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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.08.2001 36.2001.35

August 16, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·370 words·~2 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00035   ir/nh

Lugano 16 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 3 aprile 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                       -   che, con scritto 3 aprile 2001, con la specifica che lo stesso "annulla e sostituisce la precedente del 29.10.1999" la richiesta formulata da __________ e tendente ad ottenere il sussidio per l'assicurazione malattia per l'anno 200,è stata ritenuta priva d'oggetto;

                                     -   che, con atto del 30 aprile 2001, __________ si aggrava a questo TCA contro la predetta decisione osservando di essere al beneficio di prestazioni complementari e di avere in passato beneficiato del sussidio;

                                     -   che nell'impugnativa il signor __________ indica di non comprendere il motivo per cui la sua richiesta sia stata considerata priva di oggetto osservando che, pur essendo beneficiario di prestazioni di PC, una parte del premio dell'assicurazione malattia rimane a suo carico;

                                     -   che, come rettamente indica la decisione impugnata a pagina 2 in fine, avverso detta pronuncia è data facoltà di interporre reclamo, nel termine di 30 giorni, all'IAS;

                                     -   che questa circostanza è stata rammentata dall'IAS nelle sue osservazioni 25/29 maggio 2001;

                                     -   che contro la decisione dell'Ufficio assicurazione malattia è infatti dato il rimedio del reclamo (art. 48 RLCAMal) all'Istituto delle assicurazioni sociali;

                                     -   che, di riflesso, il ricorso al TCA appare irricevibile, copia dell'impugnativa 30 aprile 2001 (pervenuta il 3 maggio 2001 al TCA) viene trasmessa - a valere quale reclamo ex art. 49 RLCAMal - all'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona per decisione;

                                     -   che non si prelevano tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 30 aprile 2001 di __________, é irricevibile.

                                 2.-   copia del gravame viene trasmessa all'Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, a valere quale reclamo ex art. 49 RLCAMal.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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