Raccomandata
Incarto n. 35.2020.26 mm
Lugano 22 ottobre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo 2020 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 luglio 2016, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di macchinista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato investito da un mezzo meccanico da cantiere e ha riportato un trauma da schiacciamento della gamba destra (frattura biossea di tibia e perone) con importanti difetti dei tessuti molli.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 20 settembre 2019, l’amministrazione ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità del 25% (doc. 457).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 469 e doc. 492 + allegato), in data 2 marzo 2020, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 545).
1.3. Con tempestivo ricorso del 2 aprile 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli un’IMI del 30%, come pure a rimborsargli l’importo di fr. 300 a titolo di costi del rapporto del dott. __________.
A sostegno della propria pretesa, il patrocinatore dell’insorgente fa valere che l’indennità assegnata dall’assicuratore resistente dovrebbe essere aumentata del 5% per tenere conto (anche) dei dolori neuropatici interessanti il peroneo superficiale e il safeno, così come indicato dallo specialista da lui privatamente consultato. A proposito della valutazione enunciata dal medico __________, secondo la quale la sindrome algica all’arto inferiore destro non sarebbe di natura neuropatica/nevralgica, l’avv. RA 1 rileva in particolare che “… il cerotto Qutenza è stato prescritto dal dr. __________ della terapia del dolore in sostituzione del Lyrica (200 mg) e del Cymbalta (30 mg), due potenti neurolettici, che erano statti prescritti per i dolori risentiti. Fatt’è che ancora nel rapporto del 7.12.2018 il dr. __________ fa presente “(…) ritengo comunque indicato di continuare con le applicazioni di cui penso che abbiamo previsto ogni 4 mesi in quanto altrimenti si potrebbe assistere a una reinnervazione nella zona algica con rischio di recidiva dei sintomi. Vi preghiamo quindi di voler continuare la copertura dei costi dell’applicazione di cerotto Qutenza (…)”. Il medico accerta che il Qutenza serva ad evitare la reinnervazione. Come detto RI 1 continua ad utilizzare un cerotto Qutenza regolarmente ed il medico che glielo ha prescritto (dr. __________) afferma che dovrà continuare ad utilizzarlo a tempo indeterminato. Affermare che non vi sia alcun problema neuropatico o neurologico con la gamba destra, ossia al nervo safeno e peroneo superficiale, ci pare quantomeno improbabile alla luce delle indicazioni mediche ed alla luce dei dolori sopportati da RI 1. Ovviamente non è un’affermazione medica ma anche l’innervazione, ossia una migliore conduzione, pare che debba essere evitata, come afferma il dr. __________. Ma di tutto ciò non si prende alcun conto nel rapporto del dr. __________, quasi che il dolore non sussista, sia esso dovuto a una lesione del nervo, sia esso dovuto ad una buona innervazione, che comunque, sino a prova del contrario, sussiste. Se poi non si trattasse dell’uno o dell’altro, resto il fatto che il dolore sussiste, che l’utilizzo dei mezzi farmacologici per evitarlo è giustificato, ma non è né classificata né indicata come patologia. Ovviamente la cosa risulta poco comprensibile e di principio, in assenza di ulteriori accertamenti la lesione neuropatica che da diritto ad una imi di almeno il 5% aggiuntivo, dev’essere ammessa. Si ravvisi come rinunciamo a far valere il sussistere del linfedema cronico, che pare sia scomparso, circostanza di cui non possiamo che prendere atto.” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. In data 4 giugno 2020, l’avv. RA 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha formulato alcune considerazioni in merito alla capacità dell’assicurato di continuare a svolgere la sua abituale professione (doc. VIII + allegati).
L’amministrazione si è espressa in proposito il 22 giugno 2020 (doc. XIII + allegato).
1.6. Il 6 luglio 2020, il rappresentante di RI 1 ha versato agli atti un rapporto, datato 23 giugno 2020, del Servizio di PS __________ di Lugano, ritenendo, alla luce di ciò, che “… la situazione clinica dell’assicurato possa essere diversa da quella ritenuta dalla CO 1 e ribadita nel rapporto del dr. __________ accluso allo scritto del 22.6.2020.” (doc. XVII + allegato).
La relativa presa di posizione dell’CO 1 è datata 15 luglio 2020 (doc. XIX).
Il 20 luglio 2020, l’avv. RA 1 ha precisato che, a suo avviso, quanto accaduto nel giugno 2020 costituirebbe una ricaduta dell’evento traumatico assicurato, e non un nuovo infortunio (doc. XXI).
1.7. Il 2 settembre 2020 il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA, in particolare, il referto 29 luglio 2020 del dott. __________ (doc. XXIII + allegati).
L’assicuratore convenuto si è pronunciato al riguardo il 9 settembre 2020 (doc. XXV).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. L’oggetto litigioso è circoscritto all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato.
In questo contesto, è utile ricordare che, nella procedura giudiziaria amministrativa, possono essere di principio esaminati e giudicati soltanto quei rapporti giuridici in merito ai quali l’autorità amministrativa competente si è preliminarmente pronunciata sotto forma di decisione (cfr. DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati). D’altro canto, sempre secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui è stata emanata la decisione litigiosa (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, 121 V 362 consid. 1b e i riferimenti ivi citati).
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali appena esposti, questo Tribunale non è legittimato a pronunciarsi né in merito alla mancata assegnazione di una rendita d’invalidità (aspetto non interessato dalla decisione impugnata) né a proposito del nuovo infortunio (o della ricaduta di quello occorso nel 12 luglio 2016) accaduto nel giugno 2020 (evento accaduto dopo la data di emanazione della decisione impugnata).
2.3. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.7. Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha assegnato al ricorrente un’IMI del 25% (doc. 457).
In effetti, a margine della visita di chiusura del 30 luglio 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha valutato nei seguenti termini l’entità della menomazione dell’integrità:
" (…).
1. Reperti
Stato dopo schiacciamento di gamba destra con frattura biossea tibia e perdita di sostanza cutanea, stato dopo applicazione di fissatore esterno e sostituzione successiva con placca e chiodo endomidollare e trapianto di lembo dal latissimus dorsi. Stato dopo AMO placca e viti tibia destra, rimozione di chiodo e residua cicatrice destruente dal ginocchio alla caviglia con zone di allodinia intensa trattabili però con applicazione di cerotto Qutenza. Leggera zoppia a destra, inginocchiamento impossibile per algia.
Cicatrice da prelievo del latissimus dorsi di circa 40 cm piana a livello toracico.
2. Valutazione del danno all’integrità
25%.
3. Motivazione
Pur non essendoci un riscontro effettivo per le cicatrici di zone che altrimenti potrebbero essere considerate coperte, nella tabella CO 1 n. 18.2 una dermatosi grave delle mani e dei piedi è valutata al massimo in 20%. Ora, calcolando che la zona comunque diviene visibile, in situazioni di vacanza può essere scoperta portando dei pantaloncini, vi è anche una cicatrice del latissimus dorsi prelevato per coprire la perdita di sostanza di circa 40 cm a livello toracico che seppur piana, comporta la sensazione di leggero tirage in elevazione della spalla. A questo si aggiunga, pur con un’articolarità completa del ginocchio, un’impossibilità di inginocchiarsi per tiraggio della cicatrice nella zona della caviglia anche con applicazione del cerotto Qutenza. Tale ultima situazione, dipendente dalle cicatrici ma riguardante la funzionalità, nelle tabelle CO 1 1.2 e 2.2 non trova riscontro specifico ma per un criterio di analogia si ritiene che una valutazione del 5% per tali disturbi si possa sommare alla percentuale riguardante la pura cicatrice. La percentuale globale del 25% appare pertanto adeguata alla situazione dell’assicurato.” (doc. 438)
Nel quadro della procedura di opposizione, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 23 ottobre 2019, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha criticato l’apprezzamento del dott. __________ nella misura in cui non avrebbe considerato né il linfedema cronico (sempre che non sia nel frattempo guarito) né i dolori neuropatici del peroneo superficiale e safeno:
" (…) Per quanto attiene all’arto inferiore destro, non viene fatto riferimento né al linfedema cronico (ammesso che non sia nel frattempo guarito) né ai dolori neuropatici del peroneo superficiale e safeno.
Con riferimento alla tabella 16 estratto LAINF edizione CO 1 2002, così come alla tabella 2 estratto LAINF edizione CO 1 2000, risulta essere giustificato il riconoscimento di una Imi supplementare del 5% (per la lesione neuropatica in assenza di un linfedema cronico), rispettivamente 7.5% (in relazione alla lesione neuropatica in presenza di un linfedema cronico).
Il disturbo neuropatico viene quantificato nella misura del 50% rispetto alla paralisi del nervo tibiale esterno (5%), mentre il linfedema cronico, se effettivamente ancora presente, potrebbe essere paragonato a uno stato post-trombotico tra lo stadio A e B (2.5%).” (doc. 493)
In data 24 febbraio 2020 ha avuto luogo una nuova visita di controllo da parte del dott. __________, volta a rivalutare l’IMI alla luce delle considerazioni espresse nel frattempo dal dott. __________. Questo, in particolare, il contenuto del rapporto elaborato in quell’occasione:
" (…) Al momento attuale la situazione è stabile e la situazione a livello dell’innesto è decisamente buona ed il dolore riferito non trova alcuna spiegazione se non da un punto di vista di situazione cutanea dovuta all’amputazione di piccolissimi tronchi nervosi. L’elettromiografia è peraltro completamente negativa. Al momento attuale il recupero è completo e per quanto concerne la situazione del citato edema che al momento attuale non è assolutamente presente. Da punto di vista pratico quindi con ragionevole certezza si può confermare l’esigibilità lavorativa data con la precedente visita __________ e soprattutto da un punto di vista di IMI, il punteggio dato a suo tempo appare perfettamente calzante, anzi leggermente sovrastimato vista la scomparsa sia dell’edema sia soprattutto la normalizzazione del referto elettromiografico.” (doc. 540, p. 7 s. – il corsivo è del redattore)
In corso di causa, l’istituto assicuratore ha consultato il PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, attivo presso il Centro __________, in merito alla persistenza di un dolore neuropatico all’arto inferiore destro, e ciò alla luce del rapporto 28 maggio 2020 del Centro __________.
Con apprezzamento del 19 giugno 2020, il medico fiduciario è pervenuto alla conclusione che non è più riscontrabile una sindrome algica neuropatica e una lesione nervosa. In questo senso, egli si è riferito principalmente alle risultanze del consulto 12 novembre 2019 presso la PD dott.ssa __________, Capoclinica presso la Clinica di neurologia del __________, la quale aveva a quel momento sottoposto l’assicurato a un esame di ENMG (doc. 491), evidenziando che l’esame elettrofisiologico in questione era risultato migliore rispetto ai precedenti con normali conduzioni sensitivo-motorie del nervo peroneo destro, tanto da indurre la dott.ssa __________ a concludere che “… l’attuale sindrome algica inferiore non sia in prima ipotesi a carattere neuropatico/nevralgico per le caratteristiche e condizioni di evocazione del dolore.”. Il dott. __________ ha definito come plausibile tale valutazione (“Von versicherungsmedizinisch-neurologische Seite ist diese Beurteilung plausibel, …”), precisando che dai referti del Centro __________ non emergono al riguardo nuove informazioni mediche, avendo i sanitari preso in considerazione l’esistenza di un dolore neuropatico quale semplice ipotesi di lavoro (“nostra ipotesi diagnostica”) per motivare l’ulteriore utilizzo di un cerotto con Capsaicina 8% (Qutenza). A suo avviso, la conferma della diagnosi di sindrome algica neuropatica non è più sostenibile, in assenza di un chiaro correlato per i disturbi e per una lesione nervosa, e ciò dopo la completa regressione dei segni elettrofisiologici inizialmente patologici. Conformemente alle linee guida elaborate con la partecipazione della Società svizzera di neurologia, per porre la diagnosi di sindrome algica neuropatica, la presenza di una rilevante lesione o patologia del sistema somatosensitivo periferico o centrale deve essere dimostrata grazie perlomeno a una procedura d’indagine, ciò che nella concreta evenienza non è (più) il caso. I dolori nocicettivi sono invece quelli che insorgono attraverso l’attivazione dei nocicettori quale causa dei dolori, in particolare mediante sollecitazione in assenza di una lesione del sistema somatosensitivo (doc. XIII 1).
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie - precisato che litigiosa è soltanto la questione di sapere se all’insorgente debba essere assegnata un’IMI aggiuntiva del 5% in ragione della (pretesa) presenza di una lesione neuropatica (così come lo fa valere il dott. __________) -, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione dei medici fiduciari dell’CO 1, in particolare a quella enunciata dal PD dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa.
Secondo questa Corte, il parere espresso dal neurologo interpellato dall’assicuratore convenuto, in base al quale non è (più) dimostrabile l’esistenza di una sindrome algica neuropatica né di una lesione nervosa a livello dell’arto inferiore destro, appare convincente, nella misura in cui si fonda essenzialmente sugli esiti degli esami elettrofisiologici eseguiti, nel novembre 2019, presso la Clinica di neurologia del __________ (cfr. doc. 491, p. 2), i quali non hanno in effetti consentito di oggettivare una causa neurologica alla base della sintomatologia denunciata dal ricorrente.
Quanto sostenuto dallo specialista privatamente consultato dall’assicurato non è atto a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza dell’apprezzamento espresso dal dott. __________, considerato come egli non possa aver tenuto conto di quanto è stato refertato dalla PD dott.ssa __________ a margine della visita del 12 novembre 2019 (il suo rapporto data in effetti dell’ottobre 2019 – cfr. doc. 493). Un’analoga conclusione s’impone anche per i referti agli atti del Centro __________, risultando essi fondati su una semplice “ipotesi diagnostica” (cfr., da ultimo, il doc. VIII 1, p. 1), ciò che non basta dal profilo probatorio.
In esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 25%, deve pertanto essere confermata.
2.10. RI 1 pretende inoltre il rimborso dei costi legati all’allestimento del rapporto agli atti del dott. __________ (cfr. doc. I, p. 5).
Secondo la giurisprudenza, i costi peritali fanno parte delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1 p. 1; consid. 3, non pubblicato nella DTF 139 V 225, della STF 8C_984/2012 del 6 giugno 2013). Ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore assume le spese per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente.
Nella DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha ritenuto che allorquando il tribunale cantonale delle assicurazioni constata che la fattispecie necessita d’istruttoria, deve di principio disporre esso stesso una perizia (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). In questo caso, i costi della perizia ordinata dal tribunale possono essere posti a carico dell’assicurazione per l’invalidità (consid. 4.4.2).
Nella DTF 139 V 496 consid. 4.4, la Corte federale ha stabilito ulteriori criteri che devono essere presi in considerazione nell’ambito della questione di sapere se i costi di una perizia giudiziaria possono essere addossati all’amministrazione. Il TF ha stabilito che tra l’istruttoria amministrativa viziata e la necessità di procedere a ulteriori accertamenti, deve esistere un nesso di causalità. Ciò è segnatamente il caso se esiste una manifesta contraddizione tra i diversi pareri medici presenti agli atti, senza che l’amministrazione sia riuscita a confutarla con argomenti oggettivamente fondati (DTF 135 V 465 consid. 4.4; cfr. pure DTF 139 V 225 consid. 4 e STF 8C_71/2013 del 17 giugno 2013 consid. 2); allorquando l’amministrazione lascia senza risposta degli aspetti necessari a chiarire la situazione medica oppure si fonda su una perizia alla quale non può essere attribuito pieno valore probatorio. Per contro, se l’amministrazione rispetta il principio inquisitorio e fonda la propria posizione su basi oggettivamente convergenti oppure sulle risultanze di una perizia valida dal profilo giuridico, non si giustifica addossarle i costi della perizia giudiziaria, indipendentemente dai motivi per i quali è stata ordinata (ad esempio, in ragione della presentazione di nuovi rapporti medici oppure di una perizia di parte).
Ciò vale anche per quanto riguarda una perizia presentata da una parte: i costi che ne risultano devono essere posti a carico dell’assicuratore sociale allorquando la perizia era indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV Nr. 24 p. 75 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti per addossare all’assicuratore LAINF convenuti i costi di una perizia privata, la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In particolare, l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i lievi dubbi che hanno determinato la necessita di disporre una perizia giudiziaria, non trovavano origine nel contenuto della perizia privata; STF 8C_61/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 6.1).
Nella concreta evenienza, il TCA ritiene inadempiuti i presupposti per addossare all’amministrazione i costi generati dall’intervento del dott. __________, le cui considerazioni risultano superate dalle risultanze degli accertamenti elettrofisiologici a cui il ricorrente è stato sottoposto nel corso del mese di novembre 2019.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti