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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.04.2000 36.2000.6

April 11, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·519 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00006   grw/nh

Lugano 11 aprile 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

visto il ricorso del 11 gennaio 2000 interposto da

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 20 dicembre 1999 emanata da

Cassa malati __________,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che,                -   con ricorso 11 gennaio 2000, __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto, con  l'annullamento della decisione su opposizione emessa il 20.12.1999 dalla cassa malati __________, che "l'ordine di restituzione venga dichiarato privo di fondamento" (I);

                                     -   con atto 7.3.2000 la __________ ha comunicato al TCA quanto segue:

"  Nella fattispecie succitata la __________ comunica al lodevole Tribunale- di rinunciare alla restituzione delle prestazioni di fr. 1'410.60 percepiti a torto dal signor __________ (vedasi decisione formale dell'08.06.1999 e decisione su opposizione del 20.12.1999; doc. _)… " (IV)

                                     -   secondo la legge (cfr. art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC 1992 p. 122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua risposta l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione impugnata e, se del caso, emettere una nuova decisione (che, in caso di accoglimento integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio del ricor­so, cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123);

                                     -   costituendo l'annullamento della decisione impugnata, l'accoglimento integrale della richiesta ricorsuale, la causa può essere stralciata dai ruoli;

                                     -   con l'annullamento della decisione impugnata, il ricorrente ha postulato  l'assegnazione di ripetibili e tale richiesta è stata ribadita il 16.3.2000 (VI);

                                     -   secondo la giurisprudenza,  colui che, in una procedura cantonale di ricorso vince la causa, ha diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili  (Pratique VSI 1994 p. 189; DTF 110 V 57 = RCC 1984 p. 192; DTF 108 V 111 = RCC 1983 p. 81);

                                     -   v'è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, se la situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di oggetto (RAMI 1994 p. 219; DTF 110 V 57, DTF 109 V 71) e che questa situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione che accoglie integralmente le pretese dell’assicurato oppure aderisce, in altro modo, alle richieste ricorsuali (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC 1986 p. 314; RCC 1984 p. 283).

                                     -   in concreto, dunque, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili che viene fissata, in applicazione dell'art 21 LPTCA, in fr. 800.-.

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa malati __________ verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

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