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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.12.2019 35.2019.69

December 16, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,517 words·~23 min·6

Summary

Discussa presa a carico da parte dell'assicuratore LAINF di disturbi alla caviglia sx annunciati a titolo di ricaduta di un infortunio accaduto più di 6 anni prima. Rinvio atti ad amministrazione per esecuzione perizia esterna (dubbi circa affidabilità parere medico interno all'assicurazione)

Full text

Incarto n. 35.2019.69   mm

Lugano 16 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 16 aprile 2019 emanata da

CO 1 rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 22 settembre 2008, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di meccanico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha riportato una distorsione della caviglia sinistra alla ricezione da un salto, con interessamento del legamento laterale esterno (cfr. doc. 3 e doc. 21 p. 2).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha nel frattempo terminato le cure mediche e ritrovato una piena capacità lavorativa.

                               1.2.   Nel corso del mese di gennaio 2015, il nuovo datore di lavoro dell’assicurato ha annunciato una ricaduta dell’infortunio del settembre 2008, in ragione di una recrudescenza dei dolori alla caviglia sinistra, con necessità d’intervenire chirurgicamente (doc. 5 e 7).

                                         In data 25 febbraio 2015, RI 1 è in effetti stato sottoposto a un intervento di revisione articolare tibio-tarsica superiore con escissione di un corpo articolare neo formato e di cheilectomia anteriore (doc. 19).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 dicembre 2018, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità in merito ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 20 gennaio 2015, ritenuti non trovarsi in relazione causale naturale con l’evento traumatico assicurato (doc. 52).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 58), in data 16 aprile 2019, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 61).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 27 maggio 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che gli vengano riconosciute le prestazioni di breve e lunga durata e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova decisione.

                                         A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente contesta che al parere espresso dal medico __________, su cui l’assicuratore ha fondato la decisione su opposizione impugnata, possa essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò per le ragioni elencate alle pagine 5-7 dell’allegato ricorsuale (cfr. doc. I).

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.6.   In replica, il patrocinatore del ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. IX).

                                         L’assicuratore resistente si è espresso in proposito il 23 luglio 2019 (doc. XI).

                               1.7.   In data 25 ottobre 2019, il TCA ha interpellato il PD dott. __________, il quale è stato invitato a prendere posizione in merito alla valutazione espressa dal medico __________ (doc. XIII).

                                         Il rapporto del dott. __________ è pervenuto il 14 novembre 2019 (doc. XIV).

                                         Il rappresentante dell’insorgente ha formulato le proprie osservazioni in data 22 novembre 2019 (doc. XVII), mentre l’istituto convenuto lo ha fatto il 6 dicembre 2019 (doc. XIX, con allegato).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del mese di gennaio 2015, oppure no.

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su tale questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di mera possibilità o verosimiglianza applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. p. 231 con riferimenti; DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1).

                               2.4.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive.

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                               2.5.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA constata che la decisione dell’CO 1 di negare l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio occorso all’assicurato il 22 settembre 2008 e i disturbi all’estremità inferiore sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta, è fondato sul parere espresso in proposito dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

                                         Queste le considerazioni enunciate dal medico __________ nel suo apprezzamento del 29 settembre 2015:

" (…) Si tratta di un assicurato particolarmente sportivo che nel 2008 ha subito un trauma distorsivo della caviglia con interessamento dell’apparato capsulo-legamentare laterale trattato conservativamente con ottimi risultati. In effetti l’assicurato non ha mai avuto problemi di instabilità e anche durante i rapporti del dott. med. __________, soprattutto nel rapporto operatorio non si accenna minimamente a una problematica di instabilità e l’apparato capsulo-legamentare durante l’intervento non ha subito una revisione.

Si nota tuttavia la progressiva formazione di una certa esostosi della parte anteriore del talo con contemporanea comparsa di una certa spigolosità del margine anteriore della tibia. Queste immagini sono frequentemente visibili negli sportivi, in modo particolare nei calciatori a seguito di microtraumi della caviglia.

È possibile quindi che alla caviglia sinistra, a seguito dell’attività sportiva e da questo impingement anteriore tibiotalare si sia poi staccato un piccolo frammento osseo del talo anteriormente che con il tempo è evoluto in questa grossa calcificazione rotondeggiante. Personalmente ritengo che questa problematica non abbia nulla a che vedere con l’infortunio del 2008 in cui è stato interessato soltanto l’apparato capsulo-legamentario laterale peraltro perfettamente guarito.” (doc. 38)

                                         L’apprezzamento del dott. __________ è stato criticamente commentato dal dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il quale si è al riguardo espresso nei seguenti termini:

" (...) ho visto in data 23 maggio 2017 il paziente a margine che è stato vittima nel 2008 di un trauma contusivo/distorsivo e non solo distorsivo come descritto nel rapporto e valutando la chiara dinamica spiegata dal paziente. In seguito, ha sviluppato problemi di tipo meccanico e meteodipendenti con, oltre l’apparizione di disturbi degenerativi importanti, apparizione di un frammento osteocartilaginoso anteriore importante con conflitto e che ha necessitato nel 2015 una revisione chirurgica.

Già allora, la valutazione da parte vostra è stata sbagliata, scotomizzando l’effetto contusivo durante l’infortunio del 2008 e che spiega benissimo, e già allora, la problematica a livello della caviglia.

Questo fatto anche con assenza di qualsiasi lesione traumatica a livello della caviglia sinistra nel 2008 e presenza nel 2015 di piccoli disturbi anteriori a livello della caviglia destra, tuttavia senza paragone alle lesioni della caviglia sinistra. In più il paziente è destra/mano e durante l’attività sportiva utilizza al 90% la caviglia destra e non la sinistra.

La problematica attuale si sta aggravando, documentata con una risonanza magnetica eseguita dal medico curante in marzo 2017 che dimostra non solo delle lesioni cartilaginose e ossee a livello della tibia ma anche delle zone di contusione con edema a livello dell’astragalo e quindi uno sviluppo di una grave artrosi con lesione osteo-cartilaginosa, lesioni incompatibili con una non traumatica, ma ben applicabile al 100% alle lesioni subite in settembre 2008.

Da notare ugualmente l’assenza di qualsiasi sintomatologia a livello della caviglia destra. (…).” (doc. 43)

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, l’amministrazione ha di nuovo interpellato il dott. __________, chiamato a pronunciarsi sulle obiezioni sollevate dal rappresentante dell’assicurato (doc. 59).

                                         Questo, in particolare, il contenuto del suo apprezzamento del 27 marzo 2019:

" (…) Dal rapporto ispettivo del 31.03.2015 l’assicurato riferisce che nel giro di poche settimane aveva potuto riprendere il suo lavoro ma i disturbi non erano svaniti. Non vi era difficoltà a camminare o a correre ma, in caso di banali movimenti o leggere sorte legate a piccoli dislivelli, i dolori alla caviglia si ripresentavano in modo marcato costringendolo a fermarsi qualche minuto a riposo e poi rientrava nella consuetudine.

Tale situazione si è protratta permettendogli tuttavia di praticare quasi tutte le attività, sia professionali che private. Ha ancora praticato snowboard senza difficoltà. Ha potuto correre ancora, giocare a calcio ma nel corso degli anni ha notato una graduale diminuzione della mobilità della caviglia.

Nelle radiografie della caviglia destra, cioè controlaterale del 15.01.2015, si possono notare già dei piccoli speroni ossei anteriormente alla tibia e a livello talo-malleolo mediale. A sinistra si notava la presenza di un frammento osteocartilagineo anteriore alla caviglia, sperone osseo anteriore alla tibia distalmente ma anche posteriormente. Segni di impingement non soltanto anteriore ma probabilmente anche posteriore.

A seguito dell’infortunio del 2008 l’assicurato ha subito una lesione dell’apparato capsulo-legamentare laterale trattato conservativamente con buon esito, fatto sta che l’assicurato non si è mai lamentato di segni d’instabilità o cedimenti della caviglia. Non si può quindi assolutamente affermare che lo sviluppo artrosico sia dovuto ad una instabilità cronica della tibiotarsica.

È noto che le attività sportive con microtraumi della caviglia come ad esempio il gioco del calcio porta alla formazione di speroni osteofitotici anteriori al margine anteriore della tibia con conseguente sindrome di impingement anteriore. Non penso assolutamente si possa mettere in relazione causale una distorsione della caviglia con lesione legamentare che non ha lasciato reliquati di instabilità con uno sviluppo di una grave artrosi tibiotarsica con impingement sia anteriore che posteriore con importante edema del domus del talo sia mediale che laterale e zona di osteonecrosi del talo stesso. Già nelle radiografie del 15.01.2015 si notavano anche speroni posteriori alla tibia, segni anche di un impingement posteriore della tibiotarsica. (…).” (doc. 60)

                                         In corso di causa, il TCA ha interpellato il PD dott. __________ con uno scritto del seguente tenore:

" (…) Fra gli atti di causa figura il suo rapporto 23 giugno 2015 in cui lei ha segnatamente affermato che “il paziente vuole inoltre con ragione procedere ad un ricorso assicurativo di fronte all’evidenza della relazione con il trauma del 2008.”.

Ai fini dell’istruttorio di causa, le chiedo di precisare in base a quali argomenti medico-scientifici lei sostiene che il legame causale naturale con l’infortunio del 22 settembre 2008 è evidente.

Invitato dall’amministrazione a pronunciarsi a proposito dell’eziologia dei disturbi oggetto del suddetto intervento chirurgico, il dott. __________ ha in particolare rilevato che, posteriormente all’evento infortunistico, “l’assicurato non ha mai avuto problemi di instabilità e anche durante i rapporti del dott. med. __________, soprattutto nel rapporto operatorio, non si accenna minimamente ad una problematica di instabilità e l’apparato capsulo-ligamentare durante l’intervento non ha subito una revisione. Si nota tuttavia la progressiva formazione di una certa esostosi della parte anteriore del talo con contemporanea comparsa di una certa spigolosità del margine anteriore della tibia. Queste immagini sono frequentemente visibili negli sportivi in particolare nei calciatori a seguito di microtraumi della caviglia. È possibile quindi che alla caviglia sinistra, a seguito dell’attività sportiva e da questo impingement anteriore tibiotalare si sia poi staccato un piccolo frammento osseo del talo anteriormente che con il tempo è evoluto in questa grossa calcificazione rotondeggiante. Personalmente ritengo che questa problematica non abbia nulla a che vedere con l’infortunio del 2008 in cui è stato interessato soltanto l’apparato capsulo-ligamentare laterale peraltro perfettamente guarito.”

Le chiedo una sua presa di posizione in merito alle considerazioni espresse dal medico __________ dell’CO 1.” (doc. XIII)

                                         Questa la risposta fornita dal medico curante specialista dell’assicurato:

" (…) in merito al suo scritto del 25.10.2019 per la vertenza tra la CO 1 e il paziente in oggetto, le comunico che la situazione è assolutamente chiara a livello medico. Il mio trattamento deriva direttamente dalle conseguenze del trauma subito dal paziente il 22.09.2008.

La dichiarazione del medico di fiducia della CO 1 “… formazione di una certa esostosi della parte anteriore del talo …” è un’interpretazione falsa. Si tratta difatti di una formazione ossea tipica per un’instabilità della caviglia con il nome di osteofite. In due parole il trattamento di un’instabilità post-traumatica della caviglia in caso di varus bilaterale del retropiede (vedi rapporto visita del 15.01.2015 allegato) è il riorientamento osteo-articolare e per nulla un trattamento dell’apparato legamentoso che non è necessario. Posso aggiungere che un trattamento dell’apparato legamentoso in questa situazione clinica precisa sarebbe da considerare un “errore medico”, in quanto condannato ad una recidiva a corto o medio termine. È inoltre da osservare che da settembre 2008 fino alla data dell’intervento il paziente ha sempre avvertito i sintomi chiari di un’instabilità dolorosa e artrogena (distruzione dell’articolazione della caviglia) in qualsiasi attività fisica. Durante tutti questi anni il paziente ha dunque subito un’anomalia di mobilità della caviglia, anomalia che a medio e lungo termine distrugge completamente l’articolazione. La mia operazione del 25.02.2015 ha interrotto questo processo degenerativo post-traumatico.

In conclusione sostengo chiaramente che il legame causale naturale con l’infortunio del 22.09.2008 è assolutamente evidente.” (doc. XIV)

                                         Con apprezzamento datato 27 novembre 2019, il dott. __________ ha confermato il proprio parere riguardo all’assenza di relazione causale con l’evento traumatico del settembre 2008, rilevando segnatamente che “… in un piede normo-conformato che presenta a livello della caviglia una instabilità per una lesione dell’apparato capsulo-legamentare laterale con instabilità residua viene normalmente corretto con una plastica legamentare normalmente e frequentemente secondo Broström. Ricordo che in data 25.02.2015 il dr. med. __________ ha proceduto ad una revisione articolare della tibiotarsica superiore sinistra con escissione dell’enorme neo-formato e alla cheilotomia anteriore. Dal rapporto non risulta nulla riguardo all’apparato capsulo-legamentare laterale coinvolto in occasione dell’infortunio del 22.09.2008 che all’atto dell’intervento non è stato neppure preso in considerazione. Confermo quindi appieno la mia valutazione di una non relazione causale tra i disturbi accusati dall’assicurato alla caviglia sinistra con conseguente intervento del dr. med. __________ e l’infortunio del 22.09.2008.” (doc. XIX 1)

                               2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, questa Corte ritiene di non poter confermare la decisione dell’amministrazione di ritenere estranei all’infortunio del settembre 2008 i disturbi alla caviglia sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del gennaio 2015. In effetti, riguardo all’eziologia della problematica appena citata, agli atti di causa figurano referti specialistici contraddittori – da una parte quelli del dott. __________, dall’altra quelli elaborati dal dott. __________ e dal PD dott. __________ - che non gli consentono di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.

                                         In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).

                                         Tutto ben considerato, dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei referti medici sui quali l’istituto assicuratore ha fondato la propria decisione di negare al ricorrente l’assunzione della ricaduta in discussione, dubbi che inducono questo Tribunale a scostarsene (per un caso in cui il TF ha annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova decisione, ritenendo che i referti agli atti dei medici curanti dell’assicurato fossero atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio circa la pertinenza del parere espresso dal medico CO 1 a proposito della capacità lavorativa, si veda la STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3).

                               2.8.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul solo parere del proprio medico __________ (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

                                         Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del gennaio 2015 costituivano una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 22 settembre 2008. Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a pronunciarsi di nuovo sul diritto alle prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2.    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’300 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.69 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.12.2019 35.2019.69 — Swissrulings