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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.04.2000 36.1999.171

April 26, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,585 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00171   grw/nh

Lugano 26 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 26 novembre 1999 di

__________, 

contro  

la decisione del 14 ottobre 1999 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, cittadina tedesca domiciliata nel comune di __________, ha presentato all'Ufficio di assicurazione malattia una domanda volta all'esenzione dall'obbligo assicurativo in materia di assicurazione contro le malattie.

                                    Con decisione 8.9.1999 l'Ufficio preposto ha respinto l'istanza di esenzione .

                                         Il reclamo interposto contro tale decisione ha avuto analoga sorte ed è stato respinto con decisione 14.10.1999.

                               1.2.   __________ ha  impugnato la decisione su reclamo chiedendone l'annullamento.

                                         A sostegno di questa richiesta è stato, in particolare, fatto valere quanto segue:

"  …

1.      la "__________ mi garantisce in tutto il mondo una copertura medico-sanitaria per le cure ambulatoriali, nonché per il reparto privato in caso di ospedalizzazione, quindi una copertura che oltrepassa la copertura minima prevista dalla legislazione svizzera

2.      provvedo personalmente al pagamento dei rispettivi premi

3.      fino al 1997, quale __________ con studio privato a __________ (in Germania), non potendo, quale indipendente, affiliarmi ad una Cassa malati statale germanica, sono stata costretta ad affiliarmi alla __________. Inoltre, come già esposto in sede di reclamo (30.09.99), il lavoro da me attualmente svolto per __________, quale medico, secondo i principi dell'antroposofia curativa, non può essere considerato come impiego duraturo. Infatti prevedo di ristabilirmi in Germania in un prossimo futuro (fra 3-4 anni), perciò, un annullamento dell'attuale contratto con la "__________" mi impedirebbe, al mio rientro in Germania, una nuova affiliazione (sia ad una cassa statale, come pure ad una cassa privata) e questo a causa della mia età (anno di nascita __________)." (IV)

                               1.3.   L'IAS, in risposta, ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art 3 cpv. 1  LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.

                                         In forza dell'art 1 cpv. 2  OAMal, sono inoltre tenute ad assicurarsi:

a.   gli stranieri con permesso di dimora ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), valevole almeno tre mesi;

b.   gli stranieri esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di dimora valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;

c.   le persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera conformemente all'articolo 13 della legge del 5 ottobre 1979 sull'asilo (legge sull'asilo) e le persone per le quali è stata decisa l'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 14a LDDS."

                                         La ricorrente è titolare di un permesso di dimora di tipo B: essa soggiace, dunque, di principio all’obbligo assicurativo.

                               2.3.   L'art 3 cpv. 2 e 3 LAMal ha dato facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di stati esteri, o di estendere l'obbligo di assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che esercitano un'attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato (art 3 cpv. 2 lett. a) e a quelle che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

                               2.4.   Dagli art. 5 -9 della convenzione di sicurezza sociale conclusa fra la Svizzera e la Germania e dall'accordo multilaterale relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno  - accordi che disciplinano, in particolare, l'obbligo assicurativo e il diritto alle prestazioni (aiuto reciproco in materia di prestazioni) nell'assicurazione malattia delle persone esercitanti un'attività lucrativa e dei loro familiari -  si evince che le seguenti categorie di persone devono essere esentate dall'obbligo assicurativo posto dall'art. 3 LAMal:

-     le persone, di qualunque nazionalità, che, domiciliate o residenti in Svizzera, esercitano durevolmente  un'attività lucrativa in Germania: esse sono, infatti, assoggettate all'assicurazione malattia tedesca

-     i lavoratori esercitanti un'attività lucrativa dipendente, indipendentemente dalla loro nazionalità, che lavorano per conto di un'azienda con sede in Germania quali lavoratori distaccati.  Essi devono poter presentare un cosiddetto certificato di distaccamento per i primi due anni e una lettera di conferma dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per gli altri anni;

-     i lavoratori che, indipendentemente dalla loro nazionalità, lavorano per un'impresa tedesca sul territorio svizzero se tale impresa si estende dalla zona di frontiera tedesca a quella Svizzera;

-     i lavoratori, di qualunque nazionalità, dipendenti di  imprese di trasporto tedesche private o pubbliche se sono distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera oppure se sono occupati in permanenza sui tronchi ferroviari dell'impresa di trasporto in Svizzera;

-     i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità, distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera ad un'impresa di trasporti aerei tedesca;

-     il personale dell'amministrazione pubblica tedesca, p. es. personale consolare e diplomatico, a condizione che sia assoggettato al diritto tedesco;

-     le persone assoggettate al diritto tedesco in seguito a uno scambio di lettere tra l'ufas e il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (regolamentazione speciale in materia di assoggettamento).

-     le persone, di qualunque nazionalità siano, che esercitano un'attività dipendente o indipendente su un battello renano gestito da un'azienda con sede in Belgio, in Germania, in Francia, in Lussemburgo o in Olanda: esse sono sottoposte , in materia di assicurazione malattia, al diritto del Paese interessato anche se sono domiciliate in Svizzera.

                               2.5.   L'assicurazione contro le malattie tedesca assicura anche i famigliari delle persone che sono obbligatoriamente assicurate.  Pertanto, in ossequio alla regolamentazione relativa all'aiuto reciproco in materia di prestazioni contenuta  nella convenzione di sicurezza sociale stipulata fra la Svizzera e la Germania, l'assicurato per legge in Germania e la sua famiglia   ricevono in Svizzera a carico dell'assicurazione tedesca le prestazioni per le cure medico-sanitarie previste dalla LAMal.

                                         L'assicurato - cioè le categorie elencate al considerando precedente - e i suoi familiari devono, perciò, essere esonerati dall'obbligo di assicurazione in Svizzera.

                                         I familiari della persona obbligatoriamente assicurata in Germania  devono contrariamente a quest'ultimo il cui esonero non sottostà ad ulteriori  accertamenti  - inoltrare una richiesta di esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal allegando una copia dell'attestato di diritto alle prestazioni utilizzato nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale (cfr. "Guida concernente gli esoneri all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera per le persone affiliate a un'assicurazione malattia estera", edita dall'UFAS, stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.8).

                                         Parimenti, l'Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno si applica anche ai familiari di tali lavoratori che ricevono, pur se domiciliati in Svizzera, le prestazioni definite dalla LAMal a carico dell'assicurazione estera.

                                         Come i lavoratori sottoposti alla Convenzione fra Germania e Svizzera,  essi sono esonerati dall'obbligo assicurativo semplicemente dimostrando la loro situazione. I loro famigliari, invece, devono inoltrare una richiesta di esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal allegando una copia dell'attestato di diritto alle prestazioni utilizzato nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale (cfr. "Guida concernente gli esoneri all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera per le persone affiliate a un'assicurazione malattia estera", edita dall'UFAS, stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.12).

                               2.6.   La  ricorrente non può appellarsi a nessuno dei  motivi di esonero definiti dalla convenzione bilaterale e dall'accordo multilaterale citati.

                               2.7.   Facendo uso della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art 2 OAMal che prevede diversi ipotesi di eccezioni all'obbligo di assicurazione.

                                         In particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.

                                         Le condizioni per l'esonero  poste da questo articolo  sono, dunque, le seguenti:

                                         assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera

                                         protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal

                                         - doppio onere finanziario

                                         Queste condizioni sono cumulative.

                                         Con tale disposto, si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con obbligo al pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal (cfr. RAMI 1999 pag. 337 e seg).

                               2.8.   La ricorrente è assicurata contro le malattie presso la __________.

                                         Risulta evidente dagli atti che la __________ non è un organismo di sicurezza sociale che gestisce un'assicurazione contro le malattie obbligatoria in forza del diritto pubblico.

                                         La prima condizione posta dall'art  2  cpv. 2 OAMal - cioè l'esistenza di un'obbligatorietà assicurativa derivante dal diritto pubblico estero - risulta, dunque, non essere realizzata.

                                         Essendo le condizioni poste dall'art 2 cpv. 2 OAMal cumulative, il ricorso va respinto senza che sia necessario esaminare se gli altri presupposti  per la concessione dell'esenzione dall'obbligo assicurativo sono o meno realizzate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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