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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.12.2001 36.2001.101

December 5, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,342 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00101   ir/nh

Lugano 5 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 22 novembre 2001 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

1. __________,  2. __________,    in materia di assicurazione contro le malattie

considerato che,        -   con atto 22/23 novembre 2001 __________, con il patrocinio dell’avv. __________, ha adito il TCA impugnando la “decisione 01.03.2001 della __________ (doc. _)” e la “decisione 26.07.2001 __________ (doc. _)” con le seguenti motivazioni:

"  L'attore é impiegato dal 15 luglio 1996 presso la __________

(doc. _). Il suo ultimo contratto di lavoro risale al 23 maggio 2000, con scadenza al 30 novembre 2000 ed un salario lordo mensile di Fr. 3'800.00 (doc. _).

Sino al 31 dicembre 2000, il datore di lavoro dell'attore era assicurato presso la __________, con un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in favore di tutto il personale, fondata sulla LCA, pari all'80% del salario mensile per 730 giorni, previa deduzione di 30 giorni quale periodo d'attesa (doc. _). L'__________ disdiceva detto contratto assicurativo in data 31 luglio 2000 (doc. _) .

(…)

L'attore é stato ritenuto inabile al lavoro al 100% dal 3 luglio 2000 a tutt'oggi, a causa di una depressione, dapprima dal dott. __________ (doc. _ e _) ed in seguito dallo psicologo __________ (doc. _ ‑ _).

Sino al 31 dicembre 2000 il datore di lavoro ha corrisposto all'attore le indennità giorna­liere di Fr. 106.00, versate dall'__________, previo annuncio della malattia in data 4 luglio 2000 (doc. _ e _).

(…)

Il 29 agosto 2000, il legale del datore di lavoro dell'attore, avv. __________, invitava l'attore a compilare il formulario dì annuncio di malattia della nuova assicurazione collettiva di indennità giornaliera, poi spedito l'8 settembre 2000 (doc. _).

(…)

Il 23 dicembre 2000, l'attore inviava all'__________ una proposta per un'assicurazione di indennità giornaliera a titolo individuale (doc. _), conformemente

alle con­dizioni generali di assicurazione, n. __, di cui alla polizza n. __________ dell'assicura­zione collettiva di indennità giornaliera già citata (doc. _).

L'__________ richiedeva quindi in data 30 gennaio 2001 al datore di lavoro dell'attore una copia del documento attestante l'uscita dalla ditta dell'attore al 30 novembre 2000, in vista di prendere poi posizione sulla richiesta di assicurazione individuale di indennità giornaliera dell'attore (doc. _).

(…)

Il 1 marzo 2001, l'__________ comunicava al consulente assicurativo del datore di lavoro dell'attore, sig. __________, di non accettare la proposta di assicurazione individuale di indennità giornalie­ra dell'attore (doc. _).

Detta decisione veniva confermata dalla __________ il 14 marzo 2001 sempre al sig. __________ (doc. _) e quindi il 6 luglio 2001 al sottoscritto legale (doc. _).

L'__________ motivava la sua decisione adducendo che il pagamento delle indennità giornaliere in questione erano di competenza della nuova assicurazione col­lettiva del datore di lavoro, la __________, a far tempo dal 1 gennaio 2001.

In data 14 maggio 2001, il legale del datore di lavoro, avv. __________, scriveva al sottoscritto legale, sottolineando nuovamente come il contratto di lavoro con l'attore era terminato il 30 novembre 2000 mentre eventuali pretese assicurative nei confronti della __________ dovevano essere fatte valere direttamente dall'attore (doc. _).

(…)

Successivamente, in data 27 giugno 2001, a nome del datore di lavoro, il sig. __________ inviava al sottoscritto legale una proposta di assicurazione individuale di indennità giornaliera della __________ per l'attore, poi inviata il 6 luglio 2001 e completata e rinviata il 12 luglio 2001 (doc. _).

Il 26 luglio 2001 la __________ comunicava al sig. __________ la non accettazione della proposta di assicurazione individuale di indenni­tà giornaliera dell'attore. Essa motivava detta decisione asserendo che nella polizza di assicurazione collettiva di indennità giornaliera, di cui alla polizza n. __________, l'attore non era stato assicurato (doc. _ e _)."

__________ ha dedotto da questi fatti violazione di suoi diritti con formulazione delle seguenti pretese:

"  In via principale:

1.

La petizione é accolta.

Di conseguenza la __________ é tenuta a versare al sig. __________ le indennità giornaliere di Fr. 106.00 ciascuna e di cui all'assicurazio­ne collettiva in favore del personale della __________, polizza n. __________ del 22 dicembre 1997, retroattivamente dal 1 gennaio 2001 e sino ad esau­rimento del periodo assicurativo di 730 giorni, previa deduzione del periodo di attesa di 30 giorni e delle indennità già versate sino al 31 dicembre 2000.

2.

Protestate spese e ripetibili.

In via subordinata:

1.

La petizione é accolta.

Di conseguenza la __________ é tenuta a versare al sig. __________ le indennità giornaliere di cui al l'assicurazione collettiva in favore del personale della __________, polizza n. __________, retroattivamente dal 1 gennaio 2001 e sino ad esaurimento del periodo assicurativo.

2.

Protestate spese e ripetibili."

                                     -   con atto separato sempre del 22 novembre 2001 __________ ha pure postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria;

                                     -   successivamente alla formulazione della petizione, prima della sua intimazione alle parti convenute, il rappresentante del signor __________ ha comunicato “… il ritiro della petizione e dell’istanza di assistenza giudiziaria del 22.11.2001” con invito alla retrocessione dei documenti;

                                     -   giusta l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecutive, fra gli assicurati e gli assicuratori definiti agli art. 11, 12 e 13 LAMal.

                                         La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita mentre, contrariamente a quanto accadeva sotto l'egida della LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle Casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal dalla Legge federale sul contratto assicurazione (LCA).

                                         Dal profilo procedurale la LAMal ha operato una netta differenziazione tra i rimedi di diritto nell'assicurazione sociale e nelle assicurazioni complementari.

                                         Per la prima le vie di diritto sono quelle della procedura amministrativa (art. 85 e segg. LAMal), per le vertenze relative alle assicurazioni complementari sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.

                                         Secondo l'art. 75 LCAMal (legge d'applicazione alla LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996)

"  le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni";

                                     -   nella misura in cui il litigio abbia per oggetto l'assicurazione malattia sociale o le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale, quindi, è data una competenza del TCA nella misura in cui le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale siano praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal;

                                     -   sia la __________ che la __________ qui convenute in causa non sono Casse malati riconosciute dalla Confederazione ai sensi della LAMal od altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 13 LAMal (in questo senso non compaiono nell’apposita lista allestita dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali con valenza al 1 settembre 2001, v. anche il sito dell’UFAS in Internet);

                                     -   ne discende che l'attività delle società assicurative convenute non sottostà a tale legge e non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte di questo TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;

                                     -   l’__________ e la __________, essendo compagnie d'assicurazione private i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione, potranno essere convenute dinanzi alle autorità giudiziarie ordinarie.

                                         La petizione in esame risulta quindi irricevibile per mancanza di competenza rationae materiae di questo Tribunale.

                                         Risulta comunque, nel frattempo e come allo scritto 4 dicembre 2001 dell'avv. __________, che la petizione è stata ritirata in uno con l'istanza di assistenza giudiziaria.

                                         Ciò permette, senza ulteriore approfondimento, di stralciare la causa dai ruoli senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa è stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

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