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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.04.2000 36.1999.167

April 26, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·512 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00167   grw/nh

Lugano 26 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sulla petizione del 19 novembre 1999 di

__________, 

contro  

__________, 

  in materia di assicurazione contro le malattie

                                   1.   __________ è assicurato contro le malattie presso l'__________.

                                         Nel 1999 la sua copertura assicurativa comprendeva, oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l'assicurazione integrativa per prestazioni speciali, l'assicurazione integrativa per prevenzione e medicina alternativa, l'assicurazione integrativa ospedaliera e, infine, l'assicurazione d'infortunio per morte e invalidità.

                                   2.   Con petizione 19.11.1999 l'__________ ha affermato che __________ non aveva provveduto a pagare i premi  per i mesi da maggio a luglio  1999 afferenti alle assicurazioni complementari da lui stipulate.

                                    Visto che i ripetuti solleciti di pagamento erano rimasti senza esito,  l'__________ ha  fatto spiccare, nei confronti di __________, un precetto esecutivo (PE no. __________  spiccato il 10.9.1999 dall'UE di __________): contro questo precetto l'escusso ha interposto opposizione.

                                         Con la citata petizione, la cassa chiede, perciò, che __________ venga condannato al pagamento di fr. 435,40  oltre interessi e  che l'opposizione da questi interposta al PE no. __________ dell'UE di __________ venga rigettata in via definitiva (I).

                                   3.   La petizione è stata intimata a __________ il 30.11.1999 con l'assegnazione di un termine di 20 giorni per la presentazione della risposta (II).

                                         Tale termine è trascorso infruttuoso: pertanto, con ordinanza 20.1.2000 è stato assegnato alla parte convenuta un nuovo e perentorio termine  di 10 giorni per la presentazione della risposta con l'avvertenza che, in caso di silenzio, il TCA avrebbe proceduto all'emanazione del giudizio sulla base degli atti contenuti nell'incarto (III).

                                         __________ è sempre rimasto silente.

                                   4.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                   5.   La documentazione prodotta dalla parte attrice dimostra, con sufficiente verosimiglianza, la qualità di assicurato di __________ per i periodi considerati dal PE e l'obbligo al pagamento dei premi  richiesti deriva in modo chiaro dalle CGA delle assicurazioni complementari stipulate dal convenuto.

                                         Visto, inoltre, il perdurante silenzio della parte convenuta, la petizione inoltrata dall'__________ non può che essere accolta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         Di conseguenza:

                                         - __________ è condannato a pagare all'__________ l'importo di fr. 435,40  oltre interessi al 5% a partire dal 10.9.1999.

                                         l'opposizione interposta dall'escusso al PE no __________ dell'UE di __________ è rigettata in via definitiva.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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