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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2020 35.2020.19

December 7, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,056 words·~20 min·2

Summary

Discussa la questione di sapere se una lesione della lingua riportata durante l'otturazione di un dente da parte di un medico dentista costituisce un infortunio

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 35.2020.19   mm

Lugano 7 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2020 di

RI 1    rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 24 gennaio 2020 emanata da

CO 1    rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 17 maggio 2018, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di procuratrice e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), ha subito due tagli profondi sul lato sinistro della lingua durante l’otturazione di un dente, suturati mediante l’applicazione di otto punti.

                                         Nel decorso, ella ha lamentato soprattutto dei disturbi della sensibilità.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 agosto 2019, l’assicuratore ha negato la propria responsabilità in relazione al sinistro del maggio 2018, in quanto non si sarebbe in presenza né di un infortunio ex art. 4 LPGA né di una lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 1.9).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 1.10), in data 24 gennaio 2020, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (allegato al doc. 1.16).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 21 febbraio 2020, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, le venga riconosciuta la copertura delle spese conseguenti a quello che lei ritiene essere un infortunio, occorsole il 17 maggio 2018, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) L’esposizione teorica del concetto d’infortunio, come tale, non è contestata. Il punto su cui invece la ricorrente insiste, è che il medico ha operato in modo grossolano, compiendo un errore, riconosciuto anche dall’assicuratore LAINF, nell’ambito di un intervento di otturazione, ovvero assai banale, omettendo di compiere gli atti necessari per un’adeguata sicurezza della paziente. Lesione importante, tanto più se si pensa alla grandezza dell’organo lingua e al fatto che è stata danneggiata su una superficie che ha necessitato l’impiego di ben otto punti di sutura. In fondo, poco importa che la paziente abbia o non abbia mosso la lingua, in quanto era compito del dentista prendere le misure tali per cui ciò non succedesse.

(…).

Se già l’assicuratore LAINF si appoggia su un referto (quello del dentista fiduciario, n.d.r.) e ne trae delle conclusioni, il parere dev’essere messo agli atti e reso noto alla parte interessata. Viceversa, viene a mancare un elemento essenziale per poter prendere posizione con cognizione di causa e dunque una violazione del principio di essere sentito (che contempla l’accesso completo agli atti su cui una decisione viene emanata). Oltre a ciò il fatto che il rischio sarebbe stato “conosciuto”, non significa ancora che un infortunio non possa conseguirne. Se così fosse, ad esempio, nessuno più praticherebbe uno sport, poiché vi è il rischio di cadere e le lesioni conseguenti non sarebbero infortunio. Oppure nessuno più condurrebbe una vettura, poiché vi è il rischio di incorrere in un incidente e dunque le conseguenze non sarebbero infortunio. E via di questo passo.

(…).

La ricorrente ha già indicato negli interventi precedenti e ai punti di cui sopra, la sua tesi, secondo cui ha subito una lesione, non frutto di una malattia ma di un infortunio, a seguito di un errore medico, che non ha saputo evitare l’elemento straordinario (mobilità improvvisa della lingua) e limitarne le conseguenze.” (doc. I)

                               1.4.   CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

                               1.5.   Il 5 maggio 2020, l’avv. RA 1 ha chiesto che venga ordinata una perizia sull’intervento di sutura eseguito sulla lingua, nonché sullo stato di salute fisica e psichica della sua patrocinata (doc. X).

                               1.6.   In data 25 settembre 2020, il TCA ha interpellato il dott. med. dent. __________, fiduciario dell’amministrazione, il quale è stato invitato a produrre letteratura medica riguardante l’incidenza relativa di lesioni di parti molli della cavità orale durante un trattamento odontoiatrico (doc. XII).

                                         La sua risposta è pervenuta il 16 ottobre 2020 (doc. XV).

                                         L’assicuratore convenuto si è espresso in proposito il 28 ottobre 2020 (doc. XVII), mentre la rappresentante dell’insorgente è rimasta silente.

                                         in diritto

                               2.1.   Sul piano formale, l’insorgente ravvede una violazione del proprio diritto di essere sentito nel fatto che CO 1 abbia interpellato il dott. med. dent. __________ senza concederle il diritto di formulare delle osservazioni sull’apprezzamento da lui enunciato (doc. I, p. 6).

                                         Giusta l’art. 44 LPGA, se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte (a proposito dei diritti di partecipazione, si veda la DTF 137 V 210).

                                         Dalle tavole processuali emerge che il dott. med. dent. Ferretti è stato incaricato direttamente, senza seguire la procedura prevista dall’art. 44 LPGA, ovvero senza preliminarmente concedere all’assicurata il diritto di ricusa del perito e quello di pronunciarsi sul catalogo dei quesiti (cfr. doc. 3.4). Egli va dunque trattato alla stregua di un consulente medico interno all’amministrazione.

                                         Il rapporto elaborato dal dott. med. dent. __________ non può dunque essere qualificato quale perizia allestita da un esperto indipendente. L’art. 44 LPGA non può qui trovare applicazione e un obbligo a garantire il diritto di essere sentito non può pertanto risultare da questa disposizione di legge (cfr., in proposito, DTF 136 V 117 consid. 3.4).

                                         Visto quanto precede, non rimane che da chiedersi se il diritto di essere sentito dell’assicurata, sia stato violato in altro modo.

                                         L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l’art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere sentite. Giusta la seconda frase dell’art. 42 LPGA, le parti non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         Secondo la giurisprudenza, la limitazione del diritto di essere sentito prevista dalla LPGA consiste soltanto nel fatto che, trattandosi di decisioni che possono essere oggetto di opposizione, la persona assicurata non può pronunciarsi preliminarmente sulla decisione prevista; i restanti aspetti del diritto costituzionale non sono interessati dalla limitazione (DTF 132 V 368 consid. 4). Nelle procedure che si concludono con decisioni suscettibili d’opposizione, l’assicuratore non è tenuto a notificare una perizia alla persona assicurata prima di procedere all’emanazione della decisione (DTF 132 V 368 consid. 7).

                                         È utile segnalare che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso del TCA, il quale dispone di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/ 2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

                                         Pertanto, nel caso di specie, l'eventuale violazione del diritto di essere sentito per non avere potuto prendere posizione sul parere del dott. med. dent. __________ - il cui contenuto è stato riportato, in maniera praticamente integrale, nella decisione su opposizione intimata -, sarebbe comunque sanata in questa sede, dove la patrocinatrice dell'insorgente ha potuto far valere ampiamente le proprie ragioni con l’impugnativa (sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

                               2.2.   Nel merito, il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimata a negare l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, oppure no.

                                         Giustamente nessuno pretende che la responsabilità di CO 1 potrebbe essere impegnata a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio, in quanto il danno alla salute diagnosticato in concreto non rientra fra le diagnosi esaustivamente elencate all’art. 6 cpv. 2 LAINF.

                               2.3.   L’art. 6 cpv. 1 LAINF prevede che, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

                                         - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                               2.6.   La questione a sapere se un atto medico costituisce, come tale, un fattore esterno straordinario ai sensi dell’art. 4 LPGA deve essere risolta sulla base di criteri medici oggettivi.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il carattere straordinario di un atto medico è un presupposto la cui realizzazione può essere ammessa soltanto in maniera restrittiva. È necessario che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, l’atto medico si scosti considerevolmente dalla pratica corrente in medicina e che implichi così oggettivamente dei grossi rischi (SVR 1999 UV 9, p. 29 consid. 4a; DTF 121 V 38, consid. 1b; DTF 118 V 61 consid. 2b, 284 consid. 2b).

                                         La cura di una malattia non dà diritto, di per sé, al versamento di prestazioni da parte dell’assicuratore infortuni, tuttavia un errore di trattamento può - a titolo eccezionale - costituire un infortunio nel caso in cui ci si trovi confrontati a confusioni o a grossolani atti di imperizia o, ancora, a un pregiudizio intenzionale, sul quale nessuno contava né doveva contare (cfr. SVR 2016 UV Nr. 32 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). D’altro canto, l’indicazione per un intervento chirurgico non è criterio giuridico determinante per stabilire se un determinato atto medico risponda alla definizione legale d’infortunio (cfr. DTF 118 V 283).

                                         Per rispondere alla domanda riguardante l’esistenza di un infortunio, ai sensi del diritto assicurativo, è irrilevante sapere se la violazione delle regole dell’arte di cui risponde il medico implichi una responsabilità (civile o di diritto pubblico). Analogo discorso vale nei confronti di una eventuale sentenza penale che sanziona il comportamento del medico (RAMI 1993 U 159 p. 33, consid. 2b).

                                         In ossequio a questi principi, la giurisprudenza ha, ad esempio, ammesso l’esistenza di un infortunio in caso di confusione in materia di gruppi sanguigni o in materia d’agenti anestetici (DTFA 1961, p. 206, consid. 2a), in caso di un cumulo di errori durante un’angiografia (consid. 4 e 5 non pubblicati della DTF 118 V 283) o durante un’anestesia (iniezione troppo rapida di due sostanze; RAMI 1993 U 176, p. 201), se nel togliere un catetere introdotto nella vescica, il medico non verifica se esso è completo, di modo che un pezzo di notevole lunghezza è rimasto nel corpo del paziente (RAMI 2003 U 492, p. 371ss.) oppure ancora nel caso di una lesione del nervo mediano in occasione di una presa di sangue (cfr. STF 8C_526/2007 del 29 aprile 2008).

                                         Per contro, l’Alta Corte ne ha negato l’esistenza riguardo alla perforazione della sclerotica in occasione di un’iniezione subcorticale parabulbare (Estr. INSAI 1990, n. 1), trattandosi della scelta, assai discutibile, di una tecnica operatoria (RAMI 1988, U 36, p. 42), in caso di lesione della base cranica anteriore, ciò che ha provocato un'emorragia a livello del cervello frontale, in occasione di un intervento operatorio nelle cavità nasali laterali (SVR 1999 UV 9, p. 27 ss.), nel caso di lesione del nervo della mano nel corso di un’operazione specialmente difficile e delicata, su un terreno di cicatrici la cui anatomia era modificata da multiple operazioni precedenti (DTF 121 V 35), in caso di lesione del nervo alveolare provocata dall’estrazione di un dente del giudizio inferiore incluso, senza formulazione di una diagnosi pre-operatoria (RDAT 2002 II n. 90 p. 336), nel caso della lesione da taglio di un nervo spinale durante l’intervento operatorio di asportazione di un’ernia discale (STF 8C_947/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 4.3), trattandosi della lesione dell’uretere sinistro durante un parto eseguito con taglio cesareo (STF 8C_3/2014 del 4 aprile 2014 consid. 4.3), in una fattispecie in cui, in corso d’operazione, il medico aveva esteso la procedura d’intervento, prevista e approvata dall’assicurata, a un ulteriore segmento della colonna vertebrale (SVR 2015 UV Nr. 17 consid. 3.4), oppure ancora in un caso in cui a un’assicurata erano state praticate due iniezioni di Kenacort-A40 nel cuoio capelluto, sebbene non fossero indicate per il trattamento delle cefalee (STF 8C_656/2016 del 2 agosto 2017 consid. 4.2).

                                         Per una panoramica dei casi in cui l’Alta Corte ha ammesso, rispettivamente negato, l’esistenza di un fattore esterno straordinario, si veda pure la SVR 2009 UV Nr. 47 p. 166 ss.

                                         In una sentenza 35.2004.41 dell’8 marzo 2005, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha negato l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, nel caso di un’assicurata che, nell’ambito di un intervento di varicectomia alla gamba sinistra, aveva lamentato una lesione della radice S1 a seguito di un’imperizia compiuta dall’anestesista, che aveva colpito con l’ago la radice nervosa in questione.

                                         Il TCA è pervenuto a questa medesima conclusione in una sentenza 35.2016.87 dell’8 settembre 2017, cresciuta in giudicato, concernente un’assicurata che, a causa di un suo errato posizionamento allorquando si trovava sotto anestesia generale, ha lamentato una plessopatia brachiale a sinistra. Il TCA ha ritenuto che l’aver posizionato in modo non appropriato l’assicurata, non fosse costitutivo di un’imperizia grossolana e straordinaria. In effetti, con la lesione in discussione nel corso di un intervento operatorio praticato in anestesia generale, si era realizzato un rischio ben conosciuto, anche se non particolarmente frequente, in caso d’esecuzione di questo atto medico (dalla letteratura medica consultata era emerso che l’incidenza relativa di plessopatie brachiali durante interventi in anestesia generale, si attestava all’incirca all’1%).

                               2.7.   Nel caso di specie, è accertato che RI 1, nel quadro di un trattamento odontoiatrico, ha lamentato due profonde ferite da taglio sul lato sinistro della lingua, che hanno finalmente residuato dei disturbi della sensibilità, inquadrati nella diagnosi di lieve neuropatia interessante i rami terminali del nervo linguale (cfr. doc. 3.2 e allegato al doc. 1.10).

                                         D’altro canto, va pure ritenuto assodato che la problematica in discussione si è prodotta poiché la lingua è entrata in contatto con il dischetto abrasivo dello strumento utilizzato in quel momento dal dentista curante.

                                         Tale circostanza trova conferma nella documentazione medica agli atti, specificatamente nel rapporto 4 ottobre 2018 del dott. med. dent. __________, dentista curante (doc. 3.2: “Il 16 maggio 2018 [RI 1, n.d.r.] è stata dall’igienista per la seduta annuale e dalle radiografie eseguite risultava esserci una carie sotto l’otturazione esistente sul dente 36, 1 molare inferiore sinistro. La paziente non voleva attendere un mese per eseguire l’otturazione (…) e per questo motivo giovedì 17 maggio è venuta nel mio studio per eseguire l’otturazione. Le ho fatto un’anestesia, la paziente è molto timorosa e sensibile, ed ho eseguito l’otturazione. Al momento della lucidatura, utilizzavo un dischetto abrasivo, la paziente ha mosso improvvisamente la lingua e con il dischetto le ho fatto 2 tagli profondi sul lato sinistro della lingua. La lingua è molto irrorata e sanguinava moltissimo. Ho eseguito 8 punti di sutura per saldare i lembi di lingua e fermare l’emorragia, ho congedato la paziente e le ho dato il mio numero di cellulare per qualsiasi evenienza.”).

                                         Sentito il parere del proprio dentista fiduciario, l’istituto convenuto ha negato che fossero dati gli elementi costitutivi di un infortunio ai sensi di legge, in particolare quello della straordinarietà del fattore esterno, posto che “…, non vi è alcuna evidenza che l’intervento del Dr. med. dent. __________ costituisca un’imperizia grossolana e straordinaria. Non si ravvisano neppure confusioni di qualsiasi genere o pregiudizi intenzionali, sul quale nessuno contava né doveva contare. L’assicurata non motiva né espone alcun elemento a comprova della sua tesi ossia dell’esistenza di un fattore esterno straordinario.” (allegato al doc. 1.16, p. 8).

                                         Dalle carte processuali emerge in effetti che prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione, l’amministrazione ha consultato il dott. med. dent. __________, chiedendogli se ritenesse che l’otturazione fosse stata eseguita secondo le consuete modalità e nel normale rispetto dell’obbligo di diligenza e che il danno alla salute rappresentasse un rischio ben conosciuto nei casi di otturazioni dentarie (doc. 3.4).

                                         Queste le considerazioni contenute nel rapporto 4 dicembre 2018 del dentista di fiducia:

" (…) per poter rispondere alla sua prima domanda mi posso unicamente basare sulla presa di posizione del medico dentista curante Dr. __________ che oltretutto non contiene molte informazioni in proposito. Per evitare problemi del genere che, va detto, possono succedere, si cerca di proteggere la lingua, le guance e le gengive applicando la diga, una sorta di diaframma in gomma, che lascia uscire unicamente i denti che si devono curare. Tutto il resto rimane protetto dalla diga. Tuttavia, durante la modellazione terminale e la lucidatura dell’otturazione, di solito, si toglie la diga per poter valutare la forma del dente otturato nel suo rapporto rispetto ai denti adiacenti ed agli antagonisti (occlusione). Ed è proprio durante questa operazione che è successo il fatto in oggetto. In questa fase, non essendoci più la protezione della diga, si cerca con l’aiuto dell’assistente di proteggere le parti molli con gli specchietti ma un movimento improvviso e imprevedibile della lingua dovuto ad un incontrollabile riflesso di deglutizione o di vomito può fare in modo che la stessa eluda la sorveglianza e tocchi lo strumento rotante.

Si tratta dunque di un evento possibile e non è una mancanza gravissima da parte dell’operatore. Il danno subito fa parte, a mio avviso, di un rischio conosciuto, specialmente durante la levigatura finale delle otturazioni.

Alla luce dunque delle sentenze del Tribunale federale e di quanto sopra esposto, ritengo che quanto successo non possa essere definito infortunio.” (doc. 3.5)

                                         In corso di causa, questo Tribunale ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a comunicare se “… esiste letteratura medica che quantifichi l’incidenza relativa di lesioni delle parti molli della cavità orale durante simili trattamenti. Nell’affermativa, voglia produrre la relativa documentazione.” (doc. XII).

                                         Questo il tenore della sua risposta:

" (…) con l’aiuto di un collega accademico, più giovane e più esperto del sottoscritto in fatto di letteratura medica, ho fatto una ricerca in PubMed e Researchgate. Si tratta di 2 importanti motori di ricerca che permettono di accedere a tutti gli studi scientifici pubblicati a livello mondiale. Purtroppo non ho trovato nulla sull’argomento.

Mi spiace di non poterla aiutare.” (doc. XV)

                               2.8.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA constata che dall’apprezzamento del dott. __________ emerge come l’accaduto, ossia la lesione della lingua da parte di uno strumento con testina rotante, sia essenzialmente imputabile all’assenza, perlomeno nella fase in cui il dott. __________ ha proceduto alla lucidatura dell’otturazione, di una cosiddetta diga. La sua presenza avrebbe in effetti garantito la protezione della lingua e, pertanto, avrebbe impedito l’insorgenza del pregiudizio alla salute.

                                         Le linee direttive relative alla qualità della Società svizzera odontoiatri (SSO), in materia di medicina dentaria conservativa (consultabili sul sito web della SSO), prevedono che l’utilizzo della diga corrisponde allo standard tecnico attuale. Al momento in cui vengono rimosse le otturazioni in amalgama, il paziente sarà in tal modo protetto in larga misura contro un’eventuale sensibilizzazione o allergizzazione da contatto con l’amalgama. Inoltre, una contaminazione della dentina esposta sarà praticamente esclusa. La vista d’insieme dei provvedimenti operatori è facilitata, come lo è pure la precisione dei gesti tecnici. Durante l’esecuzione e la finitura del restauro, la gengiva, la lingua e la mucosa orale sono protette.

                                         Decisivo è pertanto sapere se le modalità con le quali il dott. __________ ha eseguito il noto trattamento odontoiatrico, specificatamente la circostanza di non aver affatto applicato una diga, rispettivamente di averla rimossa per compiere i lavori di rifinitura, si discostano considerevolmente dalla pratica corrente in medicina e, di per sé, implicano oggettivamente dei grossi rischi (cfr. supra, consid. 2.6.).

                                         L’avv. RA 1 lo sostiene rimproverando al dentista curante di aver omesso di “… compiere gli atti necessari per un’adeguata sicurezza della paziente.” (doc. I, p. 5).

                                         Questa Corte segnala che, in una sentenza UV.2003.00245 del 28 ottobre 2004, cresciuta incontestata in giudicato, riguardante una fattispecie del tutto analoga a quella sub judice, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo ha negato l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge. In quel caso, l’assicurato in questione aveva lamentato un danno alla gengiva durante l’otturazione di un dente.

                                         Secondo il professore interpellato dall’assicuratore, il fatto che l’otturazione fosse stata eseguita senza la protezione di una diga, aveva reso possibile un’ustione chimica da parte di un acido o primer. Di conseguenza, non poteva essere ammesso che il trattamento era stato al 100% conforme alle regole dell’arte.

                                         Il Tribunale delle assicurazioni è pervenuto alla conclusione che il mancato uso della diga si discostava certo dalla pratica medica ma non con la necessaria rilevanza. D’altro canto, era da escludere a priori l’intervento di confusioni e di grossolani atti di imperizia, come pure di un danno intenzionale. I giudici zurighesi hanno in particolare rilevato che, anche ammettendo che nel caso in esame ci si fosse trovati in una di quelle situazioni in cui era possibile applicare una diga, la perizia amministrativa non consentiva di concludere che la cura di un dente senza l’utilizzo di una diga costituisce un provvedimento medico che si discosta considerevolmente da ciò che è usuale in medicina. Non a caso l’esperto aveva parlato di un trattamento non conforme al 100% alle regole dell’arte (“nicht 100%ig lege artis”), nonché sostenuto che il rischio avrebbe potuto essere ridotto grazie all’impiego di una diga.

                                        Tutto ben considerato, questa Corte non ha validi motivi per scostarsi dalla soluzione che è stata ritenuta dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo, ragione per la quale si deve ammettere che, omettendo di applicare una diga (rispettivamente rimuovendola al momento in cui ha effettuato la rifinitura dell’otturazione), il dott. med. dent. __________ si è sì allontanato dalle regole dell’arte medica (in questo senso, si veda quanto prevedono in proposito le succitate linee direttive della SSO) ma non nella misura richiesta dalla giurisprudenza federale (“considerevolmente”).

                                         Inoltre, anche nella concreta evenienza può essere escluso a priori l’intervento di confusioni e di grossolani atti di imperizia, come pure di un danno alla salute cagionato intenzionalmente.

                                         In esito a quanto precede, ricordato che secondo l’Alta Corte è soltanto eccezionalmente che un errore di trattamento può impegnare la responsabilità dell’assicuratore LAINF, occorre concludere all’inesistenza di un fattore esterno straordinario e, quindi, di un infortunio ai sensi di legge.

                                         La decisione su opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso presentato da RI 1 respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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