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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.09.2020 35.2019.144

September 9, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,297 words·~31 min·3

Summary

Corretta la decisione con la quale è stato rifiutato all'assicurata il diritto ad una rendita di invalidità tenendo conto dei suoi postumi infortunistici

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 35.2019.144   cr

Lugano 9 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 22 novembre 2019 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 2 maggio 2016 RI 1, nata nel 1965, a quel momento attiva quale aiuto cucina presso la __________ e perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, mentre stava scendendo le scale per portare la cesta dei panni in lavanderia è caduta, riportando una contusione al braccio destro e alla gamba destra (cfr. annuncio di infortunio del 3 maggio 2016, doc. 1).

                                        Dall’artro-risonanza magnetica alla spalla destra è risultata la rottura parziale del sopraspinoso, come indicato dal dr. __________ in occasione della visita del 6 luglio 2016 (cfr. doc. 12).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   In occasione del colloquio a domicilio avvenuto nel mese di febbraio 2018, all’assicuratore LAINF è stata annunciata la necessità di cure anche per i dolori presenti alla spalla sinistra (cfr. doc. 142).

                                         Sentito il parere del proprio servizio medico (cfr. doc. 148), con comunicazione del 28 marzo 2018 l’assicuratore infortuni ha rifiutato la corresponsione di prestazioni, ritenendo che i disturbi alla spalla sinistra non fossero in nesso causale almeno probabile con l’infortunio del 2 maggio 2016 (doc. 149).

Tramite referto del 14 maggio 2018 il curante dell’assicurata, dr. __________, FMH medicina interna generale, ha comunicato all’assicuratore LAINF l’opposizione della paziente alla comunicazione del 28 marzo 2018, indicando che dalla cartella clinica sarebbe risultato che l’interessata lamentava problemi alla spalla sinistra già in occasione della visita dell’11 agosto 2016 (cfr. doc. 156).

                                         Esperiti gli accertamenti medico-assicurativi del caso, con nuova comunicazione del 28 marzo 2019 l’amministrazione, dopo avere confermato che le affezioni alla spalla sinistra non sono di competenza della CO 1, bensì dell’assicuratore malattia, ha posto termine alle prestazioni di corta durata per quanto concerne i disturbi alla spalla destra a partire dal 1° maggio 2019 (doc. 219).

                               1.3.   Con decisione formale del 17 settembre 2019, l’amministrazione, tenuto conto dei soli postumi infortunistici interessanti la spalla destra, ha rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità, attribuendole, per contro, un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 233).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dallo studio legale RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 239), in data 22 novembre 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 247).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 20 dicembre 2019, RI 1, sempre rappresentata dallo studio legale RA 1, ha chiesto l’attribuzione di una rendita d’invalidità del 100% o, in subordine, il rinvio degli atti all’amministrazione affinché venga completata l’istruttoria medica.

                                         Sostanzialmente il legale ha considerato che l’assicuratore LAINF non abbia correttamente valutato l’incidenza dei disturbi alla spalla destra - gli unici considerati dall’CO 1 in nesso causale con l’infortunio - sulla mobilità complessiva dell’interessata e, di conseguenza, sulla sua capacità lavorativa globale, da ritenere nulla.

                                         Egli ha, in particolare, evidenziato la differenza esistente tra la valutazione dell’esigibilità espressa dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, da un canto, e dagli specialisti curanti dell’interessata, dall’altro, ciò che, a suo modo di vedere, impone la messa in atto di maggiori approfondimenti.

A prescindere, infatti, dalle patologie presenti alla spalla sinistra, le affezioni della spalla destra, ed esse sole, sono già sufficienti, secondo il parere del patrocinatore, per rendere l’assicurata totalmente inabile al lavoro anche nell’esecuzione di attività leggere, come del resto confermato dalla dr.ssa __________.

                                         Per tali ragioni, a suo avviso, l’interessata ha diritto ad una rendita intera di invalidità (doc. I).

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII).

                               1.6.   Con scritto del 17 febbraio 2020 il legale dell’assicurata ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da assumere (doc. X).

                               1.7.   In data 4 agosto 2020, per contro, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica (doc. XII), immediatamente sottoposta all’CO 1 per una presa di posizione (cfr. doc. XIII).

                               1.8.   Con scritto del 19 agosto 2020 l’assicuratore LAINF ha rilevato che la RM alla spalla destra svolta nel febbraio 2020 non ha rilevato la presenza di una recidiva di rottura dei tendini della cuffia, motivo per il quale l’esigibilità definita dal medico __________ al termine della visita di chiusura continua a rimanere attuale, fermo comunque restando che determinante è la situazione esistente al momento di emanazione della decisione su opposizione (doc. XIV).

                                         Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XV), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicurata abbia diritto, oppure no, ad una rendita d'invalidità.

                                         Non sono, invece, oggetto di contestazione, ed esulano quindi dalla presente vertenza, i temi relativi alla stabilizzazione dello stato di salute per quanto concerne i disturbi alla spalla destra; alla mancanza di un nesso causale tra le affezioni presenti alla spalla sinistra e l’infortunio, e, infine, all’IMI.

                               2.2.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                               2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                        Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.4.   Nel caso concreto, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita d’invalidità, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal medico __________ in occasione della visita di chiusura del 14 marzo 2019.

                                         In quell’occasione, il dr. __________, spec. in chirurgia ortopedica, ha considerato sufficientemente chiarito il quadro clinico, aggiungendo che, per il momento, non sono previsti ulteriori trattamenti chirurgici e la situazione presenta postumi non migliorabili, ritenendo di potere concedere all’assicurata tre cicli di fisioterapia all’anno cui andranno aggiunti gli esercizi da svolgere autonomamente al domicilio (doc. 215, p. 4).

                                         In considerazione della stabilizzazione della situazione clinica alla spalla destra, il dr. __________ ha reputato che “molto probabilmente l’attività di aiuto cuoca non sarà più esigibile in misura completa a questa assicurata”, ponendo, per quanto riguarda i soli limiti alla spalla destra, la seguente esigibilità lavorativa:

" (…) sollevare e portare: l’assicurata è in grado di sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi con le due braccia spesso, pesi leggeri da 5 a 10 kg di rado, pesi medi mai. L’assicurata è in grado di sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg di rado, oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg mai. Maneggio di attrezzi: l’assicurata è in grado di maneggiare attrezzi leggeri/di precisione spesso, medi di rado, pesanti mai, la rotazione della mano è possibile di rado.

Posizione e mobilità: l’assicurata non è più in grado di svolgere lavori sopra la testa. L’assicurata è in grado di eseguire la rotazione del busto, mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti, la posizione in piedi/inclinata in avanti spesso, è in grado di mantenere la posizione inginocchiata talvolta, con flessione delle ginocchia talvolta. Posizione di lunga durata: l’assicurata è in grado di mantenere la posizione seduta molto spesso, la posizione in piedi molto spesso così come la posizione a libera scelta. Spostamenti: l’assicurata è in grado di camminare senza limitazioni fino a 50 metri, molto spesso oltre i 50 metri, spesso per lunghi tratti e talvolta su terreno accidentato. È in grado di salire le scale molto spesso, mai le scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile a condizione, equilibrio e stare in equilibrio possibile. Si sottolinea che l’assicurata in un’attività che rispetti l’esigibilità espressa è da ritenersi abile in misura completa senza pause supplementari e con rendimento completo. Si sottolinea che tale esigibilità è riferita unicamente alle limitazioni presentate attualmente alla spalla destra relative alle conseguenze dell’evento da noi assicurato.” (Doc. 215, p. 5)

                               2.5.   In sede ricorsuale, come già con l’opposizione, il patrocinatore dell’assicurata ha contestato che l’interessata possa essere considerata pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle limitazioni funzionali indicate dal dr. __________, producendo, a comprova della pretesa totale inabilità lavorativa, il referto del 17 ottobre 2019 della dr.ssa __________, Capoclinica del Servizio di chirurgia dell’arto superiore presso l’Ospedale __________ di __________.

                                         In tale referto la specialista in chirurgia ortopedica ha, in particolare, rilevato quanto segue:

" (…) Ricordo brevemente che abbiamo in cura la paziente summenzionata per il trauma avvenuto nel maggio 2016 durante il quale riportava un’importante contusione all'arto superiore e alla spalla di destra.

Un primo intervento è stato eseguito nell’ottobre 2016 mirato alla riparazione artroscopica del tendine del sovraspinoso; la paziente nell’immediato post-operatorio ha sviluppato una capsulite retrattile post-chirurgica per cui, nonostante la terapia conservativa medica e fisioterapica non vi sia stato alcun miglioramento, abbiamo in seguito provveduto nel settembre 2017 ad eseguire capsular release artroscopico con liberazione di aderenze articolari e sottoacromiali ed adesiolisi.

Nonostante l’intervento mirato a risolvere il quadro di capsulite adesiva la paziente continua a lamentare dolore importante e persistente con evidente rigidità articolare.

A distanza di quasi due anni dal secondo intervento la situazione clinica attuale della spalla destra è da considerarsi stabilizzata.

La paziente riferisce di avere importante difficoltà nell’utilizzare il braccio anche per i gesti molto semplici della vita quotidiana, come muoversi o alzarsi dal letto, necessita di aiuto per vestirsi, svestirsi, lavarsi e riuscire a svolgere in modo autonomo la propria igiene personale. Per il dolore assume con regolarità analgesici e antinfiammatori senza però riuscire a migliorare la situazione.

Clinicamente il movimento concesso è molto ridotto, in particolare attivamente riesce ad arrivare a 90° circa di elevazione anteriore con dolore mentre le rotazioni e l'abduzione sono nettamente ridotte.

Il quadro clinico presenta quindi una situazione non migliorabile con ulteriori interventi a breve termine; utile, come abbiamo sempre spiegato alla paziente, poter proseguire con esercizi di fisioterapia per mantenere il recupero finora acquisito.

A complicare la situazione c’è la spalla sinistra, operata nell’ottobre 2018, per una rottura del sovraspinoso; anche a sinistra si è sviluppata una capsulite retrattile nel post-operatorio che presenta al momento una situazione analoga alla destra.

Considerando la situazione attuale, come detto poco sopra, la paziente non è e non sarà in grado di riprendere l’attività di aiuto-cuoco; molto complicata è anche una valutazione dell’esigibilità del lavoro. La paziente non è in grado di sollevare pesi leggeri all’altezza dei fianchi, non è in grado di sollevare pesi inferiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto e assolutamente impossibile dall’orizzonte in poi. Inoltre è molto difficile per l'assicurata maneggiare attrezzi leggeri o di precisione e quindi l'utilizzo delle dita e della mano per gesti ripetitivi.

Al momento la paziente non può essere considerata a nostro parere abile neanche parzialmente in attività lavorative manuali. Attualmente è da considerare gravoso qualunque tipo di attività, anche fisicamente leggera, che determini l'utilizzo degli arti superiori.” (Doc. 242)

In corso di causa, inoltre, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA la seguente documentazione medica:

referto del 10 marzo 2020 relativo alla visita del 3 marzo 2020 concernente la spalla destra, nel quale il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno indicato che da una RM della spalla eseguita in febbraio 2020 “non è emersa la presenza di recidive di rottura dei tendini della cuffia dei rotatori né altre problematiche a carico dei restanti tendini e dei legamenti ma un quadro di rigidità articolare”, confermando che “per il momento, per quanto riguarda la spalla destra, non sono previste ulteriori cure né controlli a breve termine” (doc. C1);

referto del 10 marzo 2020 relativo alla visita del 3 marzo 2020 concernente la spalla sinistra, nel quale il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno indicato che “vedendo il persistere della problematica nonostante la terapia conservativa, è stata da poco eseguita una risonanza magnetica della spalla sinistra che ha messo in evidenza una normo-inserzione del tendine riparato con segni di aderenze articolari e soprattutto l’evidenza di una omartrosi concentrica. Pertanto considerato il persistere di una forte riduzione della mobilità e della motilità con una flessione possibile con molto dolore sino ai 75-80°, rotazione esterna quasi negativa e rotazione interna pari a 0° e vedendo l’esito della Risonanza Magnetica”, gli specialisti in chirurgia ortopedica hanno proposto di intervenire chirurgicamente “con un impianto di Resurfacing, ovvero una protesi di rivestimento” (doc. C2);

referto del consulto del 9 giugno 2020 presso la __________ (doc. D1);

convocazione del 29 giugno 2020 per la permanenza in clinica presso la __________ dal 3 al 5 settembre 2020 (doc. D2).

Con scritto del 19 agosto 2020 l’CO 1, ricordato che solo i postumi alla spalla destra possono essere presi in considerazione in quanto di pertinenza dell’assicuratore infortuni, ha ribadito la correttezza dell’esigibilità lavorativa definita dal medico __________ al termine della visita di chiusura, visto che la RM alla spalla destra del febbraio 2020 non ha rilevato la presenza di una recidiva di rottura dei tendini della cuffia dei rotatori (doc. XIV).

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, a margine della visita di chiusura del 14 marzo 2019 (cfr. doc. 215), senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

                                         Il medico fiduciario, valutati i postumi infortunistici interessanti la sola spalla destra e senza tenere conto delle problematiche importanti che affliggono la spalla sinistra (non di competenza dell’CO 1, cfr. comunicazione del 28 marzo 2019, doc. 219), ha, infatti, considerato l’assicurata pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali derivanti dai disturbi interessanti la spalla destra (cfr. doc. 215).

                                         Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti, nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

                                         La valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

                                         Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione.

                                         Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".

                                         Nella STF U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

                                         In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

                                         In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

                                         In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

                                         Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

                                         Secondo questo Tribunale, la certificazione agli atti della dr.ssa __________ non è atta a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione enunciata dal dr. __________, ritenuto che la specialista in chirurgia ortopedica curante ha considerato le problematiche che affliggono entrambe le spalle dell’interessata. Di tutta evidenza ciò comporta una valutazione dell’esigibilità lavorativa maggiormente limitata, circostanza che, tuttavia, non può inficiare l’apprezzamento del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni. Quest’ultimo, difatti, come più volte comunicato all’assicurata e come, del resto, neppure rimesso in discussione dal legale dell’interessata, è tenuto a rispondere solo delle sequele derivanti dagli interventi subiti alla spalla destra, ad esclusione delle patologie della spalla sinistra, le quali competono all’assicuratore malattia.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale deve quindi concludere che l'assicurata, da una parte, è definitivamente impedita nell’esercizio della sua originaria professione di aiuto-cuoca, ma che, d’altra parte, ella è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non implicano l’utilizzo degli arti superiori al di sopra del piano orizzontale, reperibili sul mercato generale del lavoro.

                               2.8.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha fatto capo ai dati statistici afferenti al settore della ristorazione, visto che “l’assicurata è stata licenziata con l’1.4.2017 e che tutto il personale è stato licenziato in quanto l’autogrill è stato raso al suolo e dopo la sua ricostruzione è stato affidato in gestione ad una nuova società”. Utilizzando quindi la tabella TA1 2016, ramo della ristorazione (55-56), livello 1, donna, con gli opportuni adeguamenti, il reddito da valido, per il 2019, è stato fissato in fr. 50'132.81 (cfr. doc. 233 e doc. 247).

                                         Questo valore - peraltro non contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal TCA.

                               2.9.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

                                         Da notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019.” (il corsivo è della redattrice).

                             2.10.   Nella presente fattispecie, l’Istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'581.38 il reddito da invalido, facendo capo alla tabella TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1, donne, aggiornato al 2019, applicando una deduzione sociale del 5% ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 233 e 247).

                                         Il TCA non ha motivo per scostarsi da questo dato, risultante dalla corretta applicazione dei dati statistici.

                                         Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, infatti, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde ad un importo di fr. 52'356.- (fr. 4'363.- x 12 mesi).

                                         Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 54’581.10 per un impiego a tempo pieno. Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 54'799.45, per il 2018 di fr.  55’073.45e per il 2019 di fr. 55'348.82.

                                         L’amministrazione ha poi applicato una deduzione sociale del 5%.

                                         Il TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2), non ha motivo di scostarsi dalla scelta operata dall’assicuratore LAINF, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020).

                                         Dal raffronto tra i due redditi indicati sopra risulta che, come deciso dall’amministrazione, l’assicurata non subisce una perdita di guadagno, motivo per il quale non ha diritto ad una rendita di invalidità.

                                         In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurata è stata negata una rendita d’invalidità, deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.144 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.09.2020 35.2019.144 — Swissrulings