RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00035 ir/nh
Lugano 16 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2001 di
__________,
contro
la decisione del 3 aprile 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, - che, con scritto 3 aprile 2001, con la specifica che lo stesso "annulla e sostituisce la precedente del 29.10.1999" la richiesta formulata da __________ e tendente ad ottenere il sussidio per l'assicurazione malattia per l'anno 200,è stata ritenuta priva d'oggetto;
- che, con atto del 30 aprile 2001, __________ si aggrava a questo TCA contro la predetta decisione osservando di essere al beneficio di prestazioni complementari e di avere in passato beneficiato del sussidio;
- che nell'impugnativa il signor __________ indica di non comprendere il motivo per cui la sua richiesta sia stata considerata priva di oggetto osservando che, pur essendo beneficiario di prestazioni di PC, una parte del premio dell'assicurazione malattia rimane a suo carico;
- che, come rettamente indica la decisione impugnata a pagina 2 in fine, avverso detta pronuncia è data facoltà di interporre reclamo, nel termine di 30 giorni, all'IAS;
- che questa circostanza è stata rammentata dall'IAS nelle sue osservazioni 25/29 maggio 2001;
- che contro la decisione dell'Ufficio assicurazione malattia è infatti dato il rimedio del reclamo (art. 48 RLCAMal) all'Istituto delle assicurazioni sociali;
- che, di riflesso, il ricorso al TCA appare irricevibile, copia dell'impugnativa 30 aprile 2001 (pervenuta il 3 maggio 2001 al TCA) viene trasmessa - a valere quale reclamo ex art. 49 RLCAMal - all'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona per decisione;
- che non si prelevano tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 30 aprile 2001 di __________, é irricevibile.
2.- copia del gravame viene trasmessa all'Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, a valere quale reclamo ex art. 49 RLCAMal.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti