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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2000 36.2000.90

October 17, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·834 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00090   mm

Lugano 17 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 20 luglio 2000 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 28 aprile 2000, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva il sussidio previsto dalla Legge cantonale di applicazione delle Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) per l'anno 2000.

                                         Analoga sorte ha avuto, il 20 luglio 2000, il reclamo interposto dall'istante contro la suddetta decisione.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 17 agosto 2000, __________ ha chiesto d'essere posta al beneficio del sussidio per l'assicurazione malattie, osservando quanto segue:

"  … in data 20.01.00 ho fatto nuovamente una richiesta del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2000 (vedi allegato _), allegando, come richiesto, l'ultima notifica di tassazione in mio possesso (vedi allegato _) e attestando un reddito imponibile di Fr. 27'826.--. Anche questa istanza è stata respinta (vedi allegato _). In data 12.05.00 ho fatto un reclamo contro detta decisione (vedi allegato _).

Per motivi poco chiari, in data 14.06.00, l'Istituto delle assicurazioni sociali richiede tutti i giustificativi attestanti l'ammontare del mio reddito per l'anno 2000 (vedi allegato _). In data 30.06.00 ho fatto pervenire tutti i giustificativi richiesti (vedi allegato _). Per motivi ancora meno chiari (almeno per me), in data 20.07.00 è stato respinto il mio reclamo (vedi allegato _) con la motivazione che il mio reddito imponibile è pari a Fr. 38'859.-- (questo importo si riferisce però al reddito degli anni 93/94) e non riferendosi né al loro scritto del 14.06.00 (vedi allegato _) né al reddito percepito negli anni 97/98.

Conclusione:

Visto che la mia situazione familiare e finanziaria è cambiata notevolmente con la nascita di mia figlia __________ in data __.__.96 chiedo che venga applicato come reddito determinante gli anni 97/98 (= tassazione 1999/2000) e che venga quindi annullata la decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali del 20.07.00 (vedi allegato _)" (I).

                               1.3.   In risposta, l'IAS ha postulato un'integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.-e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.--.

                                         Con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art. 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22'000.-- per le persone sole e di fr. 34'000.-- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 27.10.1999).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150'000.-- per le persone sole e fr. 200'000.-- per le famiglie.

                                         (art. 30 LCAMal).

                                         Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo fiscale 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (cfr. D.E. 27.10.1999).

                               2.3.   In concreto, non é contestato che, nel biennio di riferimento, la ricorrente ha avuto un reddito imponibile pari a fr. 38'859.--, dunque, un reddito determinante di fr. 39'000.--.

                                         Si tratta, quindi, di un reddito imponibile superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio delle famiglie (fr. 34'000.--).

L'insorgente non contesta tali dati ma chiede che il suo diritto al sussidio venga accertato in funzione dei dati risultanti dalla notifica di tassazione relativa al biennio fiscale 1999/2000.

                                         Ciò non è possibile pena la disattenzione del principio della legalità che deve reggere l'attività amministrativa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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