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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2001 36.2000.35

March 14, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,029 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00035   MB

Lugano 14 marzo 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2000 di

__________, 

rappr. da: st.leg. avv. __________,   

contro  

la decisione del 25 gennaio 2000 emanata da

Cassa malati __________,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ed ora sull’istanza 28 febbraio novembre 2001 tendente alla tassazione della nota d’onorario

richiamati,                   -   il ricorso 25 febbraio 2000 con cui __________, rappresentata dall’avvocato __________, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione 25 gennaio 2000 della Cassa malati __________;

                                     -   il decreto 13 giugno 2000, con cui la Vicepresidente del TCA ha respinto la richiesta di assumere, in via provvisionale, i costi del medicamento Sandostatina;

                                     -   il decreto 13 settembre 2000 con cui __________ é stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

                                     -   la sentenza 8 novembre 2000 con cui il TCA ha respinto il ricorso di __________;

viste,                            -   le lettere 28 febbraio e 7 marzo 2001 dell’avvocato __________ mediante la quale viene chiesta la tassazione della sua nota professionale, pari ad un onorario di fr. 3'610.50, comprensivo di spese per fr. 275.50 e IVA per fr. 255;

considerato che,      a)   L’art. 87 lett. f LAMal prevede che nella procedura di fronte al Tribunale cantonale delle assicurazioni dev’essere garantito il diritto di patrocinio ritenuto che, se le circostanze lo giustificano, al ricorrente é accordata l’assistenza giudiziaria gratuita.

                                  b)   In materia di assicurazione malattie - così come é d’altronde il caso in materia d’assicurazione militare (cfr. art. 106 lett. g LAM) e contro gli infortuni (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF) - l’art. 87 lett. g LAMal prevede in modo esplicito che le ripetibili sono determinate in relazione alla fattispecie e alle difficoltà del processo, “senza tener conto del valore di causa” (DTF 117 V 405 consid. 2a).

                                         In tali materie non vi é più spazio per il diritto cantonale: l’indennità per ripetibili é disciplinata direttamente in virtù del diritto federale. Siccome l’indennità per ripetibili é un correlato dell’onorario dovuto al patrocinatore d’ufficio (DTF 110 V 362 consid. 1b), non vi é più spazio per il diritto cantonale nemmeno a quest’ultimo riguardo (sentenza 9.6.1998 del Consiglio di moderazione in re avv. B., p. 5).

                                         Da notare che, secondo la succitata sentenza del Consiglio di moderazione, nelle materie in cui il diritto federale non lascia alcuno spazio alle disposizioni cantonali (ciò che é il caso, come visto, per l’assicurazione contro le malattie), la tariffa dell’Ordine degli avvocati non é neppure applicabile sulle spese (sentenza 9.6.1998 cit., p. 8).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1997 p. 319, il TFA ha avuto modo di stabilire che, in materia di LAINF, di LAMal e LAM, l’Alta Corte esamina liberamente se la sentenza cantonale viola il diritto federale. Per contro, nei settori in cui la fissazione dell’ammontare dell’indennità relativa all’assistenza giudiziaria non è regolamentata dal diritto federale, il TFA deve limitarsi ad esaminare se l'applicazione del diritto cantonale conduce ad una violazione del diritto federale (DTF 110 V 362 consid. 1b). In tale ambito, il TFA conferisce ai Cantoni e alle istanze cantonali di ricorso un vasto potere di apprezzamento (DTF 111 V 49; DTF 110 V 58 e 365; DTF 98 V 126; cfr. anche RAMI 1997 p. 321).

                                   c)   In una sentenza pubblicata in RAMI 1996 p. 261 e 262 il TFA ha stabilito che l’importo di fr. 2’000 (spese incluse), attribuito a titolo di ripetibili per una procedura davanti al TFA, è applicabile anche nell’ambito dell’assistenza giudiziaria gratuita. Sono riservati i casi complessi per i quali si sono resi necessari sforzi importanti (cfr. RAMI 1997 p. 322, in cui la nostra Massima istanza ha ritenuto insufficiente un’indennità per ripetibili di fr. 2’500).

                                  d)   La valutazione del lavoro svolto dall’avvocato avviene prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali (Leuzinger-Näf, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag. 183).

                                         Gli elementi da considerare nel calcolo dell’indennità non si limitano tuttavia all’attività svolta nei confronti del Tribunale, bensì anche agli atti preparatori, quali le visite e le conferenze con il cliente, la stesura del ricorso e i preparativi necessari relativi alla redazione dello stesso (DTF 117 Ia 25/26 consid. 4c.; DTF 120 Ia 17 consid. 3f; Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse 1989, p. 137).

                                  e)   Nel caso concreto l'avvocato __________ ha fatturato quattordici ore di lavoro che corrispondono ad un onorario di fr. 3'080 (XIII), a cui ha aggiunto l'IVA e le spese.

                                         Con sentenza 8 novembre 2000, il TCA ha respinto il ricorso presentato dall’assicurato, tendente all'assunzione dei costi da parte della Cassa malati del medicamento Sandostatin, prescritto alla ricorrente quale cura per un carcinoma mammario.

                                         La causa, da ritenersi importante per la ricorrente soprattutto da un punto di vista della sua salute (cfr. RAMI 1997 p. 321), va considerata di difficoltà media per un avvocato versato nel diritto delle assicurazioni sociali.

                                         In particolare la procedura ha richiesto la stesura di un ricorso di 6 pagine, di un'istanza cautelare di 2 pagine e mezzo, di un'istanza tendente al riconoscimento dell'assistenza giudiziaria gratuita di una pagina, nel cui ambito il patrocinatore ha chiesto al Municipio il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria. 

                                         Dalla fattura dettagliata risultano inoltre un contatto telefonico con un medico e cinque lettere al cliente.

                                         L’attività legale si è svolta dal 25 febbraio 2000 al 12 dicembre 2000.                                                      

                                         Alla luce di quanto sopra esposto appare giustificato tassare la nota in fr. 2'000, a cui vanno aggiunte le spese figuranti nella nota professionale di fr. 275.50 (XIII).

                                         Complessivamente la nota viene tassata in fr. 2'275.50, oltre a fr. 172.95 di IVA (7.6%).

                                         La nota è quindi tassata nella misura di fr. 2'448.45.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La nota 28 febbraio/7marzo 2001 dell’avvocato __________ é tassata in fr. 2'448.45.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Contro l’ammontare dell’onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

                                                                             Il giudice delegato

                                                                             del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                             Ivano Ranzanici

36.2000.35 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2001 36.2000.35 — Swissrulings