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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.06.2002 36.2000.46

June 24, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·918 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00046   IR/cd

Lugano 24 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 marzo 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 23 marzo 2000 emanata da

__________, 

  in materia di assicurazione sociale contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, che                    in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ è assicurata contro le malattie presso la __________. Nel corso del 1999 l'interessata si è rivolta al dottor __________ in quanto sofferente di dolori alla mandibola. Il medico consultato ha diagnosticato l'esistenza di un'estesa cisti alla mandibola con tendenza ad ingrandirsi, proponendo l'enucleazione con estrazione del dente 46 da farsi in clinica. Nel certificato medico del 22 febbraio 1999 ha precisato che si tratta di una prestazione obbligatoria dell'art. 17c cpv. 1 OPRe (doc. _). Il certificato è stato sottoposto alla __________ che, in data 13 aprile 1999, ha dichiarato all'assicurata di non assumere i costi per l'intervento proposto in quanto non a carico della LAMAL perché l'affezione non sarebbe in “rapporto con un dente” (doc. _).

                                         In data 31 maggio 1999 la __________ ha nuovamente respinto la richiesta dell'assicurata tendente all'assunzione dei costi per l'intervento previsto alla mandibola. Il 22 ottobre 1999 il dottor __________, medico dentista, ha trasmesso la propria presa di posizione alla Cassa malati, precisando che la cisti non è di origine dentaria (doc. _).

                                   2.   Su richiesta dell'assicurata in data 17 dicembre 1999 la __________ ha emesso una decisione formale con cui ha respinto la richiesta di prestazioni con le motivazioni note alle parti. __________ ha interposto opposizione e __________, il 21 febbraio 2000, ha confermato, con decisione su opposizione, il provvedimento precedente considerando la situazione giuridica chiara ed il rimborso non a carico dell’assicurazione malattia obbligatoria.

                                   3.   Con tempestivo ricorso 23 marzo 2000 __________, ha chiesto al TCA di annullare la decisione su opposizione e di condannare __________ all'assunzione dei costi delle cure “cui dovrà sottoporsi la Signora __________ in relazione con l’affezione in questione …” con protesta di spese e ripetibili. Con risposta del 19 luglio 2000 la __________ ha proposto al TCA di confermare la decisione su opposizione e respingere il ricorso.

                                   4.   Pendente causa questa Corte ha ritenuto opportuno far esperire una perizia specialistica, che ha predisposto con Ordinanza 15 gennaio 2001, fissando un termine alle parti per presentare i quesiti peritali, che sono stati trasmessi al TCA il 5 febbraio 2001 e il 26 febbraio successivo. Il perito è stato invitato a volere rispondere ad una serie di specifiche domande (doc. _) ed ha risposto il 23 aprile 2001 (doc. _) con atto cui la ricorrente ha reagito con scritto del 17 maggio 2001. Dal canto suo __________ ha dapprima chiesto proroga del termine concesso per formulare osservazioni alle risposte peritali, quindi ha trasmesso una valutazione del proprio medico dentista ed ha trasmesso una ulteriore radiografia (doc. _). Il successivo 24 ottobre 2001 il giudice delegato ha trasmesso la prof. __________, incaricato delle risposte ai quesiti peritali, la radiografia panoramica inviata dal medico dentista di fiducia di __________ chiedendo al professionista se:

"  Alla luce del documento … è possibile rispondere più

esaurientemente ai quesiti peritali posti.”

Il 6 maggio 2002 il prof. __________ ha preso posizione in merito all’invio evidenziando la patologia sofferta dall’assicurata:

"  Das … OPT zeigt im linken UK bei Zahn 36 eine ausgedehnte

Knochenauflösung im Sinne einer dentogenen radikulären Zyste.”

Con il rilievo che, in virtù della LAMal:

"  (…)

Gemäss dem Bundesgesetz über die Kran­kenversicherung KVG vom 29.09.1995 und vom 09.07.1998 bestand bei dentogenen Zysten nach KLV 31 Art. 17 c 4 eine Leistungspflicht nur bei Zysten ohne Zusammenhang mit den Zahnelemen­ten. Im vorliegenden Fall besteht dieser Zusammenhang mit den Zahnelementen, dass basierend auf der oben genannten Verordnung keine Leistungspflicht bestand.

Mit Wirkung vom 19.09.2001 hat das EVG die Interpretation dahin geändert, dass Zysten die ausser­halb des Odontoparodonts liegen, d. h. ihren Ursprungsort deutlich überschritten haben nach Art. 25 KVG leistungspflichtig sind. Dabei ist die rein zahnärztliche Behandlung des Zahnes gemäss dem oben genannten Urteil nicht leistungspflichtig (EVG-Grundsatzurteil vom 19.09.2001, Abs. 5 und 6)." (Doc. _)

Il testo dello scritto del prof. __________ è stato trasmesso alle parti per loro osservazioni e l’assicurata, dopo avere ottenuto proroga del termine per esprimersi e dopo avere interpellato i medici curanti, ha comunicato:

"  (…)

Ho preso atto dell'ulteriore parere espresso sul caso concreto da parte dei perito giudiziario, Prof. Dr. __________, in data 6 maggio u.s. ed al proposito ho quindi provveduto a chiedere un'opinione ai medici curanti della signora __________, Dr. __________ e Dr. __________.

In base alle valutazioni riportatemi da questi ultimi, ho poi discusso con la nostra assicurata e qui ricorrente, giungendo alla comune conclusione che non è nostra intenzione mantenere il ricorso presentato in data 23 marzo 2000 contro la decisione su opposizione emanata il 21 febbraio precedente dalla Cassa Malati __________.

Alla luce di quanto precede, la prego quindi cortesemente di volere provvedere allo stralcio della causa da ruolo dandomene successivamente conferma scritta." (Doc. _).

Alla luce del ritiro del gravame la causa può essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

decreta

                                 1.-   La procedura è stralciata dai ruoli per il ritiro del ricorso.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici