RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00002 grw/gm
Lugano 25 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 9 gennaio 2001 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 dicembre 2000 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 19 gennaio 2001 della parte convenuta che precisa di aver annullato la decisione qui impugnata (III);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
visto lo scritto 25 gennaio 2001 dell'__________ la quale, dopo aver rilevato che il ricorso è stato provocato dal grave disordine amministrativo della Cassa malati __________, postula l'assegnazione di adeguate ripetibili (V);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese; la Cassa malati __________ verserà alla parte ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will