Raccomandata
Incarto n. 35.2019.57 PC/DC/sc
Lugano 14 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile 2019 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 dicembre 2015, RI 1, nato il __________ 1968, dipendente della ditta __________ di __________ con contratto a tempo indeterminato in qualità di muratore non qualificato dal 1° giugno 2015, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre si trovava a __________ è inciampato e, cadendo, è finito sull’asfalto, proteggendosi “mettendo in avanti le mani” (doc. 1 e 59 fascicolo n. 1 e doc. 240 fascicolo n. 2).
A causa di questo evento, egli ha riportato la rottura della cuffia dei rotatori a destra e una minima rottura del sovraspinato a sinistra. Il 23 marzo 2016 è stato sottoposto ad un intervento di artroscopia, sutura del sottoscapolare, tenotomia e tenodesi alla spalla destra. In seguito ha sviluppato una capsulite adesiva (doc. 6, 7, 21-23, 27, 28, 29, 40, 44, 50, 56, 59, 69, 70, 75, 74, 78, 81, 82, 87, 91, 93, 97 e 101 fascicolo n. 1).
A causa di persistenti dolori l'assicurato si è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure diverse visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna). RI 1 si è pure sottoposto a svariate sedute di fisioterapia e fisiokinesiterapia.
Nel frattempo il contratto di lavoro è stato sciolto per il 31 dicembre 2015 a causa del fallimento della ditta __________ (doc. 1 fascicolo n. 1 e doc. 257 fascicolo n.2).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Preso atto del rapporto del 3 maggio 2018, relativo alla visita __________ del 25 aprile 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia (giusta il quale l'artrosi cervicale con discopatie multiple del rachide cervicale ed ernia discale C5/C6 destra non è di competenza della CO 1; doc. 214 fascicolo n. 2), il 14 maggio 2018 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° giugno 2018, ritenuto come "il nostro medico __________, Dr. med. __________, è del parere che a dipendenza dell’infortunio in oggetto le risorse mediche per un ulteriore sensibile miglioramento del suo stato di salute siano da ritenersi praticamente esaurite”; nella medesima occasione esso ha altresì puntualizzato che dal 1° giugno 2018 lo riteneva pure "abile al lavoro nella misura massima possibile" e che “può sin d’ora svolgere altri lavori con rendimento comple-to osservando le limitazioni fisiche descritte dal medico nel rapporto di chiusura”(doc. 215 fascicolo n. 2). Il 5 giugno 2018 l'CO 1 ha posticipato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° luglio 2018 (doc. 221 fascicolo n. 2).
1.3. Esperiti gli accertamenti amministrativi e medici del caso con decisione formale del 15 gennaio 2019, l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurato l’assegnazione di una rendita d’invalidità mentre gli ha riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) complessiva del 20% (15% per la spalla destra e 5% per la spalla sinistra; doc. 257 e doc. 258 fascicolo n. 2).
A seguito dell’opposizione interposta il 13 febbraio 2018 (recte: 2019) dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 265 fascicolo n. 2) e completata il 16 marzo 2019 (doc. 271 fascicolo n. 2), in data 5 aprile 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 276 fascicolo n. 2).
1.4. Nel frattempo, in ambito AI, con decisione del 13 marzo 2019 (doc. 272 fascicolo n. 2), preavvisata con progetto del 18 gennaio 2019 (doc. 263 fascicolo n. 2), l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita d'invalidità intera dal 1° dicembre 2016 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 31 agosto 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo un grado di invalidità del 18% [a fronte di un reddito "da valido" di fr. 69’780.-, fissato sulla base della tabella TA 2016, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1, uomini, e "da invalido" di fr. 67'148.20, determinato sulla base della TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1, riportato su 41.7 ore e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale - per “attività leggera e svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari” -, giungendo così all’importo di fr. 57'076.-), a seguito dello stato di salute migliorato a partire dal 1° giugno 2018 (doc. 272 fascicolo n. 2).
1.5. Con tempestivo ricorso del 4 maggio 2019 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato in ambito Lainf l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento “della copertura delle spese mediche, delle indennità giornaliere e dal 15.1.2019 una rendita di invalidità infortunistica del 59% (in via subordinata del 18%)” (doc. I, pag. 9).
Il rappresentante del ricorrente - che non contesta l’asse-gnazione di un’IMI complessiva del 20% (cfr., in particolare, doc. I, pag. 9) - ha criticato l'operato dell'CO 1 sia per quanto concerne l’aspetto medico sia per quanto concerne quello economico. In assenza di patologie extra-infortunistiche, a fronte di una capacità lavorativa residua in attività adeguate del 50% e tenuto conto di una deduzione sociale del 15% (come operato in ambito AI), al suo cliente dovrebbe essere riconosciuta una rendita del 59% rispettivamente del 18% (corrispondente al grado di invalidità determinato in ambito AI). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto, oltre a documentazione già agli atti, anche la decisione del 13 marzo 2019 dell’UAIE e l’annotazione del 28 giugno 2018 della consulente AI (doc. F e G).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. Il 26 giugno 2019 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto la relazione medico-legale del 19 giugno 2019 della dr.ssa med. __________, specialista in medicina legale a __________ (doc. L).
1.8. Il 28 giugno 2019 l’CO 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).
1.9. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. X).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla stabilizzazione dello stato di salute al 1° luglio 2018 e all'entità del grado d’invalidità dell'assicurato. Non è invece oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza, il riconoscimento di un’IMI complessiva del 20%.
2.3. Condizioni di salute infortunistiche stabilizzate al 1° luglio 2018?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3.2. Nel caso di specie, l'CO 1 ha sospeso le prestazioni di corta durata dell'assicurato dal 1° luglio 2018, ritenuto come "il nostro medico __________, Dr. med. __________, è del parere che a dipendenza dell’infortunio in oggetto le risorse mediche per un ulteriore sensibile miglioramento del suo stato di salute siano da ritenersi praticamente esaurite” (cfr. rapporto del 3 maggio 2018, relativo alla visita __________ del 25 aprile 2018; doc. 214 fascicolo n. 2; cfr. pure doc. 215 e 221 fascicolo n. 2) e tenuto conto dello scritto del 21 giugno 2018 dell’avv. RA 1, giusta il quale: “il signor RI 1 ha valutato che non intende effettuare il secondo intervento alla spalla destra in quanto gli sono state date scarse possibilità di miglioramento dai medici stessi che lo hanno seguito. Egli tiene in sospeso invece un eventuale intervento alla spalla sinistra, ritenuto che in caso ci fosse bisogno, chiederà di riaprire il caso” (doc. 224 fascic. n. 2). Tutto ben considerato, precisato che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, il 1° luglio 2018; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2), il TCA condivide il parere del medico fiduciario, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica. In effetti, dalle tavole processuali, emerge che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, non entravano ancora in linea di conto dei provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute infortunistiche, dato che l’assicurato aveva deciso di non sottoporsi per il momento ad ulteriori interventi operatorii (cfr., in particolare, i certificati medici del 29 maggio 2018 e del 20 giugno 2018 del dr. med. __________ della Clinica __________ di __________, medico specialista che ha in cura l’assicurato: doc. 220 e 223 fascicolo n. 2; scritto del 21 giugno 2018 dell’avv. RA 1: doc. 224 fascicolo n. 2; cfr. pure il rapporto del 3 maggio 2018, relativo alla visita medico-__________ del 25 aprile 2018: doc. 214 fascicolo n. 2 a pag. 9).
Alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione appena indicata, questa Corte ritiene corretta la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° luglio 2018, lo stato di salute infortunistico dell'assicurato, era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.
Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che l'assicurato continuasse a sottoporsi a sedute di fisioterapia, anche dopo tale data, nella misura in cui esse non miravano evidentemente a migliorare notevolmente le sue condizioni di salute (quanto piuttosto a evitare dei peggioramenti; cfr., in particolare, doc. 214 fascicolo n. 2 a pag. 9; cfr., tra le tante, STCA 35.2017.124 del 22 marzo 2018, consid. 2.2.2 e STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2).
Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in grado di evidenziare motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente.
Del resto, l'esigibilità posta dal medico __________ al termine della visita del 25 aprile 2018 già corrispondeva a quanto si riscontra normalmente negli assicurati che hanno riportato un danno alla spalla (cfr. consid. 2.4.6).
Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.
In esito alle considerazioni che precedono, all’amministrazione non può dunque essere rimproverato di aver prematuramente proceduto alla definizione delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità ed IMI), con conseguente estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera dal 1° luglio 2018.
2.4. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4.4. Giova qui ricordare, per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1).
2.4.5. Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che al termine della visita medico-__________ del 25 aprile 2018 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, si è così espresso in merito all’esigibilità lavorativa:
" L'assicurato può portare molto spesso pesi molto leggeri o leggeri fino all'altezza dei fianchi, di rado può sollevare pesi leggeri fino all'altezza dei fianchi (5-10 kg). Mai può sollevare pesi medi, pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei fianchi, talvolta può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg, mai può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Nessuna limitazione per il lavoro leggero e di precisione, molto spesso può effettuare lavoro medio, mai può effettuare lavoro pesante o molto pesante. La rotazione della mano non presenta nessuna limitazione. Mai può effettuare lavori sopra la testa, nessuna limitazione per la rotazione del tronco, per la posizione seduta e inclinata in avanti, in piedi e inclinata in avanti, per la posizione inginocchiata o che comporti la flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la posizione seduta e in piedi e di libera scelta. Nessuna limitazione per camminare fino e anche oltre i 50 metri, per lunghi tratti e su terreno accidentato, oppure salire le scale. Mai invece può salire su scale a pioli. L'uso delle due mani consentito senza nessuna limitazione, Io stare in equilibrio è possibile a condizione.” (cfr. rapporto del 3 maggio 2018: doc. 214 fascicolo n. 2)
Il 29 maggio 2018 il dr. med. __________ della Clinica __________ di __________, medico specialista che ha in cura l’assicurato ha attestato quanto segue: “(…) Sicuramente il paziente non potrà più ritornare ad effettuare l'attività lavorativa che svolgeva prima dell'infortunio e per quanto mi concerne rimane ancora inabile all'attività lavorativa al 100% fintanto che la diatriba tra CO 1 e paziente non verrà risolta (…)” (doc. 220 fascicolo n. 2). Il 20 giugno 2018 il medesimo specialista ha puntualizzato che l’assicurato potrebbe svolgere solo attività dove non sia necessario sollevare pesi sia con i polsi che con le spalle e in queste attività il paziente potrebbe essere ritenuto abile al 50%. (doc. 223 fascicolo n. 2).
Su richiesta del 20 agosto 2018 del medico __________ (doc. 237 fascicolo n. 2), il 16 e 17 ottobre 2018 l'assicurato si è sottoposto ad una valutazione della capacità funzionale ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, e di __________, fisioterapista EFL, presso la Clinica __________ (cfr. doc. 246), che hanno posto la seguente diagnosi:
" 17.12.2015 trauma indiretto alla spalla destra, alla spalla sinistra, trauma diretto ai polsi ddp
- nessuna lesione ossea
- lesione parziale del subscapolare e infraspinato
- 23.3.2016 sutura del subscapolare e dell'infraspinato, tenotomia e tenodesi del capolungo del bicipite, acromioplastica
- sviluppo di una capsulite retrattile
- dolori cronici a entrambe le spalle e ai polsi
Minima discopatia C5/C6 conforme all'età senza neurocompressione.” (doc. 246, pag. 2)
Gli specialisti in questione, dopo aver eseguito una sonografia funzionale e un esame clinico dello status (internistico, neurologico, ecc.) dell’assicurato, hanno sottolineato che:
" Vi è una sottovalutazione della capacità funzionale residua da parte dell'assicurato rispetto agli elementi oggettivi riscontrati (vedi PACT).
Nei test vi è anche una amplificazione di sintomi di grado elevato In particolare nei test di carico/sollevamento l'assicurato interrompe i test prima dei limiti osservabili. Vi sono importanti discordanze nella mobilità spontanea delle spalle che è molto migliore durante i test dell'equilibrio (vedi allegato 1) quando il paziente è concentrato su un altro compito e utilizza gli arti superiori per bilanciarsi. In presenza di un'amplificazione di sintomi di grado elevato fa stato la valutazione medico teorica combinata con i risultati dei test.”
(doc. 246, pag. 10).
e che:
" A causa di un'amplificazione di sintomi importante, di un'autolimitazione e di discordanze tra le esternazioni dell'assicurato e la nostra osservazione, i risultati dei test che riguardano le prestazioni fisiche sono da interpretare con prudenza per la valutazione della caricabilità esigibile. Si deve dedurre che, con un certo impegno, l'assicurato possa ottenere una prestazione migliore rispetto a quella dimostrata nei test.
Le limitazioni fisiche dimostrate non sono spiegabili con i reperti oggettivi patologici, con i risultati degli esami strumentali o con le diagnosi somatiche.
La valutazione dell'esigibilità si basa anche su considerazioni medico- teoriche, pur sempre con riferimento alle osservazioni durante il test. Una maggiore limitazione della caricabilità non è giustificata da un punto di vista medico-teorico.
La seguente valutazione dell'esigibilità è basata sul rapporto di causalità con l'infortunio in questione.
(…).
Attività leggere a mediamente pesanti.
(…).
leggero (5-10 kg, oppure stare in piedi / camminare spesso, oppure funzione che rappresenta un carico particolare per gli arti superiori o gli arti inferiori) / leggero a mediamente pesante (10-15 kg). (…)”
(doc. 246, pag. 11)
In sede di opposizione, nella relazione medica del 5 marzo 2019, la dr.ssa med. __________, specialista in medicina legale a __________ consultata privatamente dell’assicurato, ha attestato la seguente esigibilità lavorativa:
" Il signor RI 1 presenta le seguenti limitazioni: lavori pesanti, lavori manuali al di sopra delle spalle, lavori ripetitivi, di forza, mantenimento di posizioni estreme con gli arti superiori, ln considerazione delle limitazioni funzionali e della sintomatologia dolorosa a carico delle spalle, il soggetto attualmente potrebbe svolgere solo attività sedentarie, senza richiesta di impegno delle spalle, come ad esempio il centralinista.
Pertanto, (…). Per quanto riguarda invece una attività adeguata, il soggetto presenta una capacità lavorativa del 50% (cinquanta per cento).” (doc. 270 fascicolo n. 2 e doc. I)
Interpellato al riguardo dall’amministrazione, nell’apprezzamento medico del 4 aprile 2019, il dr. med. __________ ha ribadito l’esigibilità lavorativa posta, puntualizzando in particolare che:
" (…) Relativamente alla certificazione prodotta dal dr. med. __________, in data 20.06.2018 quando afferma che la mobilità articolare della spalla destra è fortemente limitata e io vedo estrema difficoltà a sollevare pesi 5-10 kg al di sotto del tronco e comunque pesi di circa 5 kg oltre il livello delle spalle, egli non considera che la valutazione tiene presente l'uso delle due spalle, non soltanto della spalla di destra, e per quanto riguarda la spalla sinistra l'articolarità è ben diversa da quella relativa alla spalla destra a fronte di una piccola lesione del sovraspinato (…). Quando si afferma inoltre di sollevare pesi di 5 e 10 kg al di sotto del tronco e in particolare fino all'altezza dei fianchi, si ricorda che i gruppi muscolari interessati sono in gran parte diversi e tutt'al più a carico del bicipite, in quanto l'attività della cuffia dei rotatori, particolarmente del sovraspinato si evidenzia particolarmente in elevazione e non certamente su un carico assiale dove non si ha assolutamente la sollecitazione, né anche dell'acromion-claveare. (…). Affermare soprattutto che l'unico lavoro che l'assicurato potrebbe svolgere sarebbe quello di centralinista, appare decisamente limitativo rispetto a persone con lesioni ben peggiori che svolgono lavori decisamente più impegnativi. Da notare inoltre che sia la patologia degenerativa discale a livello cervicale, sia la situazione a livello del nervo mediano nel polso di sinistra non sono suffragate da alcun tipo di positività all'esame elettromiografico e all'esame neurologico oltre a non avere alcuna certa relazione causale con l'infortunio subito. (…). L'esigibilità rilasciata all'epoca della visita __________ e poi all'epoca della valutazione EFL appare congrua rispetto ai limiti funzionali che sono stati definiti. (…). Per quanto riguarda la relazione medico-legale della dott.ssa med. __________, si evidenzia come le misurazioni effettuate siano estremamente sommarie (…). (…) essa materialmente non aggiunge nulla di più a quanto già detto dal dr. med. __________ e soprattutto non dà delle motivazioni chiare, reali e convincenti circa la percentuale del 50% che non si comprende bene da quale parte venga presa ed in quale normativa, se Italiana, Svizzera od altro, ma non è adeguatamente spiegata e giustificata tabellarmente. (…). Non vi è quindi una spiegazione effettiva circa l'attribuzione di questa percentuale di lavoro in quanto non vengono citate misurazioni o test effettuati e quindi i valori non sono altro che quelli citati dal dr. med. __________, il quale, tuttavia, in aggiunta a quanto sopra esposto non fornisce certamente delle motivazioni supportate da dati strumentali oltre che clinici, cosa che invece è stata fatta durante il test EFL che è il test di riferimento a livello europeo circa la capacità lavorativa residua di un assicurato nella fase finale della riabilitazione dopo infortunio. Tale valutazione appare quindi oltre che incongrua soprattutto non giustificata. Pertanto sulla scorta della copiosa documentazione medica, e tutti gli esami clinici e strumentali effettuati, dal test EFL, dai consulti di vari specialisti si ritiene che la esigibilità lavorativa redatta sia consona e adeguata per lo stato fisico dell'assicurato e soprattutto nelle attività da essa consentite sono tali da consentire l'impiego al 100%. (…)” (doc. 275 fascicolo n. 2)
Davanti al TCA, nella relazione medico-legale 19 giugno 2019, la dr.ssa med. __________, ha puntualizzato che:
" (…) Posta l'attività lavorativa esigibile stabilita alla visita medico-__________ CO 1 del 25/04/2018, "(…)". Lo svolgimento delle attività esigibile sopra indicata, seppure possibile, comporta dei carichi lavorativi che determinano l'insorgenza di dolore, inoltre può determinare un peggioramento delle condizioni di salute dipendente dal lavoro. Pertanto le mansioni indicate possono essere compiute parzialmente, con la necessità di pause e non in modo continuativo per tutto il turno lavorativo. Ciò può significare brevi pause più frequenti, singole pause più lunghe o in generale un ritmo lavorativo più lento. I carichi lavorativi indicati vengono tollerati, ma non nel normale ritmo di lavoro richiesto, per la frequenza richiesta o per una lunga durata. Pertanto, il sig. __________ presenta una residua capacità lavorativa in attività adeguata del 50% (cinquanta per cento).” (doc. L)
2.4.6. Nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che il parere espresso nel rapporto del 3 maggio 2018 dal dr. med. __________, specialista in chirurgia, (doc. 214 fascicolo n. 2) e quello espresso nella valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018 dai dr. med. Andrea Badaracco, specialista FMH in reumatologia, e di __________, fisioterapista EFL, presso la Clinica __________ (cfr. doc. 246), e quindi nella materia che qui ci occupa - dettagliati, approfonditi e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, ai quali, vanno dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.4.3) - possano validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Del resto, la valutazione del medico __________ e degli specialisti incaricati dall’CO 1 - che hanno posto un'esigibilità lavorativa compatibile al 100% (con rendimento pieno) con un lavoro per lo più leggero - non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
In effetti, la relazione medico legale dell’11 marzo 2019 (completata da quella del 19 giugno 2019) della dr.ssa med. __________, specialista in medicina legale a __________, non è atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il 3 maggio 2018 dal dr. med. __________ e della valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018 del dr. med. __________ e del fisioterapista __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dai precitati medici. La valutazione (dell’11 marzo e del 19 giugno 2019) della dottoressa consultata privatamente dall'assicurato, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Nell'approfondito apprezzamento medico del 4 aprile 2019, il dr. med. __________ ha peraltro spiegato come mai la sua valutazione di differenzia da quella (successiva alla valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018) della dr.ssa med. __________ rispettivamente da quella (antecedente alla valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018) del 29 maggio e del 20 giugno 2018 del dr. med. __________, confermando con considerazioni puntuali e convincenti l'esigibilità lavorativa posta il 3 maggio 2018.
In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico __________ nel caso di specie che ha attentamente e dettagliatamente vagliato la situazione clinica dell’assicurato.
Tanto più che l’esigibilità lavorativa posta da tale specialista risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.51 dell'11 settembre 2017, consid. 2.3.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3).
Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento 100%).
Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.
In tale contesto va inoltre ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Giova pure segnalare che, come già esposto al consid. 2.4.2, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità".
2.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurato.
Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Vengono considerati i dati del 2018, visto che la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato risale al 30 giugno 2018 e, pertanto, il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, viene a cadere al 1° luglio 2018 (cfr. consid. 2.3.2).
2.6. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2018, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 68’790.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che non era più attivo professionalmente a seguito del fallimento della ditta per la quale lavorava (doc. 256 e 258).
In particolare, l’CO 1 ha indicato di aver considerato per il salario da valido “un’attività semplice nel ramo delle costruzioni (tabella TA1, costruzioni 41-43, livello 1, uomini, 41.3 h/sett., indice 2016 T1.1.15, C: 100.4, indice 2017 T1.1.15, C: 100.7, stima trimestrale 2018: + 0,5%) ed ammonta a CHF 68’790.-” (doc. 258 pag. 2 e doc. 256).
Il TCA osserva innanzitutto che dalle tavole processuali emerge che l’assicurato ha perso il lavoro al 31 dicembre 2015 a causa del fallimento della ditta __________ (doc. 1 fascicolo n. 1 e doc. 257 fascicolo n.2).
Ora, per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (ad esempio: STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6).
Considerato che l’assicurato nel periodo sino al 1° luglio 2018 (data di inizio dell’eventuale rendita) avrebbe comunque perso il posto di lavoro al 31 dicembre 2015 anche senza l’infortunio del 17 dicembre 2015, il suo reddito da valido deve essere stabilito in base ai dati statistici risultati dalla RSS. In caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più attuali esistenti al momento della decisione su opposizione (cfr. DTF 143 V 295, in particolare, consid. 4.1.7. pag. 301: “Das kantonale Gericht konnte somit auf Beschwerde der Versicherten hin die Rechtskonformität der Invaliditätsbemessung umfassend prüfen und im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen einen Einkommensvergleich gestützt auf die im Zeitpunkt des Einspracheentscheids aktuellsten verfügbaren statistischen Zahlen vornehmen. Da der Rentenbeginn von der AXA auf den 1. Februar 2013 festgesetzt wurde und der Einspracheentscheid am 9. November 2015 erging, stand der Anwendung der LSE 2012 insoweit nichts entgegen.”).
Tenuto conto dell’esperienza professionale maturata dall'insorgente nel corso degli anni sia in Italia sia in Svizzera in qualità di muratore e del fatto che non ha alcun AFC (doc. 59 fascicolo n. 1), il TCA ritiene che si debba utilizzare, nel caso concreto, la tabella TA 1 2016, ramo 41-43 "costruzioni", livello 1, uomini, riportato su 41.3 ore e aggiornato al 2018, così come deciso dall’amministrazione. Ciò che è peraltro pure rimasto - a ragione - incontestato dal ricorrente.
Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che non presuppone qualifiche superiori (livello di qualifica 1) nel ramo 41-43 "costruzioni", avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'508.-. Riportando questo dato su 41.4 ore, esso ammonta a fr. 5'700.78 mensili oppure a fr. 68'409.36 per l'intero anno (fr. 5'700.78 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Da notare che, per quanto riguarda l’aggiornamento di tale dato nominalmente al 2018, anno di inizio dell’eventuale rendita, il TCA osserva che deve essere applicata la “T1.1.10 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2018” (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 e STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.1). Ora, giusta la citata tabella, l’indice, rispetto al 2015, è stato del 102,9 nel 2016 e del 103,8 nel 2018. Il reddito da valido ammonta quindi nel 2018 a fr. 69'007.69 (68'409.36 x 103,8/102,9).
Il "reddito da valido" per il 2018 è, pertanto, fissato in fr. 69'007.69 (e non in fr. 68’790.-, come fatto dall’amministrazione, la quale ha applicato la tabella “T1.1.15 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2017” per l’anno 2016 e 2017, aggiungendo per il 2018 lo 0.5% quale ultima stima trimestrale a disposizione; cfr. doc. 256 e 258).
2.7. Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
Con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati statistici RSS (cfr. STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3).
2.7.1. Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 64'035.67 il reddito da invalido, applicando la TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato su 41.3 ore e aggiornato al 2018 e operando successivamente una decurtazione 5% a titolo di deduzione sociale secondo la DTF 126 V 80 (doc. 256 e 276 fascicolo n. 2).
Il TCA ritiene che - a ragione - l’assicuratore ha usato i dati statistici, visto che al momento dell’infortunio l’assicurato era disoccupato (cfr. 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 4; in questo senso, si veda pure la STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del 6 dicembre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.1).
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340.-. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'556.95 x 12). Tenuto conto del rincaro, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il 2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%; cfr. STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6 e STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019, consid. 2.4.7).
2.7.2. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha operato una decurtazione del 5% sul reddito statistico da invalido per tener conto delle variabili professionali e personali dell’interessato, in particolare per le attività molto leggere (doc. 258 e 276 fascicolo n. 2).
Il rappresentante del ricorrente osserva che la deduzione sociale del 5% operata dall’CO 1 è eccessivamente bassa e chiede che la stessa venga considerata almeno nella misura del 15% per tenere debitamente conto della necessità di attività leggera, delle varie limitazioni fisiche (menomazione a entrambe le spalle), del cambio di professione, dell’assenza di formazione, della situazione di frontaliere con salari di regola al ribasso, al pari di quanto ammesso dall’amministrazione in ambito AI (cfr. doc. I, pag. 8).
In proposito, va rilevato che il TF ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)." (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
D’altra parte, il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata né un grado d’istruzione particolare (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 Nr. UV 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.). Un discorso analogo vale anche per l’assenza di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr. STF 8C_103/2018 del 25 luglio 2018 consid. 5.2, 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).
Infine, in una sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, l’Alta Corte ha stabilito che, tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore cittadino di uno Stato membro non è a priori svantaggiato rispetto a un lavoratore svizzero in ragione della sua nazionalità e del suo statuto di frontaliere (cfr. pure la STCA 35.2018.96 del 12 dicembre 2018, consid. 2.7).
Per quanto concerne la deduzione sociale del 15% operata in ambito AI, va rilevato che in quella sede - contrariamente a quanto osservato dal patrocinatore dell’assicurato - è stato tenuto conto pure di affezioni extra-infortunistiche di cui soffre l'assicurato, che non sono di pertinenza dell'assicuratore resistente, ovvero dell’artrosi cervicale con discopatie multiple del rachide cervicale ed ernia discale C5/C6 destra conforme all’età senza neurocompressione (cfr. doc. 214, pag. 8 e doc. 246 pag. 2 fascicolo n. 2). Né il patrocinatore dell’assicurato né gli specialisti medici curanti o da lui consultati privatamente dall’assicurato hanno difatti fornito al TCA alcun motivo di scostarsi da quanto deciso dall’CO 1 in merito alla negata causalità naturale tra l’infortunio del 17 dicembre 2015 e il precitato danno alla salute di cui soffre l’assicurato sulla base di quanto attestato in maniera convincente dai propri specialisti. Del resto, sulla base della documentazione medica agli atti, il TCA non ritiene comunque dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélèw, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’artrosi cervicale con discopatie multiple del rachide cervicale ed ernia discale C5/C6 destra di cui soffre l’assicurato costituisca una conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 17 dicembre 2015, di modo che l’assicuratore resistente era legittimato a valutare la fattispecie facendo astrazione da tale componente medica che, per i motivi poc’anzi detti, non era di sua pertinenza. Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati). Da ultimo, va comunque ribadito che l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. consid. 2.3.4).
D'altra parte però va considerato che l'assicurato può eseguire solo lavori per lo più molto leggeri rispettosi dei noti limiti funzionali fisici riguardanti ambedue le spalle nell’ambito di un’attività adeguata ove è stata considerata una capacità lavorativa totale (presenza e rendimento 100%: consid. 2.4.6).
In una sentenza STF 8C_471/2017 del 16 aprile 2018 - riguardante l'assicurato (destrimano) che non riusciva più a flettere 3 dita della mano sinistra, in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo attività leggere di sorveglianza o telesorveglianza - l'Alta Corte ha confermato la deduzione sociale del 10% (che era stata poi aumentata al 15% dalla Corte cantonale) operata dalla __________.
Da notare inoltre, a pure titolo esemplificativo, che con decisione del 6 febbraio 2018, confermata su opposizione il 28 marzo 2018, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato - carpentiere nato nel 1962 che il 16 dicembre 2015 si era procurato un danno infortunistico alla spalla destra ed era stato considerato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico - una rendita LAINF del 17%, applicando una decurtazione sociale del 15%; cfr. STCA 35.2018.28 del 10 ottobre 2018, consid. 1.1., 1.3 e 1.5).
In un’altra decisione del 22 marzo 2018, confermata su opposizione il 14 maggio 2018, l'CO 1 ha negato all'assicurato - venditore di aspirapolveri nato nel 1954 che il 13 gennaio 2015 si era procurato un danno infortunistico alla spalla sinistra ed era stato considerato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico - una rendita LAINF alla luce di un grado di invalidità nullo dopo avere applicato una deduzione sociale del 10%; cfr. STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 1.1., 1.4 e 1.5).
Infine in una sentenza 35.2019.25 del 5 settembre 2019 consid. 2.6., questo Tribunale ha rilevato:
" (…) Nel caso concreto, il TCA può fare propria la deduzione del 10% operata dall’amministrazione, in considerazione del danno alla salute (altri fattori di riduzione non entrano invece in considerazione; cfr., tra le tante, STF 8C_201/2019 del 14 agosto 2019; STF 9C_373/2019 del 18 luglio 2019; STF 9C_787/2018; 9C_795/2018 del 19 luglio 2019; STF 8C_203/2019 del 18 luglio 2019; STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019; STCA 35.2019.6 del 26 agosto 2019 consid. 2.3.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.2.; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.6.3; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.4.7).
Riguardo alle precisazioni fornite dall’CO 1 a proposito della deduzione sociale (cfr. consid. 1.7 e 1.8), il TCA si limita a rilevare che la giurisprudenza federale è sempre in vigore. Tale concetto non deve peraltro essere confuso con la possibilità di eventualmente effettuare un parallelismo dei redditi, introdotto dalla giurisprudenza federale per tenere conto, tra l’altro, delle differenze salariali regionali. Anche questa giurisprudenza è sempre in vigore (cfr. STF 9C_138/2019 del 29 maggio 2019; STF 9C_500/2018 del 31 gennaio 2019; STCA 35.2019.60 del 29 agosto 2019; TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 in RtiD I-2014 pag. 318; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.6).”
(cfr. pure la STCA 35.2019.59 del 30 settembre 2019, consid. 2.6).
Nella concreta evenienza, sulla scorta delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che sul reddito statistico da invalido vada applicata una decurtazione del 10%, proprio per tenere debitamente conto degli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico di cui è affetto l'assicurato che, giova ribadire, può eseguire solo lavori per lo più molto leggeri rispettosi dei noti limiti funzionali fisici riguardanti ambedue le spalle nell’ambito di un’attività adeguata, ove è stata considerata una capacità lavorativa totale (presenza e rendimento 100%: consid. 2.4.6).
Il "reddito da invalido" di fr. 67'405.96 (cfr. consid. 2.7.1), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta dunque a fr. 60'665.36 (cfr. doc. 256, pag. 2).
2.8. Il grado di invalidità del ricorrente (stabilito confrontando i fr 60'665.36 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico, e cioè fr. 69'007.69 annui) è del 12% ([69'007.69 - 60'665.36] x 100 : 69'007.69 = 12.08% arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
Nulla muta a questo riguardo il fatto che, in ambito LAI, sia stata riconosciuto un grado di invalidità del 18% (doc. 272 fascicolo n. 2). In quella sede è stato infatti tenuto conto pure di affezioni extra-infortunistiche di cui soffre l'assicurato, che non sono di pertinenza dell'assicuratore resistente (cfr. consid. 2.7.2). In ogni caso, val qui la pena di rilevare che, anche in ambito AI, l’amministrazione ha concluso che l’assicurato presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento 100%) in un’attività adeguata a partire dal 1° giugno 2018 (doc. 272 fascicolo n. 2).
La decisione su opposizione del 5 aprile 2019 deve dunque essere modificata nel senso che l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 12% dal 1° luglio 2018.
Stante quanto precede, gli atti sono trasmessi all’CO 1 affinché si determini, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, in merito alla presa a carico di ulteriori cure ex art. 21 cpv. 1 LAINF.
In questo contesto è utile segnalare che nel rapporto del 3 maggio 2018, relativo alla visita __________ del 25 aprile 2018, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha, tra l’altro, puntualizzato quanto segue:
" (…) Per quanto riguarda la necessità di cure future, appare evidente come per mantenere lo stato attuale sia necessario effettuare almeno 2-3 cicli di fisioterapia all’anno per ca. 2 anni. Anti-infiammatori al bisogno sono comunque un utile ausilio per cui si prega l’amministrazione di consentirne l’uso secondo necessità (…)”
(doc. 214, pag. 9 fascicolo n. 2).
2.9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata, nel senso che l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 12% dal 1° luglio 2018. Per il resto (riconoscimento di un’IMI complessiva del 20%, non contestata: cfr. consid. 2.2), rimane invariata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 5 aprile 2019 dell’CO 1 è riformata, nel senso che l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 12% dal 1° luglio 2018. Per il resto (riconoscimento di un’IMI complessiva del 20%), rimane invariata.
§§ Gli atti sono trasmessi all’CO 1 affinché proceda come indicato al consid. 2.8 in fine.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti