RACCOMANDATA
Incarto n. 36.1999.00046 grw/nh
Lugano 13 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
vista la petizione del 5 marzo 1999 interposta da
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto che, - con petizione 5 marzo 1999 __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la condanna dell'__________ a versarle le indennità giornaliere ridotte al 50% a partire dal 1. febbraio 1999 (I);
- con risposta 31.3.1999 __________ ha postulato la reiezione del gravame (III);
- il 7 maggio 1999 la giudice delegata ha ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia (VIII);
- il 5. ottobre 1999 il dott. __________ ha consegnato al TCA la sua perizia (XIII) che subito è stata intimata alle parti per osservazioni (XIV);
- le parti hanno preso posizione rispettivamente il 19.10.1999 (XXV) e il 25.10.1999 (XVI);
- infine, il 7.12.1999, l'avv. __________i ha comunicato al TCA di avere sottoscritto con l'__________ una convenzione con cui la cassa convenuta si è impegnata a versare all'assicurata le indennità di malattia richieste con la petizione 5.3.1999 ed ha, perciò, chiesto lo stralcio della causa dai ruoli (XX);
- la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare la propria petizione costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una parte così come la transazione pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo.
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will