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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2020 35.2020.29

November 23, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,588 words·~18 min·5

Summary

Discussa la questione di sapere se i disturbi denunciati dall'assicurato, vittima di una caduta dalla scale con contusioni in varie parti del corpo, costituivano ancora una conseguenza naturale dell'infortunio (applicazione della giurisprudenza sui traumi vertebrali)

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 35.2020.29   mm

Lugano 23 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 31 marzo 2020 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 5 giugno 2018, RI 1, nato nel 1950, responsabile della ditta __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), scendendo le scale è scivolato e, cadendo all’indietro, ha battuto contro i gradini la testa, il bacino e il polso destro. Dal rapporto 13 giugno 2018 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, risulta che i sanitari hanno formulato la diagnosi di esiti di contusione dell’arto superiore destro e del cinto cervico-scapolare omolaterale con distrazione cervicale e del polso destro (doc. 3.1).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 dicembre 2019, l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto dal 30 giugno 2019 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del giugno 2018, in quanto i disturbi ancora denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati da quella data in una relazione di causalità naturale con l'evento in questione (doc. 2.65).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 2.67 e doc. 2.69), in data 31 marzo 2020, la CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A 1).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 17 aprile 2020, RI 1 ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a versargli indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% sino al 30 giugno 2020 e che “il caso d’infortunio no. 90.18.20750 resta aperto con l’obbligo di continuare a versare l’indennità fino alla guarigione”, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Alla data odierna RI 1 non è ancora guarito dalle sequele di infortunio patito e pertanto dovrà proseguire con la cura già prescritta presso l’Ospedale __________ di __________ – Dr. med. __________ in data 11.01.2019:

-  Lyrica 150 mg           1-0-1-0

-  Sirdalud RM 6 mg     0-0-1-0

-  Esomep 40 mg          1-0-1-0

-  Arcoxia 60 mg           0-0-1-0

-  Tranxillium 10 mg      1-0-1-0

con ricetta del 24.03.2020 ripetibile di 3 (tre) mesi e ciò fino al 24.06.2020.

(…).

A seguito di quanto sopra evidenziato il sottoscritto RI 1, non essendo guarito chiede la continuazione dell’infortunio fino al 30.06.2020, data alla quale verrà effettuata la valutazione complessiva del caso.” (doc. I)

                               1.4.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

                               1.5.   In data 12 giugno 2020, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X + allegati).

                                         L’istituto assicuratore si è pronunciato in proposito il 25 giugno 2020 (doc. XIV).

                               1.6.   Il 22 luglio 2020 a questo Tribunale sono pervenuti ulteriori documenti da parte del ricorrente (doc. XVI + allegati), che sono stati trasmessi per conoscenza all’amministrazione (doc. XVII).

                                         in diritto

                               2.1.   Litigiosa è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 30 giugno 2019 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del giugno 2018, oppure no.

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi: 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                    Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’istituto resistente ha fondato la propria decisione di negare all’assicurato ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 1° luglio 2019, sulle conclusioni contenute nei rapporti elaborati dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia e in medicina generale (cfr. doc. A 1, p. 10).

                                         Dalle tavole processuali emerge in effetti che, il 7 marzo 2019, l’insorgente è stato visitato personalmente dallo specialista appena citato, per conto dell’amministrazione.

                                         Dal relativo referto, datato 11 marzo 2019, risulta che il dott. __________ ha refertato in quell’occasione uno stato dopo caduta dalle scale il 5 giugno 2018 con residuali dolori diffusi al tratto vertebrale, nonostante un miglioramento soggettivo della sintomatologia ammessa dal paziente il quale prosegue regolarmente la terapia fisiatrica e quella medicamentosa. Chiamato a prendere posizione sull’eziologia dei disturbi ancora denunciati dal ricorrente, il medico fiduciario si è espresso nei termini seguenti:

" (…) la riferita caduta avvenuta il 5 giugno 2018 ha causato uno scompenso ed un peggioramento transitorio senza provocare alcuna lesione post-traumatica pratico effettiva evidenziabile a tutti gli esami radio strumentali eseguiti sia a livello del rachide cervicale che di quello lombosacrale e, parzialmente del cingolo omero-scapolare destro.

Come previsto dall’Accademia svizzera delle scienze e come prassi della medicina infortunistica, un nesso di causalità tra la sintomatologia lamentata e la durata (recte: l’infortunio, n.d.r.) può essere riconosciuto, in presenza di alterazioni statico degenerative bene descritte in tutti gli esami eseguiti, al massimo per la durata di un anno.

Alla luce di quanto finora riassunto, in base ai principi della medicina assicurativa, tenuto conto il riconoscimento del nesso di causalità per peggioramento transitorio dello stato e di un certo ritardo nel dare inizio alle terapie, si giustifica il riconoscimento del nesso di causalità naturale fino al 30 giugno 2019 dopodiché il caso sarà da considerare chiuso a fronte dei soli postumi infortunistici ed il paziente da considerare abile al lavoro, per le sole conseguenze infortunistiche, nell’ambito del suo pensum lavorativo a partire dal 1 luglio 2019.” (doc. 3.13, p. 7)

                                         Il dott. __________ si è pronunciato sulla fattispecie, una seconda volta, con apprezzamento del 15 ottobre 2019, dopo che l’assicuratore gli aveva sottoposto la documentazione medica nel frattempo acquisita. Queste le considerazioni da lui enunciate in quella sede:

" (…) Tralascio il responso della TAC, della risonanza magnetica e delle radiografie convenzionali dove sono rappresentati artrosi, conflitti radicolari, protusioni discali, ecc. ecc. rimarcando, tuttavia, come in nessuno di questi studi, sono stati rilevati segni per componenti post-traumatiche.

Il rapporto del 30.8.2018 sottoscritto dal dott. __________ dell’Ospedale __________ indirizzato al medico curante dott. __________, riferito alla visita del 27.8.2018, riassume le diagnosi di cervico-brachialgia sinistra (il paziente avrebbe subito il trauma a destra) in cervico-discartrosi e, per la prima volta, viene menzionata una lombosciatalgia destra in fase irritativa.

In data 11.1.2019 è stata eseguita una elettroneuromiografia con le seguenti conclusioni: “lo studio Eng-emg è normale; in particolare non segni di sofferenza neurogena acuta o cronica in territorio radicolare C5-C6, C7-C8 nonché L4-L5-S1 a destra.”

Il 7.3.2019 il sottoscritto perito ha visitato il paziente riportando quanto sopra riassunto, prestando fede alla dichiarazione dell’assicurato riguardante la fattispecie del 5.6.2018 e considerando di conseguenza anche la contusione del bacino e della lombosacrale per altro mai descritta prima dello scritto del 30.8.2018 del dott. Izzo rispettivamente mai menzionata sui primi certificati medici e mai documentata dagli esami radiologici eseguiti.

Dando quindi per buona la dichiarazione del paziente riguardante la fattispecie e tenendo conto della prassi infortunistica, in presenza di alterazioni statico degenerative e in completa assenza di qualsivoglia dimostrazione agli esami radio strumentali (radiografie, TAC, risonanze magnetiche dei distretti interessati), è stato riconosciuto un nesso di causalità naturale fino al 30.6.2019.

Gli ultimi atti medici (rapporto dott. __________, capoclinica di neurochirurgia, 7.8.2019) menzionano ora: “recente insorgenza di incontinenza urinaria e ipoestesia in regione sellare”. Lo specialista ha ritenuto, comprensibilmente, giusto approfondire la situazione mediante risonanza magnetica lombare compreso il passaggio toracolombare.

Sfortunatamente non ho a disposizione ulteriori atti medici.

Orbene, questa recente insorgenza di incontinenza urinaria e ipoestesia in regione sellare, si è manifestata a distanza di oltre un anno dall’asserita fattispecie del 5.6.2018. E, nuovamente, in assenza di dimostrazioni radio-strumentali chiare ed evidenti che documentino senza ombra di dubbio una causalità naturale con la fattispecie del 5.6.2018, per altro con disturbi insorti a distanza di oltre un anno dall’evento invocato, dal profilo medico assicurativo un nesso di causalità non potrà essere ammesso.

In medicina assicurativa, tenuto conto che la legislazione elvetica suddivide chiaramente la malattia e l’infortunio, il nesso di causalità fra infortunio e sintomi deve essere dimostrato chiaramente con riscontri strumentali inequivocabili. Inoltre, si rammenta come, secondo la giurisprudenza, il semplicistico “post hoc ergo propter hoc” non abbia alcun valore nell’ambito della medicina assicurativa.” (doc. 3.19)

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurato si limita a far valere che il caso non avrebbe dovuto essere chiuso in quanto egli necessita ancora di provvedimenti sanitari in relazione con i postumi dell’infortunio del giugno 2018 (cfr. doc. I).

                               2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, questa Corte ritiene che l’apprezzamento del dott. __________, spec. FMH in chirurgia e medico perito SIM, puntuale e ben motivato, soddisfi i criteri giurisprudenziali ricordati in precedenza. Ad esso può dunque essere riconosciuta piena forza probatoria, tanto da costituire da valida base al giudizio che il TCA è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

                                         D’altro canto, agli atti non figurano pareri specialistici suscettibili di generare dei dubbi - neppure lievi - a proposito della fondatezza della valutazione enunciata dal medico di fiducia dell’amministrazione. Dalla documentazione medica emerge in effetti l’assenza a livello delle parti del corpo interessate dal trauma di acquisite di natura traumatica ma, d’altra parte, la presenza di rilevanti alterazioni degenerative preesistenti all’infortuni (esse appaiono già sulle immagini relative agli accertamenti radio-strumentali eseguiti nelle settimane immediatamente successive all’infortunio, donde l’impossibilità che siano state causate da quest’ultimo evento).

                                         Anche la tempistica (oltre un anno: 5 giugno 2018 - 30 giugno 2019) con la quale, secondo il dott. __________, è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione al trauma contusivo del rachide subito dall’assicurato in occasione della nota caduta dalle scale, appare conforme alla dottrina medica dominante, in base alla quale dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3a ed. 1985).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_793/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.4; 8C_42/2017 del 16 febbraio 2017 consid. 4.3; 8C_217/2013 del 4 settembre 2013 consid. 3.4; 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

                                         L’insorgente non può infine essere seguito laddove sostiene che l’amministrazione non avrebbe potuto porre fine alle proprie prestazioni, in quanto egli non sarebbe ancora guarito (cfr. doc. I). In effetti, la circostanza secondo la quale RI 1 lamenti ancora dei disturbi successivamente all’evento traumatico assicurato, non è decisiva per stabilire l’ulteriore diritto a prestazioni. Decisivo è invece soltanto il fatto che, a far tempo dal 1° luglio 2019, tali disturbi non sono più riconducibili all’infortunio.

                                         In esito a tutto quanto precede, questa Corte ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale, che, dal 1° luglio 2019 - a distanza di oltre un anno dell’infortunio - i disturbi ancora accusati dal ricorrente non ne costituivano più una conseguenza naturale.

                                         Da quel momento, l’amministrazione era pertanto legittimata a negare la corresponsione di ulteriori prestazioni assicurative, indipendentemente dalla loro natura.

                                         La decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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