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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.07.2001 36.2000.117

July 18, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,103 words·~21 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00117-118   MB/nh

Lugano 18 luglio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Michela Bürki Moreni

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2000 di

1. __________,  2. __________,  1.,2. rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 19 settembre 2000 emanata da

__________, 

  in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La __________ ha concluso un contratto di assicurazione collettiva per perdita di guadagno a favore dei propri dipendenti con la Cassa malati __________. La convenzione è entrata in vigore il 1. luglio 1996 ed è stata disdetta dal datore di lavoro con effetto dal 31 dicembre 1999.  L'assicurazione prevedeva il versamento, in caso di malattia, di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario assicurato e, in caso di infortunio, pari al 20% del salario assicurato, a titolo di indennità complementare all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

                                         A partire dal 1. gennaio 2000 la __________ ha concluso un contratto di assicurazione collettiva indennità giornaliera con la __________. Nel nuovo contratto sono state pattuite indennità giornaliere per malattia pari all'80% del salario conteggiabile, così come indennità per parto, non invece indennità giornaliere complementari per infortunio (XV, doc. _).

                                1.2   __________ è stato assunto dalla __________ a tempo pieno dal 1995. In data 20 novembre 1999 è rimasto vittima di un grave incidente stradale, che ha causato la sua totale inabilità lavorativa.

                                1.3   Il 4 gennaio 2000, __________, rappresentato dalla moglie, ha chiesto conferma alla Cassa malati __________ del proprio diritto di beneficiare, anche dopo il 31 gennaio 1999, della copertura assicurativa relativa all'indennità giornaliera in seguito a infortunio rispettivamente del diritto al passaggio nell'assicurazione individuale (doc. _).

                                         La Cassa malati ha respinto la richiesta di prestazioni dal 1. gennaio 2000 adducendo che lo statuto applicabile non prevede la copertura per il solo rischio infortunio (doc. _).

                                         La presa di posizione della __________ è stata contestata dalla moglie dell'interessato in data 16 marzo 2000 (doc. _).

                                1.4   Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza la Cassa malati __________ ha emesso, il 16 agosto 2000, una decisione formale con cui ha respinto le richieste di __________ e della __________, evidenziando che (doc. _):

"  con il 31.12.1999 cessava il rapporto assicurativo con la __________ (80% in caso di malattia e 20% a complemento di infortunio) a seguito della disdetta cautelativa inoltrata regolarmente da parte della Ditta __________ il 21 settembre 1999 e confermata in data 14 ottobre 1999.

Con la fine del contratto, entrava in vigore il contenuto dell'art. 18 delle Condizioni particolari dell'assicurazione collettiva dell'indennità giornaliera della __________, cioè la possibilità di passare alla copertura individuale per chi, fra il personale precedentemente assicurato nella collettiva, fosse interessato.

A questa possibilità il Sig. __________ si era dimostrato interessato e desiderava stipulare conseguentemente un contratto individuale, anche perchè, nel frattempo, esattamente nel corso del mese di novembre 1999, era stato vittima di un infortunio. La copertura per la quale era interessato, era quella del complemento del 20% per infortunio.

Come citato già nelle nostre precedenti corrispondenze, ribadiamo ancora una volta che la copertura assicurativa complementare del 20% alla LAINF è possibile stipularla unicamente tramite contratto collettivo. Quanto richiesto dal Sig. __________ non può essere soddisfatto, dal momento che la copertura unicamente per infortunio non è contemplata nei Regolamenti dell'assicurazione individuale della Cassa.

Il Sig. __________, inoltre, si esprimeva nel senso che la Cassa avrebbe dovuto continuare a pagare il 20%, assicurato nel contratto collettivo, per il suo infortunio summenzionato, oltre il 31.12.1999, motivando ciò ("trattasi di uno dei principi fondamentali del diritto assicurativo" ... ) con il fatto che l'infortunio si era verificato ancora durante il periodo di affiliazione al contratto collettivo della Ditta __________. Il concetto del "principio assicurativo" espresso dalla famiglia __________ nel loro scritto del 16.3.2000 era da ritenersi valido se il danno alla salute fosse preso a carico da una compagnia che opera in ambito della LAINF.

Purtroppo, per il caso concreto, non si tratta di una polizza LAINF, ma di una copertura assicurativa facoltativa della quale la Ditta __________ poteva far beneficiare i propri dipendenti.

L'art. 17 delle Condizioni particolari dell'assicurazione collettiva dell'indenni, così recita: "La copertura d'assicurazione e il diritto alle prestazioni cessano quando: ...‑ la disdetta del contratto collettivo d'assicurazione diventa effettiva; ... ‑. In conseguenza a ciò, la copertura assicurativa è cessata al 31.12.1999 e nessun diritto al libero passaggio può essere rivendicato.

Con il passaggio nella nuova assicurazione collettiva del datore di lavoro dal 1.1.2000, la __________, pertanto, cessa di attribuire le prestazioni di perdita di salario e il caso viene assunto dal nuovo assicuratore a seconda della copertura stipulata.

Infatti, da ormai oltre 10 anni (dal 10.4.1989), la __________ è firmataria della Convenzione di libero passaggio tra società ed assicuratori malattia per l'assicurazione collettiva malattia d'indennità giornaliera. Quest'ultima prevede la copertura con la conseguente presa a carico delle prestazioni dei "buoni e cattivi" rischi da parte del nuovo assicuratore.

Sulla base di quanto precede, la __________ non è più tenuta a versare ulteriori prestazioni dopo il 31.12.1999."

                                1.5   In seguito all'opposizione dell'11 settembre 2000, presentata da __________ e dalla __________, tramite l'avvocata __________, con cui le parti hanno chiesto in via principale il versamento di indennità giornaliere per infortunio anche dopo il 31 dicembre 1999 e in via subordinata il passaggio all'assicurazione individuale d'indennità giornaliera, la Cassa malati ha emanato la decisione su opposizione del 19 settembre 2000, con cui ha confermato il provvedimento formale precedentemente emesso (doc. _).

                                1.6   Con tempestivo ricorso del 16 ottobre 2000 (I) __________ e la __________, tramite il proprio patrocinatore, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione, riproponendo le richieste presentate con l'opposizione. Delle motivazioni addotte, si dirà, se necessario, in seguito.

                                1.7   Con risposta di causa del 25 ottobre 2000 la Cassa malati convenuta ha proposto di respingere il ricorso adducendo tra l'altro

"2.    Il fatto che il Sig. __________ abbia espresso il desiderio di passaggio per il solo rischio infortunio, non vincola la Cassa a offrire questa copertura se non contemplata negli Statuti (possibilità di assicurarsi per malattia e infortunio o solo malattia (Doc. _).

….

4.   Il Sig. __________ non può continuare l'affiliazione presso la __________ (per il 20% copertura per solo rischio infortunio) nemmeno come continuazione di un affiliato LAINF in quanto non si tratta di una copertura LAINF, come lascia invece intendere il ricorrente (punto 2 lettera a cpv. 4, pag. 7 del suo ricorso)."

                                1.8   In data 10 novembre 2000 l'avvocata __________ ha notificato i mezzi di prova e chiesto di poter presentare la replica. L'atto di causa è stato trasmesso al TCA il medesimo giorno (V; VI).

                                         In tale contesto __________ ha evidenziato di non aver mai ricevuto lo scritto 25 ottobre 1999 (doc. _), con cui la Cassa malati avrebbe adempiuto il proprio obbligo di informazione in relazione al diritto al passaggio nell'assicurazione individuale previsto all'art. 71 LAMal. L'interessato ha, quindi, contestato l'autenticità del documento e rilevato che, a causa della  mancata informazione, egli permane nell'assicurazione collettiva, come se il contratto non fosse mai stato disdetto, precisando

"     ma anche nella denegata ipotesi, comunque fermamente respinta dai ricorrenti, in cui questo Tribunale dovesse ritenere che la __________ abbia spedito la lettera di cui al doc. _ e che il signor __________ l'abbia effettivamente ricevuta, la Cassa non può semplicemente negare il diritto dell'assicurato di passare nell'assicurazione individuale, diritto che egli ha rivendicato a chiare lettere in diverse occasioni (cfr. ad esempio doc. _ e _). Quindi, la __________, vista la tem­pestiva richiesta dell'assicurato, doveva ammetterlo nell'assicurazione individuale, sia per il ri­schio malattia sia per quello di infortunio, e non rifiutarlo per il solo fatto che egli ha richiesto una copertura limitata al rischio di infortunio. La mancata ammissione del signor __________ nell'assicurazione individuale, che doveva essergli garantita alle stesse prestazioni di cui usufruiva fino al momento in cui il contratto collettivo era stato disdetto e senza riserva alcuna, è dunque manifestamente contraria al diritto federale (art. 71 cpv. 1 LAMal).

      Il fatto che il signor __________ abbia chiesto dapprima una copertura per il solo ri­schio di infortunio non può certo nuocergli, ritenuto che nella lettera di cui al doc. _ la __________ non si è nemmeno degnata di spiegare chiaramente agli assicurati le varie possibilità per bene­ficiare dell'assicurazione sotto forma di una copertura individuale (malattia, infortunio, mater­nità, combinazioni tra le varie assicurazioni ecc.). Vista la complessità della materia, non era certo troppo pretendere da una Cassa Malati che afferma di garantire "correttezza, serietà e professionalità" (cfr. doc. _ pagina 2 secondo paragrafo) un maggiore sforzo per permettere agli assicurati di capire quali sono i loro diritti e in seguito di farli valere correttamente."

                                1.9   In data 17 novembre 2000 la Cassa ha presentato la duplica.

                              1.10   Il 18 gennaio 2001 le parti sono state sentite dal vicecancelliere del TCA. Ai fini dell'istruttoria questa Corte ha inoltre chiesto agli attori la trasmissione del nuovo contratto di assicurazione collettiva indennità giornaliera per perdita di guadagno in caso di malattia e parto concluso con la __________ dal 1 gennaio 2000.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è, in via principale, il diritto di __________ al versamento di indennità giornaliere per perdita di guadagno in seguito ad infortunio, in base al contratto di assicurazione collettiva concluso con la Cassa malati __________ e disdetto con effetto dal 31 dicembre 1999, anche dopo questa data. In via sussidiaria il ricorrente chiede il trasferimento nell'assicurazione individuale della __________.

                                         Giusta l'art 102 cpv. 1 LAMal - entrata in vigore il 1.1.1996 -  le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della LAMal stessa.

                                         Questa disposizione si indirizza, in particolare, all'estensione ed alla durata delle prestazioni (cfr. Messaggio 6.11.1991 del Consiglio federale p. 119).

                                         A partire dal 1.1.1996, l'assicurazione contro la perdita di guadagno é quindi retta dagli art  67ss LAMal - a meno che essa sia stata sottoposta, per concorde volontà delle parti, alla LCA (art 12 cpv. 3 LAMal, 13 OAMal; cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, p. 134) dalle disposizioni interne delle casse e dalle eventuali disposizioni particolari contenute nei contratti d’assicurazione.

                                         In concreto è incontestato che il contratto di assicurazione d'indennità giornaliera per perdita di guadagno è sottoposto alla LAMal: dagli atti non emerge una diversa volontà delle parti.

                               2.2.   A differenza dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’assicurazione d’indennità giornaliera non ha fatto oggetto di una radicale revisione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991, p. 46ss. e 107ss.), così che il titolo terzo della LAMal “Assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera” corrisponde, a grandi linee, al vecchio diritto (cfr. G. Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in Recueil de travaux en l’honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 505 e J.-L. Duc, Quelques réflexions relatives à l’assurance d’une indemnité journalière selon la LAMal, in SZS 1998/4, p. 251ss.). La giurisprudenza elaborata quando era in vigore la LAMI deve valere anche dopo l'entrata in vigore della LAMal (cfr. DTF 125 V 112ss.).

                                2.3   L'assicurazione indennità giornaliera persegue lo scopo di risarcire la perdita di guadagno sopravvenuto in seguito a malattia, infortunio o maternità. Il rischio infortunio è compreso in via sussidiaria, se non è stato espressamente escluso (cfr. art. 72 cpv. 1 seconda frase LAMal; Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 196 N 357; STFA inedita del 19 ottobre 2000 in re G, K 188/98). La LAMal disciplina solo i principi di base. Nel rispetto del diritto costituzionale, delle disposizioni imperative della legge e dei principi generali delle assicurazioni sociali e del amministrativo, le condizioni generali d'assicurazione possono quindi introdurre disposizioni più favorevoli agli assicurati per quanto riguarda il diritto all'affiliazione, alle prestazioni e ai premi, (Eugster, op. cit., p. 196).

                                2.4   Nel caso concreto il contratto di assicurazione collettiva conclusa dalla __________ con la convenuta (doc. _) prevede che la perdita di guadagno assicurata è, in caso di malattia, pari all'80% del salario a partire dal 1. giorno e, in caso di infortunio, del 20% dal secondo giorno. L'accordo rinvia inoltre alle condizioni d'assicurazione, alle condizioni particolari-__________ e alle tariffe in vigore.

                                2.5   Secondo l'art. 70 LAMal, intitolato cambiamento dell'assicuratore,

"  1 Il nuovo assicuratore non può formulare nuove riserve se l’assicurato cambia assicuratore:

a.

perché l’esige il rapporto di lavoro o la sua cessazione; o

b.

perché esce dal raggio d’attività del precedente assicuratore; o

c.

perché il precedente assicuratore non esercita più l’assicurazione sociale malattie.

2 Il nuovo assicuratore può mantenere le riserve formulate dal precedente assicuratore fino alle scadenze inizialmente previste.

3 Il precedente assicuratore provvede affinché l’assicurato sia informato per scritto in merito al suo diritto di libero passaggio. Se omette questa informazione, deve continuare a garantire la protezione assicurativa. L’assicurato deve far valere il diritto di libero passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

4 Su domanda dell’assicurato, il nuovo assicuratore deve assicurare l’indennità giornaliera per un importo pari a quello precedente. Può computare l’indennità giornaliera già pagata dal precedente assicuratore nella durata del diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 72".

                                2.6   Per l'art. 71 LAMal (uscita dall'assicurazione collettiva)

"  1 L’assicurato che esce dall’assicurazione collettiva perché cessa di appartenere alla cerchia degli assicurati definita dal contratto oppure perché quest’ultimo è disdetto, ha diritto al trasferimento nell’assicurazione individuale dell’assicuratore. Se nell’assicurazione individuale l’assicurato non assicura prestazioni più elevate, non possono essere formulate nuove riserve e dev’essere mantenuta l’età d’entrata determinante nel contratto collettivo.

2 L’assicuratore deve provvedere affinché l’assicurato sia informato per scritto in merito al suo diritto di passare all’assicurazione individuale. Se omette questa informazione, l’assicurato rimane nell’assicurazione collettiva. L’assicurato deve far valere il diritto di passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

                                         Gli art. 70 e 71 LAMal disciplinano le conseguenze dell'uscita involaontaria di un lavoratore da un contratto di assicurazione collettiva di indennità giornaliera (cfr. DTF 125 V 117 consid. 3c).

                                         Secondo la giurisprudenza in vigore in ambito LAMI il passaggio nell'assicurazione individuale é applicabile anche se al momento del trasferimento l'assicurato é malato e, quindi, incapace al lavoro. Il dipendente non può pertanto preten­dere di restare a carico dell'assicurazione collettiva dopo lo scioglimento del contratto di lavoro e fino a guarigione avvenuta (RAMI 1980, p. 66ss.; DTF 102 V 65 consid 1). La Cassa, nei limiti dell'assicurazione individuale, deve allora continuare l'assicurazione per le prestazioni concesse sino a quel momento nell'assicurazione collettiva.

                                         In virtù della LAMI, inoltre, il diritto di passare nell'assi­curazione individuale ai sensi dell'art. 5bis cpv. 4 LAMI (ora art. 71 LAMal) è però sussidiario a quello del quasi libero passaggio secondo l'art. 7 cpv. 2 LAMI (cfr. ora art. 70 LAMal; cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991, p. 170). Secondo quanto stabilito dal TFA soltanto se il diritto al quasi libero passaggio non è dato (cfr. art. 70 LAMal), potrà essere esercitato quello del passaggio nell'assicurazione individuale (DTF 103 V 137 consid. 1; RAMI 1984 256ss consid. 2; STFA 26.2.1991 in re P. non pubbl.; RCC 1985 p. 139). Non vi è quindi diritto al passaggio all'assicurazione individuale in caso di scioglimento del contratto di assicurazione collettiva e di conclusione di una nuova convenzione, se vi è un obbligo per i dipendenti, nel contratto di lavoro, di aderire alla nuova assicurazione collettiva (RAMI 1986 p. 421). In tal caso si applica per analogia l'art. 70 cpv. 1 lett. a LAMal (cfr. per il nuovo diritto, Eugster, op. cit., p. 212 N 387; cfr. STFA inedita del 26 febbraio 1991 in re F.P, K 102/89).

Quest'ultima norma è tuttavia applicabile soltanto se il nuovo assicuratore è una cassa malati riconosciuta ai sensi della LAMal (RAMI 1986 p. 30). In caso contrario il nuovo istituto non deve rispettare le disposizioni sul libero passaggio. L'art. 70 cpv. 1 lett. a LAMal non prevale quindi sull'art. 71 LAMal nell'ipotesi in cui il contratto è concluso con un'assicurazione privata, che non deve ossequiare la citata norma (RAMI 1985 p. 139).

                                2.7   Nel caso in esame il nuovo contratto di assicurazione collettiva è stato concluso con la __________, società svizzera di assicurazioni (XV, doc. _), che non è autorizzata ad esercitare l'assicurazione malattia sociale (cfr. art. 11 e 68 LAMal; RAMI 1985 p. 139; cfr. elenco degli assicuratori malattia autorizzati pubblicato dall'UFAS, 1.4.2001). Il contratto vale per tutti i dipendenti e quindi anche per __________, solo per il rischio malattia, non anche per gli infortuni.

                                         Alla luce di questi fatti le disposizioni sul libero passaggio di cui all'art. 70 LAMal non si applicano senz'altro per il rischio infortunio, in quanto esso non è contemplato nel nuovo contratto e quindi l'assicurato sarebbe nell'impossibilità ad aderire all'assicurazione.

Alla medesima conclusione si giunge in relazione al rischio malattia, in quanto la __________, quale assicurazione privata  non autorizzata ad esercitare l'assicurazione malattia, non è vincolata all'art. 70 LAMal.

                                         Nel caso concreto, dunque, non possono essere applicate le disposizioni sul libero passaggio di cui all'art. 70 LAMal, come sostiene implicitamente la convenuta, bensì quelle del passaggio nell'assicurazione individuale conformemente all'art. 71 LAMal, per i rischi malattia e infortunio, come preteso dai ricorrenti.

                                         Alla luce di queste considerazioni è pertanto irrilevante la censura sollevata dalla Cassa malati secondo cui essa non prevederebbe, nei propri statuti, un'assicurazione per perdita di guadagno limitata al solo rischio infortunio. In effetti il passaggio nell'assicurazione individuale avviene per i rischi assicurati nella collettiva alle stesse condizioni e quindi malattia e infortunio (cfr. consid. 2.6).

                                         Il tenore di questa norma è ribadito all'art. 18 delle condizioni particolari dell'assicurazione collettiva indennità giornaliera (__________; doc. _), secondo cui

"1.  Allorquando un assicurato esce dall'assicurazione collettiva perchè cessa di appartenere alla cerchia degli assicurati definiti dal contratto o perchè il contratto è stato disdetto, egli ha il diritto di passare nel l'assicurazione individuale della cassa e gli sarà applicata la tariffa dei premi individuali; l'età d'entrata determi­nante nel contratto collettivo è mantenuta. L'assicurato deve fare pervenire alla cassa entro 15 giorni un avviso d'uscita. Su questo avviso egli deve indicare se desidera il passaggio al l'assicurazione individuale.

2.   La cassa deve fare in modo che l'assicurato sia informato per scritto sul suo diritto al passaggio nel l'assicurazione individuale. Se omette di farlo, l'assicurato resta nell'assicurazione collettiva. L'assicurato deve fare valere il suo diritto di passag­gio entro i tre mesi che seguono la notifica della comunicazione.

3.   L'assicurato che rinuncia o che ha perso il suo diritto al libero passaggio nell'assi­curazione individuale è considerato come uscito dalla cassa il giorno in cui la sua affiliazione all'assicurazione collettiva termina.

4.   Se nell'assicurazione individuale, l'assicurato non si assicura per prestazioni superiori, non sarà applicata alcuna riserva. invece le riserve che sono ancora valide al momento del passaggio possono essere mantenute nell'assicurazione individuale fino alla scadenza della loro durata di validità. Al momento del passag­gio nell'assicurazione individuale, la cassa può instaurare delle riserve che non erano applicabili durante l'affiliazione al contratto collettivo, a condizione che il termine di 5 anni previsto dall'articolo 69, capoverso 2 LAMal, non sia scaduto."

                                2.8   Per quanto riguarda in particolare l'obbligo della Cassa di informare l'assicurato circa il diritto al passaggio nell'assicurazione individuale, l' art 71 cpv. 2 LAMal stabilisce che l'assicuratore deve provvedere affinché l'assicurato sia informato per scritto in merito al suo diritto di passare all'assicurazione individuale. Se omette questa informazione l'assicurato rimane nell'assicurazione collettiva. L'assicurato deve far valere il diritto al libero passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1985 pag. 136 e seg., il TFA  ha statuito che l'obbligo delle Casse malati di informare l'assicurato del diritto al passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale sussiste qualunque sia il motivo dell'uscita dall'assicurazione collettiva (cfr. per quanto riguarda la disdetta della convenzione da parte del datore di lavoro, DTF 125 V 112ss.; RAMI 1986 p. 421): in particolare, tale obbligo è dato anche quando l'assicurazione collettiva di una ditta ai sensi della LAMI viene sostituita da un'assicurazione collettiva privata, quindi da un’assicurazione non soggetta alla LAMal (allora LAMI; cfr. consid. 2.6 e 2.7 per il caso concreto). L'assicurato deve inoltre essere informato anche se il passaggio nell'assicurazione individuale non appare né attuale né fattibile (RAMI 1978 p. 235ss consid 2b; RAMI 1985 p. 137). Al riguardo il TFA ha statuito che la cassa non è dispensata dall'obbligo di informare nemmeno quando un assicurato le comunica di essere intenzionato a lasciare definitivamente la Svizzera, poiché questi può, nel termine che gli viene concesso per l'esercizio del diritto di passaggio, cambiare idea (RAMI 1978 cit. consid 2b).

Questi principi - elaborati dal TFA in ambito LAMI -  sono ancora tuttora applicabili in ambito LAMal (cfr. STCA del 2 maggio 2000 in re G.B, inc. 36.99.114 e anche STFA inedita del 20 novembre 2000 in re B).

                                2.9   Nel caso in esame l'assicurato chiede in via principale di rimanere a far parte dell'assicurazione collettiva secondo l'art. 71 cpv. 2 LAMal, in quanto la convenuta non l'avrebbe correttamente informato per iscritto del suo diritto al passaggio nell'assicurazione individuale. Egli non avrebbe infatti mai ricevuto lo scritto 25 ottobre 1999, prodotto agli atti sub doc. _ dalla Cassa malati convenuta con la risposta di causa e di cui viene contestata l'autenticità, oltretutto trasmessa ad un indirizzo errato.

                                         In concreto l'istruttoria non ha permesso di chiarire se la Cassa abbia effettivamente spedito rispettivamente l'assicurato abbia ricevuto lo scritto 25 ottobre 1999, con cui la convenuta lo informava del libero passaggio nell'assicurazione individuale. In effetti da un lato risulta che la documentazione è stata trasmessa all'indirizzo errato e cioè a __________, sede del datore di lavoro invece che a __________, al recapito del ricorrente. Dall'altro lo scritto 29 novembre 1999, indirizzato alla Cassa (doc. _), in cui l'interessato rinvia ad una precedente lettera del 25 ottobre 1999, potrebbe far pensare che in qualche modo l'interessato è venuto a conoscenza della comunicazione della __________. Infine appare perlomeno strano il fatto che, precedentemente alla risposta di causa, la convenuta mai abbia fatto cenno all'esistenza di questo scritto.

                                         La questione circa l'avvenuta comunicazione da parte della Cassa del diritto al passaggio nell'assicurazione individuale, può restare comunque irrisolta. In effetti sia che la comunicazione vada considerata come avvenuta oppure no si deve ritenere che l'assicurato ha esercitato correttamente il proprio diritto di passaggio all'assicurazione individuale ribadito nel ricorso. 

                                         In effetti nella prima ipotesi l'assicurato, con la dichiarazione 4 gennaio 1999 (recte 2000; doc. _), ha ossequiato il termine di tre mesi previsto dalla legge per l'adesione all'assicurazione individuale per i rischi malattia e infortunio. Nella seconda ipotesi  la mancata informazione da parte della Cassa non ha provocato alcun pregiudizio all'assicurato, il quale, con il contenuto della comunicazione succitata, ha evidenziato di essere a conoscenza del proprio diritto facendolo valere tempestivamente (cfr. STFA inedita del 26 febbraio 1991 in re F.P p. 6, inc. K 102/89 in cui non vi era stata informazione; cfr. STCA ).

                                         Alla luce di quanto sopra esposto i presupposti per il passaggio del ricorrente dall'assicurazione collettiva nell'assicurazione individuale per il rischio malattia e infortuni con effetto dal 1 gennaio 2000 sono adempiuti.

                                         In simili condizioni __________ ha quindi diritto al versamento di indennità giornaliere per l' infortunio subito nel 1999 anche dopo il 31 dicembre 1999 in seguito al passaggio nell'assicurazione individuale della Cassa malati __________.

                                         La decisione su opposizione dev'essere pertanto annullata, mentre è accolta la richiesta ricorsuale presentata in via subordinata.

                                         La richieste ricorsuali presentate in via principale sono invece respinte.

                              2.10   Visto l'esito della procedura la __________ verserà a __________ fr. 2'000 a titolo di ripetibili (RAMI 1996 p. 261 e 262; RAMI 1997 p. 322).            

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   In via principale il ricorso è respinto.

                                 2.-   In via subordinata il ricorso è accolto .

                                    §   La decisione su opposizione del 19 settembre 2000 è annullata

                                 §§   __________ ha diritto al passaggio dall'assicurazione collettiva nell'assicurazione individuale della __________ per quanto riguarda il rischio infortunio e malattia con effetto dal 1 gennaio 2000.

                                 §§   Dal 1 gennaio 2000 __________ ha diritto ad indennità giornaliere in seguito ad infortunio in base all'assicurazione indennità giornaliera individuale.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La __________ verserà a __________ fr. 2'000 a titolo di ripetibili.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.2000.117 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.07.2001 36.2000.117 — Swissrulings