gli estremi per un riesame. L’ufficio ha inoltre osservato, a fronte di un reddito imponibile arrotondato per legge al mille franchi superiore e quindi fissato CHF 33'000.-, che il sussidio doveva essere così conteggiato:

"  (…)

a)   Sussidio per l'anno 2001 in favore del signor __________

Sussidio = 1890 - Quota minima

Quota min =

(((1890 - (500+200))):34000-222000))x(33000-22000)+500 = 1590.80

Sussidio = 1890 - 1590.80 = 299.20

b)   Sussidio per l'anno 2001 in favore della signora __________

Sussidio = 1890 - Quota minima

Quota min =

(((1890 - (500+200))):34000-222000))x(33000-22000)+500 = 1590.80

Sussidio = 1890 - 1590.80 = 299.20

c)                                                                           Sussidio per l'anno 2001 in favore del primo figlio - __________

Sussidio = 780 - Quota minima

Quota min =

(((780 - (200+100))):34000-222000))x(33000-22000)+200 = 640

Sussidio = 780 - 640.80 = 140.00" (Doc. _)

                                         Le osservazioni sono state trasmesse al ricorrente per permettere l’esercizio del diritto di essere sentito. Il signor __________ ha preso posizione e prodotto documenti. Il giudice delegato ha quindi chiesto chiarimenti all’amministrazione ed ha chiesto la trasmissione degli atti fiscali all’UT di __________.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).

                                         Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

" a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."                                   

                                         In virtù del Regolamento della Legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle Assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazione ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Per quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

                               2.3.   Il sussidio è pari alla differenza tra la quota media cantonale ponderata, o il premio riconosciuto dell’assicuratore se è inferiore, e la quota minima a carico dell’assicurato

                                         Al fine del calcolo del sussidio, il Consiglio di Stato determina per ogni assicuratore il premio riconosciuto per gli assicurati adulti, per gli assicurati in formazione di età compresa tra 18 e 25 anni e per gli assicurati fino all’età di 18 anni. Il premio riconosciuto è definito a partire dai premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nella situazione di franchigia ordinaria, approvati dal Consiglio federale per ogni singolo assicuratore e per il relativo anno di competenza giusta l’art. 61 cpv. 4 LAMal. Il premio riconosciuto considera un’equa proporzione tra il premio assicurativo obbligatorio delle cure medico-sanitarie comprendente la copertura del rischio di infortunio e quello senza la copertura dell’infortunio. Da rilevare ancora che se un assicuratore pratica più premi sul territorio cantonale, per la determinazione del premio riconosciuto per i sussidi fa stato il premio assicurativo di minore entità.

                                         La quota media cantonale ponderata, come detto base necessaria per la fissazione del sussidio, è calcolata a partire dai premi riconosciuti, come indicato, per ogni assicuratore e dal numero degli assicurati affiliati presso i singoli assicuratori. Il Consiglio di Stato stabilisce la quota media cantonale ponderata in base ai premi riconosciuti degli assicuratori che riuniscono, per principio, almeno i due terzi degli assicurati del Cantone. Sempre al Consiglio di Stato è data, in virtù dell’art. 34 della LCAMal, la facoltà di escludere dal calcolo della quota media cantonale ponderata gli assicuratori che propongono un premio sensibilmente superiore al valore medio cantonale riscontrato presso gli altri assicuratori.

                                         L’Esecutivo cantonale determina inoltre la quota media cantonale ponderata per assicurati fino all’età di 18 anni.

                                         Per l’anno d’interesse, ossia per il 2001, il Consiglio di Stato ha fissato con un decreto esecutivo del 14 novembre 2000 (6.4.6.1.5) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi. L’esecutivo ha anche determinato in ulteriore decreto esecutivo sempre del 14 novembre 2000 concernente le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2001, l’importo della quota media cantonale ponderata fissandola in CHF 2'850.- per gli adulti, CHF 800.- per i minorenni (art. 1 litt. B DE 14 novembre 2000 no. 6.4.6.1.7), nello stesso DE sono stati fissati i limiti di reddito per la percezione dei sussidi che, nel caso di membri maggiorenni delle famiglie con 1 figlio, è fissato in CHF 34'000.-. La stessa normativa ha anche determinato la quota minima a carico degli assicurati sussidiati (art. 1 litt. D) ed ha fissato (litt. F) gli importi minimi annui di sussidio.

                                         In virtù dell’art. 36 della legge cantonale di applicazione alla LAMal il calcolo del contributo oltre la quota minima a carico dell’assicurato avviene secondo la regola seguente:

                                         se p è maggiore o uguale a qmcp

Qmcp - (imp.min.+suss.min)

x

(RD – LR2) + imp.min.

LR1 - LR2

                                         se p è minore a qmcp

P - (imp.min. + suss.min.)

x

(RD – LR2) + imp.min.

LR1 - LR2

                                         Dove le definizioni dei parametri sono le seguenti:

- quota media cantonale ponderata [qmcp] o premio riconosciuto dell’assicuratore [p];

- limite di reddito per il diritto al sussidio [LR1];

- limite di reddito per la partecipazione minima [LR2];

- reddito determinante dell’assicurato [RD];

- importo minimo di quota a carico dell’assicurato [imp.min.];

- importo minimo del sussidio [suss.min.].

                               2.4.   Nel concreto caso il calcolo del sussidio è avvenuto come dettagliato nelle osservazioni dell’amministrazione, ossia partendo dalla quota del sussidio (CHF 1'890.-) cui è stata sottratta la quota minima, in applicazione della seguente formula:

1'890 - (500+200)

x

(33'000-22'000) + 500

34’000–22'000

                                         Calcolo, quest’ultimo, che da come risultato l’importo di CHF 1590,8333, importo arrotondato a CHF 1590,80. Questa cifra va sottratta all’importo della quota media cantonale ponderata cifrata come detto in CHF 1’890.-. Il sussidio cui ha diritto ogni persona adulta formante la famiglia __________ è quindi, partendo dal reddito fissato sulla base dei dati fiscali arrotondato come specificato (CHF 33'000.-), di CHF 299.20.

                                         Per il figlio si può fare riferimento all’importo considerato dall’autorità amministrativa e cifrato in CHF 140.- come calcolato dall’amministrazione. In effetti il calcolo parte dalla somma di CHF 780.- che corrisponde, come rammenta l’UAM nello scritto 30 agosto 2001, la cifra del premio riconosciuto per il calcolo del sussidio 2001 per gli assicurati minorenni affiliati alla __________ (inferiore alla media cantonale ponderata che assomma a CHF 800.-).

                                         Partendo dalla base di reddito dedotta dalla tassazione relativa al periodo 1999/2000, arrotondato al mille franchi superiore come imposto dalla legge, le cifre dei sussidi sono state calcolate correttamente.

                               2.5.   Questo TCA deve ora esaminare se, in virtù dell’art. 67 RLCAMal, erano dati – nel caso specifico – gli estremi per la fissazione del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali. In effetti, come indicato nelle considerazioni che precedono, in particolare come evidenziato dalla formula del calcolo, l’importo del sussidio dipende in maniera diretta dall’importo del reddito determinante dell’assicurato.

                               2.6.   Nel caso concreto risulta, come indicato in precedenza, che la famiglia di __________ è stata oggetto di una tassazione per il periodo 1999 2000, che entra in considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del sussidio della CM. Il reddito netto ritenuto dall’autorità fiscale (UT di __________) è stato di CHF 32’373.-, che arrotondato al mille franchi superiore ha permesso all’UAM di ammettere la richiesta di sussidio calcolata come alle osservazioni dell’ufficio a questo TCA ed ha permesso di attribuire ad ogni adulto della famiglia un sussidio di CHF 299,20, ed al figlio un sussidio di CHF 140.-. Il reddito lordo, parametro al quale ci si deve attenere in virtù del Regolamento citato, ammontava - secondo la citata tassazione - a CHF 46'657.-. Affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito e quindi si possa procedere una nuova valutazione del reddito occorre che il guadagno lordo subisca una significativa modifica verso il basso. Ora nel caso specifico il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo l’art. 67 lett. m) RLCAMal appare invece aumentato nel corso del 2001 essendo passato ad un importo di oltre CHF 4'700.- mensili lordi. Anche volendo considerare il successivo contratto concluso dal ricorrente con l'Ospedale __________ la situazione non si modifica (reddito mensile CHF 4303,45 cui va aggiunta la tredicesima mensilità pro-rata per un importo di CHF 4'661,95 mensili cui si aggiungono gli assegni famigliari). Senza neppure operare un calcolo preciso e considerando anche solo il salario versato senza la tredicesima mensilità si ha un importo di reddito superiore a quello ritenuto in sede di tassazione per il periodo di riferimento. l redditi non hanno quindi subito, come rettamente segnalato dall’UAM, una significativa diminuzione, anzi sono stati in progressione come detto rispetto a quelli degli anni precedenti come desumibile anche dagli atti fiscali richiamati.

                                         A giusta ragione quindi l’Ufficio dell’Assicurazione Malattia ha ritenuto un reddito di riferimento di CHF 33'000.-, arrotondato al mille franchi superiore secondo l’imposizione di legge come desumibile dalla tassazione per il periodo 1999-2000, ed ha fissato i sussidi ammessi secondo le basi di calcolo più sopra citate. Pur comprendendo le difficoltà del ricorrente, scaturite dalla nascita del figlio e dall’esistenza di un’unica fonte d’entrata per il sostentamento della famiglia, e pur rilevando le sue critiche al rigore delle norme applicabili alla fattispecie il TCA non ha motivo per scostarsi dal testo di legge cui deve attenersi.

                               2.7.   Alla luce di quanto precede questo TCA deve concludere che i sussidi sono stati calcolati nel rispetto delle norme applicabili e correttamente fissati. Il ricorso va, di conseguenza, respinto senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 26 giugno 2001 formulato da __________, é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   La presente decisione è definitiva.

                                 4.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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