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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2001 36.2001.41

August 6, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,059 words·~10 min·10

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00041   ir/nh

Lugano 6 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 9 maggio 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, coniugato con __________, è collaboratore della __________, e meglio della __________.

                                         I coniugi __________ hanno un figlio, __________, nato nel 1983.

                                         __________, assicurato contro le malattie presso la __________ con una franchigia di CHF 1'500.-, ha postulato all’Ufficio Assicurazione Malattia la concessione del sussidio per i premi di cassa malati per l’anno 2001. A sostegno della sua richiesta egli ha prodotto varia documentazione tra cui i certificati di assicurazione della Cassa Malati, il certificato di salario 1999, i conteggi stipendio dell’agosto e settembre 2000 (in cui è evidenziato l’importo sborsato per il pagamento “per riacquisto” della CP), per comprovare la sua situazione finanziaria egli ha altresì prodotto la decisione dell’Ufficio di tassazione di __________ per il biennio 1999 – 2000 (basato sui redditi del 1997 e 1998). Da quest’ultima si desume un reddito complessivo da lavoro di CHF 69'729.- che diviene, in conseguenza alle deduzioni ammesse dalla LT (in particolare le deduzioni sociali e per gli oneri assicurativi, quest’ultimi ammontanti ad oltre 23'000.- annui), un reddito imponibile di CHF 36'442.-. __________ e __________ non dispongono invece di sostanza imponibile. __________ ha accompagnato la sua istanza del 6 ottobre 2000 con lettera del successivo 7 ottobre in cui evidenzia un cambiamento di situazione finanziaria rispetto al passato per l’avvenuto riscatto di anni di cassa pensioni presso la CP della __________ e ciò a partire dal luglio 1998 con versamento mensile di CHF 1'075.-. In sostanza __________, affiliatosi alla CP in questione dal 1 ottobre 1990, all’età di __ anni e 10 mesi, ha chiesto di potere riacquistare poco meno di 15 anni di contributi pagando mensilmente l'importo indicato.

                                         La richiesta di sussidio è stata respinta dall’Ufficio assicurazione malattia ed il 7 marzo 2001 __________ ha inoltrato reclamo contro la predetta decisione confermando la mutata situazione finanziaria intervenuta a partire dalla metà del 1998 con aggravio di CHF 1'075.- per il riacquisto di anni di assicurazione presso la CP della __________. Con decisione 9 maggio 2001 l’Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona ha respinto il reclamo osservando che con DE 14 novembre 2000 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che il reddito determinante ai fini della concessione del sussidio per i premi della Cassa Malati è desunto dalla decisione di tassazione per il periodo 1999/2000 o dalla tassazione intermedia più recente. In casu l’UAM ha rilevato un reddito imponibile di CHF 36'442.- dalla tassazione di rilievo ed ha escluso la concessione del sussidio siccome detto importo, arrotondato al mille franchi superiore, appare superiore al limite di reddito ritenuto per la concessione del sussidio (CHF 34'000.-).

                               1.2.   __________ e la moglie __________, insoddisfatti, si sono aggravati a questo TCA chiedendo sostanzialmente l’annullamento della decisione impugnata e la concessione del sussidio. I ricorrenti rilevano come la loro situazione finanziaria sia mutata rispetto a quella ritenuta per la tassazione di riferimento, essi ammettono che una loro richiesta di tassazione intermedia è stata respinta dall’UT competente ma fanno comunque notare come una iniziale richiesta di borsa di studio per il figlio sia stata inizialmente respinta e quindi, a seguito di impugnativa, accolta. Essi ritengono questo un atteggiamento contraddittorio dell’amministrazione, dimentichi forse che gli ambiti in cui ci si muove sono differenti e retti da leggi diverse.

Nelle osservazioni 12 giugno 2001 l’Istituto delle Assicurazioni sociali evidenzia come il caso imponeva l’esame dell’eventuale applicabilità dell’art. 67 lett. m) Reg. LCAMal. L’amministrazione considera come il reddito accertato del signor __________ ammonti, per l’anno 2000, a complessivi CHF 80'921.- (al salario lordo di CHF 76'685.- vanno aggiunti gli assegni per i figli) e quindi superiore rispetto al reddito lordo da lavoro conseguito (mediamente) nel biennio 1997/1998 ed oggetto della tassazione del 1999/2000 (pari a CHF 69'729.-). L’amministrazione conclude che non sono dati gli estremi per la determinazione autonoma del reddito determinante da parte dell'IAS e quindi la concessione del sussidio richiesto.

Invitati a prendere posizione in merito alla risposta di causa i signori __________ hanno postulato l'acquisizione della tassazione 2001/2002 (V).

Il giudice delegato ha preso posizione in merito alla richiesta con scritto del 22 giugno 2001 (VI) ed ha acquisito (il 24 luglio 2001, VIII) gli incarti fiscali dei ricorrenti per i bienni 2001/2002 e 1999/2000.

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).

Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"a)    persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Per quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

2.3.Nel caso concreto risulta, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, che i coniugi __________ sono stati oggetto di una tassazione per il periodo 1999 2000, che entra in considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del sussidio della CM. Il reddito netto ritenuto dall’autorità fiscale (UT di __________) è stato di CHF 36'442.- mentre il reddito lordo, parametro al quale ci si deve attenere in virtù del Regolamento citato, ammontava a CHF 69'729.-. Affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito occorre che il reddito lordo subisca una significativa modifica verso il basso. Nel caso specifico il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo l’art. 67 lett. m) RLCAMal appare invece aumentato nel corso del 2000 come già nel corso del 1999. Nel 1999 quanto introitato con il lavoro del signor __________ ammontava a CHF 79'263.- (e meglio CHF 74'509.di salario lordo cui vanno aggiunti CHF 4'109.- di assegni per i figli) mentre nel 2000 superava i CHF 80'000.- (81'582 pari a CHF 76'685.- di salario lordo cui si aggiungono CHF 4'236.- di assegni per i figli) per una media (sempre lorda) di CHF 80'422,50. La differenza tra i due redditi lordi da considerare, ossia quello dal lavoro ritenuto nella tassazione 25 ottobre 1999 pari a 69'729.- e quello dell’anno 2000 (CHF 75'597.- desumibile dalla dichiarazione fiscale 29001/2002) non permette di ritenere adempiuti i presupposti legali per un accertamento del reddito da parte dell'IAS. In effetti non vi è diminuzione ma aumento. I coniugi __________, per permettere a __________ di riscattare anni di contribuzione dalla Cassa Pensione della __________, si sono assunti l’impegno di versare mensilmente la cifra di CHF 1'075.- per un importo globale di CHF 12'900.- annui. Essi sopportano un notevole onere e compiono uno sforzo particolarmente importante anche per un’economia con un’entrata lorda che supera CHF 80'000.- annui. Purtroppo però ciò non può permettere – in virtù del tenore preciso del Regolamento citato – di procedere ad una determinazione autonoma del reddito.

2.4.Quand’anche si volesse ammettere la necessità, per l’amministrazione, di fissare autonomamente il reddito dei signori __________i, alla luce dell’impegno da essi assunto nei confronti della CP della __________, il reddito lordo mensile che si dovrebbe ritenere ammonterebbe a CHF 6'798.- (pari ai salari percepiti nel 2000 ed agli assegni famigliari per lo stesso periodo, divisi per 12). Secondo le tabelle di conversione del reddito lordo mensile in reddito determinante, il reddito imponibile annuo convertito da un salario lordo di CHF 5'100.- mensile assomma a CHF 40'000.-. Se ne deduce facilmente che questo importo non permetterebbe, secondo le tabelle di conversione citate, di giungere al di sotto della soglia limite per l’ottenimento del sussidio.

2.5.In concreto risulta dagli atti che i ricorrenti sono stati oggetto della tassazione per il periodo fiscale d’interesse ai fini della concessione o meno del sussidio richiesto il 25 ottobre 1999. In questa decisione, cresciuta in giudicato, l’Ufficio circondariale di Tassazione di __________ ha ritenuto un reddito imponibile superiore ai CHF 34'000.- fissati quale limite superiore dalla legge. Purtroppo questo accertamento fiscale non permette la concessione del sussidio richiesto. Come visto non sono dati gli estremi di una diminuzione significativa del reddito (che anzi è aumentato) per procedere alla determinazione autonoma dello stesso da parte dell’IAS per la verifica degli estremi della concessione, ed anche se si volesse ammettere l’esistenza degli estremi per procedere in tale senso l’importo del reddito conseguito mensilmente convertito secondo le tabelle imposte dall’art. 72 del Regolamento LCAMal non permetterebbe l’attribuzione dell’aiuto finanziario per far fronte alle spese di Cassa Malati.

                                         La decisione impugnata va, dunque, confermata ed il gravame respinto senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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