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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.12.2019 35.2019.78

December 2, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,429 words·~42 min·6

Summary

Assicurato non ha diritto ad un AGI in ambito infortunistico ex art. 38 OAINF come a ragione deciso dall'amministrazione

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 35.2019.78   cr

Lugano 2 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2019 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 14 maggio 2019 emanata da

CO 1  rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 31 dicembre 2016 RI 1, nato nel 1976, in precedenza attivo quale collaboratore nella ristorazione presso __________, ma a quel momento al beneficio prestazioni da parte dell’AI (rendita intera di invalidità a partire dal 1° marzo 2015, poi ridotta ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2015), a seguito di una caduta, ha riportato un grave trauma cranico.

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (indennità giornaliere al 100%, come da comunicazione del 26 marzo 2018, cfr. doc. 73).

                               1.2.   In data 24 maggio 2018 la rappresentante dell’assicurato, avv. __________ della RA 1, ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di assegnazione di un assegno per grandi invalidi (di seguito AGI) per la necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

                                         Di tale richiesta la patrocinatrice dell’assicurato ha pure informato in data 4 giugno 2018 l’assicuratore LAINF (cfr. doc. 79).

                                         L’Ufficio AI, con progetto di decisione del 28 giugno 2018, poi confermato con decisione del 27 settembre 2018, ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad un AGI, ritenendo che essendo in presenza di necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana di origine esclusivamente infortunistica, la stessa non possa essere presa a carico da parte dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Contro tale decisione, l’assicurato, rappresentato dalla Consulenza giuridica andicap, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, mettendo in evidenza come l’Ufficio AI, nonostante il bisogno accertato e non contestato di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, abbia rifiutato di accordare all’interessato il diritto ad un AGI di grado lieve unicamente per ragioni di coordinamento tra assicurazioni sociali, reputando che essendo il danno alla salute di natura infortunistica spetti esclusivamente all’assicuratore contro gli infortuni intervenire, come previsto dall’art. 66 cpv. 3 LPGA.

                                         Tale ricorso è stato evaso da questo Tribunale con STCA 32.2018.185 di data odierna.

                                         La richiesta di AGI è stata quindi trasmessa all’assicuratore LAINF.

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 21 marzo 2019 l’CO 1 ha rifiutato di concedere all’assicurato un assegno per grandi invalidi (AGI) dell’assicurazione contro gli infortuni, ritenendo che lo stesso sia “in grado di eseguire autonomamente tutti gli atti ordinari della vita senza particolari problemi. L’unico aiuto di cui necessita (spostarsi/contatti sociali) non risulta essere di entità notevole”.

                                         L’assicuratore LAINF ha aggiunto che l’aiuto di cui abbisogna l’interessato può rientrare nell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, prestazione prevista dall’AI ma non dall’assicurazione infortuni, invitando l’Ufficio AI “a riesaminare il diritto a prestazione” (doc. 126).

A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato, sempre per il tramite della RA 1, con decisione su opposizione del 14 maggio 2019 l’CO 1 ha nuovamente rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad un AGI, ritenendo che lo stesso non abbia bisogno né di aiuto per compiere gli atti ordinari della vita, né di una sorveglianza personale permanente (doc. A2).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 13 giugno 2019 l’assicurato, sempre patrocinato dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento, in via principale, di un AGI di grado medio retroattivamente dal 1° marzo 2017 o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore LAINF per complemento istruttorio per il tramite di un accertamento medico e susseguente accertamento sul posto (doc. I).

                                         La rappresentante legale dell’assicurato ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

                                         Sostanzialmente la rappresentante legale ha evidenziato come dal rapporto dell’incontro a domicilio del 13 dicembre 2018 siano emersi chiari indizi in favore di una grande invalidità dell’interessato, in particolare bisognoso in maniera permanente “di un aiuto diretto da parte di terzi in modo notevole e regolare nell’atto di spostarsi e mantenere i contatti sociali e di un aiuto indiretto da parte di terzi in modo notevole e regolare nell’atto di mangiare, nonché di sorveglianza personale permanente nell’assunzione dei medicamenti”.

                                         Per tali ragioni, ella ha dunque considerato che l’assicurato abbia diritto “ad un AGI LAINF di grado medio giusta l’art. 38 cpv. 3 lett. b OAINF”, chiedendo che tale diritto venga riconosciuto dal 30 marzo 2017, in quanto “il bisogno di aiuto è verosimilmente presente da quando l’assicurato ha fatto ritorno al proprio domicilio dopo il periodo di riabilitazione alla Clinica __________” (doc. I).

                               1.5.   Con la risposta di causa l’assicuratore infortuni ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. VIII).

                               1.6.   In data 26 agosto 2019 la patrocinatrice dell’assicurato ha ribadito le contestazioni sollevate in sede ricorsuale e fatto presente che l’assicuratore LAINF ha nuovamente sollecitato in data 13 agosto 2019 un rapporto dettagliato sullo stato neurologico e neuropsicologico attuale dell’interessato (doc. X + A4).

                                         L’avv. __________ ha, inoltre, trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. X/A5-12).

                                         Tale scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’assicuratore LAINF (doc. XI), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è ora chiamato a stabilire se l’CO 1 ha correttamente o meno rifiutato di accordare all’assicurato il diritto ad un assegno per grande invalido o se al contrario, come da lui preteso, egli abbia diritto ad un AGI di grado medio ai sensi dell’art. 38 cpv. 3 lett. b OAINF.

                                         Ai sensi dell’art. 26 LAINF in caso di grande invalidità (art. 9 LPGA), l'assicurato ha diritto all'assegno per grandi invalidi.

                                         Secondo l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

                                         Conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297 consid. 4a e riferimenti) sono determinanti i seguenti atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/coricarsi; mangiare; provvedere all'igiene; andare al gabinetto (fare i propri bisogni); spostarsi all’interno o all'esterno e stabilire contatti.

                                         Affinché vi sia necessità di aiuto per compiere un atto ordinario della vita comportante più funzioni parziali, non è obbligatorio che la persona assicurata richieda l’aiuto di terzi per tutte o per la più parte delle funzioni parziali; è per contro sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di terzi per una solta di queste funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2). Le funzioni parziali di un atto ordinario della vita possono tuttavia essere prese in considerazione soltanto una volta in tutto laddove l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi per compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF 9C_688/2014 del 1. giugno 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 del 14 ottobre 2014 consid. 4.4). Infine, il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se l’assicurato è ancora in grado di compiere una funzione parziale, allorquando quest’ultima non gli serve più a nulla (DTF 117 V 146 consid. 3b).

                                         Secondo l'art. 38 cpv. 1 OAINF, l’assegno mensile per grandi invalidi è il sestuplo dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato per una grande invalidità di grado elevato, il quadruplo per una di grado medio e il doppio per una di grado esiguo.

                                         La grande invalidità è considerata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ne è il caso se necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi, per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (art. 38 cpv. 2 OAINF).

                                         La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (lett. a) dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, oppure (lett. b) dell’aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna di una sorveglianza personale permanente (art. 38 cpv. 3 OAINF).

                                         La grande invalidità è di grado esiguo se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita (lett. a) dell’aiuto di terzi in modo regolare e considerevole per compiere almeno due atti ordinari della vita, oppure (lett. b) abbisogna di una sorveglianza personale permanente, oppure (lett. c) in modo durevole, di cure particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità, oppure (lett. d) se a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi (art. 38 cpv. 4 OAINF).

                                         La giurisprudenza ha peraltro stabilito che l’aiuto necessario può consistere non soltanto nell’aiuto diretto di un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una sorveglianza della persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti della vita, ad esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita che altrimenti rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica (cosiddetto aiuto indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e riferimenti).

                                         Il diritto all’assegno per grandi invalidi previsto dall’assicurazione contro gli infortuni va valutato secondo gli stessi criteri validi nell’assicurazione per l’invalidità e in quella per la vecchiaia e i superstiti (cfr. DTF 127 V 115, consid. 1d; SVR 2004 AHV 19, p. 61, consid. 1.2; STFA del 25 aprile 2005 nella causa M., U 442/04, consid. 1).

                               2.2.   Dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, già beneficiario di un quarto di rendita AI per ragioni psichiatriche, in data 31 dicembre 2016, è caduto mentre si trovava all’esterno di un bar, riportando un grave trauma cranico per il quale il giorno stesso si è reso necessario un intervento di “craniotomia fronto-temporo-parietale destra, posa di PIC frontale destra” presso in Servizio di neurochirurgia del __________ (doc. 25).

                                         A tale intervento ne sono poi seguiti altri due (in data 19 gennaio 2017 revisione di lembo cranico e confezione di nuova plastica durale e il 1° febbraio 2017 cranioplastica destra con osso autologo).

                                         Dalle valutazioni neuropsicologiche eseguite, è risultato che l’assicurato presenta problemi cognitivi e mnesici.

                                         In particolare, dalla valutazione neuropsicologica del 4 aprile 2017 dell’unità operativa di neuropsicologia e logopedia della Clinica __________ è emerso che l’assicurato, all’ingresso, presentava un quadro cognitivo caratterizzato da sintomatologia disesecutiva (impulsività, scarsa flessibilità cognitiva, difficoltà di pianificazione) e disturbi mnesici. Il quadro è progressivamente migliorato, con all’uscita un maggiore controllo dell’impulsività ed il monitoraggio del comportamento, miglioramento della capacità mnesica di apprendimento e di ritenzione del materiale verbale e visivo e maggiore consapevolezza rispetto ai deficit cognitivi (cfr. pag. 621-623 inc. AI 32.2018.185).

                                         Dal rapporto di uscita del 5 maggio 2017 dalla Clinica __________ emerge che i sanitari, dopo avere riscontrato parametri di Funtional Indipendence Measure (FIM) sotto la media, hanno attestato una completa autonomia dell’assicurato nelle attività della vita quotidiana (potrebbe vivere da solo), ponendo tuttavia quale esito del ricovero un rientro a domicilio “con assistenza famigliare (caregiver)” e un’incapacità alla guida “per lo stato cognitivo e il rallentamento psicomotorio” (pag. 646 inc. AI 32.2018.185).

L’esistenza dei problemi cognitivi è poi stata confermata anche dallo psichiatra curante, dr. __________, nel rapporto medico del 11 maggio 2017, ha rilevato che “dalla dimissione dall’__________ sto vedendo il paziente settimanalmente nell’ambito di colloqui sempre congiunti con la moglie (i colloqui hanno molto la funzione di sostenere la compliance del paziente ai vari trattamenti riabilitativi ma anche di sostenere la consorte), che stante i deficit cognitivi derivanti dalle lesioni cerebrali si trova a doverlo gestire ed accompagnare in ogni sua uscita – il paziente non è in grado di affrontare la breve trasferta dal domicilio allo studio dello scrivente autonomamente – attualmente l’unica uscita che effettua in autonomia a scopo riabilitativo è quello di recarsi alla __________ vicino a casa sua per piccoli acquisti commissionati dalla moglie” (cfr. doc. 165 inc. AI 32.2018.185).

                                         Nel formulario “richiesta per adulti: assegno per grandi invalidi AI”, presentato in data 24 maggio 2018, la rappresentante legale dell’interessato ha indicato che l’assicurato non necessita di aiuto negli atti ordinari della vita consistenti nel “vestirsi/svestirsi”, “alzarsi/sedersi/coricarsi”, “mangiare”, “provvedere all'igiene personale (cura del corpo)”, “andare al gabinetto (fare i propri bisogni)”, mentre abbisogna di aiuto in quello di “spostarsi/mantenimento dei contatti sociali”, visto che “la maggior parte del tempo la trascorre in casa; si sposta se accompagnato dalla moglie”.

                                         Inoltre, è stato indicato che l’assicurato non necessita di cure infermieristiche, né di sorveglianza personale, mentre è stata posta in rilievo la necessità per l’assicurato di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, rispondendo in maniera affermativa a tutte le domande concernenti tale ambito e meglio:

" (…)

5.1. Accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana

A causa delle limitazioni imposte dal danno alla salute necessita di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana?

“Sì”.

Sono necessarie prestazioni assistenziali, le quali le permettono di abitare autonomamente?

“Sì”.

In caso affermativo, da quando e in quale forma?

“Dal 31 dicembre 2016. La moglie prende gli appuntamenti medici per l’assicurato, tiene i contatti per le questioni assicurative del marito; il marito non è in grado di aiutare la moglie nella gestione dell’economia domestica.”

Necessita di accompagnamento per i contatti ed il disbrigo di attività al di fuori dell’abitazione?

“Sì”.

In caso affermativo, da quando e in quale forma?

“Dal 31 dicembre 2016. Da solo non si reca in luoghi sconosciuti; la moglie lo accompagna anche per delle passeggiate e per facilitare i contatti.”

Necessita della presenza di un terzo per evitare un isolamento?

“Sì”.

In caso affermativo, da quando e in quale forma?

“Passa la maggior parte del tempo in casa; quando la moglie rientra dal lavoro lo accompagna fuori.” (…)” (Doc. 186 inc. AI 32.2018.185)

La correttezza di queste indicazioni è stata confermata dal medico curante dell’interessato, dr. __________, il quale nel formulario “Allegato al modulo di richiesta per un assegno grandi invalidi dell’AVS o dell’AI (compilato dal medico)”, redatto il 3 giugno 2018, ha attestato che l’assicurato è affetto da “deficit cognitivo mnestico attentivo esecutivo – esiti da severo trauma cranico – sindrome depressiva – carcinoma uroteliale” e risposto affermativamente alla domanda “le indicazioni sulla grande invalidità al n. 3 (pagina 3 e 4) corrispondono alle Sue constatazioni?”: “Sì” (cfr. doc. 190 inc. AI 32.2018.185).

                                         Il dr. __________, psichiatra del SMR, nelle annotazioni del 20 giugno 2018, ha considerato che “sulla base della documentazione in dossier, delle diagnosi formulate e della sintomatologia descritta è dal punto di vista medico giustificata la necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana a partire dal 31 dicembre 2016” (doc. 196 inc. AI 32.2018.185).

                                         A fronte della trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio AI al fine di valutare l’esistenza di una grande invalidità, l’assicuratore LAINF ha predisposto in data 13 dicembre 2018 un incontro al domicilio dell’interessato, alla presenza, oltre che dello stesso e di sua moglie, anche della sua rappresentante legale e del suo psichiatra curante, dr. __________ (cfr. doc. 105).

                                         In tale occasione il case manager responsabile del caso ha indicato che “l’assicurato lamenta difficoltà di concentrazione e di memoria. Dimentica facilmente gli appuntamenti dal medico. La moglie si occupa di verificare e di ricordare al marito tutti gli appuntamenti. L’assunzione dei medicamenti deve essere sistematicamente controllata dalla moglie. La farmacia gli prepara le dosi giornaliere per tutta la settimana. La capacità di orientamento è notevolmente ridotta”.

                                         Riguardo alla farmacoterapia da assumere e alle visite mediche, in particolare, dal rapporto d’incontro risulta che:

" Assume una dozzina di pastiglie al giorno. Come riferito in precedenza, la farmacia gli prepara le dosi giornaliere per tutta la settimana. La moglie veglia affinché le assuma regolarmente, ma poiché da circa 3 mesi ha cambiato orari e giorni di lavoro (lavora al 60% presso la __________ di __________) fa più fatica a controllarlo. Fino a 3 mesi fa lavorava solo al mattino per cui gli era più facile assistere il marito e controllare che assumesse regolarmente i medicamenti. Da 3 mesi lavora in modo irregolare ma almeno 1 o 2 giorni alla settimana lavora tutto il giorno, per cui il marito è a casa da solo e gli risulta più difficile controllarlo.

1 volta alla settimana si reca dal dottor __________, psichiatra. Le sedute gli fanno molto bene. Si sente rassicurato dopo le sedute. Con il medico, ultimamente, le sedute consistono in passeggiate durante le quali parlano. Normalmente fanno lo stesso giro che ormai ha memorizzato ma se appena l’itinerario cambia leggermente va subito in confusione e si disorienta. Non ci sono altre visite neurologiche o neuropsicologiche programmate.” (Doc. 105)

Passando poi in rassegna gli atti quotidiani della vita, nel rapporto d’incontro è stato indicato quanto segue:

" Vestirsi:

la moglie ha organizzato l’armadio in modo tale da agevolare la scelta degli indumenti. Il marito sa esattamente dove si trovano pantaloni, camicie, pullover, ecc.). Sceglie in modo autonomo cosa mettersi. Non necessita di aiuto.

Cibo:

la moglie prepara il cibo che il marito deve solo scaldarsi. Spesso mangia del cibo freddo. Tuttavia, capita ogni tanto che il marito dimentichi di mangiare, per cui alla sera ritrova il cibo intatto. A volte durante tutto il giorno beve solo caffè, anche 5 o 6 tazzine. La gestione del cibo risulta pertanto disordinata.

Non necessita di aiuto per portare il cibo alla bocca o per sminuzzare il cibo.

Cura del corpo:

per pettinarsi e radersi non necessita di aiuto.

Si lava e fa la doccia da solo anche se non la fa sempre regolarmente. A volte la moglie lo deve stimolare. Spesso confonde lo shampoo con il balsamo.

Rivestirsi, svuotare gli intestini e svuotare la vescica:

non necessita di aiuto.

Spostarsi:

nell’appartamento non ci sono problemi come pure nei pressi del palazzo. Ultimamente riesce a spingersi fino al __________. Effettua comunque solo itinerari conosciuti.

Mantenimento dei contatti sociali:

non legge molto anche perché fa fatica per la diplopia. Non ama guardare la televisione perché dimentica quello che sente. Usa poco il telefono. Non usa internet. Comunica con i familiari tramite la chat di famiglia (What’s App). Non ha un abbonamento telefonico ma una scheda prepagata.” (Doc. 105)

Infine, riguardo alla sorveglianza personale, dal rapporto d’incontro emerge:

" Sorveglianza personale (anche indiretta):

come già riferito, la moglie deve continuamente sorvegliare affinché il marito assuma i medicamenti o ricordi gli appuntamenti oppure mangi regolarmente. Senza l’aiuto della moglie non riesce ad allontanarsi da casa. Non necessita di assistenza medica a domicilio se non nel controllo dell’assunzione dei medicamenti, assistenza garantita prevalentemente dalla moglie, con l’aiuto della farmacia e anche dello psichiatra dottor __________.” (Doc. 105)

                                         Facendo capo ai risultati dell’inchiesta appena esposti, nella decisione del 21 marzo 2019 l’assicuratore LAINF ha rifiutato all’assicurato il diritto ad un AGI, ritenendo che “pur non negando che i disturbi psico-organici dell’interessato dovuti all’infortunio da noi assicurato provocano delle limitazioni, non possiamo ritenere date le premesse dei succitati articoli di legge (art. 26 LAINF e 9 LPGA, n.d.r.). Infatti, anche dalla richiesta depositata presso l’AI, risulta che l’interessato non ha impedimenti motori ed è in grado di eseguire autonomamente tutti gli atti ordinari della vita senza particolari problemi. L’unico aiuto di cui necessita (spostarsi/contatti sociali) non risulta essere di entità notevole. L’aiuto accordato dai familiari ha lo scopo di strutturare la sua giornata e impedire che cada in uno stato di abbandono. Lo stesso può rientrare nell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, prestazione prevista dall’AI ma non dall’assicuratore infortuni. L’AI che ci legge in copia è invitata a riesaminare il diritto a tale prestazione” (doc. 126).

Nella decisione su opposizione del 14 maggio 2019, l’CO 1 ha poi nuovamente rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad un AGI (LAINF), ritenendo che lo stesso non abbia bisogno né di aiuto per compiere gli atti ordinari della vita, né di una sorveglianza personale permanente (doc. A2).

Di parere opposto la sua rappresentante legale, a mente della quale l’interessato necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere due atti ordinari della vita (mangiare e spostarsi), oltre che di una sorveglianza personale permanente nell’assunzione dei medicamenti (doc. I).

                               2.3.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può concordare con la pretesa della rappresentante legale dell’interessato di riconoscere l’esistenza di una grande invalidità di grado medio, per le ragioni qui di seguito esposte.

                            2.3.1.   Innanzitutto, il TCA rileva che - come meglio precisato, in maniera dettagliata, nella parallela procedura in materia AI oggetto della STCA 32.2018.185 di data odierna - l’aiuto permanente da parte di terzi di cui necessita l’assicurato, in ragione dei suoi disturbi cognitivo-mnestici, al fine di poter continuare a vivere al domicilio e consistente in un permanente bisogno di controllo e di istruzioni da parte della moglie, rientra esattamente nel concetto di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, introdotto con la 4° revisione della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità unicamente in tale assicurazione sociale (cfr. art. 42 cpv. 3 LAI; art. 37 cpv. 2 lett. c OAI e 37 cpv. 3 lett. e OAI; art. 38 OAI), ma non, parimenti, nell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. art. 26 LAINF e 38 OAINF) (cfr. cfr. KOSS - Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, [Hürzeler/Kieser éd.], 2018, ad art. 26 LAINF n. 16).

Per tale ragione, dunque, la necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana non rientra tra le condizioni da adempiere per avere diritto ad un AGI da parte dell’assicuratore LAINF e non va, quindi, qui presa in considerazione (cfr. STF 8C_994/2010 consid. 6.3.)

                                         A tale proposito, va qui nuovamente sottolineato come l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI non comprende né l’aiuto di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita, né le cure o la sorveglianza personale. Esso rappresenta piuttosto un aiuto complementare e autonomo, fornito nella forma di un aiuto diretto o indiretto a delle persone che presentano un danno alla salute fisica, psichica o mentale (DTF 133 V 450 consid. 9). Questo aiuto interviene laddove, a causa di un danno alla salute, l’assicurato non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona (art. 38 cpv. 1 lett. a OAI), non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona (lett. b) oppure rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (lett. c). Nella prima eventualità, l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana deve permettere alla persona interessata di gestire lei stessa la sua vita quotidiana. Esso interviene allorquando la persona necessita d’aiuto per almeno una delle attività seguenti: strutturare la giornata, affrontare le situazioni della realtà quotidiana (ad esempio, problemi di vicinato, questioni legate alla salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività amministrative), conduzione della propria economia domestica (istruzione e sorveglianza/controllo), conformemente alla cifra marginale 8050 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), la cui conformità alla legge e alla costituzione è stata ammessa dal Tribunale federale (DTF 133 V 450).

                                         Nella seconda eventualità (accompagnamento per attività esterne), l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana deve consentire alla persona assicurata di lasciare il proprio domicilio per certe attività o appuntamenti, quali gli acquisti, gli svaghi o i contatti con gli uffici amministrativi, il personale sanitario, il parrucchiere, la posta o la banca (STF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008 consid. 3).

                                         Dall’esame degli atti dell’incarto AI e di quelli dell’incarto LAINF, risulta la costante necessità per l’assicurato di far capo all’aiuto di un terzo (nel caso specifico la moglie) per prendere gli appuntamenti medici e poi ricordare di rispettarli; per intrattenere i contatti per le questioni assicurative; affinché gli venga rammentato di assumere i numerosi farmaci giornalieri di cui necessita (preparati settimanalmente dalla farmacia) e poi controllare costantemente che li abbia effettivamente presi; inoltre, il marito è in grado di vestirsi autonomamente, ma solo grazie al fatto che la moglie ha provveduto a sistemare il suo armadio in maniera tale che egli possa poi prendere da solo i vestiti; può farsi la doccia autonomamente, ma a volte la moglie deve stimolarlo affinché la faccia; egli non è in grado di cucinare, per cui la consorte gli lascia il pasto già pronto, solo da scaldare, ma nonostante ciò, quando la moglie è al lavoro (ella lavora al 60%, con 1-2 giorni nei quali è via tutta la giornata, n.d.r.), a volte mangia solo cibi freddi, a volte dimentica di mangiare, a volte beve solo caffè in tutta la giornata; infine, l’interessato non è in grado di aiutare la moglie nella gestione dell’economia domestica (cfr. doc. 186 inc. AI 32.2018.185 e doc. 105 inc. LAINF).

                                         Tutti questi bisogni dell’interessato corrispondono precisamente all’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana finalizzato a rendere possibile una vita autonoma al domicilio e impedire che l’interessato debba essere ricoverato in un istituto, trattandosi di situazioni che, secondo la cifra marginale 8050 CIGI, necessitano di aiuto nella strutturazione della giornata; sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (per es. questioni legate alla salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività amministrative); aiuto nella conduzione della propria economia domestica.

                                         Ciò è pure stato riconosciuto, come visto, dallo psichiatra del SMR, dr. __________, nelle annotazioni del 20 giugno 2018, considerando che “sulla base della documentazione in dossier, delle diagnosi formulate e della sintomatologia descritta è dal punto di vista medico giustificata la necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana a partire dal 31 dicembre 2016” (doc. 196 inc. AI 32.2018.185).

                                         Del resto, questo Tribunale rileva che lo stesso assicurato, nella domanda di assegno per grandi invalidi dell’AI presentata in data 24 maggio 2018, ha indicato che la grande invalidità non deriva dal bisogno di aiuto per compiere gli atti ordinari della vita (ad eccezione dell’atto di spostarsi), bensì dalla necessità di accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana (cfr. doc. 186 inc. AI 32.2018.185, corsivo della redattrice).

                                         Per tali ragioni, il TCA, nella parallela procedura in ambito AI sfociata nella sentenza STCA 32.2018.185 di data odierna, ha concluso che l’assicurato va considerato grande invalido, con diritto ad un AGI di grado lieve a partire dal mese di dicembre 2017, proprio in ragione della necessità di ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI.

                            2.3.2.   Passando, invece, all’esame dei requisiti posti dalla Legge contro gli infortuni per accordare il diritto ad un AGI in tale settore (art. 26 LAINF e 38 OAINF), questo Tribunale concorda con l’amministrazione nel ritenere che, nel caso di specie, non siano soddisfatti.

Contrariamente a quanto preteso dalla rappresentante del ricorrente in sede ricorsuale – chiedendo (diversamente da quanto avvenuto nel ricorso in materia AI, nel quale ha invece postulato l’attribuzione di un AGI AI di grado lieve in ragione della necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, cfr. doc. I inc. 32.2018.185) il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi di grado medio in applicazione dell’art. 38 cpv. 3 lett. b OAINF (“la grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita dell’aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna di una sorveglianza personale permanente”) - il TCA non ritiene che, nella fattispecie concreta, l’assicurato abbisogni di aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere l’atto del mangiare.

Come ben spiegato dalla moglie dell’assicurato in occasione dell’incontro a domicilio del 13 dicembre 2018, difatti, ella deve sì preparare il pasto per il marito e ricordargli di mangiare, ma egli è poi in grado di mangiare autonomamente, anche se poi a volte mangia solo piatti freddi, a volte dimentica di mangiare, a volte beve solo caffè (5-6 tazze) per l’intera giornata (cfr. doc. 105).

La descrizione fornita dalla moglie dell’interessato permette di escludere che egli necessiti di un aiuto sia diretto che indiretto per quanto concerne il compimento di tale atto, non presentando limitazioni funzionali tali da dover essere supplite da terzi, come nel caso in cui un assicurato, pur essendo in grado di mangiare da solo, può farlo solo in modo difforme dall’usuale (cfr. DTF 106 V 158), ad esempio quando non è in grado di sminuzzare il cibo, o può mangiarlo solo sotto forma di puré o portarlo alla bocca solo con le dita (DTF 121 V 88).

L’aiuto di cui necessita l’assicurato, consistente in particolare nel preparargli il pasto e ricordargli di mangiare, configura, invece, a mente di questa Corte, conformemente alla giurisprudenza in materia, un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana e, in particolare, una necessità di aiuto nella strutturazione della giornata.

                                         La giurisprudenza federale ha, infatti, già avuto modo di precisare che la scelta degli alimenti e la preparazione dei pasti da parte di terzi non costituiscano delle funzioni parziali dell’atto della vita “mangiare”, ma rientrino invece nella gestione generale dell’economia domestica (cfr. STFA H 299/03 del 7 giugno 2004 consid. 3.4.; I 431/05 del 13 ottobre 2005 consid. 3.5.; I 652/06 del 25 luglio 2007 consid. 8.3.), ricompresa proprio nella nozione di accompagnamento ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 lett. a OAI al fine di consentire all’assicurato di continuare a vivere a casa (sul tema cfr. STF 9C_1056/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.3, nella quale l’Alta Corte ha ritenuto che “l'assuré est empêché en raison de ses limitations physiques de cuisiner et d'effectuer les tâches ménagères. Il nécessite donc l'assistance d'un tiers, sans laquelle il ne pourrait vivre de manière indépendante, pour les travaux ménagers auxquels s'étend l'accompagnement au sens de l'art. 38 al. 1 let. a RAI, dans la mesure où ceux-ci ne font pas partie des actes ordinaires de la vie selon l'art. 9 LPGA en relation avec l'art. 37 RAI (ATF 133 V 450 consid. 9 p. 466)”; vedi anche STF 9C_836/2017 del 20 aprile 2018, nella quale l’Alta Corte ha confermato il giudizio con il quale i primi giudici hanno ritenuto che lo stato di salute dell’interessato non gli impediva di compiere gli atti ordinari della vita, ma era tale da richiedere prestazioni di sostegno per permettergli di vivere in maniera indipendente, in particolare ricordandogli puntualmente di compiere gesti della realtà quotidiana quali, ad esempio, quello di mangiare).  

                                         Questo Tribunale concorda, invece, con l’avv. __________ nel considerare che l’assicurato abbisogna di aiuto, indiretto, per l’atto di spostarsi fuori casa.

                                         Come emerge dalla documentazione medica agli atti, difatti, a causa dei suoi disturbi psichici e, in particolare, delle difficoltà mnestico-cognitive, l’assicurato riesce a compiere in autonomia solo percorsi conosciuti, già effettuati per un numero sufficiente di volte con l’aiuto di una terza persona. Egli non è, al contrario, in grado di muoversi liberamente su percorsi non conosciuti, visto che a causa dei suoi problemi cognitivi si disorienta facilmente, come attestato in maniera chiara dal suo psichiatra curante (cfr. doc. 166 inc. AI 32.2018.185).

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, non può dunque essere accolta la richiesta di attribuzione di un assegno per grandi invalidi di grado medio ex articolo 38 cpv. 3 lett. b OAINF, ritenuto che l’interessato deve ricorrere all’aiuto regolare di terzi per compiere un solo atto ordinario della vita (spostarsi - in casa e all'esterno e stabilire contatti).

                                         Resta, quindi, da verificare se, come preteso dalla sua patrocinatrice nel ricorso presentato in materia LAINF, l’assicurato presenta una grande invalidità di grado esiguo, in ragione del bisogno di una sorveglianza personale permanente (art. 38 cpv. 4 lett. b OAINF).

                                         L’avv. __________ ha ritenuto tale condizione adempiuta per il fatto che, come risulta dal rapporto dell’incontro a domicilio del 13 dicembre 2018, la moglie deve sistematicamente controllare che l’assicurato assuma la propria farmacoterapia giornaliera, preparatagli per tutta la settimana dalla farmacia (cfr. doc. 105).

                                         Questo Tribunale non concorda con la parte ricorrente, per le seguenti ragioni.

                                         Va qui rammentato che la cifra marginale 8035 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, il concetto di sorveglianza personale permanente non si riferisce allo svolgimento degli atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari della vita non possono essere prese in considerazione ancora una volta per valutare la necessità della sorveglianza. Questo concetto va invece inteso come una prestazione medica e assistenziale necessaria a causa dello stato di salute fisico e/o psichico dell’assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza personale permanente se, per assenze mentali, un assicurato non può essere lasciato solo durante tutta la giornata (RCC 1986 pag. 512 consid. 1a con rinvii) o se l’assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo (RCC 1989 pag. 190 consid. 3b, 1980 pag. 66 consid. 4b; v. N. 8020). Per essere rilevante per il diritto alla prestazione la sorveglianza personale deve presentare un certo grado d’intensità. Non è sufficiente che l’assicurato soggiorni in un’istituzione specializzata e sia soggetto alla sorveglianza generale di quest’ultima. Si deve valutare in modo obiettivo, secondo le condizioni di salute dell’assicurato, se sia necessario un aiuto permanente o una sorveglianza personale (9C_608/2007). È di regola irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella valutazione della grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a seconda che l’assicurato viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in una casa di cura. Si può ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.

                                         La cifra marginale 8035 CIGI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, è simile alla precedente, con la sola precisazione che il concetto di sorveglianza va inteso “come una prestazione necessaria a causa dello stato di salute fisico, psichico e/o mentale dell’assicurato”.

Per la cifra 8036 CIGI, la sorveglianza deve essere di lunga durata e non “transitoria”, come ad esempio in caso di malattia intercorrente.

Con sentenza 8C_741/2017 del 17 luglio 2018 il TF ha in sostanza ripreso quanto stabilito nella citata sentenza 9C_608/2007 del 31 gennaio 2008 e figurante nella cifra marginale 8035 CIGI, affermando:

" (…)

3.3.2 Eine dauernde persönliche Überwachungsbedürftigkeit darf angenommen werden, wenn die versicherte Person infolge ihres physischen und/oder psychischen Gesundheitszustands ohne Überwachung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sich selbst oder andere Personen gefährden würde (vgl. Ziff. 8035 i.V.m. Ziff. 8078 KSIH; auch zum Folgenden). Die Überwachung ist z.B. erforderlich, wenn eine versicherte Person wegen geistiger Absenzen nicht während des ganzen Tages allein gelassen werden kann oder wenn eine Drittperson mit kleineren Unterbrüchen bei der versicherten Person anwesend sein muss, da sie nicht allein gelassen werden kann (BGE 107 V 136 E. 1b S. 139; 106 V 153 E. 2a S. 158; Urteil 9C_831/2017 vom 3. April 2018 E. 3.1 mit Hinweisen). Um als anspruchsrelevant zu gelten, muss die persönliche Überwachung ein gewisses Mass an Intensität aufweisen. "Dauernd" heisst nicht rund um die Uhr, sondern ist als Gegensatz zu "vorübergehend" zu verstehen. Dies kann nach der Rechtsprechung erfüllt sein, wenn bei einer versicherten Person z.B. Anfälle zuweilen nur alle zwei bis drei Tage auftreten, diese aber unvermittelt und oft auch täglich oder täglich mehrmals erfolgen, sodass tägliche Überwachung vonnöten ist (Urteil 9C_598/2014 vom 21. April 2015 E. 5.2.1, in: SVR 2015 IV Nr. 30 S. 92). Das Erfordernis der Dauer bedingt auch nicht, dass die betreuende Person ausschliesslich an die überwachte Person gebunden ist. Ob Hilfe und persönliche Überwachung notwendig sind, ist objektiv nach dem Zustand der versicherten Person zu beurteilen (Urteil 9C_608/2007 vom 31. Januar 2008 E. 2.2.1; vgl. zum Ganzen Urteil 9C_598/2014 vom 21. April 2015 E. 5.2.1, in: SVR 2015 IV Nr. 30 S. 92).  

Anche in una sentenza 9C_831/2017 del 3 aprile 2018 il TF ha ribadito il medesimo concetto:

" (…)

3.1. Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ATF 107 V 136 consid. 1b p. 139; 106 V 153 c. 2a p. 158; arrêts 9C_598/2014 du 21 avril 2015 consid. 5.2.1; 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.1; 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1 et les références).”

                                     In una STF 9C_76/2016  del 19 settembre 2016 è stato riconosciuto il bisogno di sorveglianza permanente nel caso di un assicurato, affetto da trisomia 21, il quale presentava “crises de colères et d'actes agressifs”, visto che “ces crises ne sont pas entièrement anodines et leur résolution nécessite l'intervention d'adultes. Elles peuvent dès lors justifier le besoin de surveillance permanente”.

Nel caso di specie, dalla documentazione medica agli atti non emerge che l’assicurato debba essere costantemente sorvegliato da terzi e non possa essere lasciato solo, in quanto a causa dei suoi disturbi potrebbe nuocere a sé o ad altri.

Al contrario, dagli atti all’incarto emerge come lo stesso passi gran parte del tempo a casa da solo, quando la moglie è al lavoro.

Inoltre va evidenziato come dal profilo medico possa vivere autonomamente al domicilio, seppur con il necessario supporto da parte di terzi (cfr. referto di uscita della Clinica __________, nel quale è stata attestata la completa autonomia dell’interessato nelle attività della vita quotidiana (ADL), mentre necessita di assistenza familiare al domicilio (caregiver), doc. 158 inc. 32.2018.185).

Anche lo psichiatra del SMR, dr. __________, chiamato ad esprimersi circa il diritto o meno per l’assicurato di beneficiare di un AGI, dopo avere valutato l’intera documentazione medica dell’assicurato, non ha ritenuto che l’interessato necessiti di una sorveglianza personale permanente ai sensi dell’art. 37 cpv. 3 lett. b OAI e della giurisprudenza sopra esposta, ma ha, al contrario, riconosciuto il bisogno dell’interessato di ricorrere ad un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana secondo l’art. 38 OAI (cfr. doc. 165 inc. 32.2018.185).

A questo proposito va rammentato che i servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

                                         L’assicurato non ha prodotto documentazione medica in grado di dimostrare l’esistenza di patologie tali da richiedere una sorveglianza personale permanente ai sensi della legge e della giurisprudenza.

Al riguardo, il TCA sottolinea che l’assicurato, nonostante i propri deficit cognitivo-mnesici, assume da solo la propria farmacoterapia, certo previa preparazione una volta alla settimana delle dosi giornaliere da assumere da parte della farmacia e con la sorveglianza da parte della moglie che ciò avvenga, in particolare nei giorni (1-2 alla settimana) in cui ella lavora durante tutta la giornata. Ciò non basta tuttavia per ritenere adempiuta la necessità di una sorveglianza personale permanente (cfr. STF I 360/03 consid. 4.2., nella quale il TF ha negato l’esistenza di tale criterio osservando che “Der Beschwerdeführer weist Rückenbeschwerden und eine somatoforme Schmerzstörung auf. Inwiefern bei diesem Leidensbild die regelmässige und korrekte Medikamenteneinnahme nur unter Kontrolle einer Drittperson gewährleistet sein sollte, ist nicht ersichtlich. Auf Grund der medizinischen Unterlagen jedenfalls ist nicht anzunehmen, dass sich der Beschwerdeführer in einem derart verwirrten Geisteszustand befinden würde, dass es ihm nicht mehr möglich wäre, sich selbst um seinen Bedarf an Medikamenten zu kümmern. Dass die hier geleistete Hilfe der Ehefrau einer Notwendigkeit entsprechen würde, ist nicht erstellt. Abgesehen davon dürfte diese Hilfeleistung auch kaum ein Ausmass erreichen, dass von einer Erfüllung der in Art. 36 Abs. 2 lit. b IVV genannten Voraussetzungen gesprochen werden könnte. Daran ändert nichts, wenn zusätzlich noch das An- und Ausziehen des Lendenmieders berücksichtigt würde, wobei offen bleiben kann, ob diese Hilfe nicht schon unter die Lebensverrichtung "An-/Auskleiden" fällt. Die konkreten Umstände lassen die Annahme einer persönlichen Überwachungsbedürftigkeit im Sinne von Art. 36 Abs. 2 lit. b IVV nicht zu”; vedi anche, sullo stesso tema, STF H 4/06 del 21 novembre 2006).

                                         Per il resto, va rilevato che egli ha sì presentato una crisi epilettica focale in data 11 giugno 2018 (mentre era in visita a parenti in __________) per la quale ha dovuto fare rientro immediato in Svizzera per essere ricoverato, ma in seguito, grazie all’assunzione dei relativi farmaci, non ha più presentato altri crisi. Anche gli accertamenti medici messi in atto dopo tale episodio (angio-tac cerebri dell’11 giugno 2018) hanno permesso di escludere l’esistenza di una emorragia endocranica o segni per ischemia recente, mostrando esiti post-traumatici in sede temporale e opercolare sinistra sovrapponibili ai precedenti reperti, così come indicato nella relazione d’uscita dal __________ del 25 giugno 2018 in merito al ricovero dell’11 giugno 2018 (fino al 12 giugno 2018) (cfr. doc. 88).

                                         Ciò non comporta, di conseguenza, quella necessità di una sorveglianza personale permanente ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. b OAINF e della giurisprudenza, che darebbe diritto ad un assegno per grandi invalidi (cfr. giurisprudenza sopra esposta e sentenza 9C_831/2017 del 3 aprile 2018). La sorveglianza personale deve, infatti, presentare un determinato grado di intensità e deve essere necessaria durante un periodo prolungato; anche se non è indispensabile che la sorveglianza sia continua 24 ore su 24, non deve neppure trattarsi di una sorveglianza passeggera, occasionata da una malattia intercorrente. La condizione della regolarità è adempiuta se la persona assicurata necessita di una sorveglianza personale permanente o potrebbe necessitarne una ogni giorno; è il caso per esempio laddove delle crisi sono suscettibili di prodursi tutti i giorni o ogni due o tre giorni, o possono intervenire bruscamente ogni giorno o anche più volte al giorno.

                                     A questo proposito va segnalata, nell’ambito della richiesta di un assegno per grandi invalidi per minorenni, la sentenza 9C_802/2018 del 25 gennaio 2019, dove al consid. 5.2 il TF ha affermato che “[…] Schliesslich kamen gemäss der behandelnden Neuropädiaterin Dr. med. C.________ (vgl. deren Bericht vom 19. März 2018) - entgegen der beschwerdeführerischen Behauptung mehrerer epileptischer Anfälle über 24 Stunden, die sich insofern als aktenwidrig erweist - im Verfügungszeitpunkt nurmehr vereinzelt kurze, wenig belastende epileptische Anfälle maximal 1x pro Monat vor. Dass hierdurch ein wesentlicher zusätzlicher Betreuungsaufwand entstehen würde, wird in der Beschwerde weder (substanziiert, vgl. Art. 42 Abs. 2 BGG) geltend gemacht, noch ergibt es sich aus den Akten. Dem Hauptbegehren der Beschwerdeführerin kann nach dem Gesagten nicht stattgegeben werden.” (cfr. anche la sentenza 8C_994/2010 del 20 giugno 2011, dove alla persona assicurata, affetta tra l’altro da un’epilessia, curata con Topamax e che da alcuni anni non ha presentato crisi epilettiche, non è stato riconosciuto l’assegno per grandi invalidi; cfr. anche STCA 32.18.70 dell’8 aprile 2019 cresciuta incontestata in giudicato).

                                           I casi dove la gravità dell’epilessia è stata accertata concernono fattispecie nelle quali la patologia si manifesta frequentemente, anche più volte al giorno: sentenza 8C_461/2015 del 2 novembre 2015 (relativa ad un minorenne: consid. 4.1: “[…] Sie leide an starker Epilepsie mit zahlreichen Anfällen pro Tag.”); sentenza 8C_72/2017 del 23 maggio 2017 (consid. 3.1: “Die Abklärungsperson der IV-Stelle sei übereinstimmend mit dem Bericht des Kinderspitals B.________ vom 12. Oktober 2015 von bis zu vier Epilepsie-Anfällen täglich von bis zu 90 Sekunden ausgegangen”).

                                         Del resto, va sottolineato che nella parallela procedura in materia di assicurazione per l’invalidità l’assicurato non ha mai sostenuto, né nella domanda di prestazioni, né in sede ricorsuale e neppure in corso di causa, di necessitare di sorveglianza personale permanente, ma “solo” di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana e di aiuto nell’atto di spostarsi (cfr. STCA 32.2018.185 di data odierna).

Pertanto, stabilito che l’insorgente necessita “unicamente” dell’aiuto regolare e notevole di terzi per l’atto di spostarsi, condizione di per sé sola non sufficiente per accordare il diritto ad un assegno per grande invalido in ambito infortunistico ex art 38 OAINF (al contrario di quanto previsto in materia di assicurazioni per l’invalidità, cfr. consid. 2.3.1.), è a giusta ragione che l’assicuratore LAINF ha respinto la domanda di prestazioni.

Il ricorso presentato da RI 1 in tale ambito deve, di conseguenza, essere respinto.

                               2.4.   Deve, infine, essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ della RA 1 (cfr. doc. I).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

                               2.5.   Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente, nato il 5 luglio 1976, coniugato e padre di tre figlie (__________, nata nel 2000; __________, nata nel 2001 e __________, nata nel 2004, tutte studentesse) senza attività lucrativa, dispone, quali entrate, dell’indennità giornaliere CO 1 (pari ad un importo mensile di fr. 1’461.65), della rendita AI (fr. 933 mensili), della rendita LPP (fr. 530 mensili), di una prestazione complementare supplementare al pagamento del premio assicurazione malattia (fr. 956 mensili) e dello stipendio della moglie (fr. 2’390 mensili) (cfr. doc. A5), per un totale di fr. 6'270.65

                                         L’assicurato non ha dichiarato di possedere della sostanza.

                                         Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi di fr. 1’700.-, cui aggiungere fr. 600 per ogni figlia convivente agli studi (ritenuto che ai sensi del diritto esecutivo per i figli maggiorenni “agli studi” sono riconosciute le spese (di mantenimento e d’istruzio­­ne) fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure fino al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale), cfr. ad es. 15.2018.44 del 18 settembre 2018), stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

                                         Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° settembre 2009).

                                         Bisogna, poi, computare il canone di locazione di fr. 1’373.-- al mese e il premio afferente all'assicurazione contro le malattie (pari a fr. 281.80 mensili per l’intera famiglia, una volta dedotta la riduzione dei premi).

                                         Si ottiene, quindi, un onere globale di fr. 5’184.80.

                                         Inoltre va tenuto conto del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 525.--/875.-conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, ciò che porta al sostanziale raggiungimento dell’importo delle entrate, senza tener conto delle spese necessarie all’istruzione delle figlie (non quantificate, ma che comunque vanno prese a carico ai sensi del diritto esecutivo) e alle spese di trasporto della moglie.

                                         Per tali ragioni, tutto ben considerato, l’indigenza va ammessa.

                                         L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.    L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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