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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.04.2001 36.2001.21

April 11, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·277 words·~1 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00021   ir/nh

Lugano 11 aprile 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 1 marzo 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 2 febbraio 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                       -   che con scritto 1° marzo 2001 __________ ha interposto ricorso contro la decisione 2 febbraio 2001 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia con cui è stato negato il sussidio postulato per l'anno in corso;

                                     -   che il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la concessione del sussidio;

                                     -   che, come rettamente indica la decisione in questione a pagina 2 in fine, avverso detta decisione è data facoltà di interporre reclamo, nel termine di 30 giorni, all'IAS;

                                     -   che contro la decisione dell'UAM è infatti (art. 48 RLCAMal) dato il rimedio del reclamo all'IAS;

                                     -   che, di riflesso, il ricorso al TCA appare irricevibile, copia del gravame 1° marzo 2001 viene trasmessa - a valere quale reclamo ex art. 48 RLCAMal - all'Istituto della assicurazioni sociali di Bellinzona per decisione;

                                     -   che non si prelevano tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 1° marzo 2001 formulato da __________ è  irricevibile.

                                 2.-   Copia del gravame viene trasmessa all'Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, a valere quale reclamo ex art. 48 Reg. LCAMal.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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