RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00029 grw/nh
Lugano 12 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2000 di
__________,
contro
la decisione del emanata da
Cassa Malati __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che, - con ricorso 21.2.2000 __________ ha adito lo scrivente TCA rilevando quanto segue:
" In esito ad un intervento di Tunnel carpale e sinoviectomia dei flessori del IV e V dito a sinistra all'altezza del canale osteofibroso, il dott. __________ mi ha ordinato una serie di sedute di ergoterapia.
Con lettera del 6.07.1999 la Cassa malati __________ prende a carico solo parzialmente queste sedute di fisioterapia.
Ciò non corrisponde al giusto, in quanto l'art. 6 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle prestazioni indica chiaramente che per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica: nuova prescrizione medica che qui c'è stata (confronta allegato).
A tre riprese ho protestato nei confronti della Cassa malati: la prima volta in data 1° settembre 1999, la seconda volta in data 5 novembre 1999 e l'ultima volta in data 3 gennaio 2000.
In ognuna di queste mie lettere raccomandate chiedevo alla Cassa malati di indicarmi i rimedi di diritto nel caso di risposta negativa.
Orbene, a tutt'oggi non ho ricevuto alcun riscontro da parte dell'assicuratore; e ciò nonostante la legge assegni all'assicuratore un termine di 30 giorni per evadere le richieste in questo senso in provenienza dagli assicurati.
Questo caso è del resto assai semplice, per cui non si giustifica nel modo più assoluto un ritardo così macroscopico nel fornirmi una semplice risposta al riguardo.
A non averne dubbio, in questo caso ci troviamo confrontati con un atteggiamento palesemente defatigatorio da parte della Cassa malati, che deve essere sanzionato da questo Tribunale.
Alla luce di queste considerazioni, chiedo quindi che la Cassa malati __________ sia condannata a prendere a carico tutte le prestazioni di ergoterapia prescritte dal dott. __________ …. " (I)
- con atto 8 marzo 2000 la __________ ha comunicato al TCA di avere provveduto "in data odierna ad inviare all'assicurata, signora __________, la decisione secondo l'art 80 LAMal con diritto di ricorso" (III) precisando quanto segue:
" … Il ritardo nel rispondere alla nostra assicurata è dovuto soprattutto alla fluttuazione del personale nel reparto della Svizzera italiana come anche al sovraccarico di lavoro degli ultimi mesi…" (III)
- il 14 marzo 2000 la ricorrente ha inviato allo scrivente TCA copia dell'opposizione inoltrata contro la decisione emessa dalla __________ con la seguente comunicazione:
" …
Copia per conoscenza:
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano con l'avvertenza che si ritira il ricorso 21 febbraio 2000 ritenuto che lo scopo di quel ricorso è stato raggiunto.
Si chiede lo stralcio della causa senza spese." (IV)
Pertanto, in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will