RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00110 MB/nh
Lugano 21 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 23 agosto 2000 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, di professione muratore, è assicurato per la perdita di guadagno in caso di malattia presso l'__________ assicurazioni, tramite il contratto di assicurazione collettiva concluso dal datore di lavoro.
1.2. Dal 18 gennaio 2000 l'assicurato è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% per dorsolombosciatologia. In base alla TAC lombare a cui è stato sottoposto dal medico curante è stata accertata l'esistenza di ernie del disco L4/L5, L5/S1 (doc. _).
La Cassa malati __________ ha assunto il caso pagando le indennità giornaliere previste dal contratto di assicurazione.
1.3. In data 3 marzo 2000 l'assicurato, sollecitato dalla Cassa malati, si è sottoposto ad una visita medica eseguita dal dottor __________, specialista in fisiatria, riabilitazione e reumatologia (doc. _). In tale occasione il medico ha attestato un'inabilità lavorativa del 50% dal 13 marzo 2000. __________ è poi stato nuovamente visitato dallo stesso medico in data 29 maggio 2000, il quale ha stabilito che in un'attività leggera o mediopesante l'interessato è senz'altro in grado di lavorare a tempo pieno da subito, con alcune limitazioni.
1.4. Con decisione formale 12 luglio 2000 la __________ ha quindi fissato all'assicurato un termine di quattro mesi per reperire un'occupazione adeguata al suo stato di salute e precisato che, scaduto il termine, avrebbe interrotto il versamento delle indennità. La perdita di guadagno è stata fissata al 39.42% (XI, I).
1.5. In seguito all'opposizione interposta dall'assicurato la Cassa malati ha emanato la decisione su opposizione del 23 agosto 2000, con cui ha confermato il tenore del precedente provvedimento formale. Adducendo tra l'altro che
"5. Ritornando al caso di specie, il signor __________ nella propria opposizione non porta elementi nuovi atti a contrastare la valutazione del medico fiduciario della resistente: infatti, egli si limita a contestare la citata valutazione medica facendo capo a delle perizie anteriori rispetto alla rivalutazione del caso avvenuta in data 23 maggio 2000.
6. Preso atto che la valutazione medica non è stata validamente messa in discussione diventa indispensabile esaminare l'altra censura sollevata dall'opponente e meglio quella relativa alla determinazione della retribuzione mensile e cioè fr. 2'920.‑‑ base, fra l'altro, della fissazione del danno residuo stabilito al 39.42%.
Ora, l'importo indicato di fr. 2'920.‑‑ mensile corrisponde, a tutti gli effetti, alla somma di fr. 35'000.‑‑ annui e cioè di un reddito annuo conseguibile, come ritenuto più volte dalla prassi del TCA ed anche confermato dalla giurisprudenza del TFA, da persone costrette da motivi di salute a riciclarsi in attività leggere e non qualificate (cfr. RAMI 1998 no U 292 p. 223; SVR 1998 UV no. 6 p. 15 consid. 2c) e dunque, come nel caso di specie, in una di quelle attività proposte dal medico fiduciario dell'__________.
Dunque, in questo contesto, le argomentazioni addotte dal signor __________ e dalla __________ sono, in realtà, assolutamente identiche. A comprova della correttezza della decisione impugnata basta far riferimento a quanto rettamente indicato dallo stesso opponente al paragrafo no. 8 (pag. 415) della propria opposizione per poter validamente concludere, una volta ribadita la fondatezza dell'importo di fr. 35'000.‑‑ annui, che l'indicato ammontare del danno residuo è assolutamente corretto e che, di riflesso, l'impugnata decisione 12/17 luglio 2000 non può che essere confermata."
1.6. Con tempestivo ricorso 25 settembre 2000 __________, rappresentato dall'avvocato __________, ha impugnato la decisione su opposizione, chiedendo l'assegnazione di indennità ridotte. Il ricorrente fonda le proprie censure sul referto del dottor __________, secondo cui egli sarebbe in grado di svolgere attività leggere al 50% e non al 100% e, quindi, anche il grado di invalidità sarebbe superiore al 50%, considerato un reddito da invalido fr. 1'300-1'500 mensili.
1.7. Con risposta di causa 16 ottobre 2000 la convenuta ha proposto di respingere il gravame. A suo dire il certificato medico del dottor __________ è irrilevante, in quanto emesso posteriormente alla decisione impugnata. Inoltre il raffronto dei redditi, per stabilire la perdita di guadagno, è stato eseguito conformemente alla prassi del Tribunale federale.
1.8. In data 25 ottobre 2000 l'assicurato ha trasmesso a questa Corte copia della domanda di prestazioni di invalidità presentata dall'assicurato all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ed alcuni certificati medici.
Ai fini istruttori il TCA ha dal canto suo assunto agli atti l'incarto AI, assegnando alle parti un termine per prenderne visione e sottoposto alcuni quesiti al dottor __________, che ha trasmesso le proprie precisazioni il 20 aprile 2001. Gli atti di causa sono stati trasmessi alle parti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente a indennità giornaliere per perdita di guadagno ridotte. Secondo il ricorrente il grado di abilità lavorativa in attività leggere ammissibili è pari al 50% e non al 100%, come indicato dalla convenuta.
Giusta l'art 102 cpv. 1 LAMal - entrata in vigore il 1.1.1996 - le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della LAMal stessa.
Questa disposizione si indirizza, in particolare, all'estensione ed alla durata delle prestazioni (cfr. Messaggio 6.11.1991 del Consiglio federale p. 119).
Come giustamente osservato dalla cassa, dunque, a partire dal 1.1.1996, l'assicurazione contro la perdita di guadagno é retta dagli art 67ss LAMal e dalle disposizioni interne delle casse. Per quanto riguarda le assicurazioni dell'_______, pertanto, dagli art 67ss LAMal e dalle condizioni generali (in seguito: CGA) relative all'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera denominata Firma (ed 1. gennaio 1999; XVII, 1).
2.2. A differenza dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’assicurazione d’indennità giornaliera non ha fatto oggetto di una radicale revisione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991, p. 46ss. e 107ss.), così che il titolo terzo della LAMal “Assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera” corrisponde, in grandi linee, al vecchio diritto (cfr. G. Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in Recueil de travaux en l’honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 505 e J.-L. Duc, Quelques réflexions relatives à l’assurance d’une indemnité journalière selon la LAMal, in SZS 1998/4, p. 251ss.). La giurisprudenza elaborata quando era ancora in vigore la LAMI deve dunque essere ossequiata anche sotto il nuovo diritto.
2.3. Giusta l'art 72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
Per l'art. 14 CGA
" 1 L'indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d'incapacità lavorativa di almeno il 25%, in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa stessa.
2 Per i lavoratori autonomi, i titolari di aziende ed i loro familiari,
nella misura in cui questi ultimi non figurino nella contabilità
salariale, è determinante un'incapacità lavorativa di almeno il
50%.
3 Le persone assicurate parzialmente invalide o menomate, sono
considerate pienamente abili al lavoro ai sensi di queste condizioni, se sono completamente abili al lavoro secondo il loro grado
d'occupazione. La loro incapacità lavorativa si misura secondo il
grado di inabilità a svolgere la precedente attività lavorativa."
2.4. Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'art 72 LAMal - viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Teil. I, p. 286 ss).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, cons. 1c; STF 26.11.'90 cit.).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
2.5. Nel caso in esame i medici interpellati concordano per quanto concerne la diagnosi posta di "piccola/modica ernia discale a base larga L4/L5 parmediana/laterale/intraforaminale sinistra con compressione della radice L5. Piccola ernia discale mediana L5-S1 senza chiaro interessamento delle radici S1" (cfr. TAC lombare eseguito il 1 febbraio 2000).
Diverse appaiono invece le conclusioni tratte dai medici, in particolare il dottor __________ e il dottor __________, in relazione alle attività ancora esigibili per l'assicurato e soprattutto al grado di abilità lavorativa residua in queste attività. Il dottor __________ ha in proposito attestato che:
" Per un'attività lucrativa fisicamente leggera o mediopesante il signor __________ può essere considerato abile al lavoro in maniera normale anche a partire da subito.
Il paziente non può alzare pesi superiori a 15 kg circa, non può effettuare movimenti di flessione ripetitiva con il tronco, non può lavorare in posizioni corporee difficili per la schiena (in particolare sotto l'altezza di un tavolo).
Può invece far uso in maniera normale delle braccia e delle mani, può assumere posizioni corporee monotone anche per più di 2 ore, può salire e scendere le scale e spostarsi su terreni piani e sconnessi senza limite.
Quali possibili lavori potrebbe entrare in considerazione un'attività quale guardia di sicurezza, accompagnatore di trasporti di valore, aiuto magazziniere (con le riserve espresse sopra), fattorino, ecc."
Il dottor __________, neurochirurgo, che aveva già visitato l'assicurato nel febbraio 2000, ha dichiarato, in data 29 settembre 2000, che
" In conclusione, trattasi quindi di un'irritazione radicolare L5 a sinistra. In primo luogo, pensavo ad una terapia conservativa, eventualmente anche degente. In effetti, il paziente è stato degente presso la Clinica __________, ma, a quanto pare, senza aver ottenuto un beneficio particolare. In maggio, infatti, lamentava ancora dolori fluttuanti alla gamba sinistra e dolori costanti lombari, accentuati sotto sforzo. Ha ripreso il lavoro al 50%, ma dopo poche ore ha dovuto abbandonare a causa di dolori alla gamba sinistra. Veniva effettuata una RM del rachide lombare, che confermava la presenza di una discopatia L4/5‑L5/S1.
Presenza di una lesione dell'anulo fibroso L5/S1, con un prolasso mediale, ma senza contatto radicolare. Persisteva l'ernia del disco L4/5 a sinistra.
L'ultimo consulto ha avuto luogo il 12.09.00. In quest'occasione, il paziente accusava nuovamente dolori lombari alla gamba sinistra. Il paziente affermava di essere stato visto dal Dr. __________, su incarico della cassa malati. Il Dr. __________ giungeva alla conclusione che il paziente poteva essere ritenuto abile al lavoro per attività leggere ed ergonomicamente favorevoli.
In considerazione della situazione clinica e neuroradiologica, penso che, effettivamente, il paziente non sia più da considerarsi abile al lavoro nell'attività finora svolta, quindi come muratore. Tuttavia, in attività nettamente più leggere, con un'ergonomia favorevole, l'attività lucrativa sarà possibile in una misura di almeno il 50%."
2.6. Pendente causa il dottor __________ e il dottor __________ hanno redatto due nuovi rapporti in data 7 dicembre 2000 e 6 novembre 2000, all'attenzione UAI (cfr. inc. _).
Il primo ha in particolare precisato quanto segue (XII, doc. _):
" Inizialmente avevo proposto una terapia conservativa con rinforzo muscolare eventualmente degente. In effetti, il paziente è stato a __________ per alcune settimane, ma senza effetto positivo. Un tentativo di ripresa del lavoro è stato interrotto dopo poche ore dì attività a causa dei dolori alla gamba sinistra.
Ho rivisto l'ultima volta il paziente il 12.09.00. In quest'occasione non accusava dolori lombari particolari o alla gamba sinistra, ma unicamente alla gamba destra.
La risonanza magnetica escludeva, comunque, la presenza di una patologia laterale a destra.
Malgrado la presenza di una discopatia L4/5-L5/S1 e di una piccola ernia L4/5, che clinicamente non è rilevante, penso che, tenendo conto dell'esame clinico che è assolutamente normale, il paziente possa essere considerato abile al lavoro in misura piena o perlomeno dell'80% in un'attività confacente, quindi leggera e con ergonomia favorevole. Ovviamente, in qualità di muratore, l'attività lavorativa sarà fortemente limitata nettamente oltre il 50%."
Il medico curante ha dal canto suo proposto una riformazione professionale e attestato un'abilità lavorativa piena in lavori medio leggeri (doc. _ atti AI).
2.7. Nel merito occorre rilevare a titolo preliminare che è irrilevante il fatto che il rapporto del dottor __________ sia stato redatto posterioremente alla pronuncia della decisione impugnata. Egli riferisce infatti anche della situazione esistente prima della sua emanazione. In proposito il TFA ha già avuto modo di precisare che
" Secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA del 6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa" (STFA 17 febbraio 1994 in re F.P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re V.F., non pubblicata).
2.8. Trattandosi della procedura di ricorso, il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto giudizio sui diritti litigiosi. Ove vi fossero rapporti medici contraddittori, il giudice non può liquidare il caso senza valutare il materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni per le quali si fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico, si deve accertare se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tien conto delle censure del paziente, se è stato redatto conoscendo la pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e se le conclusioni cui perviene sono fondate (DTF 122 V 160 consid. 1c e riferimenti ivi citati). Elemento determinate dal profilo probatorio, non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii; STFA 29.9.98 in re UAI c. F non pubbl.).
2.9. Rilevato che le dichiarazioni del dottor __________ non appaiono univoche, in quanto in un rapporto egli fissa un grado di abilità di almeno il 50% mentre nell'altro ritiene il grado superiore al 70%, in data 10 aprile 2001, questa Corte ha chiesto allo specialista di fornire alcuni chiarimenti. Il medico ha in proposito dichiarato:
" Dal suo scritto emerge una possibile contraddizione riguardante la capacità lavorativa da me provocata con l'emissione di certificati, che contengono per l'appunto una grande variabilità sul grado di inabilità lavorativa.
Rivedendo la mia documentazione posso informarLa quanto segue: in data del 20.09.00 ho inviato al paziente, su sua richiesta, un certificato medico nel quale esprimevo un'abilità lavorativa di almeno il 50%. Facevo riferimento pertanto allo scritto del Dr. __________ che indirettamente asseriva che il paziente sarebbe stato abile al lavoro per attività ergonomicamente confacenti e non pesanti.
Nel mio scritto in data del 07.12.00 all'Al confermavo un'attività lavorativa dell'80% ed oltre in attività ergonomicamente favorevoli e non dovendo sollevare dei pesi eccessivi e ripetutamente.
Mi scuso per la confusione che queste affermazioni riguardo alla capacità lavorativa possono aver causato.
Tenendo conto del fatto che alla visita del 12.09.00 il paziente non accusava dolori di rilievo in sede lombare e non accusava dolori alla gamba sinistra, ma bensì alla gamba destra dove la RIVI non evidenziava alcuna patologia, giungevo quindi alla conclusione che il paziente potesse essere abile al lavoro per attività leggere e confacenti. In un primo scritto mi esprimevo in maniera molto prudente affermando una capacità lavorativa di almeno il 50%, ciò vale a dire che se l'attività lavorativa è realmente confacente e l'ergonomia favorevole questo almeno il 50% potrebbe anche
significare a tempo pieno. Le confermo quindi che qualora dal settembre 2000 ad oggi non siano entrati ulteriori cambiamenti il paziente può essere considerato a mio modo di vedere abile al lavoro per almeno il 50% che sta a significare anche il 100% se l'attività lavorativa è veramente leggera con un'ergonomia favorevole, quindi possibilità di persistere in posizioni statiche, ma di muoversi ripetutamente non dovendo sollevare o trasportare dei pesi oltre i 10‑15 kg." (Doc. _)
2.10. Alla luce della documentazione medica agli atti e soprattutto dei chiarimenti forniti dal dottor __________ pendente ricorso risulta che i rapporti dei medici interpellati convergono per quanto riguarda le attività ancora esigibili e il grado della capacità lavorativa residua. Questa Corte ritiene, quindi, provato, con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211) che il grado di abilità lavorativa ricorrente in attività sostitutive leggere è senz'altro superiore al 50% ed è da ritenersi totale se le attività leggere sostitutive rispettano le controindicazioni elencate dai medici e in particolare l'impossibilità di alzare pesi superiori ai 10-15 kg, di effettuare movimenti di flessione ripetitiva del tronco e di lavorare in posizioni difficili per la schiena (sotto l'altezza di un tavolo).
Su questo punto la decisione impugnata è dunque corretta.
2.11. A titolo abbondanziale va rilevato che nel frattempo l'UAI ha ordinato una perizia specialistica a cura del dottor __________. Alla luce dei documenti medici chiari prodotti in questa sede e redatti da due specialisti, questa Corte non ritiene tuttavia opportuno attendere gli esiti della perizia fatta esperire dall'UAI.
Nel caso in cui dovesse ritenere che la perizia dell'AI contenga fatti atti a influenzare il presente giudizio, il ricorrente potrà in ogni caso chiedere a questo Tribunale la revisione processuale della sentenza (cfr. art. 87 lett. i LAMal).
2.12. Anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V 53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit. t. II p. 377; STFA 26.11.'90 in re G. c/ H non pubblicata).
Quindi, se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.
Va, qui, rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di pretendere un determinato comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò presenti degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente, Schulthess 1997 pag. 71 e dottrina ivi citata).
2.13. Qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapacità parziale, determinante per il diritto all'indennità diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, 106ss ; RAMI 1994 113ss; STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.).
In tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova professione.
Il grado di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 cons. 3d; 111 V 239 cons. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss; STFA non pubbl. cit.).
Il TFA ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p. 113ss).
In questo contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid 1d; 111 V 239 consid 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid 2; STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.).
2.14. Nel caso concreto la Cassa malati ha stabilito il reddito da invalido richiamando la giurisprudenza costante del TCA, secondo cui il reddito conseguibile nel Canton Ticino da manodopera maschile in attività leggere non qualificate è pari, dal 1995 al 1999 a fr. 35'000 (cfr. SVR 1996, UV N° 55 pag. 183).
Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza; dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 3.- (…)
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
In una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N.R., questa Corte ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwer- degegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21 il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes".
Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton Ticino per il 1998 il salario mediano di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato (TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.-mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).
Infine, va ancora ricordato che i salari risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso, adattati al rincaro (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).
Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A. (I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne."
(STCA succitata).
2.15. Con riferimento al caso di specie in materia di reddito da invalido
occorre, dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.
Secondo questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva in Ticino, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari a fr. 3'611 (rispettivamente fr. 3'813, a seconda che si consideri o meno il settore pubblico), quindi, riportandolo su 41.9 ore, fr. 3'783 (rispettivamente fr. 3'994). Su base annua, si raggiunge, pertanto, un reddito di fr. 45'390.-- (rispettivamente di fr. 47'928).
Determinante, in concreto, è invece l'anno 2000 (cfr., ad esempio, DTF 121 V 366, in cui il TFA ha ricordato che decisiva è la situazione fattuale esistente al momento in cui è stata emanata l'impugnata decisione).
Secondo quanto la Corte federale ha indicato nella sentenza 9 maggio 2000 in re A., consid. 7a, il suddetto valore va, quindi, adeguato all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex") dal 1998 sino al 2000.
L'importo può tuttavia essere adeguato solo fino al 1999, in quanto il dato del 2000 non è ancora disponibile (cfr. la Vie économique 2/2001 tabella B 10.3).
L'importo indicizzato è pari a fr. 45'464.30 (cfr. STCA del 20 febbraio 2001 in re G. R, cresciuta in giudicato).
2.16. Il TFA raccomanda, infine, di esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. STFA 30.6.2000 succitata) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita dalla giurisprudenza ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. STFA 30.6.2000 e STFA 9.5.2000 succitate).
In casu, questa Corte ritiene giustificato ridurre il reddito da invalido almeno del 20% ritenuto che il danno alla salute provoca all'assicurato numerose limitazioni nell'esecuzione dell'attività leggera ritenuta esigibile dai medici interpellati (cfr. consid. 2.10).
In casu il reddito da invalido è quindi pari a fr. 36'371 (arrotondati).
2.17. Il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 1999, se non fosse intervenuto il danno alla salute, è pari a fr. 55'720 annui. Questo importo va computato quale reddito da valido (cfr. questionario del datore di lavoro agli atti dell'AI; XII, doc. _). L'importo di fr. 4'815 mensili fissato dalla convenuta nella decisione 11 luglio 2000 non è infatti confortato da nessun atto dell'incarto.
Alla luce degli importi sopra esposti risulta in concreto una perdita di guadagno del 34.63%, che giustifica, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, l'assegnazione di indennità giornaliere in misura proporzionale. In effetti l'__________ garantisce, nelle condizioni generali all'art. 14 (cfr. consid. 2.3; XVII, doc. _) non solo indennità giornaliere a partire da una perdita di guadagno del 50%, bensì già dal 25%. Di conseguenza la convenuta avrebbe dovuto erogare prestazioni proporzionali, al momento dell'accertamento dell'esigibilità di attività leggere e non sopprimere le indennità.
Le indennità giornaliere calcolate in base al grado di invalidità accertato in questa sede devono quindi essere ripristinate dal momento della loro soppressione. In simili condizioni il ricorso dev'essere accolto per motivi diversi da quelli invocati dal ricorrente e la decisione su opposizione impugnata annullata.
L'incarto è rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'importo delle indennità dovute, conformemente al suo regolamento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione è annullata.
§§ __________ ha diritto ad indennità giornaliere per perdita di guadagno dall'intervenuta soppressione nella misura del 34.63%.
§§§ L'incarto è rinviato alla Cassa malati affinché fissi l'ammontare delle indennità giornaliere.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati __________ verserà a __________
fr. 1000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti