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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2002 36.2001.106

April 16, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,003 words·~10 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00106   IR/sc

Lugano 16 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2001 di

__________,   

contro  

la decisione del 10 dicembre 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto del 30 agosto 2001 __________, domiciliato a __________, coniugato e padre di 1 figlio nato il __________, attivo quale salariato ed assicurato per le cure medico sanitarie obbligatorie presso la __________, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa Malati riferiti all’anno 2001. A sostegno della sua richiesta egli ha prodotto all’Ufficio dell’Assicurazione Malattia la decisione di tassazione per il biennio 2001/2002 emessa dall’Ufficio Tassazione di __________ il 27 agosto 2001 da cui si evince un reddito imponibile di CHF 28'840.-.

L’amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio con decisione 30 ottobre 2001 dopo avere acquisito tramite l’assicurato copia della decisione di tassazione relativa al biennio precedente, ossia il biennio 1999/2000, da cui emerge un reddito netto imponibile di CHF 34'700.-. A sostegno della decisione l’UAM ha indicato il superamento dei limiti stabiliti dalla normativa applicabile.

L’UAM ha respinto il reclamo 12 novembre 2001 inoltrato da __________ contro detta decisione e ciò con provvedimento del 10 dicembre 2001 richiamando il decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 14 novembre 2000 che fissa, quale base per la concessione del sussidio, la tassazione del biennio 1999/2000. Per l’UAM l’importo fissato dalle norme cantonali per la concessione del sussidio appare superato (CHF 34'000.-). Nel respingere il reclamo l‘autorità amministrativa ha evidenziato che:

"  (…)

dalla notifica di tassazione intermedia con periodo d'assoggettamento 01.01.2000-31.12.2000 risulta un reddito imponibile pari a fr. 34'700.-, da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie), un reddito determinante di fr. 35'000.-;" (Doc. _)

                               1.2.   Con atto del 17 dicembre 2001 __________ ha impugnato la decisione citata dinanzi a questo TCA chiedendo un riesame della situazione ritenuto come (argomento questo sollevato in sede di reclamo) la nascita del figlio avvenuta nel ____ 1999 non sia stata considerata, nell’ambito delle deduzioni possibili, a livello fiscale.

L’Istituto delle Assicurazioni sociali ha preso posizione sul gravame con allegato dell’8 gennaio 2002 con cui postula la reiezione dell’impugnativa poiché il caso sarebbe ordinario ed occorrerebbe rifarsi ai dati fiscali.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).

Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"a)    persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.3.   Nel caso concreto risulta, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, che __________ è stato oggetto di una tassazione per il periodo 1999/2000, che entra in considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del sussidio della CM. Il reddito netto ritenuto dall’autorità fiscale (UT di __________) è stato di CHF 34’700.- (con superamento del limite di reddito per la concessione del sussidio di soli

                                         CHF 700.-) mentre il reddito lordo ammontava a CHF 53'817.-. Da notare che la decisione di tassazione di cui si tratta è del 21 febbraio 2000 ed è una decisione di tassazione intermedia conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa della moglie dell’assicurato. Il periodo di assoggettamento è quindi quello che va dal 1 al 31 dicembre 2000, successivo alla nascita del figlio. Va ancora osservato come il reddito da lavoro medio preso alla base per la decisione di tassazione del biennio successivo (del 27 agosto 2001) assomma a CHF 57'609.-.

Dagli atti fiscali esaminati da questo TCA risulta come la decisione di tassazione relativa al periodo di riferimento 1999/2000 antecedente alla decisione di tassazione intermedia indicasse un reddito da lavoro di CHF 104'764.-, con un reddito imponibile di CHF 71'600.-. Successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa della moglie del ricorrente ed in epoca seguente la nascita del figlio,  come rilevato, il guadagno è calato a CHF 53'817.-. Da notare che, dall’incarto fiscale relativo al biennio 2001/2002, periodo di computo 1999/2000 risulta un guadagno di CHF 58'772.- per l’anno 2000.

Non occorre verificare se siano dati gli estremi per il calcolo autonomo del reddito da parte dell’autorità amministrativa secondo l’art. 67 lett. m) RegLCAMal per il quale ci si deve riferire al reddito del 2001 ossia il reddito più recente e percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene richiesto. In effetti la circostanza di una diminuzione importante del reddito neppure è sostenuta dal ricorrente, da un lato, e non è sostanziata da alcuna circostanza.

Nel caso concreto il ricorrente indica come la nascita del figlio non sia stata considerata a livello fiscale con le possibili deduzioni oggettivamente poi ammesse nel biennio successivo. Va qui evidenziato e ribadito come la tassazione intermedia conseguente alla cessazione dell’attività lucrativa della moglie del ricorrente sia successiva e riferita al periodo 1.1. – 31.12.2000, ed a tale decisione di tassazione occorre riferirsi in questa sede. La decisione di tassazione indica un reddito, purtroppo per il ricorrente, di poco superiore al limite per la concessione del sussidio.

                               2.4.   Occorre domandarsi se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la delega del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67 RCAMal. Va subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento per “altri casi particolari”. Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine famigliare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.

Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie, e non invece fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento, non incide nel reddito conseguito della persona interessata od incide semmai positivamente per l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù della LAF. Non si può ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata.

Non sono manifestamente dati gli estremi per la calcolazione del reddito di riferimento da parte dell’autorità amministrativa preposta, applicandosi la prassi ordinaria l’UAM doveva attenersi ai dati fiscali in suo possesso e quindi, purtroppo, al dato della tassazione del 21 febbraio 2000 da cui si desume il superamento del limite di reddito di CHF 34'000.- di soli CHF 700.-. L’operato dell’UAM non si presta a critiche.

                               2.5.   Alla luce di quanto precede il ricorso va allora respinto senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2001.106 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2002 36.2001.106 — Swissrulings