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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2000 36.1999.113

August 7, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,651 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00113   grw/nh

Lugano 7 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 agosto 1999 di

__________, 

contro  

la decisione del 6 luglio 1999 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 31.5.1999,  l'ICAS ha respinto l'istanza con cui  __________ chiedeva il sussidio  per l'assicurazione contro le malattie per l’anno 2000.

                                         Analoga sorte ha avuto, il  6.7.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione

                               1.2.   __________ ha interposto ricorso contro la citata decisione su reclamo riproponendo le proprie richieste e affermando quanto segue:

"  …Un primo problema riguarda la tassazione del periodo fiscale 97/98. La medesima è stata allestita dall'autorità di tassazione sulla base dei dati notificati ed accertati dall'autorità fiscale.

Da questa notifica, che allego in fotocopia, risultano i seguenti fattori Reddito imponibile:                                                                               -.--

Sostanza imponibile:                                             -.--

Questi dati tuttavia non devono essere letti a sè stanti ma nell'insieme di quelle altre indicazioni che figurano sulla stessa notifica di tassazione. Nel periodo di computo ho esplicato una attività di indipendente quale gerente di un esercizio pubblico che, come risulta, mi ha semplicemente permesso di vivere.

Durante questo periodo vivevo in economia domestica propria dividendo con la convivente le spese per l'affitto dell'appartamento sovrastante l'esercizio pubblico. In questi due anni di attività ho accumulato debiti verso terzi, riconosciuti dall'Autorità fiscale, per Fr. 40'000 importo questo che figura sulla notifica di tassazione che ho allegato alla domanda.

Pertanto se non dovesse essere accolta la mia domanda di sussidio oltre ad essermi caricato di debiti per aver tentato, senza fortuna, di intraprendere un'attività in proprio, mi vedrei penalizzato ulteriormente poiché non potrei beneficiare del sussidio sui premi della Cassa malati.

Nella sua valutazione del reddito determinante, il cui conteggio malgrado la richiesta non mi è stato reso noto, l'Autorità cantonale ha semplicemente calcolato il guadagno attuale senza tener conto:

a.   che avendo assunto un'attività di agente ausiliario, non mi è affatto garantito un salario mensile ma è solamente sicuro il salario orario. Infatti non viene assolutamente garantito un numero di ore di lavoro giornaliero, settimanale o mensile poiché questo dipende dalle esigenze e necessità .

b.    la tabella di conversione annua utilizzata (di cui non ne conosco l'esistenza), non tiene in considerazione il fatto che durante le ferie o i periodi di assenza più o meno prolungati a dipendenza delle necessità di servizio, non mi viene corrisposto alcun salario;

c.   il reddito utilizzato non è il medesimo di quello determinante per gli altri beneficiari del sussidio per i quali applicando i valori risultanti dalla notifica 97/98 fa stato il reddito degli anni 95/96;

d.    non ultimo ma per questo meno importante, sicuramente nel loro conteggio per il calcolo dei reddito determinante l'Istituto cantonale delle Assicurazioni non ha tenuto conto del debito accumulato nel biennio in discussione e del suo rimborso.

… " (I)

                               1.3.   In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

Considerato                   in diritto

                               2.1.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art. 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 18.11.1997).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (art. 1 lett. a D.E. 27.10.1999 CdS).

                                         Giusta gli art. 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento:  é dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera i fr. 55.000.-.

                               2.2.   In concreto, non é contestato che, per il periodo determi­nante giusta l'art. 30 LCAMal, il ricorrente  ha avuto un reddito lordo ai fini fiscali nullo.

                                         Applicabile al caso é, dunque, di principio, l’art.  32 cpv. 1 LCAMal: determinante per l'esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il proprio mantenimento.

                               2.3.   Il principio stabilito dall'art. 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione  il legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art. 32 cpv. 3).

                                         Facendo uso di tale delega, l'esecutivo ha emanato gli art.  52-54 RegLCAMal (in seguito: Reg).

                                         In particolare, l'art. 52 Reg recita quanto segue:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI su base mensile.

  Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."

                               2.4.   In applicazione di tale disposto, occorre, dunque, accertare l'entità delle entrate lorde che il ricorrente aveva nell'anno 1999.

                                    Gli art. 69 a 72 RegLCAMal definiscono le modalità di accertamento autonomo del reddito determinante .

                                         Ai salariati, l’art. 69 impone la presentazione di un certificato di salario (lett. a) e di una dichiarazione attestante eventuali altre entrate (lett. b).

                                         L’art. 69 precisa, inoltre, che l’IAS allestisce un modulo ufficiale per l’accertamento del reddito  e che applicabili per analogia sono le “direttive di applicazione dell’imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non domiciliati” emanate dall’Amministrazione delle contribuzioni.

                                         L’art. 72 indica, infine, che l’IAS, in collaborazione con l’Amministrazione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile.

                                         In concreto, il ricorrente lavora quale dipendente della __________.

                                         Egli ha prodotto il conteggio del salario percepito nel febbraio 1999 da cui risulta un importo netto pari a fr. 3.612,35 (salario lordo orario: fr. 22,40).

                                         Ciò corrisponde, secondo le tabelle di conversione, ad un reddito imponibile per persona sola che esclude il ricorrente dal diritto al sussidio.

                                     Il ricorrente ha sostenuto, però, che quanto percepito nel febbraio 1999 non può essere ritenuto indicativo della sua reale potenziale possibilità di reddito per l’anno 1999 essendo egli “assunto a ore e su chiamata” dalla __________ e, quindi, non avendo alcuna garanzia in merito al reddito che subirebbe notevoli variazioni .

                                         La censura non è meritevole di accoglimento.

                                         In effetti, richiesto dal TCA di produrre tutti i certificati di salario relativi all'anno 1999 (V), il ricorrente ha prodotto il certificato allestito dalla __________ per la dichiarazione d'imposta da cui risulta che, nel 1999, egli ha percepito un salario lordo di fr. 50.974.- (doc. _) che corrisponde, così come indicato dall'ICAS a titolo di osservazioni,  "ad un reddito lordo mensile medio di fr. 4247,80 (quindi, un reddito medio superiore a quanto percepito nel febbraio 1999).

                                         Trasformato tale reddito secondo la tabella ufficiale di conversione ne è risultato un reddito imponibile annuo pari a fr. 40.000.-" (VIII).

                                         E' tuttavia vero che - come sostenuto dal ricorrente - tale trasformazione "non ha tenuto conto del debito accumulato nel biennio in discussione e del suo rimborso".

                                         Fare astrazione da alcune particolarità  non ritenute nell'ambito delle tabelle d'imposta non è corretto.

                                         In effetti, la Direttiva concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio - dichiarata applicabile per analogia dall'art 69 RegLCAM - prevede espressamente la possibilità di tener conto di deduzioni individuali:

"  Il riconoscimento di eventuali deduzioni individuali non considerate nell'ambito delle singole tabelle d'imposta a cui il contribuente ha diritto deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio delle imposte alla fonte.

….

Rientrano in particolare in questo contesto gli interessi per debiti privati, (sott. del redattore), le quote per la previdenza individuale vincolata (III. pilastro), le prestazioni di sostentamento o mantenimento di figli e persone a carico precedentemente non considerati, la deduzione per figli agli studi e gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato…" (Direttiva n. 1/1998 pag. 12)

                                         In applicazione di questa direttiva, l'IAS avrebbe dovuto verificare il reddito imponibile tenendo conto, in particolare, degli interessi dovuti dal ricorrente sul debito che gli è stato riconosciuto dall'autorità fiscale nella notifica di tassazione  per il biennio 1997/98 (doc. __).

                                         Pertanto,  la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati all'IAS affinchè accerti l'importo del reddito determinante in considerazione di quanto sopra.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         Di conseguenza, la decisione 6.7.1999 è annullata e gli atti sono rinviati all'IAS affinchè proceda ai sensi dei considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.1999.113 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2000 36.1999.113 — Swissrulings