Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2001 36.2000.87

January 21, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,024 words·~10 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00087   mm

Lugano 21 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 luglio 2000 di

__________, 

rappr. da: __________, __________,   

contro  

la decisione del 15 giugno 2000 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel corso del mese di settembre 1999, __________ ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattie previsto dalla LCAMal per l'anno 2000.

                                         La sua istanza è stata respinta in data 31 marzo 2000.

                                         Uguale sorte è toccata al reclamo interposto contro tale provvedimento.

                               1.2.   Avverso la decisione su reclamo 15 giugno 2000 è tempestivamente insorto __________, patrocinato dal __________, affermando, segnatamente, quanto segue:

"  (…).

In sostanza l'Istituto delle assicurazioni sociali respinge la domanda di sussidio considerando che il ricorrente ha un reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM di fr. 4579, pari ad un reddito determinante di fr. 35'000.

Questa tesi è contestata dal ricorrente. Egli è occupato in un'impresa edile in qualità di lavoratore generico. Il rapporto di lavoro è regolato dal CCL del settore. In base alle dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, il ricorrente ha percepito, nel corso del 1999, un salario lordo di fr. 49'772.25, ai quali deve venire aggiunto l'ammontare dell'assegno famigliare (183 x 12 = fr. 2'196) totale del salario percepito fr. 51'968.25.

Diviso per 12 mensilità risulta un salario mensile di fr. 4'330 pari ad un reddito imponibile di fr. 33'000.

Successivamente all'inoltro del ricorso l'Istituto delle assicurazioni sociali ha richiesto al ricorrente copia delle buste paga 2000. In base alle stesse ha potuto stabilire che il salario lordo ammontava a fr. 4579. L'Istituto è giunto a questa somma moltiplicando il salario costante, pari a fr. 4058 x 13 mesi, ed aggiungendo l'importo degli assegni famigliari. La somma annuale ipotetica di fr. 54950 è stata divisa in dodici mensilità.

Tale simulazione del salario annuo non è corretta e realistica. Infatti è sufficiente che il ricorrente effettui un periodo d'inabilità lavorativa, durante il quale egli riceve unicamente l'80% del salario, per modificare sostanzialmente il calcolo.

Di conseguenza si contesta le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione del salario mensile e conseguentemente del reddito imponibile su un ipotetico salario annuo. Più corretto sarebbe di utilizzare i dati relativi all'anno precedente" (cfr. I).

                               1.3.   In risposta, l'IAS ha postulato un'integrale reiezione del gravame con i seguenti argomenti:

"  (…).

Si tratta di gravame concernente una famiglia soggetta all'imposta alla fonte (permesso B). La pratica di sussidio per l'anno 2000 deve pertanto essere evasa in conformità di quanto previsto agli artt. 31 lett. b) LCAM e 2 DE 27.10.1999.

In applicazione dell'art. 45 lett. b) Reg. LCAM, gli assicurati tassati alla fonte devono presentare l'istanza nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio. Per i casi in questione il diritto al sussidio deve essere stabilito sulla base delle entrate al momento dell'istanza di sussidio, vale a dire le entrate lorde conseguite nel corso dell'anno per il quale viene richiesto il sussidio.

Nel caso di specie, il reddito imponibile risultante dalla conversione del salario lordo mensile medio (*) conseguito nel corso dell'anno 2000 da parte del signor __________ supera i limiti di reddito determinante che secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2000.

(*) il calcolo del reddito lordo mensile medio, pari a fr. 4'579.15, risulta dal conteggio seguente:

(4'058 x 13) + (183 x 12)

                  12

…" (III).

                               1.4.   In replica, l'interessato ha avuto ancora modo di puntualizzare la sua tesi ricorsuale:

"  La tesi sostenuta dall'IAS non è per nulla corretta e precisa. I lavoratori edili, sottoposti al CNM e al CCL del Canton Ticino sono lavoratori retribuiti con un salario orario, calcolato in base alle ore di lavoro svolte e suscettibile di importanti variazioni a seconda di eventuali inabilità lavorative o condizioni meteorologiche.

Ad esempio:

· l'articolo 62 del CNM fissa un'indennità in caso d'interruzione del lavoro causa intemperie pari all'80% del salario.

· L'articolo 64 cpv. 3 del CNM fissa un'indennità in caso di malattia pari all'80% del salario, con un giorno di carenza a carico del dipendente.

· L'articolo 65 del CNM fissa un'indennità in caso d'infortunio pari all'80% del salario.

Il CNM, alfine di scongiurare un'eccessiva variazione del salario nei diversi mesi dell'anno prevede un salario costante dopo 7 mesi di lavoro nell'azienda. Salario costante significa semplicemente che il singolo lavoratore percepisce durante tutti i mesi dell'anno un anticipo pari ad 1/13 del salario annuo.

A fine anno, con il versamento della tredicesima, l'impresa effettua un conguaglio del salario, ricalcolando il salario dovuto in base alle ore ed in base alle ipotetiche ore d'inabilità e intemperie.

L'articolo 47 del CNM è al proposito alquanto chiaro: "se la retribuzione viene corrisposta in base alle ore prestate, per rapporti di lavoro di durata superiore ai sette mesi consecutivi, bisognerà convertire le ore in un salario mensile medio in modo da garantire una retribuzione mensile costante. Il calcolo si farà moltiplicando il salario orario per il totale delle ore annuali diviso per 12 mesi".

La concretizzazione di questo disposto contrattuale nel CCL è stato decretato con la circolare CPC del 23 novembre 1998 nella quale si indicava:

· l'introduzione dell'obbligo del salario costante a partire dal 1 gennaio 1999

· la retribuzione di un salario costante sulla base della moltiplicazione dell'orario medio

· il conguaglio a fine anno sulla base delle ore effettivamente prestate

· la deduzione in caso di assenze (malattia, infortunio e intemperie) del 20% del salario.

La documentazione agli atti, ed in particolare il salario percepito nel corso del 1999, conferma quanto sopra. Il lavoratore ha percepito un salario annuo pari a fr. 49772, che diviso per 13 mensilità porta ad una retribuzione di fr. 3828.62. Il salario costante (vedi acconto) percepito durante i 12 mesi del 1999 corrispondeva invece a fr. 3958, vale a dire fr. 129 mensili in più.

Ne consegue che la determinazione del salario medio mensile del ricorrente, se basato sul reddito 2000, non può venire svolta prima della fine del corrente anno, momento in cui si avranno tutti gli elementi di calcolo.

Possiamo ammettere che l'indicazione contenuta sulla busta paga del ricorrente possa aver tratto in inganno l'IAS. Infatti sul conteggio paga mensile il salario costante non è indicato con questa definizione ma con la definizione di "salario mensile". Il richiamo, presso la Commissione paritetica cantonale dell'edilizia, della copia del controllo annuale + distinta dei salari 1999 della datrice di lavoro del ricorrente permetterà di chiarire l'equivoco" (V).

                               1.5.   L'autorità convenuta, in duplica, si è essenzialmente limitata a riconfermarsi nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. VII).

                               1.6.   In data 13 dicembre 2000, lo scrivente TCA ha chiesto al patrocinatore di __________ di produrre copia di tutti i conteggi di salario relativi all'anno 2000 (cfr. VIII).

                                         La documentazione richiesta è pervenuta il 27 dicembre 2000 (IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.-e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.--.

                                         Con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art. 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22'000.-- per le persone sole e di fr. 34'000.-- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 27.10.1999).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;

                                   b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150'000.-- per le persone sole e fr. 200'000.-- per le famiglie.

                                         (art. 30 LCAMal).

                                         Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo fiscale 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (cfr. D.E. 27.10.1999).

                               2.3.   ln concreto, l'IAS ha accertato autonomamente il reddito determinante conformemente all'art. 2 lett. a D. E. 27.10.1999. Secondo quest'ultima disposizione - entrata in vigore il 1° gennaio 2000, a modifica dell'art. 67 Reg. LCAM del 18 maggio 1994 - l'IAS procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nel caso di persone soggette all'imposta alla fonte (cfr., del resto, l'art. 31 lett. b LCAMal).

                                         L'autorità convenuta ha stabilito in fr. 4'579.15 il reddito lordo mensile medio per l'anno 2000, secondo il calcolo seguente:

(fr. 4'058¹ x 13) + (fr. 183² x 12)

                                                                        12

                                         ¹salario mensile risultante dal conteggio paga di aprile 2000;

                                         ²assegni familiari.

                                         Successivamente, l'IAS ha provveduto a trasformare il summenzionato reddito in imponibile annuo, in applicazione delle tabelle di conversione elaborate dall'Istituto convenuto in collaborazione con l'Amministrazione delle contribuzioni (cfr. art. 3 cpv. 1 D.E. 27.10.1999).

                                         Secondo tali tabelle, l'entrata lorda di cui beneficia l'insorgente corrisponde ad un reddito imponibile annuo di fr. 35'000.--. Trattandosi di un reddito superiore a quello fissato dall'Esecutivo cantonale quale limite massimo per il diritto al sussidio delle famiglie (fr. 34'000.--), a __________ è stato negato il diritto di beneficiare del sussidio per l'assicurazione contro le malattie.

                                         Con il proprio gravame, l'assicurato ha censurato l'operato dell'IAS, nella misura in cui il salario lordo annuo medio e, quindi, il reddito determinante ai fini del diritto al sussidio, è stato calcolato riportando su di un anno il salario lordo percepito in un mese. Al proposito, __________ ha osservato che, nel settore dell'edilizia, il salario orario può essere soggetto ad importanti variazioni a seconda delle contingenze, come ad esempio in caso d'inabilità lavorativa oppure d'intemperie. A mente del ricorrente, la convenuta avrebbe pertanto dovuto o utilizzare i dati relativi all'anno precedente o attendere la fine del corrente anno, quando si avranno tutti gli elementi di calcolo.

                                         In data 13 dicembre 2000, questo TCA ha chiesto al __________ di trasmettergli copia di tutti i conteggi di salario relativi all'anno 2000 (cfr. VIII).

                                         Va da sé che, grazie alla documentazione prodotta, è ora possibile calcolare il salario lordo mensile medio effettivamente percepito dall'interessato, così come da lui stesso postulato in sede di replica.

                                         A calcoli fatti, nel 2000, __________ ha realizzato un reddito lordo pari a fr. 52'312.60, importo al quale vanno ancora aggiunti gli assegni familiari (fr. 183.-- x 12).

                                         Se ne deduce che il reddito lordo mensile medio ammonta a fr. 4'542.40.

                                         Ora, procedendo alla trasformazione dell'entrata lorda in reddito imponibile annuo, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 cpv. 1 D.E. 27.10.1999, si ottiene l'importo di fr. 35'000.--. Per il resto, su tale reddito non è possibile, per il principio della legalità, operare altre deduzioni.

                                         L'importo di fr. 35'000.-- è superiore, seppur di poco, a quanto stabilito dal Consiglio di Stato quale limite massimo per il diritto al sussidio delle famiglie (fr. 34'000.--): l'insorgente non può pertanto pretendere di essere posto al beneficio del sussidio per l'assicurazione contro le malattie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

36.2000.87 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2001 36.2000.87 — Swissrulings