Raccomandata
Incarto n. 35.2025.55 mm
Lugano 1° dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 30 giugno 2025 emanata da
CO1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 14 marzo 2025, la ditta ______ AG di ______ ha comunicato alla CO1 (di seguito: CO1) che il proprio dipendente RI1, nato nel 1992, il 24 febbraio 2025 aveva denunciato un dolore al ginocchio sinistro mentre eseguiva degli esercizi per le gambe in palestra (doc. A1).
L’esame di risonanza magnetica del 20 marzo 2025 ha evidenziato la rottura complessa del corno posteriore e parte intermedia del menisco mediale, un leggero versamento articolare, gli esiti della pregressa ricostruzione del legamento crociato anteriore e l’assenza di lesioni osteocondrali o legamentarie (doc. M1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 maggio 2025, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento del febbraio 2025, ritenuto che i disturbi al ginocchio sinistro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. A13).
A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. A17), in data 30 giugno 2025, l’assicuratore ha confermato la sua prima decisione.
1.3. Con tempestivo ricorso del 3 luglio 2025, RI1 ha chiesto che l’evento occorsogli il 24 febbraio 2025 venga riconosciuto quale infortunio ai sensi di legge, argomentando quanto segue:
" (…) Durante l’esecuzione di uno squat in palestra, ho avvertito un dolore acuto e improvviso al ginocchio sinistro, accompagnato da gonfiore immediato e persistente, che mi ha costretto a interrompere l’attività fisica. A partire da quel momento, ho riscontrato ricorrenti dolori e gonfiori che mi impediscono a tutt’oggi di praticare attività sportive (corsa, allenamenti, ecc.) con regolarità.
Dagli accertamenti diagnostici eseguiti, in particolare tramite risonanza magnetica, è emersa una lesione al menisco.
CO1 ritiene che tale lesione sia da attribuire a un processo degenerativo e non a un evento traumatico. Contesto fermamente questa interpretazione per i seguenti motivi:
1. L’evento traumatico è chiaramente identificabile nel tempo e nello svolgimento: si è verificato durante uno specifico movimento (squad) e ha causato un dolore acuto immediato, elemento tipico e riconosciuto degli infortuni.
2. Non esistevano sintomi pregressi: prima del 24.02.2025 non ho mai avuto alcun dolore, gonfiore o limitazione funzionale al ginocchio sinistro. Praticavo regolarmente sport ad alta intensità senza alcun problema.
3. La natura improvvisa e persistente dei sintomi è incompatibile con una lesione degenerativa, che per definizione ha un decorso graduale e silente.
4. Ai sensi dell’art. 4 LAINF, si definisce infortunio un danno alla salute provocato da un fattore esterno, straordinario, improvviso e involontario: criteri che, nel mio caso, risultano tutti chiaramente soddisfatti.
Sottolineo nuovamente che prima dell’evento non avevo alcun fastidio e svolgevo ogni tipo di attività sportiva senza limitazioni. Dopo l’episodio, il ginocchio sinistro non è più stato lo stesso e ancora oggi provo dolore e fastidio. Trovo pertanto infondata la tesi secondo cui si tratterebbe di una degenerazione preesistente. Il fastidio che provo tutt’ora è da ricondurre dal mio punto di vista a quell’evento dato che precedentemente non avevo alcun fastidio.
(…).” (doc. I)
1.4. L’CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al sinistro occorso il 24 febbraio 2025, per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 122 V 233 consid. 1; 121 V 38 consid. 1a; 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136 consid. 4b; 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.6. Nel caso di specie, va preliminarmente segnalato che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.7. Nella concreta evenienza, in data 14 marzo 2025, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il 24 febbraio 2025 era accaduto un evento riguardante il ginocchio sinistro. L’evento è così stato descritto:
" I started to feel pain to the left knee while doing leg exercises. I stopped at that time, but I still feel the knee not fully recovered. Left knee.” (doc. A1)
Rispondendo il 21 marzo 2025 alle domande contenute nel questionario sottopostogli dall’amministrazione, l’assicurato ha fornito le seguenti indicazioni circa la dinamica dell’evento:
" (…) Durante esercizio di squat, dopo qualche serie di esercizio, ho sentito forte dolore al ginocchio sinistro tale da dover interrompere l’allenamento. Ho avuto gonfiore al ginocchio a valle dell’evento.”
In quella medesima occasione, egli ha inoltre negato che si fosse prodotto un evento straordinario o inaspettato durante il movimento (ad es. una scivolata o una caduta) (cfr. doc. A4)
Con referto del 28 marzo 2025, il dott. ______, spec. FMH in medicina interna, ha dichiarato che “in data 24 febbraio 2025, mentre si allenava in palestra, il paziente eseguiva una serie di squat senza carico, alternativamente su una gamba e poi sull’altra (tre serie da otto ripetizioni per gamba). Improvvisamente, durante l’esecuzione dell’esercizio, ha avvertito un dolore acuto al ginocchio sinistro accompagnato da una sensazione di “schianto”. Nelle ore successive il ginocchio si è mantenuto dolente e tumefatto.” (doc. M2).
Agli atti figura un secondo rapporto del medico curante, datato 7 aprile 2025, in cui si legge segnatamente che “il signor RI1 ha riportato il danno in questione mentre stava allenandosi in palestra, eseguendo delle serie di otto squat senza peso, alternativamente su una gamba e poi sull’altra. Durante l’esecuzione dell’esercizio, nel momento in cui caricava al massimo il ginocchio sinistro, si è verificato uno sbilanciamento legato alla lieve supinazione della caviglia, destabilizzata dall’appoggio su un tappetino morbido. Questa dinamica ha provocato una distorsione del ginocchio sinistro, (…).” (doc. M4).
L’insorgente ha ribadito la propria versione dell’accaduto nell’opposizione 14 maggio 2025 alla decisione formale (cfr. doc. A17: “In data 24.02.2025, durante l’esecuzione di uno squat in palestra, ho avvertito un dolore acuto e improvviso al ginocchio sinistro, accompagnato da un gonfiore immediato e persistente.”).
Alla luce di quanto precede, chiamato innanzitutto a stabilire come si sono svolti i fatti quel 24 febbraio 2025, questo Tribunale ritiene accertato che i disturbi al ginocchio sinistro sono insorti mentre l’assicurato svolgeva degli esercizi in palestra, concretamente alcune serie di squat senza carico, esercizio che consiste nell'accosciarsi e rialzarsi, piegando le ginocchia e le anche.
A quanto il dott. ______ ha sostenuto il 7 aprile 2025 (distorsione del ginocchio sinistro dovuta a una perdita dell’equilibrio da imputare a una destabilizzazione del piede appoggiato su un tappetino morbido - cfr. doc. M4), quindi dopo che l’assicuratore aveva informalmente comunicato il proprio rifiuto del caso (cfr. doc. A9), non può essere riconosciuto valore probatorio, già per il fatto che la versione del medico curante contiene degli elementi che non sono stati forniti nemmeno da colui che ha vissuto l’evento in prima persona.
2.8. Secondo la giurisprudenza federale, per gli infortuni accaduti nell’ambito dell’esercizio di un’attività sportiva, l’esistenza di un evento infortunistico deve essere negata quando e nella misura in cui il rischio inerente all’esercizio sportivo in questione si realizza. In altri termini, il carattere straordinario della causa esterna deve essere negato laddove il danno alla salute si produce mentre si pratica lo sport senza che intervenga un evento particolare (STF 8C_159/2023 del 9 novembre 2023 consid. 3.3 pubblicata in: SVR 2024 UV n. 11 p. 47 ss.; 8C_410/2017 del 22 marzo 2018 consid. 3.2).
Ad esempio, il criterio del fattore esterno straordinario è stato ammesso nel caso di una carica contro la balaustra subita da un giocatore di hockey su ghiaccio (DTF 130 V 117 consid. 3), di una ricezione al suolo mancata da un ginnasta in occasione di un salto carpiato (RAMI 1992 U 156 p. 258) oppure ancora di uno sciatore che, dopo aver perso il controllo degli sci a causa di una lastra di ghiaccio, ha affrontato un dosso che l’ha sollevato in aria e fatto cadere pesantemente a terra (RAMI 1999 U 345 p. 420).
Per contro, il criterio in questione è stato negato nel caso di un’assicurata che, secondo le sue prime dichiarazioni, ha effettuato una capriola all’indietro senza infortuni particolari, ferendosi alla nuca e alla spalla (STF U 322/02 del 7 ottobre 2003), di una persona che ha eseguito una capriola “mancata” all’indietro durante un allenamento di Ju-jitsu, il fatto che essa avesse ruotato sopra la sua nuca, e non sopra la sua spalla, non è stato giudicato un movimento andato oltre il ventaglio ordinario di movimenti eseguiti nella pratica di questo sport (STF 8C_189/2010 del 9 luglio 2010), di una persona che è inciampata in un sasso, senza cadere, praticando del nordic walking all’esterno (STF 8C_978/2010 del 3 marzo 2011 consid. 4.2, citata nella STF 8C_536/2024 del 24 ottobre 2025 consid. 5.2.2) o di un’assicura che si è ferita alla nuca effettuando una capriola in avanti durante una lezione di ginnastica (STF U 98/01 del 28 giugno 2002).
A proposito di sinistri capitati in ambito sportivo, si veda pure D. Cattaneo, Sport e assicurazioni sociali, in: Diritto senza devianza, Ed. Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona e Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra, Monaco 2006, p. 263 ss.; D. Cattaneo, Sport et assurances sociales, in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale (CGRSS), n. 45-2010, p. 140 ss.
Nel caso di specie, come visto, i dolori al ginocchio sinistro si sono manifestati durante il normale svolgimento di un esercizio sportivo, in concreto nell’accosciarsi e nel rialzarsi più volte, come lo prevede la pratica della disciplina in questione (squat). Questa Corte non ravvisa pertanto nulla di straordinario, ciò che è del resto stato esplicitamente riconosciuto anche dal ricorrente stesso (cfr. doc. A4).
In queste condizioni, l’esistenza di un fattore esterno straordinario deve essere negata, come pure, di conseguenza, quella di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
2.9. Si tratta ora di esaminare se l’CO1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni anche a titolo di lesione parificata ad infortunio.
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Nella già citata DTF 146 V 51 (cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).
La prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).
Sul tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.
In concreto, dal referto relativo alla RMN del ginocchio sinistro del 20 marzo 2025 risulta che l’assicurato è portatore in particolare di una rottura del corno posteriore e della parte intermedia del menisco mediale (doc. M1).
Stante ciò, occorre ammettere che l’insorgente ha di principio riportato una delle lesioni esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, e meglio una lacerazione del menisco ai sensi della lett. c (diversa è la questione di sapere se tale lesione è, o meno, prevalentemente dovuta all’usura o a una malattia, questione che verrà affrontata in seguito).
L’assicuratore non può dunque essere seguito laddove sostiene che “quanto emerge dalla RM del 20.03.2025 non rientra concretamente nell’elenco esaustivo delle lesioni parificabili secondo la norma, come la giurisprudenza ha ancora recentemente avuto modo di precisare (cfr. TCA 35.2024.70 del 25 novembre 2024, consid. 2.12.).” (doc. A1, p. 6).
In effetti, nella citata pronunzia, facendo capo al parere del medico assicurativo, questa Corte aveva stabilito che la lesione del menisco mediale era di natura prevalentemente degenerativa (e, per questa ragione, non a carico dell’assicuratore infortuni in virtù dell’art. 6 cpv. 2 LAINF) e che il bone bruise (ossia la contusione ossea) alla parte laterale del ginocchio, come tale causato dal sinistro, non rientrava nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’CO1 ha negato le proprie prestazioni facendo (anche) valere che “gli elementi oggettivi mostrano per contro una lesione di chiaro stampo degenerativo e dovuta a usura. Un tale carattere è comprovato ed emerge dai reperti oggettivi, così come dai rapporti del medico consulente assicurativo, (…).” (doc. A1, p. 6).
Con gli apprezzamenti agli atti (cfr. doc. M3 e M5), il dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha in effetti dichiarato che la diagnosticata lesione del menisco mediale è dovuta prevalentemente all’usura, precisando al riguardo che “alla risonanza magnetica la lesione non mostra le caratteristiche morfologiche di una lesione traumatica.”.
Ora, tutto ben considerato, il TCA non ravvede validi motivi per scostarsi dal parere del medico fiduciario dell’istituto assicuratore convenuto, specialista proprio nella materia che qui interessa con alle spalle, quale medico ________ dell’________, un’ampia esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica.
In questo senso, trattandosi del menisco, è utile segnalare che la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e mobile nel ginocchio. Per contro, la lacerazione meniscale degenerativa è orizzontale oppure detta complessa con plurime mini lacerazioni ed è talvolta accompagnata da un inizio di artrosi (cfr., in questo senso, www.clinique-arthrose.fr e, tra le tante, la STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023 consid. 3.1; STCA 35.2024.42 del 12 agosto 2024 consid. 2.9.; 35.2023.116 del 18 marzo 2024 consid. 2.9; 35.2022.49 del 16 agosto 2022 consid. 2.10.).
In concreto, va constatato che, a margine della RMN del 20 marzo 2025, il radiologo dott. ______ ha diagnosticato proprio una rottura complessa del menisco mediale.
Del resto, agli atti non figurano pareri specialistici divergenti atti a suscitare dei dubbi, nemmeno lievi (cfr., a questo proposito, la DTF 135 V 465), circa l’affidabilità della valutazione enunciata dal consulente medico dell’CO1.
Secondo questo Tribunale, ciò non è il caso per la certificazione 7 aprile 2025 del dott. ______, in cui egli ha dichiarato di ritenere giustificata l’origine infortunistica dell’accaduto, “in quanto il dolore acuto e il rumore di schianto sono stati la conseguenza diretta della perdita d’equilibrio, secondaria alla destabilizzazione dell’appoggio plantare su un tappeto morbido, che ha favorito la supinazione del piede.” (doc. M4).
Infatti, le sue considerazioni appaiono volte più a sostenere la tesi secondo la quale quanto sarebbe accaduto al ricorrente configura un infortunio ai sensi di legge che non a dimostrare che il danno alla salute diagnosticato (rottura del menisco mediale) sarebbe dovuto prevalentemente all’evento in questione.
Infine, a proposito dell’obiezione ricorsuale secondo cui i disturbi interessanti il ginocchio sinistro sarebbero da ricondurre all’evento del febbraio 2025 poiché “precedentemente non avevo alcun fastidio” (cfr. doc. I), va innanzitutto rilevato che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo un evento traumatico, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc " (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; si veda inoltre DTF 142 V 325 consid. 2.3.2.2; 119 V 335 consid. 2b/bb; STF 8C_679/2024 del 3 ottobre 2025 consid. 5.2; 8C_530/2024 del 22 maggio 2025 consid. 4.2.3; 8C_457/2024 del 5 maggio 2025 consid. 5.3).
D’altro canto, nessuno pretende che l’evento del febbraio 2025 non abbia giocato alcun ruolo causale per rapporto alla sintomatologia denunciata dall’insorgente al ginocchio sinistro. Ciò che sostiene il dott. ______, e che è poi stato fatto proprio dall’amministrazione, è che la diagnosticata lesione meniscale è imputabile in modo prevalente all’usura.
Avendo fornito la prova liberatoria, la responsabilità dell’CO1 non può essere considerata impegnata nemmeno a titolo di lesione parificata a infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF.
2.10. Stante tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF resistente ha rifiutato di versare le prestazioni assicurative in relazione ai disturbi lamentati al ginocchio sinistro, deve essere confermata.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti