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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2001 36.2001.48

August 21, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,191 words·~16 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00048   ir/nh

Lugano 21 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il  giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 7 giugno 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, cittadino svizzero già residente e domiciliato in Germania, è rientrato in Svizzera, a __________, il 7 febbraio 2000 unitamente alla moglie __________i. Con il 1 maggio 2000 egli si è affiliato alla Cassa Malati __________ per le cure di base. Con atto pervenuto all’Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS qui di seguito) il 9 novembre 2000 __________ ha chiesto la concessione di un sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2001, ciò in virtù dell’assenza di una attività lucrativa (doc. _). L’IAS, esperita una verifica relativa al rapporto assicurativo, ha ritenuto l’affiliazione dei signori __________ e __________ alla __________ tempestiva siccome intervenuta nel termine di tre mesi dall’arrivo in Svizzera, con il rilievo comunque che “l’obbligo di assicurazione inizia il giorno in cui sono dati i presupposti di legge …”. Osservando che la data d’inizio dell’assicurazione (1 maggio 2000) non coincideva con la data d’inizio dell’obbligo d’assicurazione (7 febbraio 2000) l’IAS, e per esso l’Ufficio Assicurazione Malattia, ha deciso – con atto del 17 maggio 2001 – che il rapporto assicurativo fosse “anticipato al 7 febbraio 2000” con obbligo per l’assicuratore di fornire le sue prestazioni a partire da tale data e per i signori __________ di versare i premi da tale momento (doc. _).

                               1.2.   Il 21 maggio 2001 (V/3) i signori __________ si sono rivolti all’IAS indicando di avere ricevuto dal Consolato Generale di Svizzera a __________, così come dal Comune di __________, e pure dalla __________ l’informazione secondo cui:

"  … wir innerhalb von drei Monaten versichern müssen, was wir auch getan haben”

                                         I ricorrenti indicavano nella loro lettera come null’altro fosse stato loro comunicato e come non fosse loro noto che l’assicurazione dovesse essere conchiusa con effetto retroattivo al loro arrivo in Svizzera. I signori __________ hanno inoltre comunicato all'IAS che non vi è mai stato un vuoto nella copertura assicurativa siccome essi erano assicurati presso la __________ in Germania sino al 30 aprile 2000. Dopo un accertamento eseguito per e-mail dalla funzionaria responsabile dell’IAS presso la __________ da cui sembra che i signori __________ non fossero registrati, l’IAS ha emanato una decisione su reclamo (considerando in effetti tale lo scritto 21 maggio 2001 dei signori __________) con cui ha deciso la reiezione dell’impugnativa.

                               1.3.   A fondamento della decisione su reclamo l’IAS ha indicato come sia fatto obbligo ad ogni persona residente in Svizzera di essere assicurata contro le malattie, l’assicurazione deve essere conclusa nel termine di tre mesi dall’inizio dei presupposti legali, per adempiere ai presupposti di una affiliazione tempestiva, come è stato il caso in concreto. L’IAS ha accertato che i coniugi __________ sono in possesso di un permesso di dimora dal 7 febbraio 2000 data che fa stato per l’inizio dei presupposti di assicurazione. Per quanto attiene alla copertura presso la __________ l’Ufficio dell’assicurazione malattia dell’IAS ha indicato come non fossero adempiuti i presupposti di cui all’art. 2 cpv. 3 OAMal (di cui ha dato spiegazione nella decisione). L’autorità amministrativa ha quindi ribadito la tempestività dell’affiliazione e l’obbligo di pagare i premi (nonché il diritto di beneficiare della prestazioni dell’assicurazione di base) a partire dal 7 febbraio 2001.

                               1.4.   Insoddisfatti della decisione resa i signori __________ si sono aggravati a questo Tribunale, con atto del 12 giugno 2001 indirizzato all’IAS stesso (che lo ha girato al TCA) redatto in lingua tedesca e successivamente tradotto in lingua italiana grazie alla collaborazione del dott. jur. __________ che ha stretto legame con i ricorrenti. Nella loro impugnativa i signori __________ rilevano di sentirsi indesiderati dalle autorità amministrative, di disporre di un reddito tale da giustificare la concessione del sussidio per l’assicurazione malattia, essi ribadiscono gli argomenti già sollevati nel reclamo nei seguenti termini:

"  Dal Consolato Svizzero a __________ (Germania), come pure dal Comune di __________ dalla __________ (vedi nota di copertura della __________ del 03.02.2000 col nostro Indirizzo a __________) abbiamo solamente ricevuto la notifica che dovevamo assicurarci entro tre mesi dopo la registrazione presso il comune di domi­cilio, ciò che abbiamo fatto debitamente.

Però, non ci fu detto che l'assicurazione malattia sarà retroattiva. Certamente era noto alla __________ (vedi nota di copertura) che eravamo  domi­ciliati in Svizzera dal mese di febbraio, ma che eravamo ancora assicurati presso un'assicurazione malattia in Germania.

Per esser certi di una protezione assicurativa senza interruzione siamo restati assicurati presso la __________ fino al 30.04.2000 (vedi copia allegata della commissione dell'assicuratrice __________).

Inoltre, avevamo bisogno di alcune verifiche e di una piccola operazione che volevamo condurre a fine in Germania. Se fossimo stati informati correttamente che saremmo assicurati obbligatoriamente, avremmo dichiarato la nostra partenza dalla Germania tre mesi più tardi, ovvero avremmo dis­detto la nostra assicurazione malattia in Germania con effetto il 0l.02.2000, perchè anche noi non amiamo pagare i premi doppi! Di conseguenza, nessuni costi furono causati alla cassa malattia svizzera __________.

Perciò vorremmo presentare un'istanza per la dispensa dal pagamento dei montanti richiesti, tanto più che i nostri redditi annui sono molto inferiori a Fr 34'000.‑‑ (non abbiamo pure ricevuto un sussidio, benchè secondo la legge ci spetterebbe), e perchè la domanda ulteriore sarebbe per noi un grande onere finanziario."

                               1.5.   L’IAS ha preso posizione sul gravame con risposta del 5 luglio 2001 in cui osserva che l’affiliazione dei signori __________ va ritenuta tempestiva ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAMal secondo cui l’inizio della copertura assicurativa inizia con l’elezione di domicilio in Svizzera. Per l’IAS le informazioni ottenute dagli assicurati presso il Consolato Svizzero di __________ ed il Comune di __________ sono senz’altro corrette poiché riprendono i termini dell’art. 3 cpv. 1 LAMal i tre mesi citati nella norma non sono altro che un termine entro il quale bisogna adempiere gli obblighi di legge (assicurarsi obbligatoriamente per le prestazioni di base imposte dalla LAMal) che esplicano però i loro effetti all’inizio dei presupposti legali, ossia con la costituzione della dimora in Svizzera. L’IAS rammenta nelle sue osservazioni come, se dati i presupposti per il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria “… e questo in forma retroattiva al momento in cui l’obbligo d’assicurazione si è determinato … “ (V pag. 2 e 3) i signori __________ potranno beneficiare dei sussidi. Il TCA ha voluto accertare l’esistenza o meno di una richiesta di sussidio nei termini indicati dall’IAS nelle sue osservazioni. I signori __________ si sono rivolti al TCA con scritto 9 agosto 2001 in cui considerano il caso "erledigt" chiedendo "in dieser Sache nichts mehr zu unternehmen" (XII invio a mezzo fax) cui hanno annesso fotocopie parziali di attestazioni relative a mutazione dell'assicurazione (21.6.2001).

                                         Lo stesso 9 agosto 2001 l'IAS ha comunicato l'esistenza di un'istanza di sussidio per l'anno 2001 dei signori __________ e non per l'anno 2000.

                                         La __________ ha a sua volta trasmesso i formulari di richiesta di affiliazione dei ricorrenti (XIV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                               2.2.   Può rimanere aperta la questione a sapere se lo scritto 9 agosto 2001 dei signori __________ costituisca valido il ritiro dell'impugnativa, e ciò alla luce delle conclusioni del ricorso. Va rilevato che lo scritto XII del 9 agosto 2001 è stato trasmesso solo per telecopiatrice a questo TCA e non è chiaro nelle sue specifiche richieste.

                                         Il gravame non va neppure considerato privo di oggetto alla luce degli annessi al doc. _ (fotocopie parziali delle mutazioni __________ 21.6.2001) ritenuto come dette mutazioni siano antecedenti alla trasmissione al TCA dell'impugnativa tradotta (III). Si giustifica l'ulteriore esame delle censure sollevate dai ricorrenti.

                               2.3.   Va preliminarmente precisato che, delle questioni relative al controllo dell'obbligo assicurativo e all'affiliazione d'ufficio si occupano i Cantoni (art. 6 LAMal; art. 10 OAMal; art. art. 6ss, 11ss, 19 LCAMal). Le norme di diritto materiale configurano diritto cantonale d'esecuzione non autonomo. La procedura è retta dal diritto cantonale (cfr. Eugster, Krankenversicherung, in U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 12 N 24; cfr. anche SVR 2001 KV no. 4 e SVR 1998 KV no. 19 e SVR 1998 KV no. 16).

                                         L'art. 76 LCAMal prevede che

"  1Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione.

…..

4È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative."

                               2.4.   In concreto il ricorso è stato presentato il 12 giugno 2001, mentre la decisione è datata 7 giugno 2001. Il gravame è stato redatto in lingua tedesca e presentato all’IAS stesso, che – rettamente - lo ha trasmesso a questo TCA. Con scritto 21 giugno 2001 il Giudice delegato ha concesso un termine di 30 giorni per la traduzione in lingua italiana del gravame. I reclamanti hanno fatto pervenire al TCA un atto in lingua italiana di data 27 giugno 2001 (dunque successivo alla data dell'annesso all'invio 9.8.2001 XII ossia delle fotocopie parziali delle mutazioni __________).

                                         Il testo trasmesso non appare letteralmente conforme all’impugnativa del 12 giugno 2001 esso è infatti epurato di alcune lamentele generiche. Nonostante questo aspetto la comunicazione 27 giugno 2001 non costituisce, per questo TCA, nuovo testo di ricorso siccome riprende sostanzialmente i termini dell’impugnativa originaria, lo stesso va quindi considerato come traduzione dello scritto 12 giugno 2001, ed è tempestivo siccome inoltrato nei tempi concessi con lo scritto 21 giugno 2001 del giudice delegato.

                                         Nel merito

                               2.5.   Oggetto del contendere non è sapere se l'affiliazione di __________ all'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal, sia da considerare tardiva in virtù dell'art. 5 LAMal. In questione è qui sapere se la decisione amministrativa che riconduce l’obbligo di versare premi all’assicuratore malattia al momento in cui i coniugi __________ hanno acquisito dimora in Ticino vada confermata o meno. Va allora accertato il momento a partire dal quale nasce l’obbligo di assicurazione in virtù della legge.

                                         Secondo l'art. 3 LAMal

"  1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato;

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".

                                         L'art. 1 OAMal precisa che:

"  1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge."

                                         Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).

                                         L'art. 5 LAMal prevede poi che

"  1 Se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3."

                                         Per l'art. 7 OAMal infine

"  1 I cittadini svizzeri che eleggono domicilio in Svizzera dopo aver soggiornato all’estero come pure gli stranieri con permesso di dimora o di domicilio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal giorno in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’adesione all’assicurazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dal giorno della notifica del suddetto annuncio." (rilievo del redattore)

                               2.6.   In DTF 125 V 76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS) l'inizio dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli abitanti.

                                         Nel caso giurisprudenziale citato ed esaminato dal TFA l’alta Corte ha concluso che la ricorrente, cittadina straniera entrata in Svizzera per sposare un cittadino svizzero da cui ha avuto un figlio e che ha in seguito ottenuto un permesso di dimora, andava considerata domiciliata in Svizzera secondo l'art. 23ss. CCS in quanto intenzionata a stabilirsi durevolmente in Svizzera. Ai fini dell'inizio dell'assicurazione in quel caso facevano quindi stato gli art. 3 cpv. 1 e 5 cpv. 1 prima frase LAMal e non l'art. 3 cpv. 3 LAMal e le relative disposizioni esecutive. In concreto quindi l'inizio dell'assicurazione coincideva con l'acquisizione del domicilio e pertanto con l'entrata in Svizzera.

                               2.7.   Nel caso in esame __________ sono giunti in Svizzera, loro Patria, il 7 febbraio 2000 in provenienza dalla Germania. Essi dovevano, come realmente hanno fatto secondo le istruzioni ottenute dal Consolato Svizzero a __________ e secondo quanto loro riferito a livello comunale, assicurarsi nel termine di 3 mesi per beneficiare di una tempestiva copertura assicurativa. Essi hanno quindi agito come imposto dai dettami di legge. La conseguenza di tale loro agire è che l’inizio della copertura assicurativa deve essere fatta risalire, in virtù dei principi indicati nelle considerazioni che precedono, al momento in cui i coniugi __________ hanno acquisito il loro domicilio in Svizzera e più precisamente a __________.

                               2.8.   Nella loro impugnativa, così come alla traduzione del dott. jur. __________, i signori __________ rammentano di avere mantenuto in essere una copertura assicurativa in Germania per il periodo corrente sino al 30  aprile 2000. A giusta ragione l’amministrazione ha osservato come nel caso concreto non siano dati gli estremi di cui all’art. 2 cpv. 2 OAMal secondo cui

"  A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l’assoggettamento all’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.”

Nel caso di specie neppure i ricorrenti sostengono che la copertura offerta loro dalla __________ fosse per loro obbligatoria o lo fosse sino e compreso il momento successivo alla loro partenza dalla Germania. La dimostrazione di questo fatto è nella disdetta operata dai coniugi __________ della copertura loro offerta dalla compagnia assicurativa tedesca, ed anzi dalla loro osservazione (doc. _ e doc. _) che se fossero stati informati adeguatamente essi avrebbero disdetto anteriormente il contratto d’assicurazione con la __________.

                               2.9.   Ulteriore lamentela dei signori __________ consiste nel fatto che essi sarebbero stati informati in maniera incompleta. I ricorrenti si lamentano di avere ricevuto dal Consolato Svizzero di Germania a __________ e dal Comune di __________ solo l’informazione relativa all’obbligo di assicurarsi per le cure medico sanitarie di base nel termine di tre mesi dall’arrivo in Svizzera senza che fosse loro detto che l’assicurazione era “retroattiva”. Essi evocano il fatto che, se una informazione completa fosse stata loro data essi non avrebbero mantenuto in essere la copertura esistente in Germania sino alla fine di aprile 2000. Occorre chiedersi se, secondo le regole della buona fede, l’informazione ottenuta dai ricorrenti era tale da giustificare il loro comportamento e quindi tale da motivare una copertura assicurativa per le cure medico sanitarie di base a partire dal 1 maggio 2000.

                                         Prima condizione affinchè si possa ritenere violazione delle regole della buona fede è che l'informazione individuale e concreta, fornita dall'amministrazione sia propria ad ispirare fiducia, la stessa deve essere chiara ed incondizionata. Le conseguenze dell'informazione consistono in un pregiudizio subito dal destinatario. Successivamente alla promessa non deve subentrare una modifica di legge.

                                         Secondo questa Corte, nel caso concreto, non si può fare riferimento, come sembrano volere i ricorrenti nella loro impugnativa, alle regole della buona fede. In effetti sia il Consolato Svizzero in Germania a __________ che il Municipio di __________ hanno rammentato ai signor __________ il loro obbligo di legge, come i signori __________ stessi evocano nei loro scritti all’amministrazione ed al TCA, di assicurarsi entro 3 mesi dall’arrivo in Svizzera. Il fatto di non avere specificato gli effetti della copertura assicurativa al momento dell’acquisizione del domicilio in Svizzera non appare rilevante. L'affermazione fornita, contrariamente a quanto sembrano ritenere i ricorrenti, è del tutto corretta. Si basa sulle norme di legge evocate nelle considerazioni che precedono. L’obbligo di affiliazione ad una Cassa Malattia autorizzata per le coperture di base imposte dalla LAMal è effettivo e non trae seco la conseguenza che la copertura debba cominciare al momento della conclusione dell’assicurazione. La mancata informazione secondo cui gli effetti della copertura risalivano al momento dell’elezione di domicilio non era da un lato dovuta ed i ricorrenti stessi, volendo mantenere in essere una copertura in Germania in costanza di elezione di un domicilio elvetico, dovevano accertarsi se ciò era possibile ed a quali condizioni. I signori __________ non hanno sostenuto che le autorità cui essi si sono rivolti abbiano garantito loro, in qualche modo, che la copertura avrebbe iniziato a decorrere trascorsi 3 mesi dal loro arrivo in Svizzera.

                             2.10.   Visto quanto precede il ricorso va respinto e la decisione amministrativa confermata. L’inizio del rapporto assicurativo dei signori __________ con la __________ è anticipato al 7 febbraio 2000.

Ai ricorrenti si rammenta, come già fatto con le osservazioni all’impugnativa da parte dell’IAS, che è data la possibilità di domandare il sussidio per i premi dell’assicurazione malattia – se dati i presupposti legali – previo l’adempimento di semplice pratica burocratica (oss. V pag. 2 in fine e 3; richiamato lo scritto 7 agosto 2001 del giudice delegato, cfr. doc. _).

                                         Visto l’esito della procedura le spese processuali restano a carico dello Stato e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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