Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.01.2020 35.2019.85

January 30, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,289 words·~26 min·3

Summary

Discusso il rifiuto di assegnare una rendita d'invalidità per pretesa ritrovata piena capacità lavorativa nella professione abituale. Rinvio atti per perizia esterna

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2019.85   mm/DC

Lugano 30 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 28 maggio 2019 emanata da

CO 1   rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 14 ottobre 2015, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di magazziniera/addetta alle pulizie e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduta dalla scala esterna e ha battuto la spalla destra contro il muro della casa.

                                         A causa di questo evento, ella ha riportato la frattura pluriframmentaria della testa e del collo dell’omero destro con distacco parziale del trochite.

                                         Una RMN eseguita nel novembre 2016 ha poi evidenziato la presenza di una rottura parziale del tendine del muscolo sovraspinato, di uno spazio sottoacromiale esiguo e di un sfilacciamento del legamento gleno-omerale medio.

                                         Il 7 giugno 2017, l’assicurata è quindi stata sottoposta a un intervento artroscopico con decompressione sottoacromiale e ricostruzione della cuffia dei rotatori (tendini sopra- e infraspinato) (doc. 105).

                                         L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 maggio 2018, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, ritenuto che RI 1 avrebbe nel frattempo ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione alle dipendenze della ditta __________. All’assicurata è pure stato negato il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 176).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 180 e 184), in data 28 maggio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 206).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 28 giugno 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, il ripristino delle prestazioni assicurative a contare dal 21 marzo 2018 e, in via subordinata, l’esecuzione di una perizia medica volta a determinare le patologie di cui soffre e la loro incidenza sulla capacità lavorativa.

                                         A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente contesta principalmente il fatto di aver ritrovato una piena abilità lavorativa nella sua abituale professione di magazziniera/addetta alle pulizie, e ciò soprattutto alla luce di quanto è stato certificato dal dott. __________ (cfr. doc. I, p. 7: “Ha altresì evidenziato che la signora RI 1 è in grado di svolgere un lavoro per tutto il giorno con un grado occupazionale al 100% nell’attività di magazziniera. Ciò senza inspiegabilmente considerare il rapporto medico del PD Dr. med. __________ (cfr. doc. H) che la dichiara inabile al 100% nell’attività di magazziniera, al 30% nelle attività più leggere.”).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

                               1.5.   In replica, il patrocinatore dell’assicurata si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (doc. IX).

                                         L’amministrazione si è pronunciata in proposito il 27 settembre 2019 (doc. XI).

                               1.6.   In data 27 gennaio 2020 al TCA è pervenuto uno scritto con il quale il rappresentante dell’insorgente ha chiesto la data approssimativa di emanazione della sentenza (doc. XIII).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                         Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                               2.3.   Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

                               2.4.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

Nella RAMI 2004 U 529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b).

                               2.5.   In concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha ritenuto che RI 1 fosse in grado di riprendere, a tempo pieno e con un rendimento completo, l’esercizio della sua abituale professione di magazziniera/addetta alle pulizie presso la ditta __________, e ciò facendo capo essenzialmente al parere del proprio medico __________ (cfr. doc. 206, p. 7: “Raffrontando l’esigibilità ritenuta dal medico __________ – alla luce anche delle risultanze delle EFL – risulta che l’assicurata – su basi oggettive e tenuto conto dell’obbligo di diminuire le ripercussioni economiche di un danno alla salute – è in grado di riprendere l’attività da ultimo esercitata in misura completa.” – il corsivo è del redattore).

                                         In effetti, in occasione della visita di chiusura del 20 febbraio 2018, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha attestato una capacità lavorativa del 100% “per quanto riguarda l’attività di magazziniera, donna di pulizie presso l’impresa di famiglia e, per quanto riguarda le altre attività lavorative, da un punto di vista medico-teorico, sono esigibili attività leggere e mediamente pesanti che comportino saltuariamente anche compiti pesanti mentre leggermente limitati i lavori molto ripetitivi con l’arto superiore destro sopra l’altezza delle spalle …” (doc. 161, p. 6).

                                         Il 14 marzo 2018 ha avuto luogo una visita di controllo presso il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia. In quell’occasione, a fronte della persistenza di dolori alla spalla destra, il medico curante specialista ha rilevato di non aver ancora escluso la possibile presenza di un low grade infect e, al riguardo, ha auspicato che l’assicurata potesse essere visitata dal PD dott. __________ (doc. 163).

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, il patrocinatore della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica.

                                         Con certificazione del 14 giugno 2018, il dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia e Professore ordinario presso l’Università __________ di __________, ha diagnosticato una sospetta ri-rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra e consigliato l’esecuzione di un nuovo intervento artroscopico con eventuale revisione della cuffia e tenotomia del capolungo del bicipite (doc. 180, p. 8).

                                         Con rapporto 24 luglio 2018, il dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia, ha confermato il sospetto di una ri-rottura della cuffia rotatoria destra e l’indicazione a sottoporre l’assicurata ad artroscopia diagnostica e, eventualmente, terapeutica. Lo specialista privatamente consultato dall’insorgente ha inoltre precisato che quest’ultima avrebbe dovuto “evitare di sollevare pesi superiori ai 3 kg, di lavorare con gli arti elevati, di eseguire attività lavorative e ripetitive per gli arti superiori per almeno 1 anno e fino alla risoluzione completa della sintomatologia. È da preferire una mansione lavorativa sedentaria ed impiegatizia.” (doc. 184, p. 5).

                                         In data 29 novembre 2018, l’assicurata è stata visitata dal PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia. Dal relativo referto risulta la diagnosi di dolorosità e limitazione della rotazione esterna a livello della spalla destra. Lo specialista incaricato dall’amministrazione ha quindi rilevato che, radiologicamente, la cuffia dei rotatori si presenta in buono stato, sottolineando la difficoltà a determinare il ruolo giocato dalla rottura parziale del tendine sottoscapolare. In queste condizioni, entrerebbe in linea di conto l’esecuzione di un’artroscopia di revisione, il cui esito sarebbe, a suo avviso, comunque piuttosto sfavorevole. Il PD __________ ha infine dichiarato la ricorrente completamente inabile nell’attività di magazziniera, mentre in attività leggere adeguate ella presenterebbe una capacità del 70% (cfr. doc. 190).

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione, l’istituto resistente ha invitato il proprio medico __________ a prendere posizione sulla documentazione acquisita nel frattempo. Questo in particolare il tenore dell’apprezzamento da lui allestito il 12 febbraio 2019:

" (…). Dal punto di vista anatomico, non vi sono lesioni funzionali oggettivabili strumentalmente dimostrate che possono spiegare lo stato di inabilità denunciato dall’assicurata, mentre da un punto di vista funzionale nei referti espressi dal prof. __________ non si fa alcun accenno alla misurazione dell’articolarità, mentre lo si ha in quello del dott. __________ che denota una buona articolarità di ben 150° in elevazione attiva e completa se si considera l’elevazione passiva. In tale ultima relazione il dott. __________ afferma che deve evitare di sollevare pesi superiori ai 3 kg oltre ad eseguire attività lavorative ripetitive con gli arti superiori.

Tale affermazione è contraria alle indicazioni della medicina del lavoro ove a fronte di misurazioni accurate (come per esempio nei test di EFL) e parametriche il valore di riferimento è di 5 kg, inoltre se la lesione è accertata non vi è certo un limite temporale per quanto riguarda i limiti funzionali perché questa sarebbe assolutamente definitiva e non avrebbe senso considerarla come guaribile o modificabile in un anno.

Solo il PD dr. med. __________ afferma che vi sono limitazioni funzionali della mobilità dell’arto superiore ma afferma però anche che l’imaging della cuffia è buono e che non vi è la possibilità di stimare la lesione del sottoscapolare, pertanto sconsiglia in ogni caso un intervento chirurgico. Tutti i sanitari che hanno visitato la paziente in Svizzera, tranne il PD dr. med. __________, e cioè il dr. med. Domenghini e il dott. med. __________, l’intero staff medico e paramedico della Clinica __________ hanno riscontrato una articolarità in elevazione anteriore che varia dai 150 ai 170°, compreso peraltro anche il dott. __________.

Da notare che durante la visita __________, durante il test EFL si attuano particolari accorgimenti per definire l’attendibilità di quanto riportato dal paziente (per esempio lo svestirsi senza difficoltà mentre si evidenzia una difficoltà pressoché totale all’elevazione durante la visita) e si confrontano tutti questi dati con il dato clinico soprattutto con quello strumentale.

(…).

Il medico __________ nella sua valutazione circa la capacità lavorativa si è attenuto quindi scrupolosamente al test EFL, riportando valori che però egli stesso ha potuto constatare nel corso della visita __________ oltre alle valutazioni degli altri colleghi.

Nella sua valutazione infatti si tiene presente anche a scopo preventivo la limitazione funzionale che comunque quella spalla avrebbe avuto nel tempo.

Nella sua relazione afferma:

“esigibilità lavorativa: nessuna limitazione per sollevare pesi molto leggeri fino a 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso può sollevare pesi medi di 10-25 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado può sollevare pesi pesanti fino all’altezza dei fianchi, mai può sollevare pesi molto pesanti superiori ai 45 kg fino all’altezza dei fianchi (…)”.

Tale valutazione clinica ricalca sostanzialmente il test EFL da lui stesso prescritto e soddisfa peraltro anche le raccomandazioni del PD dr. med. __________ con la prescrizione di astenersi dal portare fardelli pesanti. (…).” (doc. 193)

                                         Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha ancora interpellato il PD dott. __________, invitandolo a precisare la propria valutazione della capacità/esigibilità lavorativa (doc. 194).

                                         Lo specialista in questione ha così risposto in data 23 maggio 2019:

" (…). Ich habe o.g. Patientin am 29.11.2018 in der Sprechstunde gesehen. Sie hat einen Zustand nach Rotatorenmanschettenrekonstruktion. Sie war schmerzhaft. Sie konnte den Arm bis etwa zur Horizontalen heben.

Als Magazinerin wird zum Teil Belastungen auf Kopf- oder Überkopfhöhe verlangt. Schmerzhaftigkeiten nach Rotatorenmanschettenrekonstruktionen führen deshalb zu einer Einschränkung der Belastbarkeit. Die Patientin gab an, dass sie dies so nicht machen könne. Sie könne nicht belasten.

Angesichts der Schmerzen und der Funktionseinschränkung würde ich Sie als Magazinerin als nicht mehr arbeitsfähig einstufen.

Leichte Tätigkeiten auf Bauchhöhle sollten hingegen teilweise möglich sein. Administrative Tätigkeiten und repetitive Tätigkeiten führen häufig in diesen Zuständen zu Schmerzexazerbationen. Deshalb würde ich Sie etwas als 30% leistungsfähig, respektive arbeitsfähig einzustufen.” (doc. 204 – il corsivo è dl redattore)

                               2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                               2.7.   Nel caso sub judice, questa Corte non può confermare la decisione su opposizione impugnata che ha dichiarato l’insorgente totalmente abile nella sua abituale professione di magazziniera/addetta alle pulizie con tutto ciò che ne è conseguito dal profilo del diritto alle prestazioni. In effetti, in merito alla questione della capacità lavorativa legata ai postumi residuali dell’infortunio assicurato, agli atti figurano referti contraddittori – da una parte quelli dei dottori __________ e __________, reumatologo, autore della valutazione EFL agli atti, dall’altra quelli elaborati dai dottori __________ e __________, quest’ultimo interpellato dall’assicuratore LAINF stesso, il quale gli ha messo a disposizione l’intera documentazione, compresa la descrizione delle mansioni che RI 1 era chiamata a svolgere (cfr. doc. 188) - che non consentono al TCA di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro. In questo contesto, va pure segnalato che, anche in occasione della degenza 5-30 ottobre 2017 presso la Clinica di riabilitazione di __________, i sanitari non avevano ritenuto esigibile che l’assicurata riprendesse l’esercizio dell’attività di magazziniera (cfr. doc. 131, p. 2).

                                         In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

                                         Tutto ben considerato, dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei referti medici sui quali l’istituto assicuratore ha fondato la propria decisione di ritenere l’assicurata in grado di riprendere l’esercizio, a tempo pieno e con un rendimento completo, dell’attività di magazziniera e addetta alle pulizie, dubbi che inducono questo Tribunale a scostarsene (per un caso in cui il TF ha annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova decisione, ritenendo che i referti agli atti dei medici curanti dell’assicurato fossero atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio circa la pertinenza del parere espresso dal medico CO 1 a proposito della capacità lavorativa, si veda la STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3).

                               2.8.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata essenzialmente sul parere del proprio medico __________ (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

                                         Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto ad accertare la capacità lavorativa della ricorrente tenuto conto del danno alla salute infortunistico.

                                         Nell’ipotesi in cui dovesse risultare che l’assicurata non ha una piena capacità lavorativa nella precedente professione, occorrerebbe ancora appurare, sempre ai fini dell’eventuale diritto a una rendita d’invalidità, se ella potrebbe meglio sfruttare la sua capacità lavorativa residua sul mercato generale del lavoro che si suppone equilibrato.

                                         Simultaneamente al diritto alla rendita l’amministrazione, alla quale gli atti sono già da retrocedere, procederà ad approfondire anche quello all’IMI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Per quanto ricevibile, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

L’CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                Gianluca Menghetti

35.2019.85 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.01.2020 35.2019.85 — Swissrulings