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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.2020 35.2020.9

October 7, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,031 words·~55 min·6

Summary

Accertata la stabilizzazione dello stato di salute per i disturbi di origine traumatica, assicuratore ha a ragione rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità (assicurata abile nella propria professione originaria), il diritto ad un'IMI ed a provvedimenti di integrazione

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 35.2020.9   CL/gm

Lugano 7 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2020 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 6 febbraio 2013 RI 1, di professione calzaturiera, dipendente della __________ e, perciò, assicurata contro gli infortuni professionali presso l’CO 1, è scivolata sul fondo ghiacciato, cadendo di schiena ed impattando al suolo con le natiche, con la spalla destra e subendo un contraccolpo alla zona cervicale (doc. 3 e 36).

                                         L’artro-RM eseguita il 25 marzo 2013 ha evidenziato una lesione subtotale nella porzione anteriore del sovraspinato, una tendinopatia importante del sovraspinato e una calcificazione all’interno (doc. 30, 33 e 70). Così anche la sonografia del 26 marzo 2013, che ha permesso di evidenziare, pure, la presenza di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare, non sintomatica (doc. 24).

                                         Il 4 giugno 2013, l’assicurata è stata sottoposta ad un intervento d’artroscopia alla spalla destra, con sutura del sovraspinato e tenotomia caput lungo bicipite (doc. 44).

                                         A fronte del persistere della sintomatologia e del fallimento delle misure post-operatorie, l’assicurata è stata indirizzata dal Prof. dr. med. __________ - specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore -, il quale, il 16 giugno 2014, ha effettuato un’artroscopia diagnostica con re-inserzione della cuffia, acromioplastica e resezione dell’AC (doc. 117).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge sino al 6 novembre 2014, data a decorrere dalla quale l’assicurata è stata dichiarata abile al lavoro - nella sua professione originaria - nella misura del 100%.

                                         Successivamente ad un periodo di inabilità lavorativa per malattia, l’assicurata ha ripreso a lavorare al 50% dal 13 gennaio ed al 100% dal 1° febbraio 2015.

                                         In conseguenza di un incidente della circolazione stradale, in cui è stata coinvolta il 17 dicembre 2016, quando era in attesa di essere sottoposta ad un intervento alla colonna cervicale in Italia, l’assicurata è stata inabile al lavoro fino al 2 gennaio 2017, data in cui ha ripreso l’attività al 100%, per poi sospenderla il 7 gennaio 2017. È, quindi, stata operata alla cervicale il 13 febbraio 2017 ed ha ripreso il lavoro al 50% dal 20 giugno 2017 ed al 100% dal 1° agosto 2017.

                               1.2.   Il 14 febbraio 2018, all’assicuratore è stata annunciata una ricaduta dell’evento assicurato, con inabilità lavorativa al 100% a contare dal 12 febbraio 2018 (doc. 185).

                                         L’esame di RMN della spalla destra, effettuato il 18 aprile 2018, ha evidenziato la rottura dell’intervallo dei rotatori e la presenza di una patologia acromio clavicolare con iniziale impingement claveare sulla giunzione miotendinea del sovraspinato (doc. 203 e 206).

                                         La lesione è stata trattata con infiltrazione probatoria nell’acromio clavicolare, che non ha sortito effetti, con infiltrazione della sottoacromiale, che ha migliorato la situazione algica circa del 50% per 3 - 4 giorni, dopodiché i dolori sono ricomparsi (doc. 221).

                                         In data 24 luglio 2018 si è sottoposta ad un’ulteriore infiltrazione sottoacromiale, con l’aggiunta di steroidi che ha migliorato la situazione algica per circa 4 giorni, dopodiché i dolori sono ricomparsi (doc. 221 e 243).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso (doc. 197) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge sino a quando l’assicurata è tornata abile al lavoro nella professione originaria, nella misura del 50% dal 20 agosto 2018 e del 100% dal 5 settembre 2018 (doc. 232 e 246).

                               1.3.   Il 31 ottobre 2018, l’assicurata è, nuovamente, risultata inabile al lavoro, e meglio come risulta dai certificati redatti in tal senso dal medico curante della medesima, dott. __________ - specialista in anestesia e rianimazione -, attestanti, oltre a quanto già certificato in relazione alla ricaduta del febbraio 2018, che RI 1 soffre di “artralgie” alla spalla destra (doc. 261-263). Non è stato presentato un nuovo annuncio di ricaduta.

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medico-assicurativi del caso, con decisione formale del 26 settembre 2019, l’CO 1 ha dichiarato l’assicurata abile nella misura del 100% nella sua abituale professione di calzaturiera a decorrere dal 5 settembre 2018 ed ha pure negato il diritto all’indennità per menomazione all’integrità.

                                         L’CO 1 ha, inoltre, negato il diritto alle prestazioni in relazione alla nuova inabilità (decorrente dal 31 ottobre 2018) ritenendo che l’artrosi non può essere ritenuta in relazione causale almeno probabile con l’infortunio assicurato (cfr. doc. 296).

                                         Dopo che l’assicurata ha interposto tempestiva opposizione avverso tale decisione, con decisione su opposizione del 30 dicembre 2019, l’CO 1 ha confermato che lo stato infortunistico dell’assicurata si è stabilizzato al più tardi il 5 settembre 2018, data a decorrere dalla quale ella è tornata abile al lavoro al 100%, nell’attività lavorativa svolta prima dell’infortunio e, in quanto leggera, ancora esigibile. L’amministrazione ha, inoltre, stabilito che non vi sono elementi atti a dimostrare che è subentrato un peggioramento dei postumi infortunistici tale da giustificare una nuova inabilità lavorativa. Essendo, quindi, l’assicurata abile al lavoro al 100% nell’attività esercitata prima dell’infortunio, non sono date le premesse per il riconoscere il diritto ad una rendita di invalidità, così come non sono date le condizioni per riconoscerle un’indennità per menomazione all’integrità (doc. 316).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 30 gennaio 2020, RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 e ha postulato, in via principale che le venga riconosciuto il diritto a percepire le prestazioni assicurative dal 31 ottobre 2018 (indennità giornaliere e copertura delle spese mediche) e che venga valutato il suo diritto a percepire una rendita LAINF (non essendo, stando alla tesi ricorsuale, più abile al lavoro, a maggior ragione e in base a quanto stabilito dal dott. __________ nella propria precedente professione), un’IMI ed un incentivo per il reinserimento professionale. In via subordinata, ha postulato che la decisione su opposizione venga annullata e che gli atti siano rinviati all’CO 1 per complementi istruttori.

                                         “Nel caso in esame” – precisa la patrocinatrice della ricorrente – “non si tratta di attestare un peggioramento, ma bensì di riconoscere che la chiusura del caso a far data dal 5.9.2018 era prematura, come peraltro indicato sia dal Dr. __________, che da Dr. __________. RI 1 non era abile al 100% in quel momento e la ripresa prematura ha causato una ricaduta che CO 1, a torto, non intende prendere a carico.” (doc. 318).

                               1.6.   Nella risposta del 24 febbraio 2020 - trasmessa alla patrocinatrice dell’assicurata il giorno stesso (doc. IV) -, l’CO 1, postulando la reiezione del ricorso, ha, innanzitutto, osservato che, contrariamente alla tesi ricorsuale, dal rapporto del prof. dr. med. __________ non risultano elementi che permettono di ammettere l’esistenza di ulteriori cure atte a migliorare notevolmente la capacità di lavoro e di guadagno dell’assicurata.

                                         L’CO 1 ha, inoltre, osservato che non incombe all’assicuratore LAINF concedere incentivi professionali e che l’assicurata non presenta limitazioni della mobilità tali da riconoscerle il diritto a un’IMI.

                                         Per le ulteriori osservazioni espresse dall’istituto assicurato si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo (doc. III).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla destra oggetto dell’annuncio di ricaduta del 14 febbraio 2018 - a decorrere dal 5 settembre 2018 (compreso), a negare le prestazioni in relazione all’inabilità decorrente dal 31 ottobre 2018, a negare il diritto ad una rendita di invalidità, a dichiarare l’assicurata totalmente abile nella sua precedente professione, a negare il diritto ad un’IMI a dipendenza dell’infortunio assicurato e ad una riformazione professionale, oppure no.

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012 consid. 2; RAMI 1992 U 142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Condizioni di salute infortunistiche stabilizzate dal 5 settembre 2018?

                            2.6.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                         Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

                                         L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                                         In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività professionale.

                            2.6.2.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                            2.6.3.   Nella concreta evenienza, dalla decisione formale del 26 settembre 2019 risulta che l’amministrazione ha posto fine al versamento dell’indennità giornaliera a far tempo dal 5 settembre 2018, siccome da quella data RI 1 avrebbe ritrovato la piena capacità lavorativa. Non sussisterebbe, inoltre, alcun rapporto di causalità tra l’artrosi accertata dal medico curante della ricorrente e l’infortunio assicurato, di guida che l’CO 1, seguito all’inabilità presentata dall’assicurata dal 31 ottobre 2018, non sarebbe, quindi, tenuto a versare alcuna prestazione assicurativa (cfr. doc. 296).

                                         Questo Tribunale constata che la decisione di ritenere lo stato di salute dell’assicurata stabilizzato trova il proprio fondamento nei rapporti agli atti del dr. med. __________ specialista FMH in chirurgia ortopedica -, del dr. med. __________ - specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore - e del prof. dr. med. __________.

                                         Il dr. med. __________, preso atto delle risultanze della RMN del 18 aprile 2018, ha sottoposto l’assicurata ad una prima infiltrazione probatoria nell’acromio clavicolare, che non ha sortito effetti, quindi ad un’infiltrazione della sottoacromiale, che ha migliorato la situazione algica circa del 50% per 3-4 giorni, dopodiché i dolori sono ricomparsi (doc. 221).

                                         Lo specialista, nel rapporto del 24 luglio 2018 (allorquando ha, pure, dichiarato la ricorrente abile al lavoro nella misura del 50% dal 20 agosto al 4 settembre 2018), ha osservato che una ripresa della fisioterapia non poteva, a suo parere, aiutare in modo significativo l’assicurata e che un nuovo intervento non sembra indicato. Ha, quindi, proceduto ad un’ulteriore infiltrazione sottoacromiale, con l’aggiunta di steroidi che ha migliorato la situazione algica per circa 4 giorni, dopodiché i dolori sono ricomparsi (doc. 221 e 243).

                                         Confrontato al persistere della problematica algica anche a fronte delle infiltrazioni, con nota del 27 agosto 2018, il dr. med. __________ ha osservato che la dolorabilità accusata dall’assicurata poteva essere causata da un processo degenerativo, che ha riferito essere solo possibilmente in relazione causale con l’infortunio assicurato (doc. 227).

                                         In data 10 settembre 2018, il dr. med. __________ ha consigliato un nuovo consulto specialistico presso il prof. dr. med. __________ e certificato l’abilità lavorativa dell’assicurata nella misura del 100% a decorrere dal 5 settembre 2018 (doc. 243).

                                         In occasione della visita del 30 ottobre 2018, il prof. dr. med. __________ ha osservato che:

" Bezüglich der oberflächlich liegenden Beschwerden käme die Entfernung der Fäden bwz. der Fadengranulome in Betracht. Bezüglich der tieferliegenden Beschwerden könnte ein lateraler Teilverschluss der Rotatorenintervalles zur Nachspannung der Manschette in Betracht gezogen werden. Allerdings kann der Nutzen dieser Massnahme nicht mit Sicherheit Vorausgesagt werden. Die Patientin wird entsprechend aufgeklärt. Sie wird die verschiedenen Aspekte mit ihrem Casemanager besprechen.” (doc. 259)

                                         Invitato ad esprimersi sull’apprezzamento medico del prof. dr. med. __________, in data 8 gennaio 2017 il dr. med. __________, condividendo la conclusione del collega, ha confermato che l’CO 1, qualora la paziente avesse espresso il desiderio di asportare i nodi ed i fili, avrebbe dovuto assumere i costi dell’intervento, al quale avrebbe fatto seguito un’inabilità lavorativa di un paio di settimane. Ha, pure, condiviso quanto stabilito dal professore e ritenuto che l’intervento più profondo, sulla cuffia dei rotatori, non era indicato, in quanto non suscettibile di modificare la situazione algica (doc. 267).

                                         Confrontato alla presentazione, da parte dell’assicurata, di una serie di certificati redatti da medici italiani (sul valore probatorio dei certificati stilati da medici esteri cfr. STCA 35.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.3.4.) attestanti un’inabilità lavorativa al 100% dal 31 ottobre 2018 a causa della situazione relativa alla spalla destra, il dr. med. __________ ha osservato che tali documenti non apportano alcuna novità, rispetto a quanto già noto all’amministrazione, in merito allo stato della spalla di RI 1, la cui problematica, secondo il parere del medico __________, non è da ricondurre all’infortunio assicurato (doc. 264).

                                         Nell’apprezzamento medico del 13 febbraio 2019, il medico __________ ha osservato che:

" L’assicurata ha portato diversi certificati dall’Italia in cui non viene mai descritto un esame né una documentazione di un esame clinico, né una diagnosi o una prova/giustificazione di un’eventuale inabilità. Il problema della dolorabilità lungo la colonna cervicale è più legato al problema avanzato e degenerativo della colonna cervicale. (…) Per quanto riguardo l’ultimo rapporto del professor __________ sono d’accordo di sostenere un’eventuale asportazione dei due nodi che si possono estirpare sotto cute, se l’assicurata lo desidera. Questo è un piccolo intervento che può essere eseguito eventualmente anche in anestesia locale, si può predire un’inabilità al massimo di 1 – 2 settimane post-op. Questo intervento non compromette la cuffia rotatoria. La cuffia rotatoria è conservata e non necessita un approccio chirurgico come descritto nel rapporto del professor Hertel e come mostrato nella risonanza magnetica e viene anche confermato nella valutazione del dr. med. __________, ortopedico Clinica __________.

Come descritto dal professor __________, un intervento della cuffia rotatoria non è indicato in quanto non può portare ad un miglioramento dei dolori globali lamentati dalla signora RI 1. Tutti gli esami, visita presso la CO 1, presso il dr. med. __________, presso il dr. med. __________ e recentemente anche presso il professor __________ mostrano una cuffia competente che permette di eseguire anche lavori con forza sotto il livello orizzontale.” (doc. 281, pag. 4)

                                         Dal rapporto medico di data 15 giugno 2019 del dott. __________, privatamente consultato dall’assicurata, risulta che:

" Da quanto emerge dalla visita specialistica e dalla valutazione della documentazione clinica esaminata si può affermare che la sintomatologia algica riferita dalla Paziente è diretta conseguenza dell’evento traumatico del 6.2.13.

Il trauma ha causato una SLAP lesion (Superior Labrum from Anterior to Posterior Lesion) trattata artroscopicamente mediante tenotomia del Capo Lungo del Bicipite brachiale associata ad una riparazione di lesione del tendine del muscolo sovraspinato. La SLAP lesion è una lesione che interesse il cercine glenoideo e si verifica di norma per trazioni violente sull’ancora bicipitale. In pratica la lesione è causata da una trazione esercitata dal tendine del Capo Lungo del Bicipite Brachiale sulla sua inserzione. La trazione causa una disinserzione delle sue fibre di ancoraggio alla glenoide. Questa disinserzione può, da subito o progressivamente, estendersi sia anteriormente che posteriormente al labbro glenoideo, configurando diversi gradi di gravità della lesione in base alla sua estensione. La sintomatologia è caratterizzata da dolore e si associa, a volte, a sensazione di instabilità della spalla.

Il trauma ha quindi determinato una duplice lesione tendinea caratterizzata dalla lesione parziale del sovraspinato e dalla lesione del CLB. Successivamente, come a volte avviene per causa non sempre identificabili, possono verificarsi dei cedimenti della riparazione tendinea. È probabile che queste ri-rotture tendinee siano da ricollegarsi a fenomeni ischemici in tendini già sofferenti per un trauma e quindi sottoposti a successivo trattamento chirurgico.

Il secondo intervento ha certamente riparato correttamente la lesione, tanto che alla RM non sono visibili soluzioni di continuo del tendine. Si osserva una lesione dell’intervallo dei rotatori che è la sede di congiunzione-passaggio tra il tendine del sovraspinato superiormente e del sottoscapolare anteriormente. Inoltre, è presente una degenerazione artrosica dell’articolazione acromion-claveare.

In un trauma della spalla nel corso del quale si verifica una lesione tendinea della cuffia con una lesione del CLB associata, è frequente che possa verificarsi anche una sofferenza traumatica dell’articolazione acromion-claveare che è articolazione di piccole dimensioni. Il traumatismo può agire sia per compressione diretta che tangenziale sulle superfici cartilaginee contrapposte, con successiva degenerazione.

In pratica il trauma determina una serie di altre lesioni a carico della spalla, oltre a quelle più evidenti, che possono non manifestarsi nell’immediato, anche perché la loro sintomatologia è mascherata da altre più gravi patologie di locali (nel caso di specie dalla lesione della cuffia e del CLB).

Il quadro clinico da me rilevato dimostra al di là di ogni dubbio una flogosi subacromiale, ovvero interessante lo spazio tra omero e acromion. Questa flogosi è ascrivibile ad esiti del trauma e dei successivi interventi eseguiti. Tutti i test di conflitto subacromiale sono nettamente positivi, come anche la riduzione antalgica di forza del sovraspinato.

(…)

La condizione attuale della spalla è al momento stazionaria. È comunque ovvio che non si tratta di una spalla “normale”. Ha subito un trauma, ha subito due interventi e presenta una sofferenza di tipo degenerativo artrosico dell’articolazione a-c. Per tale ragione è possibile che in futuro il dolore possa ripresentarsi a seguito di attività lavorative o extralavorative che sollecitino il cingolo scapolare.” (all. a doc. 288, pag. 6-8)

                                         Chiamato ad esprimersi sulla valutazione del dott. __________, il medico __________ ha osservato che il collega italiano ha tratto delle conclusioni contradditorie, menzionando, per esempio, una slap lesion senza precisarne il grado, che in concreto il dr. med. __________ rileva essere di “II. Grado e nella norma”.

                                         Il medico __________ ha, poi, contestato l’apprezzamento del dott. __________ sulla base del fatto che quanto osservato da quest’ultimo, con riferimento all’intervallo tra sovra e infra spinato, non è, invece, stato rilevato dal prof. dr. med. __________. Vi è, poi, ha precisato, che l’“artrosi AC non è praticamente mai una conseguenza infortunistica”, che l’instabilità dell’articolazione descritta dal dott. __________ non era valutabile clinicamente a causa dei dolori di cui soffre la paziente, che la degenerazione a livello cervicale è nota, documentata ed è stata valutata, tra gli altri, dal neurochirurgo, dr. med. __________ (doc. 166, pag. 3), che ha, pure, diagnosticato una cervicobrachialgia a destra e, infine, che a presenza di liquido sottoacromiale è una circostanza normale (doc. 294).

                                         Dal rapporto redatto dal dott. __________ il 12 ottobre 2019 risulta che la motilità in elevazione della spalla destra supera i 130° con dolore che si manifesta a partire dai 90° in su e che l’artrosi acromion-claveare non è ragionevolmente in rapporto causale con l’infortunio patito il 6 febbraio 2013 (doc. 313, pag. 8).

                                         Chiamato a pronunciarsi nuovamente, il dott. __________, con rapporto del 12 novembre 2019, ha precisato che:

" l’artrosi acromion-claveare può esser conseguenza diretta di un trauma o essere di tipo degenerativo. (…) Nel caso specifico è difficile dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, questa evoluzione comunque possibile ma non scontata.

(…) il quadro clinico da me riscontrato è relativo ad una sofferenza articolare della scapolomerale. Non ho riscontrato aspetti clinici relativi al rachide cervicale che possano, ipoteticamente, essere presi in considerazione nell’ambito di una diagnosi differenziale con la patologia della spalla. (…) la presenza di liquido nello spazio subacromiale e quindi nel contesto della borsa subacromiondeltoidea, non è un riscontro normale, bensì conseguenza di flogosi locale e indicativo di una reazione infiammatoria in rapporto a causa diverse, dal trauma all’esito di interventi, a fenomeni degenerativi cronici, ecc.” (doc. 313, pag. 9).

                                         Invitato a pronunciarsi sugli ulteriori rapporti del dott. __________, versati agli atti dall’assicurata, il 18 dicembre 2019, il dr. med. __________ ha osservato che:

" Alla valutazione della artro-RMN del 18.04.2018 vengono descritte manifestazioni artrosiche della testa omerale con rimaneggiamento osseo di tipo cistico sub-condrale. Queste formazioni cistiche sono chiari segni degenerativi e non infortunistici e sono problemi di origine di impingement subacromiale e non una conseguenza infortunistica o di una dinamica che la signora ha avuto nel 2013. È importante il fatto che non vi sono evidenti lesioni muscolo tendinee né del sovraspinato, né del sottospinato e nemmeno del sottoscapolare. Il labbro glenoideo è integro. Legamento glenomerale medio e inferiore integri. Iniziale impingement all'epifisi claveare sulla giunzione miotendinea del sovraspinato quindi un processo di impingement subacromiale che è normale in una paziente di 56 anni. La signora non ha avuto nessuna lesione né rilesione con diastasi dell'intervallo tra il sovraspinato e il sottoscapolare che con probabilità preponderante si tratta anche di una variazione anatomicamente presente in quanto si tratta di due muscoli uno fissato sopra la testa omerale e l'altro fissato ventralmente.

Il collega non ha interpretato correttamente il rapporto del prof. dr. med. __________. In questo stato chiaramente con dolori cronici, siamo tutti d'accordo, che si deve optare per un lavoro leggero fino al massimo medio-pesante e non più lavoro sopra il livello della testa.

La lunga storia descritta dall'avvocato non entra nel merito dell'argomento principale in quanto siamo confrontati con una degenerazione di origine morbosa e non in presenza di una lesione infortunistica.

Faccio riferimento al rapporto dell'artro-RMN della spalla destra del 25.03.2013 dove è stata già de-scritta una lesione del labbro SLAP 2 e quindi una variante anatomica (come sopradescritto). Già nel rapporto dell'artro-RM è stata descritta un'articolazione acromioclaveare degenerata e quindi non di origine infortunistica e ovviamente già preesistente all'infortunio in quanto una degenerazione chiaramente non avviene al momento del trauma essendo un problema morboso che si sviluppa negli anni.

Per quanto concerne l'esclusione dei problemi alla colonna cervicale faccio riferimento alla visita __________ in cui l'assicurata stessa ha dichiarato che (a parte la dolorabilità alla spalla destra che inizia quando deve forzare sopra il livello orizzontale) la funzionalità sotto l'orizzonte buona con forza quasi simmetrica.

"Il problema più grande per l'assicurata è quello della colonna cervicale con irradiazione dei dolori verso la spalla destra che sono presenti già da mesi!"

Si ricorda anche che il 09.07.2017 è stata eseguita una radiografia della colonna cervicale, il 14.11.2017 una RM encefalo, il 04.09.2014 una rx rachide e di nuovo una rx colonna cervicale il 02.01.2015 e il 10.01.2017 una RMN rachide cervicale. Siamo quindi confrontati con un problema che vi era già nel 2013 e che continua fino alla data odierna (decorso di origine morbosa e regolare per queste problematiche).

Trovo strano che in una visita effettuata per un ricorso contro la nostra valutazione viene negato qualsiasi problema alla colonna cervicale che oggettivamente è presente da anni, valutato e lamentato dall'assicurata.

Per quanto concerne la problematica della spalla sono d'accordo con il collega sul fatto che siamo confrontati con una spalla operata a causa di una lesione con probabilità preponderante già degenerata a causa di un impingement cronico preesistente all'infortunio. Gli ultimi esami hanno mostrato ripetitivamente una cuffia competente altrimenti, come è anche stato valutato dal dott. med. __________, una abduzione/estensione non sarebbe nemmeno possibile (movimenti valutati liberi dal dott. med. __________). Anche poter eseguire il movimento fino intra- e retro-posizione verso Th12 è possibile solo con una buona funzionalità della cuffia rotatoria.

Il collega non descrive nessun grado in estensione/flessione ma descrive la motilità attiva conservata sui vari piani con (limitazione ai gradi estremi) movimenti di origine antalgica.

Ritengo quindi che siamo confrontati con una mobilità libera senza limitazione.

Il rapporto del dott. med. __________ non porta nessuna nuova informazione a parte di essere confrontati con un'artrosi AC già preesistente all'infortunio come anche mostrato dalla RM del 2013 con presenza di una lesione tipo SLAP che era preesistente, essendo una varianza anatomica (SLAP 2). Avere una mobilità libera è ovviamente solo possibile con una cuffia competente e re-inserita. Questo è stato mostrato nei diversi esami effettuati alla CO 1, dal dr. med. __________, dal dr. med. __________ e dal prof. dr. med. __________. Ovviamente anche il fatto di avere un intervallo non chiuso non compromette la mobilità come mostrato ripetitivamente dall'assicurata.

Il prof. dr. med. __________ è in dubbio se un intervento può migliorare la situazione dei dolori e quindi ha parlato solo della possibilità di optare per un avvicinamento dell'intervallo, ma non ha proposto di eseguirlo in quanto non è sicuro che questo porti ad un cambiamento dei dolori o miglioramento della situazione globale.

Non posso valutare l'intensità dei dolori accusati dalla signora RI 1.

(…) Abbiamo valutato che la situazione è da mesi stabile, senza nuove lesioni. Eventuali problemi di origine morbosa come l'artrosi AC o eventuali future artrosi che erano preesistenti all'infortunio non entrano nella mia valutazione futura non essendo di conseguenza infortunistica come valutato dai molteplici esami effettuati. Sono quindi contento che la signora RI 1 non abbia più dolore né problemi con il suo stato degenerativo della colonna cervicale.” (doc. 315, pag. 4-5)

                                         Secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, il 1° aprile 2018; cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2)

                            2.6.4.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                            2.6.5.   Alla luce degli elementi appena descritti, il TCA ritiene che, a ragione, l’CO 1 ha ritenuto stabilizzato il caso e dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di breve durata dal 5 settembre 2018.

                                         L’assicurata, e meglio come si dirà nel prosieguo, aveva infatti ritrovato a quel momento una piena capacità lavorativa.

                                         D’altra parte, stando quanto osservato, oltre che dal medico __________, dal prof. dr. med. __________ e dal dr. med. __________, vi è che in concreto non esistono elementi tali da permettere di poter concludere che attraverso un’operazione chirurgica o altri trattamenti - al di là di quella della rimozione dei fili di sutura, per il quale l’CO 1 si è già espresso in senso favorevole - la situazione della spalla migliorerebbe.

                                         Non permette di giungere a diversa conclusione e di rimettere, quindi, in discussone (tra le altre) le conclusioni del medico __________, quanto attestato dal dott. __________. In effetti, quest’ultimo non si è mai espresso nel senso di un possibile miglioramento dello stato di salute della spalla destra dell’assicurata, rilevando, anzi, che la situazione dell’articolazione è “stazionaria”.

                                         Ora, da questo punto di vista, la documentazione medica a disposizione permette di concludere, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che lo stato infortunistico della spalla destra dell’assicurata si è stabilizzato, al più tardi, a decorrere al più tardi dal 5 settembre 2018.

                                         A ragione l’CO 1 ha pertanto dichiarato estinto il diritto alle prestazioni sanitarie in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

                                         Va comunque sottolineato che qualora dovesse intervenire un peggioramento, o qualora, come par essere sua intenzione (all. C a doc. I), deciderà di sottoporsi all’intervento di rimozione dei fili di sutura, l’insorgente potrà annunciare una ricaduta, con ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. art. 11 OAINF).

                            2.6.6.   Nel caso di specie, la ricorrente contesta, inoltre, la decisione dell’istituto assicuratore che ha negato di erogare le prestazioni assicurative successivamente al 31 ottobre 2018, allorquando ella ha presentato una nuova inabilità lavorativa attestata - il giorno dopo ch’era stata visitata dal prof. dr. med. __________ - dal dott. __________ a causa dell’artralgia alla spalla destra ch’ella sostiene essere conseguente all’evento del 6 febbraio 2013. Si rileva che per tale inabilità, non è stato presentato un annuncio di ricaduta.

                                         Dagli atti emerge che con nota del 4 dicembre 2018, il dr. med. __________, preso atto dei certificati medici prodotti dall’assicurata a decorrere dal 31 ottobre 2018, ha sostenuto che tale documentazione, redatta senza che siano, nel frattempo, stati effettuati esami atti a provare la diagnosi ivi riportata, non porta elementi nuovi rispetto a quanto già noto all’istituto assicuratore.

                                         L’CO 1, con decisione del 26 settembre 2019, ha, invece, stabilito che:

" “Per ciò che attiene l’artrosi menzionata dal dott. __________, il nostro medico consulente ritiene che tale affezione non può essere ritenuta in relazione causale almeno probabile con l’infortunio di nostra competenza. Dobbiamo pertanto negare ogni diritto a prestazione per questa patologia.” (doc. 296)

                                         Al riguardo il TCA rileva che non solo il medico __________ (espressosi nel senso di una situazione degenerativa, costatata sin dalla RMN del 25 marzo 2013; doc. 264; doc. 315, pag. 4), ma anche lo specialista privatamente consultato dalla ricorrente, dott. __________, ha osservato che l’assicurata “(…) presenta una sofferenza di tipo degenerativo artrosico dell’articolazione a-c” (doc. 288, pag. 8) e che “l’artrosi acromion-claveare può essere conseguenza diretta di un trauma o essere di tipo degenerativo. (…) Nel caso specifico è difficile dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, questa evoluzione comunque possibile ma non scontata.” (doc. 31, pag. 9).

                                         Se ne deve concludere che il TCA - alla luce, anche, dell’assenza di pareri specialistici divergenti - ritiene che non è dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’artrosi di cui soffre l’assicurata è in rapporto di causalità con l’infortunio assicurato, di guisa che anche quanto stabilito dall’CO 1 al riguardo trova conferma.

                                         Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità in proposito (e, con essa, il proprio obbligo a prestazioni).

                                         Accertata la stabilizzazione dello stato di salute in riferimento ai disturbi di origine traumatica, il TCA deve ora esaminare se l’assicurata ha diritto ad una rendita di invalidità oppure no e, qualora ciò non dovesse essere il caso, se l’CO 1 era legittimata a ritenere che il suo precedente lavoro era esigibile.

                               2.7.   Piena capacità lavorativa dal 5 settembre 2018 nella professione originaria (e, pertanto, nessun diritto a una rendita d’invalidità)?

                            2.7.1.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                            2.7.2.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529 citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dal previgente art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia, la Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

                            2.7.3.   Nella concreta evenienza, dalla decisione formale del 26 settembre 2019 si evince che l’amministrazione ha ritenuto che, a decorrere dal 5 settembre 2018, RI 1 avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua precedente professione di calzaturiera. Così facendo, l’istituto assicuratore le ha implicitamente negato il diritto alla rendita d’invalidità (doc. 296).

                                         Per quel che attiene all’attività originaria svolta da RI 1 si rileva che, in occasione del colloquio del 17 ottobre 2014, la datrice di lavoro dell’assicurata - e per essa i signori __________ e __________ (risorse umane), __________ (capofabbrica) e __________ (responsabile del reparto lucidatura) - ha precisato che l’attività di RI 1:

" (…) consiste nella messa a punto delle __________ del peso di pochi grammi. Con uno spruzzatore posto sulla postazione passa la __________ e applica delle parti all’interno della stessa. La __________ poi viene passata ad una pressa, posta anche questa sul bancone.

La __________ viene levata dalla pressa e posta in apposite cassette. Tutto questo lavoro è svolto ad altezza fianchi.

Quando una cassetta è piena con le __________ pronte e allineate, l’operatrice deve raccogliere da terra una nuova cassetta del peso di max 2kg e ripetere l’operazione spiegata sopra.

L’operazione di sistemazione delle __________ ha una durata di circa 30 minuti, pertanto ogni 30 minuti l’operatore finisce una cassetta e ne inizia un’altra.

(…).

Nel caso in cui in questo settore vi sia una temporanea mancanza di lavoro, l’assicurata viene spostata, in un settore dove il lavoro può definirsi simile ma il peso delle cassette è più elevato; può raggiungere i ca. 7 kg. I pesi sono comunque sempre da movimentare ad un’altezza massima dei fianchi. Mai lavori pesanti sopra l’orizzonte.

La cadenza del sollevamento delle cassette è sempre di ca. 30 minuti.” (doc. 160)

                                         In occasione del colloquio con di data 15 maggio 2018 l’assicurata, pure per quanto concerne la sua attività presso la ditta __________, ha rimandato integralmente al rapporto del 17 ottobre 2014, precisando, però, che:

" (…) oltre ai movimenti descritti nel citato rapporto, la macchina sulla quale lavoro, ha due tasti laterali, posti all’altezza del torace, che devo schiacciare ogni volta che metto una __________ da pressare nella pressa.

Quotidianamente preparavo circa trecento __________.

La __________ prima di metterla nella pressa la doveva spruzzare con la colla. Per spruzzare la colla prendo una pistola spara colla e poi con la mano destra eseguo un movimento avanti-indietro per diverse volte per ricoprire correttamente il puntale di colla prima di inserirlo nella pressa.

Una volta levata dalla pressa, sempre con la pistola spara colla devo di nuovo ricoprire tutto il bordo della tomaia per farla chiudere perfettamente. Pure questa attività che svolgo come la precedente con il braccio destro piegato a circa quarantacinque gradi, comporta diversi movimenti rotatori con la spalla.” (doc. 209, pag. 1);

                                         ed aggiungendo che

" (…) pur eseguendo un lavoro leggero in ditta, lo stesso mi comporta dei continui movimenti rotatori con la spalla destra. Movimento questo che poi mi provoca dei dolori molto acuti.” (doc. 209, pag. 5)

                                         Risentita il 5 settembre 2018, l’assicurata ha riferito di non essere in grado di allargare le __________ dei __________, né di svolgere altre attività che implicano l’uso della forza per eseguire il movimento rotatorio della spalla verso l’esterno (doc. 232).

                                         Agli atti sono, inoltre, state versate le fotografie della postazione di lavoro dell’assicurata e delle mansioni che ella era chiamata a svolgere durante la propria attività (doc. 155-159 e doc. 230).

                                         Questo Tribunale constata che la decisione di ritenere l’assicurata totalmente abile nel proprio precedente lavoro, trova il proprio fondamento nei rapporti agli atti dei dr. med. __________ e __________.

                                         Per quel che ne è dell’abilità al lavoro dell’assicurata nella sua precedente professione, infatti, con nota del 2 luglio 2014, il dr. med. __________ – riservandosi di rivalutare dopo 3-4 mesi la situazione dell’assicurata – ha, anzitutto, osservato che:

" Come __________, un lavoro sotto orizzontale con una forza/peso di massimo 10.15 kg di lavoro può essere possibile.” (doc. 122)

                                         In occasione della visita del 5 novembre 2014, il dr. med. __________ ha dichiarato l’assicurata abile al 100% nella propria precedente professione a decorrere dal 6 novembre 2014 (doc. 167).

                                         Il 24 luglio 2018 il dr. med. __________ ha attestato che l’assicurata era abile a riprendere il proprio lavoro nella misura del 50% dal 20 agosto al 4 settembre 2018 (doc. 221) e nella misura del 100% dal 5 settembre 2018 (doc. 246).

                                         Nella nota del 27 agosto 2018, il dr. med. __________ ha precisato di ritenere l’attività originaria dell’assicurata ancora esigibile in quanto non si tratta di un lavoro pesante (doc. 227).

                                         Con nota del 4 dicembre 2018, il medico __________, in merito all’esigibilità lavorativa, ha confermato che “una attività leggera come il suo precedente lavoro, può essere invariatamente possibile in modo 100%” (doc. 264).

                                         Invitato ad esprimersi sul caso dell’assicurata, in data 13 febbraio 2019, il dr. med. __________ ha riferito quanto segue in relazione all’esigibilità lavorativa dell’assicurata:

" (…) Una attività leggera come nel lavoro precedente della signora RI 1 può essere invariatamente possibile al 100%, (…) Lavori sopra l’orizzontale non erano necessari prevalentemente e recidivamente nel suo precedente lavoro. Andando anche sopra il livello orizzontale, occasionalmente non era un problema con una cuffia competente. Da notare anche il coinvolgimento della problematica della colonna cervicale che influisce non solo sulla mobilità ma piuttosto sui dolori che irradiano verso la scapola destra. Questi chiaramente non sono conseguenza dell’infortunio ma un problema morboso in questa assicurata. Oggettivamente anche questa problematica non influisce in modo predominante in un’attività sotto il livello orizzontale. Di conseguenza, chiaramente reta valida l’espressa abilità a partire dal 05.09.2018.” (doc. 281, pag. 4)

                                         Il medico __________ ha, poi, confermato le proprie precedenti osservazioni in punto all’abilità ed all’esigibilità lavorativa dell’assicurata con nota del 24 luglio 2019 (doc. 29), segnatamente dopo che con rapporto medico del 15 giugno 2019, il dott. __________ aveva osservato che:

" È pacifico che in questi casi ormai cronicizzati, le attività, sia lavorative che extralavorative, che richiedono l’uso dell’arto al di sopra della spalla devono essere il più possibile evitate. Il sollevamento di cariche oltre il livello della spalla come, ad esempio, riporre dei gravi su uno scaffale, causano dolore e determinano un’accentuazione della flogosi subacromiale. Pertanto, è auspicabile che queste attività non vengano svolte se non sporadicamente e con pesi non superiori ai 5 kg. Anche movimenti ripetitivi come ad esempio lavare vetri pulire superfici con l’arto in elevazione anteriore devono essere evitati.

Al di sotto della cintura i movimenti di carichi non sono causa, entro certi limiti, di aggravamenti della sintomatologia. Ritengo che carichi fino ai 10 kg possano essere accettabili.” (all. a doc. 288, pag. 7-8)

                                         Infine, con apprezzamento medico del 18 dicembre 2019, il dr. med. __________ ha confermato che:

" Riguardando la mia visita personale e anche i rapporti del dott. med. __________ e valutando l'attività lavorativa prevalentemente sotto il livello orizzontale, ritengo che una abilità lavorativa sia lo stesso possibile visto che i dolori sono piuttosto presenti al di sopra del livello orizzontale.

Come confermato anche dal dott. med. __________ l'assicurata può tenere oggetti fino a 10 kg sotto il livello orizzontale. Quindi questo conferma anche la mia valutazione che un'attività lavorativa può essere pienamente possibile fino a quando i pesi non superano i pesi sopramenzionati. (…)

Riguardando l'attività lavorativa si ricorda anche che la nostra valutazione non si basa solo su un braccio ma sulle due braccia con le quali possiamo coordinare la nostra attività lavorativa della vita quotidiana. Resta quindi valida la mia precedente valutazione ed anche l'apprezzamento eseguito il 04.02.2019.” (doc. 315, pag. 5-6)

                                         In sede ricorsuale la patrocinatrice dell’assicurata ha contestato che quest’ultima potesse essere considerata pienamente abile nella propria precedente attività lavorativa che, stando alla ricorrente, non era leggera né rispettosa delle limitazioni funzionali come, invece, sostenuto medico __________.

                                         A sostegno della pretesa di inabilità lavorativa nella precedente professione, la ricorrente ha fatto riferimento, oltre a quanto attestato dal dott. __________, a quanto osservato dal prof. dr. med. __________ in merito alla necessità di un riorientamento professionale.

                                         Richiamato quanto esposto al consid. 2.6.4. in relazione alla valutazione dei mezzi di prova ed al valore probante dei rapporti medici, questo Tribunale, per quel che ne è della capacità lavorativa dell’assicurata nella sua precedente professione a decorrere dal 5 settembre 2018, non può che confermare la decisione impugnata.

                                         I pareri del medico __________ e del dr. med. __________, che ne hanno (a più riprese) attestato la piena abilità lavorativa nella precedente professione a decorrere da tale data, non sono infatti, sconfessati da quanto osservato dal dott. __________, né dal fatto che il prof. dr. med. __________ ha consigliato un riorientamento professionale fondandosi unicamente sull’anamnesi raccolta durante le visite mediche in base a quanto dichiarato dalla propria paziente.

                                         In concreto va, peraltro, sottolineato che RI 1 nemmeno era chiamata a svolgere i movimenti sconsigliati dal medico cui si era privatamente rivolta. Come mostrano le fotografie in atti, per schiacciare i due pulsanti laterali della pressa le era, infatti, sufficiente sollevare gli avambracci, senza dovere, quindi alzare l’arto al di sopra della spalla. I ripetuti movimenti rotatori riferiti dall’assicurata non sono, poi, paragonabili a quelli sconsigliati dal dott. __________ – lavare vetri e pulire superfici – che richiedono, contrariamente a quelli descritti dalla medesima, una certa forza.

                                         Il peso delle cassette che la medesima doveva trasportare al di sotto della cintura, pure, non comportava problemi e rispettava i limiti funzionali indicati, pure, dal dott. __________.

                                         Ne consegue che le attività che era chiamata a svolgere presso la __________ erano da lei esigibili.

                                         Il TCA non ravvede alcun motivo per non ritenere corretta la descrizione del mansionario della ricorrente fatta dalla datrice di lavoro. Ciò a maggior ragione ritenuto che l’assicurata, sostanzialmente, non ha contestato quanto riferito sulla propria attività lavorativa dalla datrice ma si è limitata a completare quanto già risultava dal rapporto del 17 ottobre 2014 (che trova conferma nella documentazione fotografia agli atti), riferendo, peraltro, che quello che svolgeva presso la __________ era un “lavoro leggero”, che dopo l’infortunio del febbraio 2013 la ricorrente ha, inoltre, proseguito per lunghi periodi, interrotti, essenzialmente, per le problematiche relative alla cervicale, non di competenza CO 1.

                                         Vista la piena abilità lavorativa dell’assicurata nella professione originaria a decorrere dal 5 settembre 2018, ella pertanto non subisce alcuna perdita di guadagno e non ha diritto ad una rendita di invalidità.

                               2.8.   Diritto all’indennità per menomazione all’integrità?

                            2.8.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.8.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.8.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.8.4.   L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.8.5.   L’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ (doc. 295), ha negato alla ricorrente il diritto all’IMI (doc. 296).

                                         In effetti, in data 18 settembre 2019, il dr. med. __________, ha indicato che l’arto superiore destro era risultato mobile oltre i 130°, di modo che, in applicazione della tabella 1.2, l’assicurata non ha diritto a un’IMI (doc. 295).

                                         Agli atti figura, inoltre, il certificato del dott. __________ – specialista in ortopedia e traumatologia -, il quale, privatamente consultato dall’assicurata, il 29 maggio 2018 ha attestato che l’“articolarità della spalla dx completa” (doc. 224).

                                         Anche da quanto attestato il 15 giugno 2019 dal dott. __________ risulta peraltro la mobilità libera dell’articolazione (doc. 288).

                                         Solo successivamente, e meglio dopo la decisione formale dell’CO 1, lo specialista privatamente consultato dall’assicurata ha, poi, precisato che la mobilità della spalla destra supera i 130° con dolore che si manifesta a partire dai 90° (doc. 313, pag. 8).

                                         Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento enunciato dal dr. med. Pippow - specialista proprio nella materia che qui interessa

                                         A ragione, quindi, l’CO 1 ha negato all’assicurata il riconoscimento di un’IMI.

                               2.9.   Diritto a provvedimenti di integrazione?

La ricorrente rimprovera all’istituto assicuratore di non avere fatto nulla per favorire il suo reinserimento professionale. Sostiene, anzi, di essere stata licenziata a seguito dell’attestata ritrovata capacità lavorativa e, in definitiva, del diniego dell’CO 1 ad erogare le prestazioni assicurative successivamente 5 settembre 2018.

                                         In proposito, il TCA si limita a rilevare che la LAINF non prevede l’erogazione di provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA U 329/01 e 330/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.3), di modo che la censura sollevata dall’insorgente appare priva di fondamento.

                             2.10.   Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il TCA, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita, rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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