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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2020 35.2019.70

March 9, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,220 words·~26 min·4

Summary

Determinazione del diritto a una rendita d'invalidità (discusso in particolare aspetto del livello di competenza nel contesto della determinazione del gap salariale - in casu, applicazione del livello 1, ancziché 2)

Full text

Incarto n. 35.2019.70   mm

Lugano 9 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 16 aprile 2019 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 24 novembre 2011, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto all’indietro trasportando un divano e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 2 dicembre 2011 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura-lussazione trimmalleolare della caviglia sinistra. Nel prosieguo, è stata accertata la presenza anche di una lesione del nervo cutaneo dorsale intermedio.

                                         L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale dell’11 marzo 2019, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, mentre lo ha posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 492).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 501), in data 16 aprile 2019, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 507).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 27 maggio 2019, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a corrispondergli una rendita d’invalidità del 24% a contare dal 1° aprile 2018.

                                         A sostegno della propria pretesa, l’insorgente contesta esclusivamente gli aspetti economici alla base della determinazione del grado d’invalidità da parte dell’istituto assicuratore resistente.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, egli fa valere che per stabilire quest’ultimo non si dovrebbe far capo al ”… salario dichiarato dall’ex datore di lavoro nell’ultima attività esercitata, ma deve riprendere il salario statistico del ramo d’attività dell’assicurato. Infatti, la peculiarità del licenziamento per motivi economici del datore di lavoro permette di potersi distanziare dal dover ipotizzare l’evoluzione della situazione partendo dall’assunto che senza il danno alla salute la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile secondo quanto stabilito dalla massima Corte. Assunto invece applicabile al ramo di attività che l’assicurato avrebbe continuato a svolgere senza il danno alla salute; confermato anche dal fatto che ha sempre svolto questa professione fin da quando ha terminato le scuole dell’obbligo. Dati questi fatti, vale a dire quello della verosimiglianza preponderante dell’assenza di posto di lavoro al momento del calcolo del grado d’invalidità per fattori estranei al danno alla salute dell’assicurato e alla continuità nello stesso ramo di attività, il reddito senza invalidità da utilizzare per il calcolo del grado è di fr. 75'344.05 (…).” (doc. I, p. 7 s.).

                                         D’altro canto, trattandosi dell’entità del reddito da invalido, l’assicurato pretende che sul salario statistico debba essere applicata una deduzione sociale del 15% (anziché del 10, come deciso dall’amministrazione), ritenuto che il danno infortunistico residuale ed i relativi impedimenti funzionali impedirebbero “… in modo preponderante la possibilità di raggiungere, nel libero mercato del lavoro, il reinserimento professionale in un’attività confacente allo stato di salute; se non addirittura impedire del tutto la possibilità di trovare concretamente un posto di lavoro.”. A suo avviso, occorrerebbe inoltre considerare la sua specializzazione in un determinato settore senza diplomi specifici (doc. I, p. 8 s.).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.5.   In data 3 luglio 2019, il patrocinatore dell’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).

                                         L’istituto resistente si è pronunciato in proposito l’11 luglio 2019 (doc. VIII).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018 (relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

                                         nel merito

                               2.2.   Litigioso è esclusivamente il diritto a una rendita d’invalidità.

                                         Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                         L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                         Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                               2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.4.   Nel caso di specie, questo Tribunale constata innanzitutto che la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa in occasione della visita di chiusura del 14 febbraio 2019 dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, non è oggetto di contestazione da parte dell’insorgente, il quale va dunque ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività lavorative sostitutive che rispettano i limiti funzionali indicati (cfr. doc. 456, p. 6).

                                         Oggetto di contestazione sono invece gli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, specificatamente l’entità del reddito da valido e di quello da invalido ritenuti dall’CO 1.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                         Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2018 (stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell'assicurato: vedi il rapporto concernente la visita __________ di chiusura del 14 febbraio 2018 - cfr. doc. 456).

                               2.5.   Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2018, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 56'331.60, stabilito in base alle informazioni fornite dalla ditta __________ nello scritto del 3 aprile 2018 (cfr. doc. 464), ovvero fr. 25 x 40 ore x 50 settimane x 108.33% (doc. 490).

                                         Il ricorrente fa invece valere che il reddito da valido andrebbe invece determinato in base al salario statistico relativo al ramo economico 73-75 (“Altre attività professionali, scientifiche e tecniche”), livello di competenze 2, considerato che egli ha perso il proprio posto di lavoro indipendentemente dalle conseguenze dell’infortunio (doc. I, p. 6 ss.).

                                         Chiamato a pronunciarsi su questo specifico aspetto, il TCA rileva che, a margine della sua audizione del 14 novembre 2013, RI 1 ha in particolare dichiarato che “il datore di lavoro, che lo aveva già licenziato subito dopo l’infortunio, non è molto disponibile. L’assicurato teme che se si lamenta o chiede un supporto il Sig. __________ lo licenzi di nuovo.” (doc. 131, p. 2 – il corsivo è del redattore).

                                         Il 1° dicembre 2014, egli ha informato l’assicuratore di essere “… andato di nuovo al lavoro perché teme di perdere il posto: sta però uscendo ora, perché non riesce.” (doc. 226 – il corsivo è del redattore).

                                         In occasione dell’incontro del 28 luglio 2015, il datore di lavoro ha precisato di avere nel frattempo sgravato il dipendente “… e ha cercato di adattare l’attività in questi anni ma risulta difficile per l’azienda quantificare i pesi e adattare completamente l’attività professionale. A seguito del periodo di prova dovremo rivalutare la situazione.” (doc. 316 – il corsivo è del redattore).

                                         Dalla nota telefonica del 1° settembre 2015 intercorsa tra la funzionaria CO 1 incaricata del caso e il datore di lavoro si apprende che, nonostante l’attività adattata, l’insorgente “… non riesce a lavorare. Gli si gonfia il piede a causa probabilmente del fatto che comunque deve restare a lungo in piedi. L’assicurato non sarà più dipendente dal 1.10.2015. Il Sig. __________ resta volentieri a disposizione, anche per delle referenze.” (doc. 321 – il corsivo è del redattore).

                                         Dai dati anamnestici contenuti nella perizia 18 gennaio 2016 del __________ si evince segnatamente che nell’agosto 2015 vi era stato “… l’ultimo tentativo di reinserimento lavorativo in cui per 4 giorni lavora mezza giornata ma, dopo una settimana il piede è già gonfio e non riesce ad appoggiarlo a terra per presenza di dolore plantare. Da allora non ha più ripreso il lavoro, ancora non è stato licenziato ma da ottobre 2015 non riceve più le indennità e, a suo dire, gli è stata anche negata la possibilità di una riqualifica.” (doc. 473, p. 7).

                                         Agli atti figura poi la lettera di licenziamento datata 30 novembre 2016 in cui si legge che “a causa del perdurare della complicata situazione economica che ormai da tempo ha causato un netto calo di lavoro e vendite per la nostra azienda, non avendo trovato appoggio nell’assicurazione perdita di guadagno che ci ha rifiutato la richiesta di sussidio parziale, ci vediamo purtroppo costretti per poter drasticamente ridurre le spese aziendali a rescindere il suo contratto di lavoro. In base al contratto collettivo dei decoratori, il rapporto di collaborazione avrà termine il 31.01.2017.” (doc. 512).

                                         Tutto ben considerato, occorre ritenere che dalla documentazione appena citata emergono elementi convergenti a favore del fatto che il licenziamento è intervenuto per ragioni di salute, vista l’impossibilità per l’assicurato di riprendere l’esercizio della precedente attività lavorativa, seppur adattata. A prescindere dal fatto che la decisione di sciogliere il contratto di lavoro era già stata presa tempo prima, proprio a seguito del fallimento del periodo di prova (cfr. doc. 321), dal tenore della lettera di licenziamento risulta semplicemente che il mantenimento alle proprie dipendenze dell’assicurato, non era più economicamente sopportabile per il datore di lavoro, considerata l’assenza di prestazioni assicurative volte a compensare il discapito di rendimento, ciò che non significa che il licenziamento sia stato giustificato da motivi economici inerenti l’azienda.

                                         Questa Corte prende atto che, secondo l’amministratrice delegata della ditta __________, interpellata dal patrocinatore, qualora non si fosse infortunato, “… il signor RI 1 (…) verosimilmente oggi sarebbe impiegato a tempo parziale se non addirittura licenziato come capitato ad altri colleghi.” (doc. A 6). Tuttavia, ritenuto che l’azienda in questione è ancora pienamente operativa (al riguardo, si veda il relativo estratto RC e il sito web) con, pertanto, ancora dei collaboratori alle proprie dipendenze, affermare che, qualora non si fosse infortunato, l’assicurato nel 2019 sarebbe stato licenziato o, nella migliore delle ipotesi, posto al beneficio di un tempo parziale, non è niente altro che una semplice ipotesi.

                                         In esito a quanto precede, accertato che il licenziamento è, con verosimiglianza preponderante, intervenuto a causa delle conseguenze dell’infortunio, occorre concludere che l’assicuratore LAINF convenuto ha correttamente ritenuto che il reddito da valido corrisponde a quanto l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2018 continuando a lavorare alle dipendenze della ditta __________, nell’ipotesi in cui non fosse rimasto vittima dell’evento traumatico del novembre 2011, ovvero a fr. 56'331.60.

                               2.6.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

                                         Da notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”

                               2.7.   Nella presente fattispecie, l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'099.42 il reddito da invalido, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2016, media totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2018, applicando poi una riduzione del 14% a titolo di gap salariale e del 10% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 116).

                                         Per quanto attiene al gap salariale, l’CO 1 ha determinato il salario medio svizzero applicando la tabella RSS TA 1 2016, ramo economico 73-75, livello di competenza 1, uomini, adeguandolo all’indice nominale dei salari sino al 2018 (cfr. doc. 489, p. 1).

                                         Da parte sua, il ricorrente contesta il procedere dell’amministrazione nella misura in cui, a suo avviso, l’attività svolta presso la ditta __________ rientrerebbe nel livello di competenza 2. In questo senso, egli ha prodotto una dichiarazione dell’Ufficio federale di statistica (doc. 512, p. 16: “Le Tapissier-Rembourreur se trouve dans le niveau de compétence 2. Le décorateur d’intérieur se trouve dans le niveau de compétence 3.”).

                                         A proposito della questione di sapere se, ai fini della determinazione del gap salariale, va applicato il livello di competenze 1 (come lo sostiene l’CO 1) oppure il livello di competenze 2 (come lo pretende l’insorgente), è utile segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).

                                         Nel caso concreto, dalle tavole processuali emerge che l’assicurato ha terminato la propria formazione scolastica con l’ottenimento della licenza di terza media (doc. 133, p. 11). Inizialmente, egli ha lavorato in __________, nella piccola azienda artigianale del padre. Sposatosi, egli si è trasferito in __________ dove ha lavorato, in un primo tempo, quale addetto alle pulizie e, successivamente, durante quattro anni e mezzo, alle dipendenze di una fabbrica che si occupava della lavorazione dell’oro. Tornato nella sua terra d’origine, il ricorrente ha ripreso a lavorare con suo padre, e ciò sino al 2008, quando con la famiglia si è trasferito in __________. Ha trovato quasi subito lavoro alle dipendenze della ditta __________ (cfr. doc. 473, p. 14 s.). In occasione della sua audizione del 16 febbraio 2012, egli ha dichiarato che, presso quel datore di lavoro, doveva occuparsi “… della consegna e del ritiro della merce. La maggior parte delle giornate lavorative sono in movimento con il furgone e mi sposto tra i vari clienti oppure presso i fornitori per ritirare del mobilio in genere (lampadari, divani, armadi, tappezzeria, ecc.). Spesso mi sposto anche in Italia per ritirare materiale. Durante l’attività lavorativa devo spesso sollevare pesi importanti e trasportarli presso la clientela. In magazzino la merce viene sempre spostata manualmente. Non sono presenti in ditta dei carri ponte o muletti che facilitano gli spostamenti ma solo dei carrellini da trasloco. Spesso capita di dover trasportare dei pesi importanti anche lungo le scale.” (doc. 20, p. 1 – verbale sottoscritto dall’assicurato stesso; in questo stesso senso, si veda pure il doc. 316: “Il Sig. RI 1 si occupa della consegna e del ritiro della merce. La maggior parte del tempo si sposta con il furgone dai vari clienti o dai fornitori per il ritiro del mobilio di ogni genere. Solleva spesso pesi importanti e li trasporta dai clienti. In magazzino la merce viene sempre spostata manualmente.”).

                                         Tenuto conto della natura delle mansioni che l’insorgente era chiamato a svolgere - in prevalenza delle mansioni semplici di tipo fisico -, il fatto che l’amministrazione abbia considerato il livello di competenza 1 per stabilire il salario medio svizzero relativo al ramo economico 73-75, appare conforme alla giurisprudenza federale citata in precedenza. Per il resto, il TCA ritiene che la risposta fornita dall’Ufficio federale di statistica sia troppo semplicistica, non tenendo conto della circostanza che, presso il suo ex datore di lavoro, RI 1 di fatto non svolgeva, se non in maniera marginale, mansioni specifiche dell’attività di tappezziere-materassaio.

                                         Posto che le modalità con le quali è stato calcolato il gap salariale non sono state di per sé contestate dall’assicurato (fatta eccezione per il livello di competenza applicato, di cui si è detto in precedenza), questo Tribunale ritiene di poter fare propria la decurtazione del 14% operata dall’CO 1 sul salario statistico da invalido.

                                         Trattandosi, d’altro canto, dell’entità della deduzione sociale, secondo l’istituto resistente, il 10% terrebbe conto “… in modo corretto del fatto che i postumi infortunistici potrebbero comportare anche in un’attività adatta una diminuzione del salario. Nessun altro fattore di riduzione entra in considerazione. In particolare, a differenza di quanto preteso con l’opposizione, lo statuto di frontaliere non rientra nel novero dei fattori di riduzione (sentenza del TF 8C_610/2017 del 3.4.2018 4.4).” (doc. 507, p. 5).

                                         Il ricorrente chiede invece una decurtazione sociale del 15% in considerazione dell’importanza delle limitazioni funzionali legate al danno alla salute infortunistico e del fatto che la sua esperienza professionale è limitata a un singolo settore (cfr. doc. I).

                                         Ricordato che il tasso di riduzione rileva dal potere di apprezzamento dell’amministrazione e che può essere rivisto dal giudice solo con riserbo (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.3), secondo il TCA, la decurtazione del 10% decisa dall’CO 1 non appare arbitraria. Essa tiene adeguatamente conto delle limitazioni legate allo stato di salute infortunistico, precisato che RI 1 è stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività sostitutive adeguate.

                                         D’altro canto, per quanto attiene al fatto che l’assicurato disporrebbe di competenze professionali limitate, il TF ha già ha avuto modo di precisare che l’assenza d’esperienza in taluni ambiti di attività ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di mansioni semplici e ripetitive (cfr. STF 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).

                                         Applicata una deduzione del 14% per il gap salariale e, in seguito, una del 10% a titolo di riduzione sociale, il reddito statistico da invalido ammonta a fr. 52'099.42, così come stabilito dall’assicuratore resistente.

                                         Ora, confrontando i fr. 52'099.42 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 56'331.60, risulta che egli subisce una perdita di guadagno del 7.51%, arrotondata all’8%, insufficiente a fondare il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

                                         In queste consizioni il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.70 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2020 35.2019.70 — Swissrulings