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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2003 36.2001.107

June 10, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,287 words·~56 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00107   cs/cd

Lugano 10 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 15 ottobre 2001 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

Cassa Malati __________,    in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ ha concluso con la __________ alcune assicurazioni complementari (Ambulatoriale __________, Ospedale, Cure dentarie, Cura di lunga durata stazionaria, complementare __________, cfr. doc. _).

                                         L'assicurato è affetto da alcuni anni da diverse patologie, quali la cardiopatia ischemica, l'arteriopatia diffusa, la diplopia, il diabete mellito, la sindrome ansio-depressiva, la psoriasia (doc. _).

                                         L'interessato ha inoltre subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori sotto il ginocchio. Le operazioni sono state eseguite tra il mese di dicembre 1998 e il mese di aprile 1999 (doc. _). Dal mese di settembre 1998 al mese di luglio 2000 è stato ricoverato presso l'Ospedale __________, l'Ospedale di __________ e la Clinica __________, oltre ad alcuni ricoveri in cliniche della Svizzera tedesca (cfr. doc. _).

                                         Nel corso del mese di novembre 1998, la moglie dell'attore ha contattato la __________, al fine di ottenere una diminuzione dei premi pagati da lei e da suo marito.

                                         In seguito a questo incontro sono state eliminate le assicurazioni complementari relative alle cure dentarie, alle cure di lunga durata stazionaria e l'assicurazione complementare/medicina alternativa.

                               1.2.   Con petizione del 15 ottobre 2001 trasmessa alla Pretura del distretto di __________, __________, rappresentato dall'avv. __________, rifacendosi agli articoli relativi all'errore essenziale e al dolo, ha chiesto di accertare la nullità della modifica contrattuale stipulata con la __________ inerente lo stralcio delle coperture relative alla cura di lunga durata stazionaria e all'assicurazione complementare-medicina alternativa e la validità della polizza in vigore prima della modifica ad eccezione della copertura per la cura dentaria.

                                         Egli ha in particolare rilevato:

"  (…)

Nel corso del mese di novembre 1998, la moglie dell'attore, confrontata con l'ennesimo aumento del premio di assicurazione, ha preso contatto con la signora __________ attiva presso l'ufficio di __________ della convenuta, al fine di verificare se non era possibile contenere il premio per sé stessa e il marito, in quel momento degente all'ospedale, se del caso eliminando alcune coperture, quale ad esempio quella per la cura dentaria. L'esito di detta verifica è stato, a ragion veduta, deleterio, poiché l'impiegata ha consigliato di eliminare, oltre alla suddetta assicurazione per cure dentarie, anche quella per l'assicurazione complementare/medicina alternativa e quella relativa alle cure di lunga durata stazionaria.

Evidentemente, prima di effettuare una modifica che riguardava entrambi i coniugi, la moglie dell'attore lo ha consultato, presso l'ospedale di __________, dove il 27 novembre 1998 gli era stata amputata una parte di un arto inferiore. Fidandosi della moglie e delle informazioni fornite dall'impiegata della convenuta, l'attore non si è preoccupato del cambiamento in atto, ritenendo, come era del resto normale, che la signora __________, che oltretutto lo conosceva personalmente e aveva una chiara visione del suo dossier, lo consigliasse al meglio. Inoltre, anche volendolo, in quel periodo non sarebbe nemmeno stato in grado di occuparsi delle questioni "amministrative", in quanto era in stato confusionale e assumeva quantitativi importanti di farmaci, non da ultimo psicofarmaci. Senza contare che durante il mese di novembre 1998 egli ha subìto due interventi, tra cui, come detto, l'amputazione di un piede. Per finire, l'attore ha acconsentito alla modifica della polizza, con effetto marzo 1999 (cfr. doc. _).

Prove:   c.s., richiamo/sub. edizione dall'agenzia secondaria della convenuta __________, sub. dall'agenzia principale di __________, del dossier completo inerente l'attore, con particolare riferimento ad un eventuale scambio di corrispondenza.

3.

Nei periodi successivi, come riferito, l'attore ha subito ogni sorta di intervento ed è rimasto pressoché ininterrottamente in ospedale, vuoi per gli interventi, vuoi per la riabilitazione. Nel mese di ottobre 2000 si è poi rivolto alla scrivente, al fine di farsi assistere in numerose procedure, ritenuto che nel frattempo la sua situazione personale è precipitata, avendolo la moglie lasciato e ritrovandosi in una condizione finanziaria disastrosa, proprio poiché la malattia non gli ha più permesso di seguire convenientemente i suoi affari. Constatata la situazione di confusione mentale, l'attore è poi stato sottoposto a curatela amministrativa.

La sottoscritta, tra l'altro, ha verificato pure le sue coperture assicurative, soprattutto poiché l'attore avrebbe di lì a poco dovuto prendere una decisione importante, a sapere se rimanere ospite presso la Clinica __________ e se si con quali coperture, viceversa se

trasferirsi altrove, e in tal caso pure con quali sostegni coperti dalla sua polizza CM. La scrivente ha dunque preso contatto con le varie assicurazioni, tra cui la convenuta. Dopo i controlli di rito, è dunque emerso che, verosimilmente, l'attore aveva effettuato la modifica della polizza sopra descritta, ciò che è apparso subito singolare, poiché al momento del cambiamento egli aveva già subito le amputazioni e pertanto sarebbe stato del tutto fuori luogo eliminare la copertura per la cura di lunga durata stazionaria, di cui egli avrebbe quasi certamente avuto bisogno, così come quella per la assicurazione complementare /medicina alternativa. Interpellato a tal proposito, l'attore è letteralmente caduto dalle nuvole, affermando di non aver cambiato la polizza, se non per eliminare la cura dentaria. Interpellata la moglie in tal senso, la stessa ha confermato tale fatto.

Prove: c.s.

Stante quanto sopra, la scrivente ha dunque preso contatto con la convenuta, per il tramite del direttore della Clinica __________, signor __________ che ha organizzato un incontro con il signor __________ della convenuta, ufficio di __________, svoltosi il 16 ottobre 2000 presso la medesima clinica. Quest'ultimo, polizza e dossier alla mano, ha confermato l'avvenuta modifica, di modo che a quel momento in poi è stato chiaro e certo che modifica vi era stata.

Con scritto 20 ottobre 2000, la scrivente ha dunque chiesto alla convenuta di reintegrare l'attore nella polizza originaria, poiché era ormai evidente che egli era incorso in un errore essenziale nell'accettare la modifica, non solo nettamente a suo sfavore, ma addirittura ad evento assicurato già intervenuto (cfr. doc. _).

Con risposta 31 ottobre 2000, la convenuta ha sostenuto che l'attore avrebbe sottoscritto le proposte di modifica assicurativa non solo con cognizione di causa, ma anche che avrebbe avuto a disposizione un lasso di tempo di alcune settimane, ovvero a suo dire più che sufficiente, per eseguire le necessarie verifiche e rendersi conto delle conseguenza di quanto stava pattuendo (cfr. doc. _).

In data 2 novembre 2001 la sottoscritta ha dunque risposto alla lettera di cui al precedente capitolo, rammentando alla convenuta che l'attore si trovava ricoverato in ospedale da ormai due anni consecutivi (cfr. doc. _), di modo che era sicuramente incorso in un errore nel modificare la polizza, abbinato ad una consulenza pessima a cura della signora __________. Se egli non se ne è reso conto prima, è solo ed unicamente poiché, proprio siccome degente, non aveva avuto bisogno di nessun'altra copertura, se non quella ospedaliera acuta. Per contro, quando si è trattato di lasciare la clinica, e dunque ha avuto bisogno della copertura derivante dall'assicurazione complementare, ha purtroppo messo a fuoco la situazione in cui, senza rendersi conto, si era cacciato.

Dopo aver preannunciato una risposta compiuta in data 20 novembre 2000 (cfr. doc. _), la convenuta ha ribadito la sua precedente posizione con scritto In data 15 dicembre 2000 (cfr. doc. _).

Prove: c.s.

5.

Giusta l'art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale.

Nel caso concreto è palese ed evidente che se l'attore avesse compreso appieno la portata della modifica contrattuale, e meglio se l'impiegata della convenuta glielo avesse illustrato, mai e poi mai avrebbe aderito alla proposta. E' infatti impensabile che una persona lucida e cosciente decida di annullare una copertura pagata per anni, quando aveva già subito l'amputazione delle due gambe e dunque sapeva che avrebbe avuto bisogno della copertura derivante dall'assicurazione complementare, quale ad esempio l'aiuto domestico. La convenuta, che ha regolarmente coperto i costi ospedalieri e pagato le fatture dei medici che lo hanno operato, ben sapeva il suo stato, ma malgrado ciò, non lo ha reso attento di quello che a posteriori si sarebbe rivelato un errore gravissimo. Va poi detto che seguendo la cronologia ricostruita dalla convenuta, risulta che la moglie dell'attore si sarebbe recata presso l'ufficio di __________ in data 26 novembre 1998. A quel momento il marito aveva già subìto un primo intervento e avrebbe subìto l'amputazione di una parte del piede sinistro il giorno seguente. Ovvio che era già più che chiaro il tragico destino che lo aveva segnato.

In definitiva, in nessun caso si può immaginare che una persona così gravemente colpita come l'attore e con una necessità impellente e definitiva di svariate cure ed assistenza, sapendo che le medesime avrebbero dovuto essere assicurate per il resto della vita, possa aver deciso scientemente e lucidamente di ridurre la sua copertura assicurativa a suo netto discapito.

Prove: c.s.

6.

Si è già detto ai capitoli che precedono che, a non averne dubbio, l'attore, al momento della stipula della polizza - tra l'altro avvenuta a cura della convenuta tramite correzione manuale della polizza medesima (!) - è incorso in un errore essenziale.

Ci si chiede tuttavia se non si è confrontanti con un caso di dolo, per lo meno eventuale, ex art. 28 CO. Risulta infatti incomprensibile come l'impiegata della convenuta, perfettamente al corrente della situazione, abbia potuto scientemente consigliare i coniugi __________ sullo stralcio delle posizioni in discussione, ben sapendo e ben conoscendo lo stato di salute del marito, rispettivamente come non abbia compreso che i medesimi, con tutta evidenza, stavano incorrendo in un errore. Ad ogni buon conto, l'istruttoria dovrà appurare il comportamento dell'impiegata in questione, di cui in ogni caso è responsabile la convenuta.

Prove: c.s.

7.

Indipendentemente dall'intervenuto errore essenziale, sub. dolo, va detto che in base all'art. 9 LCA il contratto d'assicurazione è nullo se al momento in cui fu conchiuso il rischio era già scomparso o il sinistro era già accaduto. Evidentemente detta norma non può valere unilateralmente a favore della compagnia assicurativa, ma anche dell'assicurato. Pertanto, così come la prima non copre un rischio inesistente o un sinistro già accaduto, allora non può nemmeno bellamente sbarazzarsi della copertura di un assicurato già colpito dal sinistro. Un'interpretazione diversa di detta norma costituirebbe una disparità difficilmente giustificabile, in chiaro urto non solo con il sentimento di giustizia, ma anche con il buon senso. Nel caso concreto, per ammissione della convenuta le polizze modificate "sono pervenute debitamente firmate dal signor __________ dal 22.02. al 25.02.1999" (cfr. doc. _) e la mutazione assicurativa sarebbe entrata in vigore a far tempo dal 01.03.1999. A tal proposito si precisa che in data 12 gennaio1999 l'attore ha subito una seconda amputazione al piede sinistro, il 3 febbraio 1999 l'amputazione a metà gamba, il 15 febbraio 1999 un'ulteriore amputazione, mentre le tre successive, relative all'altra gamba, sono avvenute tra il 7 marzo 1999 e il 28 aprile 1999. Ciò significa che l'evento assicurato era già avvenuto e che pertanto una modifica della copertura a svantaggio dell'assicurato era ed è nulla.

(…)

1.

La petizione è accolta.

Di conseguenza è accertata:

. la nullità della modifica contrattuale stipulata tra la __________, tramite l'Ufficio di __________ e il signor __________, intervenuta con effetto 1. marzo 1999, inerente lo stralcio delle coperture LOO (cura di lunga durata stazionaria) e MOO (assicurazione complementare-medicina alternativa);

. la validità della polizza in vigore prima della suddetta modifica, ad eccezione della copertura GOO per la cura dentaria." (cfr. doc. _)     

                               1.3.   Il 13 dicembre 2001 il Pretore, accertata la sua incompetenza, ha trasmesso gli atti al TCA (doc. _).

                               1.4.   Con risposta del 29 gennaio 2002 la Cassa propone la reiezione della petizione e afferma in particolare:

"  (…)

Con data 12 ottobre 1998 egli ha ricevuto le polizze per lui e per sua moglie, con i nuovi premi per l'anno 1999. In seguito la signora __________ ha reso visita alla nostra agenzia di __________, asserendo che l'aumento dei premi per il 1999 era eccessivo, chiedendo nel contempo una consulenza per diminuire il premio mensile. Considerato che l'aumento della franchigia non poteva assolutamente essere preso in considerazione quale possibilità di risparmio per i coniugi __________ (soluzione che è poi stata accettata per il figlio), non restava altro che sopprimere le esistenti assicurazioni complementari. La signora __________ è stata informata dalla responsabile d'agenzia in merito alle prestazioni delle singole assicurazioni, la cui copertura ella voleva eventualmente sopprimere. Dopo alcuni giorni il signor __________ ha telefonato all'agenzia di __________ ponendo ancora alcune domande ed è stato informato dalla responsabile d'agenzia. Allora la questione della riduzione del premio era assolutamente prioritaria. Quindi la signora __________ ha ricevuto indietro le polizze con l'indicazione delle modifiche auspicate con effetto dal 1° gennaio 1999, che ha poi trasmesso all'agenzia principale di __________ affinché si eseguissero le relative mutazioni. Gli atti sono giunti a tale agenzia il 26 febbraio 1999 e l'annullamento richiesto delle assicurazioni complementari ha avuto luogo il 1° marzo 1999. Ciò ha generato le nuove polizze per l'anno 1999, che sono state inviate ai coniugi __________.

(…)

Nella primavera del 2000 si è posta la questione relativa all'uscita del paziente dalla Clinica di riabilitazione __________ e dell'ulteriore ricovero. II signor __________ è passato quindi alla Clinica __________, dove è stato curato ulteriormente quale paziente acuto. In autunno si è posta quindi la questione della necessità del ricovero ospedaliero per malattia acuta e la rappresentante legale dell'attore si è rivolta a noi, tra l'altro per l'assicurazione complementare, cura di lunga durata (cat. __________) disdetta con effetto dal 1° gennaio 1999.

(…)

2.      In caso di modifica del rapporto assicurativo (ad esempio adeguamento dei premi) è data la possibilità di disdetta secondo la cif. 7.1 CGA LCA. In tal senso l'assicurato ha il diritto di disdire per la fine del semestre civile in corso la parte del contratto interessata dalla modifica. I coniugi __________ hanno fatto uso di questo diritto di disdetta, quando hanno voluto sciogliere le assicurazioni complementari cat. __________, __________ e __________, in seguito all'aumento dei premi per l'anno 1999, disdetta eseguita con effetto al 31 dicembre 1998. Le citate assicurazioni complementari sono state escluse dalla polizza, con firma di proprio pugno dell'assicurato, in data 26 novembre 1998. Tali atti sono giunti alla nostra agenzia principale di __________ il 26 febbraio 1999. Dato che si trattava di un contratto reciproco e le firme erano indicate con data 26 novembre 1998, ossia il giorno in cui la signora __________ ha reso visita alla gerente dell'agenzia di __________ in merito alla disdetta, abbiamo accettato la disdetta straordinaria con effetto al 31 dicembre 1998, a prescindere dalla ricezione degli atti presso l'agenzia principale di __________, procedendo alla mutazione il 1° marzo 1999.

         Prova: copia (microfilm) della polizza d'assicurazione

                     - signor __________ - del 12 ottobre 1998

                     Annesso _

     copia (microfilm) della polizza d'assicurazione - signora

     __________ - del 12 ottobre 1998

                    Annesso _

3.      La rappresentante legale dell'attore fa da una parte valere il fatto che al momento della sua disdetta l'attore si trovava in procinto di sottoporsi all'amputazione del suo piede sinistro, rispettivamente nel mese di febbraio 1999, dopo diverse operazioni si sarebbe trovato in uno stato eccezionale e sotto l'influsso di medicamenti, non da ultimo psicofarmaci (pag. 4 punto 3). AI momento della firma egli si sarebbe trovato in stato di errore essenziale (art. 23 CO) (pag. 6 punto 5). D'altra parte, in applicazione per analogia dell'art. 9 LCA, l'annullamento delle assicurazioni complementari cat. __________ e __________ sarebbe nullo (pag. 7 punto 7).

4.      Le assicurazioni qui in questione sono coperture per eventi che si verificano dopo la stipulazione del contratto (Kommentar zum VVG, Basel 2001, Urs Ch. Nef, Art. 9 RZ 2). Per quanto riguarda l'ambito obiettivo di validità della norma si indica che non si intendono soltanto le nuove stipulazioni, bensì anche i contratti di modifica (ad esempio l'ampliamento della copertura, l'aumento della somma d'assicurazione) e un'applicazione analoga è confermata secondo la dottrina e la giurisprudenza in relazione alla rimessa in vigore dopo interruzione del contratto d'assicurazione e della prevenzione che va oltre l'ambito obbligatorio (Nef a.a.O. RZ 4 e 7). L'applicazione per analogia in merito alla disdetta di un contratto d'assicurazione sarebbe contravvenente allo scopo della norma relativa all'art. 9 LCA (Nef a.a.O. RZ 1) e pertanto non può essere considerata.

5.      Anche se l'applicazione per analogia di questa disposizione fosse possibile, dovrebbero essere soddisfatti i presupposti per il caso in oggetto. Per insorgere dell'evento temuto ai sensi dell'art. 9 LCA, s'intende il verificarsi degli effetti dei rischio assicurato (Nef a.a.O. RZ 15). Per l'assicurazione cat. __________ ciò non viene fatto valere, per l'assicurazione cat. __________ la rappresentante legale dell'attore si basa sulle operazioni intervenute fino al mese di febbraio 1999, che rappresenterebbero il verificarsi dell'evento assicurato prima del momento in cui si suppone sia stata formata la disdetta. II rischio assicurato nell'assicurazione di lunga durata stazionarie è, secondo la cif. 1.1 CC LCA, la degenza in istituti o reparti (ad esempio: in case medicalizzate) appropriati, riconosciuti dalla pianificazione cantonale degli ospedali e delle case di cura, in caso di degenza di malati cronici bisognosi di medicalizzazione. La premessa per le prestazioni è data dalla necessità di assistenza sanitaria della persona assicurata. Nel caso in oggetto l'attore necessitava però dall'inizio e fino all'uscita dalla Clinica __________ delle cure per malattia acuta, di modo che sono state garantite e corrisposte le relative prestazioni. Le premesse per le prestazioni dalla cat. __________ non sono mai state soddisfatte. Pertanto il rischio assicurato non si è verificato nel mese di novembre 1998 né in quello di febbraio 1999 né in seguito. Anche da questo punto di vista non si può considerare l'applicazione per analogia dell'art. 9 LCA.

6.      La rappresentante legale dell'attore fa valere un errore essenziale secondo l'art. 23 CO. Chi si appella agli effetti legali dell'art. 23 CO deve dimostrare l'errore essenziale, la sua essenza, come pure la causalità tra errore e spiegazione (Kommentar zum Obligationenrecht Band I, 2. Aufl. Basel 1996, Ingeborg Schwenzer, Art. 23 RZ 12). La rappresentante dell'attore tenta di dare tale dimostrazione adducendo che una persona che si trovasse nello stato di salute di allora dell'attore, essendo in grado di intendere ed agire secondo ragione, non darebbe mai la disdetta delle assicurazioni complementari cat. __________ e __________ (pag. 6). In tal senso si afferma che in quel momento l'attore non era in grado di intendere e di agire a causa dell'imminente, rispettivamente dell'eseguita amputazione e degli effetti dei relativi medicamenti.

7.      Ai sensi del CC è capace di discernimento qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile (art. 16 CC). Con ciò è capace di discernimento chi, da una parte, dispone della capacità di riconoscere e ponderare il senso e l'utilità, come pure gli effetti, di un determinato comportamento e, d'altra parte, dispone della facoltà di agire secondo libera volontà nel contesto di tale discernimento. II legislatore presuppone l'incapacità di discernimento quando sono date determinate condizioni che, secondo l'esperienza della vita o le cognizioni di carattere medico e scientifico possono impedire il discernimento, la ragionevolezza o la resistenza contro le eventuali pressioni interiori (impressionabilità, immaturità mentale o malattia) o esterne (influsso di terzi). La legge cita, ad esempio, l'età infantile, le malattie mentali, la debolezza mentale, l'ebbrezza o stati simili (Kommentar zum ZGB, Basel 1996, Margrith Bigler-Eggenberger, Art. 16 RZ 3f.). L'onere probatorio compete alla persona che contesta la capacità di discernimento. Essa deve dimostrare che al momento determinante mancava la capacità di agire ragionevolmente (Bigler-Eggenberger a.a.O. RZ 48).

8.      La rappresentante legale dell'attore non ha fornito tale dimostrazione. In base agli atti medici per il periodo a partire da ottobre 1998 si rileva piuttosto che non c'erano indizi di uno stato d'eccezione, in particolare che non sono stati somministrati psicofarmaci nel periodo in questione. Nel rapporto della Clinica federale di riabilitazione __________ del 16 agosto 1999 appare per la prima volta la diagnosi accessoria "sindrome ansio­depressiva trattata con attuale sintomatologia disforica". II periodo di valutazione della clinica inizia dalla data d'entrata 17 maggio 1999. In precedenza questa diagnosi accessoria non era stata mai pronunciata.

         Prove:  copie della __________ del 13 dicembre 1999

                      Annesso _

9.      Dalle affermazioni della rappresentante legale dell'attore risulta che, da una parte, nessuno, trovandosi nella situazione dell'attore, sarebbe stato in grado di occuparsi di simili "questioni amministrative" (pag. 4 punto 3) e, d'altra parte, si afferma che fin dall'inizio l'attore avrebbe voluto annullare soltanto la cat. __________ e che avrebbe istruito sua moglie in tal senso (pag. 5 punto 3). Pertanto deve essersi occupato della questione. Inoltre l'attore non contesta il fatto che la consulenza personale a sua moglie, come pure la sua telefonata all'agenzia di __________, abbiano avuto luogo, così come confermato per iscritto dalla gerente. II fatto che la signora __________ non volesse procedere definitivamente senza aver consultato suo marito e che gli atti sono giunti soltanto in seguito per l'esecuzione della mutazione presso l'agenzia principale di __________, attesta piuttosto che la decisione presa era stata ponderata e non è avvenuta in condizioni di pressione.

10.    Per il resto si afferma per l'ennesima volta che la gerente della nostra agenzia di __________ aveva "una chiara visione del suo dossier" (pag. 4 punto 3). II rimprovero si centra sul fatto che il tenore dell'art. 28 CO si considera soddisfatto e si indica che "perfettamente al corrente della situazione" la signora __________ abbia potuto scientemente consigliare i coniugi __________ sullo stralcio delle posizioni in discussione, ben sapendo e ben conoscendo lo stato di salute del marito, rispettivamente come non abbia compreso che i medesimi, con tutta evidenzia, stavano incorrendo in un errore (pag. 6 punto 6).

11.    Contestiamo esplicitamente tale affermazione. Anche se informazioni come l'indirizzo, il volume d'assicurazione delle persone assicurate ed i conteggi delle prestazioni delle persone assicurate possono essere consultati tramite il sistema EED, i gerenti non hanno conoscenza dei dossier e tanto meno dei dati medici, in quanto tali informazioni vanno unicamente al medico fiduciario, già soltanto per motivi di protezione dei dati. Inoltre, al momento dei colloqui in questione, l'evoluzione medica del signor __________ non era ancora chiara e, in ogni caso, dal punto di vista medico non si parlava di assistenza sanitaria, altrimenti egli non sarebbe stato oggetto per diversi mesi di cure riabilitative, per altro riuscite, quale paziente in trattamento acuto. Come poteva la nostra gerente, in tale situazione, valutare se disdicendo la cat. __________ l'attore correva un rischio e di che genere? La signora __________ poteva soltanto spiegare quali prestazioni comprendeva la categoria assicurativa in questione. E questo è quante ella ha incontestabilmente fatto (vedi punto 9). Come già detto al punto 5, il rischio oggetto dell'assicurazione cat. __________ (necessità di assistenza sanitaria stazionaria in un istituto corrispondente) non è insorto, neanche fino ad oggi. Chi, conoscendo le prestazioni assicurative alla quali rinuncia, decide di disdire diverse assicurazioni allo scopo di ridurre il premio, è anche in chiaro sul fatto l'eventualità fino a quel momento assicurata, potrebbe verificarsi e assume personalmente tale rischio. Pertanto non si tratta di un caso ai sensi dell'art. 28 CO.

                             In definitiva affermiamo che la disdetta del signor __________ del 26 novembre 1998, relativa alle assicurazioni cat. __________ e __________, ha avuto effetto il 31 dicembre 1998 e che non è dimostrata la nullità in analogia all'art. 9 LCA né l'errore essenziale ai sensi dell'art. 23 CO.

                             Sulla base delle precedenti argomentazioni vi preghiamo di accogliere il nostro petito." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con scritto del 10 febbraio 2002 l'assicurato ha chiesto:

"  (…)

Indipendentemente da quanto sopra, in ossequio al termine di dieci giorni per presentare ulteriori mezzi di prova, scadente il 12 febbraio 2002, confermo quelli precedentemente indicati nell'allegato di petizione e inoltre richiedo che venga acquisito quanto segue:

•       l'audizione non solo dei medici curanti e dello psichiatra che si sono occupati del signor __________ duranti le degenze presso gli ospedali di zona di __________, di __________, di __________ e della Clinica __________, bensì pure del medico generico, dr. __________ che lo ha assistito in precedenza e soprattutto nel momento critico (ottobre/novembre 1998) in cui è iniziata la serie delle amputazioni;

•       in merito ai richiami già proposti dei dossier completi inerenti il signor __________ presso i precitati ospedali/cliniche, si precisa in particolare che viene richiesta pure l'acquisizione delle rispettive cartelle sanitarie;

•       perizia tendente ad accertare, sulla base delle audizioni dei medici curanti, dei dossiers e delle cartelle cliniche, lo stato di salute mentale del signor __________ nei mesi da novembre 1998 a febbraio 1999, e meglio la sua capacità di comprendere e affrontare la fase precontrattuale e contrattuale di modifica delle polizza assicurativa." (cfr. doc. _)

                               1.6.   Pendente causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti di cui si dirà in seguito.

                                         in diritto

                               2.1.   Secondo quanto disposto dall'art. 1a LAMal in vigore dal 1.1.2003, corrispondente al vecchio art. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.

                                         La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

                                         Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. art. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.

                                         Giusta l'art. 47 cpv. 2-4  della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

                                         In concreto la contestazione si fonda su una copertura assicurativa in materia di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134), ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni. Il TCA è pertanto competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessato.

                               2.2.   Giusta l'art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale.

                                         Per l'art. 24 cpv. 1 CO l'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:

                                   1.   quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire;

                                   2.   quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata;

                                   3.   quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà;

                                   4.   quando l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari.

                                         Non è invece essenziale l'errore che concerne solo i motivi del contratto (cpv. 2 ). Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati (cpv. 3).

                                         Ai sensi dell'art. 28 CO la parte che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale (cpv. 1 ). Se la parte fu indotta al contratto per dolo d'una terza persona, il contratto è obbligatorio, a meno che l'altra parte al momento del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo (cpv. 2).

                                         L'art. 31 cpv. 1 CO prevede che il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all'altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione. Per il cpv. 2 il termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato.

                                         La ratifica di un contratto viziato da dolo o timore non esclude per sé stessa l'azione del risarcimento del danno (cpv. 3).

                                         Per l'art. 9 LCA riservati i casi di cui all'articolo 100 capoverso 2, il contratto di assicurazione è nullo se, al momento in cui fu conchiuso, il rischio era già scomparso o il sinistro accaduto.

                               2.3.   L'attore invoca innanzitutto l'errore essenziale nella modifica del contratto. In realtà fa valere argomenti a favore dell'imperfetta conclusione dello stesso, nella misura in cui sostiene di non essere stato in grado, a causa del suo stato di salute, di valutare le conseguenze del suo atto. Egli invoca implicitamente l'art. 16 CC giusta il quale è capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile.

                                         Nella misura in cui l'attore al momento della conclusione della modifica contrattuale non era capace di discernimento, l'atto è senza effetto alcuno anche se il destinatario di buona fede ignora, senza colpa, l'incapacità del dichiarante (art. 18 CC; cfr. P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, pag. 125, H. Deschenaux e P. - H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a ed. 2001, n. 281, pag. 87).

                                         Il TF ha in particolare precisato:

"     a) Der Begriff der Urteilsfähigkeit enthält zwei Elemente: einerseits

eine intellektuelle Komponente, nämlich die Fähigkeit, Sinn, Zweckmässigkeit und Wirkungen einer bestimmten Handlung zu erkennen, andrerseits ein Willens- bzw. Charakterelement, nämlich die Fähigkeit, gemäss der vernünftigen Erkenntnis nach seinem freien Willen zu handeln und allfälliger fremder Willensbeeinflussung

in normaler Weise Widerstand zu leisten (BGE 117 II 231 E. 2a S. 232 m.w.H.; ausführlich EUGEN BUCHER, Berner Kommentar, N. 44 ff. zu Art. 16 ZGB). Die Urteilsfähigkeit ist aber auch relativ zu verstehen; sie ist nicht abstrakt festzustellen, sondern in bezug auf eine bestimmte Handlung je nach deren Schwierigkeit und Tragweite zu beurteilen. Es ist daher denkbar, dass eine Person trotz allgemeiner Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit zwar gewisse Alltagsgeschäfte noch zu besorgen vermag und diesbezüglich urteilsfähig ist, während ihr für anspruchsvollere Geschäfte die Urteilsfähigkeit abzusprechen ist (BGE 117 II 231 E. 2a S. 232 f. m.w.H.; BUCHER, a.a.O., N. 87 ff. zu Art. 16 ZGB). Im Unterschied zu alltäglichen Geschäften und Besorgungen zählt die Errichtung eines Testamentes zu den eher anspruchsvolleren Geschäften; dies trifft insbesondere dann zu, wenn komplizierte Verfügungen getroffen werden (ARNOLD ESCHER, Zürcher Kommentar, N. 6 zu Art. 467 ZGB).

   b) Die Urteilsfähigkeit ist die Regel und wird aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung vermutet. Folglich hat derjenige, der deren Nichtvorhandensein behauptet, dies zu beweisen. Der Beweis ist keiner besonderen Vorschrift unterstellt; eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit, welche jeden ernsthaften Zweifel ausschliesst, genügt insbesondere bei einer verstorbenen Person, weil in diesem Fall die Natur der Dinge selber einen absoluten Beweis unmöglich macht (BGE 117 II 231 E. 2b S. 234 m.w.H.; BUCHER, a.a.O., N. 125 ff. zu Art. 16 ZGB). An sich ist der Beweis nicht in Bezug auf die Urteilsfähigkeit einer Person im allgemeinen, sondern in einem bestimmten Zeitpunkt zu erbringen. Dieser Beweis ist dann einfach zu führen, wenn beispielsweise wegen einer Geisteskrankheit auf eine permanent vorhandene Beeinträchtigung der geistigen Fähigkeiten zu schliessen ist und damit auch luzide Intervalle auszuschliessen sind; ist dies aber nicht der Fall, dürfte namentlich "post mortem" der Nachweis der Urteilsunfähigkeit zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt im allgemeinen kaum zu führen sein. Wie die Vermutung der Urteilsfähigkeit und die daraus fliessende Beweislastverteilung folgen auch die Grenzen dieser Regeln aus der allgemeinen Lebenserfahrung: Führt die Lebenserfahrung - etwa bei Kindern, bei bestimmten Geisteskrankheiten oder altersschwachen Personen - zur umgekehrten Vermutung, dass die handelnde Person ihrer allgemeinen Verfassung nach im Normalfall und mit Wahrscheinlichkeit als urteilsunfähig gelten muss, ist der Beweispflicht insoweit Genüge getan und die Vermutung der Urteilsfähigkeit umgestossen; der Gegenpartei steht in diesem Fall der Gegenbeweis offen, dass die betreffende Person trotz ihrer grundsätzlichen Urteilsunfähigkeit aufgrund ihrer allgemeinen Gesundheitssituation in einem luziden Intervall gehandelt hat (BGE 117 II 231 E. 2b S. 234 f. m.w.H.; BUCHER, a.a.O., N. 127 zu Art. 16 ZGB)." (cfr. DTF 124 III 5)

                               2.4.   Al fine di stabilire lo stato di salute dell'attore, il TCA ha innanzitutto interpellato diversi medici che lo hanno avuto in cura (doc. da _ a _).

                                         Il 23 maggio 2002 il Dott. __________, medicina generale, ha affermato:

"  (…)

Conosco il paziente dall'aprile 1984 ed elenco le diagnosi più importanti.

- diabete mellito tipo 2 (1983, insulinorichiedente dal 1995) con

         .grave micro e macroangiografia diabetica

         .polineuropatia diabetica

         .nefropatia diabetica

- cardiopatia ischemica con

         .stato dopo due infarti del miocardio

         .stato dopo BPAC

- aneurisma infiammatorio infrarenale dell'aorta

         .stato dopo sanazione tramite Y Graft nel 1990

- stato dopo ripetute amputazioni sottogenicolari agli arti inferiori con

  ritardi di cicatrizzazione ai monconi

- psoriasis.

- turbe caratteriali con manifestazioni disforiche di tendenza bipolare

- Ustione del piede sin. da acqua bollente interessante le dita II-III -IV

  (evento del 30.10 1998 a seguito del quale ho predisposto il ricovero

  in ospedale d'urgenza).

  A quel momento non erano rilevabili alterazioni delle facoltà

  cognitive.

  Era invece presente un comprensibile stato d'ansia in previsione

  delle probabili complicazioni che avrebbero potuto subentrare a

  causa dell'ustione (pericolo di infezione e susseguente amputazione

  purtroppo puntualmente verificatesi).

ad 2)

Durante il periodo del 26.11 1998 il paziente era ricoverato all'ospedale __________ dove in data 27.11 fu sottoposto alla prima amputazione transmetatarsica del piede sin.

A intervalli regolari si susseguirono revisioni chirurgiche del moncone, fino alla purtroppo inevitabile amputazione sottogenicolare di entrambi gli arti inferiori.

Non sono a conoscenza se gli siano stati somministrati psicofarmaci, oltre le usuali sostanze nell'ambito dell'anestesia e dell'analgesia pre e postoperatoria.

Dagli atti medici risulta unicamente la somministrazione dell'antidepressivo Seropram e del tranquillante Xanax.

Questi medicamenti assunti a dosaggio abituale non compromettono di regola le facoltà mentali.

Non ci sono segnalazioni riguardanti comportamenti patologici imputabili a eventuale alterazione dello stato mentale del paziente durante il periodo in questione.

Informazioni più precise in merito possono essere richieste ai medici curanti dell'__________.

ad 3)

Fatta eccezione per il periodo di tempo inerente l'anestesia, il paziente era in possesso delle facoltà di apprezzamento.

ad 4)

E' evidente che il decorso cronico della malattia, il continuo ricorrere a interventi mutilanti, problemi famigliari insorti nel frattempo hanno aggravato lo stato depressivo del paziente.

Durante il suo soggiorno riabilitativo a __________ è stato sottoposto ad alcune consulenze psichiatriche che hanno confermato la diagnosi di stato depressivo in personalità con tratti narcisistici, perdita di autostima e difficoltà relazionali. Stabilire se e fino a che punto lo stato depressivo abbia influenzato il paziente nelle sue decisioni è di competenza psichiatrica." (cfr. doc. _, sottolineatura del redattore)

                                         Il 12 giugno 2002 il Dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH, ha rilevato:

"  (…)

1.   Da quando e per quali patologie __________ è stato in cura presso di Lei?

                                In particolare, nel periodo tra novembre 1998 e aprile 1999 di quali malattie soffriva __________ (diagnosi)?

                                Quale era lo stato di salute mentale del paziente in quel periodo?

Soffriva di disturbi delle funzioni mentali?

Ho conosciuto il signor __________ quando era degente nel dell'Ospedale __________.

Ho avuto un primo incontro il 18.03.1999.

II consulto mi era stato chiesto dall'allora Primario d'Ortopedia a causa dei disturbi di adattamento che il signor __________ evidenziava in seguito agli interventi di amputazione che aveva dovuto subire.

II signor __________ spesso non si rendeva conto che non aveva più la capacità di utilizzare le gambe, per cui si sollevava dal letto in modo autonomo trovandosi poi per terra: si dimenticava, insomma, della sua nuova condizione e voleva riprendere la sua vita attiva di prima.

La sua sintomatologia poteva essere messa in relazione con un disturbo post-traumatico da stress accompagnato da un disturbo dell'adattamento.

La sua situazione non era semplice, dato anche i problemi coniugali che si erano assommati ai suoi problemi fisici.

Le sue capacità mentali in quel periodo erano parzialmente disorganizzate per l'intermittente mancata coscienza di malattia, un'emozionalità disforica, una difficoltà di contenimento dei momenti affettivi.

A livello cognitivo le funzioni erano però integre.

2. In quel periodo (in particolare il 26 novembre 1998 e nella settimana precedente il 26 febbraio 1999) a quali trattamenti é stato sottoposto __________? In particolare ha assunto medicamenti (psicofarmaci)?

                         In caso di risposta affermativa che medicamenti gli sono stati prescritti?

                         Questi medicamenti, secondo la sua esperienza, potevano, nel periodo in esame, alterare le facoltà mentali di __________?

                         In particolare, il paziente era in grado di svolgere gli affari correnti della vita e di gestirsi da solo?

Da parte del sottoscritto il signor __________ non ha ricevuto alcuna psicofarmacoterapia nel periodo da Lei indicato (in particolare il 26.11.1998 e nella settimana precedente il 26.02.1999).

Ho incontrato, infatti, il signor __________ la prima volta il 18.03.1999.

Non mi è quindi possibile rispondere se egli, nei periodi precedenti al mio intervento, era in grado di svolgere gli affari correnti della vita e di gestirsi da solo.

3.   Nel periodo sopra indicato, secondo la sua esperienza, __________ era capace di apprezzare ragionevolmente e liberamente il senso, l'opportunità e gli effetti di una revoca delle coperture assicurative di cui beneficiava?

E' estremamente difficile giudicare se il signor __________ era in grado di valutare l'opportunità e gli effetti di una revoca delle coperture assicurative nel periodo da Lei indicato e questo perché la sua incostanza emotiva legata alla situazione di stress e ai suoi problemi di adattamento non gli consentivano di avere sempre una sufficiente continuità nel suo modo di agire.

Nei miei confronti il signor __________ si è sempre mostrato una persona franca e schietta, con momenti di depressività, un senso di solitudine e dei sentimenti d'abbandono.

Non posso però escludere che aspetti emotivi lo abbiano portato a decisioni poco ponderate.

Comunque, sussistono dei presupposti psicopatologici che lo hanno condotto a non valutare e apprezzare ragionevolmente certe sue decisioni.

4.   Eventuali osservazioni

Ho seguito il signor __________i, quando era degente all'Ospedale __________ solo a due riprese, il 18.03. e il 12.04.1999.

Ho poi rivisto il paziente il 25.09.2000 presso la Clinica __________ di __________.

Seguo ambulatorialmente il signor __________ dal 16.08.2001, a intervalli regolari bimensili." (cfr. doc. _, sottolineatura del redattore)

                                         Infine con scritto 14 giugno 2002 il Dr. med. __________, specialista FMH chirurgia ortopedica, ha affermato:

"  (…)

1)     Che tipo di interventi ha subito __________?

         Amputazione degli arti inferiori bilateralmente.

In quel periodo quali medicamenti ha dovuto assumere il paziente (in particolare il 26.11.1998 e nella settimana precedente il 26.02.1999)?

Non mi è possibile rispondere perchè l'Ospedale __________ non mi ha inviato gli incarti infermieristici richiesti in data 25.05.2002. Chiedere a loro direttamente.

Questi medicamenti, secondo la sua esperienza, potevano, nel periodo in esame, alterare le facoltà mentali di __________?

Secondo la mia esperienza questi medicamenti non potevano in alcun caso alterare le facoltà mentali del paziente.

In particolare, il paziente era in grado di svolgere gli affari correnti della vita e di gestirsi da solo quando era degente presso I'__________?

Nel limite della nostra valutazione in qualità di chirurgo ortopedico, non abbiamo avuto l'impressione che il paziente non era in grado di svolgere gli affari correnti della vita, ad eccezione di una sicura labilità affettiva.

         Qual era lo stato di salute mentale del paziente in quel

        periodo?

Non siamo in grado di rispondere a questa domanda sulla salute mentale del paziente.

         Soffriva di disturbi delle funzioni mentali?

A parte una certa labilità affettiva non siamo in grado di valutare la sua funzione.

2)     Nel periodo sopra indicato, secondo la sua esperienza, __________ era capace di apprezzare ragionevolmente e liberamente il senso, l'opportunità e gli effetti di una revoca delle coperture assicurative di cui beneficiava?

                             A questa domanda conviene chiedersi se il paziente aveva bisogno di una tutela o di una curatela, e quindi a questa domanda non siamo in grado di rispondere.

3)     Eventuali osservazioni.

Abbiamo avuto l'occasione di ricontrollare il paziente qualche settimana fa, nella qual' occasione possiamo affermare che il contatto con il paziente ha confermato che la sua tendenza alla labilità affettiva non è mutata dal suo periodo di ricovero presso l'Ospedale __________. Una perizia psichiatrica è necessaria per rispondere alle vostre domande." (cfr. doc. _, sottolineatura del redattore)

                                         Le parti hanno potuto esprimersi in merito (doc. _).

                                         Viste le risposte degli specialisti il TCA ha deciso di far allestire un perizia a cura del Dr. __________, spec. FMH psichiatria-psicoterapia.

                                         In data 13 marzo 2003 il perito ha trasmesso al TCA il proprio referto:

"  (…)

Queste si fondano sulla voluminosa documentazione gentilmente messami disposizione (e che, con la presente, Le ritorno in allegato) unitamente ad un approfondito colloquio con il periziando stesso avvenuto il 19 febbraio u.s. nel mio ambulatorio medico a __________, nonché a due colloqui telefonici avvenuti in data 26 febbraio con i medici curanti del Sig. __________; il Dott. __________, FMH medicina generale, di __________ e il Dott. __________, FMH psichiatra e psicoterapeuta, di __________.

ANAMNESI

Premetto che la raccolta anamnestica è risultata quanto mai problematica e laboriosa per le difficoltà mnemoniche del periziando che in molti passaggi apparivano alquanto lacunoso ed impreciso nonché a causa della sua estrema labilità affettiva.

(…)

Unitamente a ciò il periziando avrebbe da sempre presentato una marcata labilità affettiva con movimenti di depressione e di euforia, unitamente ad una problematica di tipo caratteriale che avrebbe altresì complicato non poco (a causa della cattiva "compliance") la corretta gestione medicofarmacologica da parte dei curanti; e questo proprio a causa della sua interperanza e dell'incapacità di adeguare il proprio stile di vita ai precetti e ai dettami della medicina preventiva, se non del buon senso.

L'esito di tutto ciò sarà perciò inevitabilmente siglato dal ricovero, nel 1998, presso l'Ospedale __________ in seguito alle complicazioni della sua patologia somatica che avrebbe avuto come conseguenza ripetute amputazioni sottogenicolari agli arti inferiori.

E' proprio in questa circostanza che interverrà per la prima volta lo psichiatra Dott. __________, interpellato dai sanitari per una consulenza specialistica urgente in seguito ad uno scompenso psicotico caratterizzato da misconoscimento della sua nuova condizione di amputato e che lo ha portato ripetutamente a tentare di rimettersi in piedi e deambulare autonomamente in modo pervicace e incurante dei dati di realtà, con conseguenze facilmente immaginabili; unitamente a ciò egli presentava uno stato maniacale con atteggiamenti francamente sconvenienti ed inadeguati che rendevano impossibile la sua gestione in ospedale senza un adeguato intervento specialistico da parte dei Dott. __________.

(…)

DATI SOGGETTIVI DEL PERIZIANDO

II signor __________ si sente profondamente umiliato, tradito nella fiducia, abbandonato a se stesso, disperato, .. ingiustamente trattato e stigmatizzato. Si ritiene un uomo distrutto, finito, "da buttare". Lamenta disturbi dell'umore con depressione e sconforto, molta rabbia, vissuti di impotenza e disperazione, disturbi della memoria, dell'attenzione e della concentrazione. Si sente infine perseguitato dalla vita e dagli uomini.

CONSTATAZIONI OBIETTIVE (STATO PSICHICO)

II periziando si presenta poco curato nell'igiene e nell'abbigliamento. Deambulazione lenta, insicura, esitante. Egli appare sottoposto ad un'importante agitazione psicomotoria che si traduce poi nel suo linguaggio e nell'espressione emozionale che lo accompagna; torrenziale, frequentemente interrotto da crisi di pianto e di dolore sordo che ne condizionano le modalità espressive e che rallentano molto il suo dettato. II grado di collaborazione appare suo malgrado appena sufficiente.

La disposizione appare pessimistica, preoccupata, abbattuta.

L'attitudine appare caratterizzata dalla ricerca della benevolenza e della complicità dell'interlocutore nonché del suo sostegno morale; allo stesso tempo caratterizzata dalla presenza di rabbia e rivendicatività unitamente a tratti di disinibizione alternati a seduttività e dipendenza. L'affettività appare caratterizzata da una quota d'ansia nevrotica elevata con presenza di segni neurovegetativi a livello di voce, pallore, iperventilozione, tremore, ipersudorazione. L'umore appare chiaramente depresso, in alcuni momenti inappropriato, con vissuti autosvalutativi ma, per il momento, in assenza di suicidalità. Le emozioni predominanti appaiono caratterizzate da negatività verso l'ambiente con rabbia, amarezza, delusione ed ambivalenza, unitamente a negatività autoriferita con iniziali vissuti di vergogna e rimorso.

II pensiero appare caratterizzato nel suo corso da una logica talvolta poco coerente, unitamente a digressività e tangenzialità; la forma del pensiero appare caratterizzata da un certo impoverimento mentre per quanto riguarda il suo contenuto questo appare incentrato e ristretto sulla propria condizione di disabile e disautonomo nonché di vittima ingiustamente vessata dagli uomini e dal destino e dove non sono peraltro assenti elementi di tipo interpretativo o possibili iniziali ideazioni deliranti, che appaiono comunque attenuati dal dubbio e dalla scarsa elaborazione mentale. Le funzioni cognitive appaiono chiaramente compromesse per quanto riguarda attenzione primaria e secondaria (concentrazione) con inattenzioni selettive, labilità e perseverazione. La memoria appare pure compromessa in modo generale, soprattutto per quanto riguarda quella recente e remota in assenza però di meccanismi compensatori sicuri. Le prossie appaiono pure compromesse così come il giudizio pratico e sociale, la capacità di astrazione e di introspezione così come la coscienza di malattia.

A livello personologico si mettono in evidenza significativi tratti di immaturità nonché, seppure in modo meno marcato, un certo istrionismo.

DIAGNOSI

Grave stato ansioso-depressivo, nel contesto di una incipiente psico-organicità, in paziente con una lunga storia psicopatologica caratterizzata da una sindrome ciclotimica probabilmente associata ad episodi maniformi, unitamente ad un chiaro scompenso psicotico acuto nel corso del ricovero presso l'Ospedale __________ nel marzo del 1999, il tutto nel quadro di un grave e complesso disturbo di personalità misto dove sono presenti tratti di immaturità, impulsività e istrionismo.

RISPOSTE AI QUESITI PERITALI

1. Indichi il perito, dettagliatamente, di quali affezioni psichiche soffriva __________ tra il 26 novembre '98 e la fine del mese di febbraio '99 e quali conseguenze esse hanno avuto sulla capacità del paziente di avere consapevolezza delle proprie azioni e avere coscienza delle conseguenze dei suoi atti, in particolare alla luce della disdetta assicurativa del periodo citato.

Le capacità mentali del periziando in quel periodo apparivano parzialmente disorganizzate a causa della sua profonda sofferenza psico-affettiva con parziale diniego della sua reale condizione clinica caratterizzata da "trasgressione" della realtà (confusione fra fantasma e realtà) e "trasgressione" della temporalità (con confusione tra passato e presente), ciò che ha comportato una non elaborazione dell'Io o, altrimenti detto, una scissione dell'Io. Questa situazione si sarebbe poi espressa in tutta la sua drammaticità poche settimane dopo nel corso dello scompenso acuto di tipo psicotico che ha comportato un intervento specialistico urgente da parte dello psichiatra Dott. __________, avvenuto in data 18.03.'99, all'Ospedale di __________.

Questa situazione psico-affettiva appare una condizione pesante e restrittiva riguardo la possibilità, per il periziando, di poter avvalarsi di uno statuto intellettuale e cognitivo adeguato. L'incapacità di prevedere le conseguenze derivante dai suoi atti ne sono pertanto la diretta conseguenza.

2. Indichi il perito quali medicamenti erano prescritti a __________ nel citato periodo e se gli stessi hanno potuto influire sulle sue capacità di intendere e di volere, rispettivamente di gestire in modo adeguato gli affari della vita corrente.

La situazione psicopatologica e la condizione clinica generale che hanno caratterizzato questo periodo di ricovero del periziando sono di per sé stesse sufficienti per influire negativamente sulla sua capacità di intendere e volere, rispettivamente di gestire in modo adeguato gli affari della vita corrente.

3. Indichi il perito se in quel periodo __________ era capace di discerinimento, con particolare riferimento alla settimana del 26 novembre '98 e quella del 26 febbraio '99. Dica il perito se è presumibile che la capacità di intendere e di volere di __________ durante il periodo critico (nov. 98- feb. 99) era compromessa. Se si, in che modo e con quali conseguenze.

Si veda la mia risposta alla domanda numero 2.

4. Dica il perito se, tenuto conto in particolare degli interventi subiti, dello stato di salute generale, della situazione personale, sia a livello professionale sia personale, __________ ha potuto comprendere il significato della modifica contrattuale sottoscritta con cui ha eliminato la copertura per alcune prestazioni complementari, rispettivamente se nella fase di esame della polizza e sottoscrizione delle modifica possedeva la capacità mentale sufficiente per comprenderne la portata. In particolare nel periodo sopraindicato __________ era capace di apprezzare ragionevolmente e liberamente il senso, l'opportunità e gli effetti di una revoca delle coperture assicurative di cui beneficiò?

__________ non era in grado di apprezzare lucidamente la portata della sua decisione in quanto non possedeva le capacita mentali sufficienti a questo esercizio critico. Egli in particolare non era in grado di apprezzare ragionevolmente e liberamente il senso, l'opportunità e gli effetti di una revoca delle coperture assicurative." (cfr. doc. _, sottolineature del redattore)

                                         Successivamente, il giudice delegato del TCA ha nuovamente interpellato il perito:

"  Ai fini del giudizio che incombe a questo TCA è di particolare rilievo

sapere se, alle date indicate, il paziente era capace di discernimento.

E' capace di discernimento colui che non sia privo della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile.

La nozione di discernimento comporta due elementi: uno intellettuale (la capacità di apprezzare il senso, l'opportunità e gli effetti di un atto specifico) e uno volontario (la facoltà di agire in funzione di questa comprensione ragionevole, secondo la propria libera volontà).

Inoltre la capacità di discernimento non deve essere apprezzata astrattamente, bensì concretamente, in relazione con un atto specifico in funzione della sua natura e della sua importanza, le facoltà richieste dovendo esistere al momento dell'atto.

Nelle Sue risposte al quesito 3 Lei rinvia a precedente risposta in cui evidenzia l'esistenza di "… situazione patologica e … condizione generale … sufficienti per influire negativamente sulla capacità di intendere e volere, rispettivamente di gestire in modo adeguato gli affari della vita corrente" del periziando. Le sarei grato se potesse precisare l'intensità di tale influenza e se, quindi, __________ era quindi incapace di discernimento al momento dei fatti." (cfr. doc. _)

                                         Il 27 marzo 2003 lo specialista ha precisato:

"  Al momento dei fatti le capacità cognitive (la capacità di apprezzare il

senso, l'opportunità e gli effetti di un atto specifico) nonché le facoltà volitive (le capacità di agire in funzione di questa comprensione ragionevole, secondo la propria libera volontà) del signor __________ erano molto verosimilmente compromesse in misura tale da condizionare significativamente la sua capacità di discernimento.

Di conseguenza ritengo di poter ribadire e concludere che __________ era quindi incapace di discernimento al momento dei fatti." (cfr. doc. _, sottolineature del redattore)

                                         Alle parti è stata data facoltà di presentare osservazioni scritte in merito (doc. _).

                                         L'assicuratore, ribadendo la propria posizione, ha prodotto uno scritto del Dr. __________, che ha affermato:

"  (…)

Nella sua perizia l'esperto fornisce un'esposizione ben vivace di una psicopatologia variata, che rimonta presumibilmente a molti anni addietro. Egli giunge alla conclusione che nel periodo di tempo in questione la capacità di discernimento del paziente era nettamente pregiudicata, ri­spettivamente che lo stesso era impossibilitato ad agire secondo ragione. In risposta ad una domanda precisa del Tribunale si postula addirittura la piena incapacità di giudizio. In tale conte­sto egli non fornisce comunque nessuna giustificazione aggiuntiva.

Dall'esame della perizia, in comparazione con gli altri atti disponibili, risultano le seguenti osser­vazioni:

Il perito cita, tra l'altro, un evidente scompenso psicotico nel corso della degenza stazionaria presso l'Ospedale __________ nel mese di marzo 1999. Questo periodo di malattia non rientra però chiaramente nel lasso temporale in questione, rilevante ai fini della disdetta dell'assicurazione complementare. A prescindere da ciò si rileva una notevole discrepanza nei confronti del giudizio espresso dallo psichiatra curante, dott. med. __________, che ha a sua volta visitato e valutato il paziente nel mese di marzo 1999.

Secondo le sue indicazioni, in tale periodo il paziente sembrava disorganizzato nel senso che non mostrava la consapevolezza della malat­tia, soffriva di instabilità disforica e labilità affettiva. Egli afferma però che le funzioni cognitive erano intatte. Questo referto induce a dubitare del chiaro scompenso psicotico indicato dal prof. __________, anche perché allora non era stata ritenuta necessaria una terapia specifica a base di psicofarmaci. Nella sua anamnesi, per il resto esaustiva, il perito indica sì una conversazione telefonica con il dott. __________, ma tace però in merito ai suoi esiti.

Diversi verbali dell'ispettore __________ si riferiscono a conversazioni telefoniche con il paziente o a contatti personali avuti con lui in occasione delle visite in ospedale durante il periodo in questio­ne. II

1° dicembre 1998 il paziente ha fornito un'esposizione alquanto precisa dell'infortunio u­stionante. II 24 febbraio 1999 ha espresso il suo apprezzamento nei confronti delle visite (ha gradito il nostro interessamento), ma in considerazione dei lunghi precedenti e dei disturbi alla gamba non operata, era comprensibilmente preoccupato (non nasconde di essere preoccupato). Il 27 aprile 1999 il signor __________ era molto abbattuto (giù di morale), ma anche in tale occasio­ne era in grado di spiegare bene la lesione al suo piede sinistro. Il 23 settembre 1999 si descrive addirittura un paziente loquace e su di morale (assicurato molto aperto al colloquio e malgrado il suo stato con un buon morale). Questi rapporti sono senz'altro da interpretare quali indicazioni del mantenimento delle funzioni cognitive, tanto più che anche lo psichiatra curante, dott. __________, si esprimeva in tal senso.

Raccomandazione:

In sintesi, dal punto di vista medico fiduciario, si deve dubitare della valutazione peritale per quanto riguarda il pregiudizio grave o completo alla capacità di agire secondo ragione. Dato che il perito non ha visitato personalmente il paziente clinicamente nel periodo in questione, al rap­porto dello psichiatra curante va attribuito un peso maggiore dal punto di vista medico-­assicurativo. Per i motivi citati le conclusioni del perito non sono sufficientemente convincenti."

(cfr. doc. _)

                                         L'attore, al quale è stata trasmessa anche la presa di posizione della Cassa per presentare osservazioni scritte, è rimasto silente (doc. _).

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico curante, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in caso dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), STFA del 27 dicembre 2001 nella causa P., I 603/01; cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                                         Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto giudizio sui diritti litigiosi. Ove vi fossero rapporti medici contraddittori, il giudice non può liquidare il caso senza valutare il materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni per le quali si fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico, si deve accertare se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto conoscendo la pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e se le conclusioni cui perviene sono fondate (DTF 122 V 160 consid. 1c e riferimenti ivi citati). Elemento determinante dal profilo probatorio, non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         Va ancora aggiunto come, a proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                               2.6.   Nel caso di specie questo TCA non ha motivo alcuno per scostarsi dalle conclusioni cui è giunto il perito.

                                         Va innanzitutto rammentato che il Dr. med. __________ è specialista nell'ambito della psichiatria, perito consulente presso il Servizio di __________, Docente di psicopatologia all'Università di __________, alla __________ e al Dipartimento di __________ della __________, nonché Direttore medico e Primario presso la Clinica __________.

                                         Egli ha allestito il proprio referto dopo aver consultato sia il medico curante dell'attore, Dr. __________, che il Dr. __________, psichiatra, il quale ha avuto in cura __________ dal 18 marzo 1999, ha inoltre incontrato personalmente l'assicurato ed ha avuto accesso a tutti gli atti medici prodotti dalle parti a questo TCA.

                                         Lo specialista ha pertanto allestito il proprio referto in piena conoscenza dell'anamnesi del paziente, ha effettuato esami approfonditi, è chiaro nella presentazione del contesto medico e le conclusioni cui perviene sono fondate.

                                         Va qui rammentato che in caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (DTF 122 V 161, DTF 112 V 32 consid. 1a, DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo Tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).

                                         Egli può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Va tuttavia sottolineato che il perito giudi­ziario - contrariamente al perito di parte o allo speciali­sta che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986 pag. 201 consid. 2a).

                                         Nell'evenienza concreta questo TCA non intravvede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni del perito basate su un approfondito e completo esame di tutte le affezioni lamentate dall’assicurato. Alla perizia deve essere quindi attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali.

                                         Il perito è chiaramente giunto alla conclusione che "la situazione psicopatologica e la condizione clinica generale che hanno caratterizzato questo periodo di ricovero del periziando sono di per sé stesse sufficienti per influire negativamente sulla sua capacità di intendere e volere, rispettivamente di gestire in modo adeguato gli affari della vita corrente." Lo specialista ha inoltre indicato che l'attore "non era in grado di apprezzare lucidamente la portata della sua decisione in quanto non possedeva le capacità mentali sufficienti a questo esercizio critico. Egli in particolare non era in grado di apprezzare ragionevolmente e liberamente il senso, l'opportunità e gli effetti di una revoca delle coperture assicurative." (doc. _, sottolineature del redattore)

                                         Inoltre, interpellato espressamente da questo TCA, il perito ha affermato che "al momento dei fatti le capacità cognitive (la capacità di apprezzare il senso, l'opportunità e gli effetti di un atto specifico) nonché le facoltà volitive (le capacità di agire in funzione di questa comprensione ragionevole, secondo la propria libera volontà) del signor __________ erano molto verosimilmente compromesse in misura tale da condizionare significativamente la sua capacità di discernimento. Di conseguenza ritengo di poter ribadire e concludere che __________ era quindi incapace di discernimento al momento dei fatti." (doc. _, sottolineature del redattore)

                                         A proposito delle constatazioni del Dr. __________, anch'egli psichiatra, cui fa particolare riferimento il medico fiduciario della Cassa, da una parte va rammentato che, interpellato in merito, ha sottolineato di aver conosciuto __________ solo il 18 marzo 1999, mentre, come visto, la disdetta è avvenuta al più tardi nel corso del mese di febbraio 1999. Dall'altra, egli afferma che "non mi è quindi possibile rispondere se egli, nei periodi precedenti il mio intervento, era in grado di svolgere gli affari correnti della vita e di gestirsi da solo." e che "non posso escludere che aspetti emotivi lo abbiano portato a decisioni poco ponderate. Comunque, sussistono dei presupposti psicopatologici che lo hanno condotto a non valutare e apprezzare ragionevolmente certe sue decisioni." (doc. _) Per cui, anche lo psichiatra che ha seguito __________ immediatamente dopo gli avvenimenti litigiosi, non esclude a priori le conclusioni cui è giunto il perito.

                                         Per quanto concerne le conversazioni telefoniche con l'ispettore __________, va evidenziato che quelle del 27 aprile 1999 e del 23 settembre 1999 non sono rilevanti nella misura in cui sono posteriori agli avvenimenti litigiosi.

                                         Circa la telefonata del 1° dicembre 1998 va rilevato che non è significativa, nella misura in cui il consulente della __________ ha indicato che "mi chiama sul Natel. Mi chiede di richiamarlo in quanto è sembrato degente all'__________)" (doc. _).

                                         Per quanto concerne la visita del 24 febbraio 1999, il consulente ha invece indicato che "il signor __________ ha gradito il nostro interessamento, ma non nasconde di essere preoccupato a causa di una sensazione di accorciamento dei legamenti e freddo all'arto inferiore controlaterale e al piede, non dimenticando le innumerevoli affezioni di cui soffre da tempo" (doc. _).

                                         Va qui evidenziato come il consulente della __________ (che non è un esperto della materia qui in discussione) si è intrattenuto con l'attore unicamente quo al suo stato di salute in generale e non in relazione con la conclusione di contratti assicurativi.

                                         Ora, la circostanza che il paziente fosse in grado di discutere circa il proprio stato di salute non esclude che in relazione con altri atti, quali la disdetta di un rapporto assicurativo, l'attore fosse privo di discernimento.

                                         Infatti, la capacità di discernimento deve essere valutata in base ad un atto determinato.

                                         In particolare il discernimento comporta due elementi: un elemento intellettuale, la capacità di apprezzare il senso, l'opportunità e gli effetti di un atto specifico e un elemento volontario o caratteriale, la facoltà di agire in funzione di questa comprensione ragionevole secondo la propria libera volontà. Inoltre, nel diritto svizzero la capacità di discernimento è relativa: non deve essere apprezzata in astratto, ma concretamente in rapporto ad un atto determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza (DTF 117 II 231). Le facoltà richieste devono esistere al momento dell'atto (DTF 117 II 231).

                                         In concreto la capacità di disdire certe prestazioni contrattuali deve pertanto esistere quando l'atto è stato compiuto e al momento in cui è stato compiuto (DTF 117 II 231).

                                         Come rammenta il TF, nell'ambito di un testamento, il giudice non è vincolato dalle dichiarazioni dei testimoni che certificano, conformemente agli art. 501 e 502 CC che il testatore è sembrato capace di disporre. In questo senso l'Alta Corte ha stabilito che, vigente la legge federale sulla capacità civile del 22 giugno 1881, era inammissibile, come aveva fatto l'autorità cantonale, dare un'importanza decisiva alle dichiarazioni del pubblico ufficiale e dei testimoni di un testamento per decidere circa la capacità del testatore (DTF 39 II 199/200 consid. 5, citata in DTF 117 II 231).

                                         In concreto pertanto la circostanza che il consulente __________ abbia parlato con __________ e abbia discusso a proposito del suo stato di salute non esclude che l'attore, in relazione con la disdetta di alcune prestazioni assicurative, fosse privo di discernimento.

                                         Va del resto qui rammentato che nel caso concreto la disdetta si limita alla cancellazione tramite una riga tirata sulle coperture assicurative che si volevano disdire sulla polizza in vigore nel 1999 con accanto una crocetta ed in basso la firma del disponente (doc. _). Già un tale modo di procedere appare alquanto dubbio in punto alla volontà di disdire le coperture di cui beneficiava l'assicurato.

                                         Per cui, in considerazione delle conclusioni del perito, questo TCA conclude che __________ al momento di disdire le coperture assicurative presso la __________ non aveva né la capacità di apprezzare il senso, l'opportunità e gli effetti della disdetta, né la facoltà di agire in funzione di questa comprensione ragionevole secondo la propria libera volontà.

                                         L'attore era pertanto privo di discernimento quo alla risoluzione delle coperture assicurative in questione.

                                         La disdetta è pertanto nulla (art. 18 CC).

                                         Ne segue che tutte le coperture assicurative di cui beneficiava __________ nel 1998 sono rimaste in vigore, compresa quella relativa alla cura dentaria, infatti, l'assicurato non può essere privo di discernimento unicamente per la risoluzione di alcune coperture.

                                         Per cui, in accoglimento della petizione, questo TCA accerta che la "disdetta" datata "26.11.98" (doc. _) e pervenuta alla __________ nel corso del mese di febbraio 1999 è nulla e che le assicurazioni complementari di cura dentaria, di cura di lunga durata stazionaria e complementare II non sono state risolte nel corso del 1998 e del 1999 (doc. _).

                               2.7.   Sulla base degli accertamenti effettuati l'assunzione di ulteriori prove appare superfluo, essendo la fattispecie sufficientemente chiarita con le risposte date dai medici Dr. med. __________, __________ e __________ e con l'allestimento di una perizia a cura del Dr. med. __________.

                                         Ora, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

                                         All'attore, vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         §    E' accertato che la disdetta datata 26.11.98 delle coperture assicurative "Cura dentaria", "Cura di lunga durata stazionaria" e "Complementare", firmata da __________, è nulla.

                                         §§                                   __________ non ha disdetto le coperture assicurative di cui beneficiava nel 1998 presso la __________.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. __________ verserà a __________

                                         fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni   

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.2001.107 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2003 36.2001.107 — Swissrulings