Raccomandata
Incarto n. 35.2020.71 mm
Lugano 12 ottobre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul “ricorso” del 21 agosto 2020 di
AT 1
contro
CV 1 rappr. da: RA 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che in data 30 agosto 2018, AT 1, all’epoca dipendente dell’CV 1 in qualità di consulente assicurativo e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la stessa CV 1, è inciampato ed è caduto battendo a terra la spalla sinistra. Esami radiologici effettuati nel prosieguo hanno evidenziato la rottura del tendine del muscolo sovraspinato, conseguente posizione alta della testa omerale nell’articolazione glenomerale con neo-articolazione omero-acromiale, come pure una deformazione della glena con difetto di sostanza sul versante posteriore e assenza del labbro glenoideo posteriore e sub-lussazione posteriore della testa omerale nell’articolazione glenomerale;
- che dalle carte processuali risulta che, presso il medesimo assicuratore, AT 1 beneficia pure di un’assicurazione infortuni a complemento della LAINF, retta dalla LCA (__________);
- che, con decisione formale del 14 ottobre 2019, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi interessanti la spalla sinistra, ritenuti non costituire una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso nell’agosto 2018 (doc. C);
- che, a seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato, in data 24 giugno 2020, l’CV 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A);
- che, con atto del 21 agosto 2020, denominato “ricorso”, AT 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata “… esclusivamente per quanto attiene al rifiuto di elargire i contributi complementari LAINF (…) in relazione al sinistro 30 agosto 2018.” (doc. I, p. 5 – il corsivo è del redattore);
- che, in risposta, l’CV 1 ha postulato che il “ricorso” interposto dall’assicurato venga dichiarato irricevibile “per incompetenza per materia del giudice adito”. In effetti, “per esplicita precisazione dell’assicurato, le sue contestazioni concernono esclusivamente la decisione di non elargire prestazioni complementari dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.” (doc. III);
- che, in data 14 settembre 2020, AT 1 ha in particolare dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte per quanto attiene alla contestata competenza in ragione della materia (doc. V);
considerato, - che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
- che, con l’atto in esame, AT 1 ha chiesto al TCA di annullare la decisione impugnata “… laddove rifiuta il pagamento delle prestazioni complementari LAINF come contrattualmente pattuito.” (doc. I, p. 4);
- che, secondo l'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri, giudica come istanza unica le contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;
- che, giusta l’art. 1 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e le azioni in materia di previdenza professionale. Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi (cpv. 2);
- che, nella presente fattispecie, quelle fatte valere da AT 1 sono pretese che rilevano da un'assicurazione complementare all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, retta dalla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), quindi delle pretese estranee alle assicurazioni sociali;
- che l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae (in questo senso, si veda in particolare la STCA 36.2017.19 del 27 febbraio 2017 consid. 7);
- che competente per il contenzioso sui diritti invocati da AT 1 è, invece, la giurisdizione civile ordinaria (cfr. la STCA 36.2017.19 succitata);
- che, giusta l’art. 6 cpv. 1 LPAmm, applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 31 Lptca, l’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente, sia essa cantonale o federale, e ne dà comunicazione all’istante o ricorrente;
- che, secondo l'art. A10.2 delle CGA relative all’assicurazione infortuni a complemento della LAINF (LAIC), “in caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale Paese”;
- che l’art. 46a seconda frase LCA prescrive che il foro è determinato dalla legge del 24 marzo 2000 sul foro (LForo) che è stata abrogata il 1° gennaio 2011 con l’entrata in vigore del CPC, al quale ci si deve dunque riferire;
- che, secondo l’art. 10 cpv. 1 CPC, salvo disposizione contraria della legge, per le azioni dirette contro le persone giuridiche, il foro è quello della loro sede (lett. b). L’art. 17 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di una proroga di foro, sempre che la legge non disponga altrimenti;
- che, secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a CPC, in caso di controversia derivante da contratti conclusi con consumatori, è competente per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una delle parti. Il capoverso 2 precisa che sono contratti conclusi con consumatori quelli su prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte dall’altra parte nell’ambito della sua attività professionale o commerciale;
- che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che le assicurazioni complementari all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, così come del resto l’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia stipulata dal datore di lavoro, adempiono il criterio del “consumo corrente” (cfr. Th. Sutter-Somm/F. Hasenböhler/Chr. Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a edizione., ad art. 32 n. 46 e riferimenti giurisprudenziali ivi menzionati);
- che, pertanto, anche un’assicurazione complementare all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, quale quella offerta dalla CV 1 nel caso concreto, ricade nel campo di applicazione dell’art. 32 CPC (“contratti conclusi con consumatori”);
- che, per quanto concerne l’azione del consumatore nei confronti del fornitore, l’art. 32 cpv. 1 lett. a CPC prevede un foro alternativo al domicilio o alla sede di una delle parti;
- che dalle tavole processuali emerge che AT 1, il “consumatore” ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. a CPC, è domiciliato nel Comune di __________;
- che, di conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il “ricorso” è irricevibile.
2. Gli atti vengono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti