RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00021 ir/nh
Lugano 11 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1 marzo 2001 di
__________,
contro
la decisione del 2 febbraio 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, - che con scritto 1° marzo 2001 __________ ha interposto ricorso contro la decisione 2 febbraio 2001 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia con cui è stato negato il sussidio postulato per l'anno in corso;
- che il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la concessione del sussidio;
- che, come rettamente indica la decisione in questione a pagina 2 in fine, avverso detta decisione è data facoltà di interporre reclamo, nel termine di 30 giorni, all'IAS;
- che contro la decisione dell'UAM è infatti (art. 48 RLCAMal) dato il rimedio del reclamo all'IAS;
- che, di riflesso, il ricorso al TCA appare irricevibile, copia del gravame 1° marzo 2001 viene trasmessa - a valere quale reclamo ex art. 48 RLCAMal - all'Istituto della assicurazioni sociali di Bellinzona per decisione;
- che non si prelevano tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 1° marzo 2001 formulato da __________ è irricevibile.
2.- Copia del gravame viene trasmessa all'Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, a valere quale reclamo ex art. 48 Reg. LCAMal.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti