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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2020 35.2019.132

August 27, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,192 words·~26 min·3

Summary

Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’INSAI era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 30 aprile 2019 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 21 novembre 2018. Causalità naturale. Rinvio per perizia esterna (art. 44 LPGA). Dichiarazione "prima ora"

Full text

Incarto n. 35.2019.132   PC/DC/sc

Lugano 27 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera  

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2019 di

RI 1   rappr. da:  AC 1,     

contro  

la decisione su opposizione del 5 novembre 2019 emanata da

CO 1  a rappr. da: RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 21 novembre 2018 RI 1, nato il __________, dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha subito uno “strappo mentre lavorava su impalcature” (doc. 1).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 29 aprile 2019, l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a contare dal 30 aprile 2019 e rifiutato la corresponsione di prestazioni di lunga durata, in quanto “secondo la documentazione medica non sussiste un nesso causale certo o probabile tra l’evento del 21 novembre 2018 e i disturbi alla spalla sinistra attualmente da lei lamentati che hanno reso necessario un intervento chirurgico.” (doc. 60).

                                         Il 6 maggio 2019, il dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso l’Ospedale __________ di __________, ha operato l’assicurato (intervento di artroscopia spalla sinistra per riparazione cuffia dei rotatori e tenotomia del CLB, doc. 67).

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. AC 1 (doc. 75), in data 5 novembre 2019 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A).

                                         Nel frattempo l’opposizione interposta dalla Cassa Malati __________ (doc. 69 e doc. 74) è stata ritirata il 19 giugno 2019 (doc. 78).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 6 dicembre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. AC 1, ha chiesto che la decisione su opposizione dell’amministrazione venga “annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore affinché eroghi tutte le prestazioni relative all’infortunio del 21 novembre 2018, in particolare per l’assunzione dei costi di cura e per l’indennità per perdita di guadagno.” (doc. I, pag. 13).

                                         Sostanzialmente, la patrocinatrice ha contestato che i disturbi alla spalla sinistra risentiti dall’assicurato non sarebbero più in nesso causale con l’infortunio del 21 novembre 2018, come valutato dal medico di __________ dell’assicuratore convenuto, rilevando come tale tesi sia stata smentita dal dr. med. __________.

                                         Da ultimo, l’avvocato __________ ha postulato che il suo assistito sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I, pag. 13).

                               1.5.   Il 19 dicembre 2019, la rappresentante dell’assicurato ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la documentazione economica dimostrante lo stato d’indigenza del suo patrocinato (doc. IV, IV-1 e relativi allegati).

                               1.6.   Nella risposta del 31 gennaio 2020, l'CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX). A suffragio delle proprie argomentazioni, esso ha versato agli atti l’apprezzamento chirurgico-traumatologico del 29 gennaio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia, presso il Centro di competenza di medicina assicurativa della CO 1 a __________ (doc. IX-1).

                               1.7.   Il 17 febbraio 2020 la patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al TCA la “lista dei mezzi di prova” (doc. XI).

                                         Il 13 marzo 2020 l’CO 1 ha presentato le proprie osservazioni al riguardo (doc. XV).

                                         Il doc. XV è stato inviato all’avv. AC 1 per conoscenza (doc. XVI).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 30 aprile 2019 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 21 novembre 2018.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

                                         un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

                                         quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla spalla sinistra, sulla base dei pareri espressi al riguardo dal dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, in particolare il 25 aprile 2019 (doc. 57) e l’8 ottobre 2019 (doc. 96). In sede ricorsuale, la patrocinatrice ha contestato che i disturbi alla spalla sinistra risentiti dall’assicurato non sarebbero più in nesso causale naturale con l’infortunio del 21 novembre 2018, come stabilito dal medico di __________ dell’assicuratore convenuto, rilevando come tale tesi sia stata smentita dal chirurgo ortopedico dr. med. __________ (cfr. doc. I).

Dalle tavole processuali emerge, in particolare, quanto segue.

Il 25 aprile 2019, il medico di __________ ha osservato che il danno alla salute oggetto del prospettato intervento, non era imputabile secondo il criterio della probabilità preponderante all’infortunio assicurato (“mai rilevato un interessamento alla spalla nell’iter clinico, evidente degenerazione preesistente”), che i postumi dell’infortunio non giocavano più alcun ruolo sempre secondo il criterio della probabilità preponderante (“praticamente da subito per la spalla”) e, infine, che a quel momento non era giustificata alcuna inabilità lavorativa esclusivamente per le fratture delle costole, dato che “le fratture costali guariscono al massimo in 2 mesi” (cfr. doc. 57).

                                         Il 6 maggio 2019 il dr. med. __________ ha operato l’assicurato (intervento di tenotomia del capolungo del bicipite e sutura della cuffia dei rotatori - doc. 68).

                                         Il 13 maggio 2019, lo specialista in questione, al termine della visita di controllo post operatorio, ha osservato quanto segue: “Regolare decorso post operatorio per riparazione artroscopica del tendine sovra-spinoso spalla sinistra e tenotomia del CLB. Si segnala che l’intervento ha evidenziato una lesione tipo SLAP (superior labrum anterior posterior) dell’ancora bicipitale e quindi necessaria la tenotomia del capolungo del bicipite omerale. Tale lesione è di sicura origine traumatica così come la lesione del tendine sovraspinoso nella componente più anteriore è dovuta a tale causa” (doc. 75).

                                         Il 21 maggio 2019, il medesimo specialista ha rilevato inoltre quanto segue: “Regolare decorso post operatorio per riparazione artroscopica del tendine sovraspinoso alla spalla sinistra e tenotomia del CLB. Si evidenzia che: - una lesione del tendine è una lacerazione dello stesso; - la lesione di tipo SLAP (superior labrum anterior posterior) dell’ancora bicipitale è una lacerazione dell’inserzione del tendine e quindi è stata necessaria la tenotomia del capo lungo del bicipite omerale; tali lesioni (SLAP e lesione componente anteriore del tendine sovra-spinoso) riscontrate durante l’intervento chirurgico e RMN sono di sicura origine traumatica” (doc. 75). In data 11 giugno 2019, il dr. med. __________ ha osservato quanto segue: "una lesione della cuffia dei rotatori senza alcun tipo di alterazioni preesistenti come descritto dall'intervento è quantomeno piuttosto rara. L'insieme di questi dati lascia quanto meno perplessi circa il rapporto di causalità e circa l'attribuzione della rottura parziale del sovraspinato a questo supposto trauma, e merita quindi un approfondimento ulteriore tramite una perizia super parte che il sottoscritto stesso chiede alla propria amministrazione per definire in maniera estremamente precisa e razionale il caso in esame." (cfr. apprezzamento chirurgico traumatologico del 29 gennaio 2020 del dr. med. __________, doc. IX-1, pag. 5 - la sottolineatura è della redattrice).

In data 15 luglio 2019 la Cassa Malati __________ ha comunicato alla CO 1 quanto segue: “In allegato le trasmetto le osservazioni del nostro medico. In base alla sua valutazione potevamo procedere ad un’eventuale opposizione, ma per determinati motivi, avevamo deciso di rinunciare” (doc. 85).

                                         Interpellato dalla __________, il dr. med. __________, il 20 maggio 2019, ha indicato che la censura sollevata dall’opponente (e, più precisamente, che alla luce delle risultanze della risonanza magnetica effettuata nel febbraio 2019, la lesione del tendine del sovraspinato non aveva nulla a che vedere con un inizio d’artrosi) era pertinente e alla domanda “per quale motivo v’è una tale discrepanza di valutazione tra il curante ed il medico della CO 1?” ha risposto quanto segue: “a mio avviso le lesioni del tendine del sovraspinoso sx e del tendine distale del bicipite brachiale sx possono essere conseguenti alla dinamica dell’infortunio del 21.11.2018” (doc. 84).

In seguito, il 30 luglio 2019, il dr. med. __________ ha osservato quanto segue: "Da varie casistiche operatorie si fa osservare che la rottura della cuffia dei rotatori di tipo traumatico avviene spesso e volentieri su un tessuto che già predispone la rottura per quanto esaurientemente descritto sopra, una borsite emorragica che rappresenta lo stadio 1 secondo la classificazione di Neer presuppone comunque un attrito sotto-acromiale e non si comprende bene come questo possa determinarsi se lo spazio subacromiale è perfettamente ampio come riportato dall'intervento. Una lesione della cuffia dei rotatori senza alcun tipo di alterazione preesistente come descritto nell'intervento è quanto meno piuttosto rara. L'insieme di questi dati lascia quanto meno perplessi circa il rapporto di causalità e circa l'attribuzione della rottura parziale del sovraspinato a questo supposto trauma." (cfr. il citato apprezzamento chirurgico traumatologico del 29 gennaio 2020 del dr. med. __________, doc. IX-1, pag. 5).

                                         Il 12 agosto 2019, il dr. med. __________ ha rilevato quanto segue: "Considerando la presa di posizione del 25.04.2019 (dott. med. __________) come le osservazioni in questa valutazione, la patologia alla spalla non è con probabilità preponderante in causalità naturale con l'infortunio del 21.11.2018." (cfr. il citato apprezzamento chirurgico traumatologico del 29 gennaio 2020 del dr. med. __________, doc. IX-1, pag. 5).

                                         Il 6 settembre 2019, l’CO 1 ha inviato il CD con la artro-RM della spalla sinistra del 26 febbraio 2019 all’Istituto Radiologico Collegiata di __________, in quanto “il nostro servizio medico necessita che la stessa venga refertata.” (doc. 89). L’11 settembre 2019, il dr. med. __________, specialista FMH in radiologia, ha allestito il relativo referto (doc. 94).

                                         Nel successivo apprezzamento dell’8 ottobre 2019 (doc. 96) il medico di __________ ha in particolare rilevato quanto segue:

" (…) Nel caso in esame si rilevano delle incongruenze estremamente importanti che quanto meno mettono in discussione a vari livelli la diagnosi oltre che le procedure effettuate. (…). Veniamo ora al fatto medico che indubbiamente merita un adeguato approfondimento in quanto sono troppo evidenti le incongruenze da un punto di vista clinico e soprattutto strumentale.

(…). Da questa breve disquisizione appare evidente che esiste una certa incongruenza tra quanto rilevato alla artro-RM e quanto rilevato prima alla sonografia effettuata dal dr. med. __________ e poi dall'intervento stesso. Infatti, la risonanza magnetica effettuata denota una serie di lesioni anche minime senza alcuna rottura della cuffia dei rotatori. Non c'è atrofia muscolare, non c'è infiltrazione adiposa, il CLB sarebbe libero e con modesta artrosi acromion-claveare che però determina un lieve edema osseo sotto condrale. Esiste un acromion Bigliani di tipo 2 e uno spazio sotto acromiale ai limiti inferiori della norma con un lieve edema della borsa sotto-acromiale senza rottura peraltro anche del labbro.

L'artro-RM rappresenta il top di gamma negli esami per la chirurgia della spalla in senso preventivo. La percentuale di errori è veramente minima tant'è vero che viene adoperato questo esame spesso a completamento della RM semplice della spalla proprio per la sua alta specificità. La possibilità di errore per carità è sempre possibile e comunque estremamente limitata e soprattutto alcuni tipi di lesione vengono riconosciuti senza nessun problema, una lacerazione parziale del sovra-spinato però è piuttosto improbabile che non venga vista da una risonanza magnetica peraltro anche di ultima generazione. (…). Una lesione della cuffia dei rotatori senza alcun tipo di alterazione preesistente come descritto nell'intervento è quanto meno piuttosto rara.

Si è quindi provveduto ad una rivalutazione della RMN del 26.02.2019 con una valutazione del 11.09.2019 che sostanzialmente evidenzia una artrosi della AC e una tendinosi del sovra e sotto spinato con modesto edema dei capi articolari ed una piccola area di edema osseo della testa omerale di origine anch'essa degenerativa. Tali lesioni, per quanto sopra esposto, sono di natura essenzialmente degenerativa e non vi è nulla di traumatico, mentre è plausibile che la rottura evidenziata nell'atto operatorio sia dovuta alla normale evoluzione delle alterazioni degenerative di cui l'assicurato era portatore e che si siano verificate dopo l'artro RMN. Considerando la presa di posizione del 25.04.2019 (dott. med. __________) come le osservazioni in questa valutazione la patologia alla spalla non è con probabilità preponderante in causalità naturale con l'infortunio del 21.11.2018.”

                                         (doc. 96)

Il 22 ottobre 2019 il dr. med. __________ ha osservato quanto segue: “la lesione di tipo SLAP è difficilmente visualizzabile alla RMN e solo con artrormn o intervento è visibile”; “l’artrosi acromionclaveare è evidente facilmente, ma non interessa clinicamente il nostro paziente, è solo e semplicemente un rilievo di immagini. Infatti nell’intervento non si è fatto nulla alla acromionclaveare”; “in nessun modo l’artrosi acromionclaveare può influenzare la lesione tipo SLAP e la lesione della cuffia.” (doc. 100).

                                         Ora, alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può condividere la conclusione a cui è pervenuta l’amministrazione. In effetti, i referti 13 e 21 maggio 2019 (come pure le osservazioni del 20 ottobre 2020), mediante i quali il chirurgo ortopedico dr. med. __________ ha attestato l’indubbia eziologia infortunistica dei disturbi alla spalla sinistra, sono senz’altro atti a generare fondati dubbi riguardo alle conclusioni alle quali è giunto il dr. med. __________. Ciò tanto più che il precitato specialista ha operato l’assicurato (cfr. doc. 68) ed ha pertanto avuto una visione chiara e diretta dello stato clinico della spalla sinistra.

Tale conclusione appare giustificata anche alla luce di quanto rilevato dal medico fiduciario della __________ e, soprattutto, della necessità, evidenziata in un primo tempo dallo stesso medico di __________ dell’CO 1, di un “… approfondimento ulteriore tramite una perizia super parte che il sottoscritto stesso chiede alla propria amministrazione per definire in maniera estremamente precisa e razionale il caso in esame.". Da notare che, nonostante queste chiare indicazioni, l’assicuratore LAINF convenuto non ha ritenuto di dover sottoporre il caso ad un perito esterno (art. 44 LPGA), ciò che è peraltro stato richiesto più volte dalla patrocinatrice del ricorrente (cfr., in particolare, l’atto d’opposizione del 28 maggio 2019, doc. 75). In questo contesto, va rilevato che il dr. med. __________, autore di un apprezzamento chirurgico-traumatologico prodotto unitamente alla risposta di causa, mediante il quale egli ha di fatto avallato la valutazione espressa in precedenza dal medico di __________ (cfr. doc. IX 1, p. 9: “Sì. Il Dr. med. __________ ha spiegato in modo molto chiaro le ambiguità riscontrate nei diversi referti e, inoltre, ha anche dato spiegazioni adeguate nello sviluppo di lesioni di tipo degenerativo.”), non può certo essere considerato un perito super partes, posto come egli operi all’interno dell’amministrazione (per la precisione presso il Centro di competenza di medicina assicurativa di __________).

                               2.7.   A proposito dell’argomentazione sollevata dall’amministrazione, secondo la quale le dichiarazioni dell’assicurato in merito alla dinamica dell’infortunio sarebbero discordanti, in quanto “solo in occasione del colloquio del 21.3.2019 l’assicurato pretende che ha subito uno strattone alla spalla sinistra. In tempi non sospetti l’assicurato ha dichiarato unicamente che aveva battuto le costole contro un ponteggio” (cfr. decisione su opposizione impugnata, pag. 5), il TCA osserva quanto segue

                                         Secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b). Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007; STCA 35.2015.84 del 3 dicembre 2015, consid. 2.6).

                                         Nel caso concreto, questa Corte osserva che, nel formulario compilato personalmente in data 21 dicembre 2018, RI 1 ha segnatamente dichiarato quanto segue: “mentre lavoravo in facciata esterna con bidoni di finitura (peso kg 25) vedo un bidone che stava cadendo giù dal ponteggio, d’istinto lo prendo appoggiando le costole sinistre sul ponteggio.” (doc. 9). Durante il colloquio del 21 marzo 2019 al proprio domicilio con il funzionario della CO 1, l’assicurato ha precisato quanto segue: “in data 21 novembre 2018 stavo lavorando in un cantiere della ditta a __________. Ero salito su un ponteggio con un bidone di materiale plastico per finitura (peso 20/25 chilogrammi). Improvvisamente avevo notato che questo bidone stava per cadere e quindi d’istinto l’avevo afferrato con la mano sinistra. Così facendo avevo però subito uno strattone al braccio sinistro e uno schiacciamento delle costole a causa della pressione contro un tubolare del ponteggio. Sul momento non avevo accusato dei disturbi di rilievo ma lamentavo dei fastidi sopportabili alle costole e all’arto superiore sinistro.” (doc. 44).

                                         Il TCA ritiene che l’elemento fornito dall’insorgente durante la sua audizione personale - ossia il fatto che egli abbia d’istinto afferrato un bidone che stava per cadere con la mano sinistra, subendo in tal modo uno strattone al braccio - non contraddica la prima versione ma piuttosto che la completi. Del resto, quanto sostenuto appare plausibile, visto che egli ha afferrato con la mano sinistra un bidone piuttosto pesante (ca. 20/25 kg) che stava per cadere da un’impalcatura.

                               2.8.   Va rilevato che in una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

                                         (STF 8C_59/2011 consid. 5.2).

                                         Nella presente fattispecie, occorre constatare che l’CO 1 ha fondato la decisione su opposizione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico di __________ (dr. med. V. De Belardini).

                                         In un caso del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

                                         Per le ragioni esposte al considerando 2.6., si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’istituto assicuratore resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire se i disturbi interessanti la spalla sinistra risentiti dall’assicurato costituiscono, oppure no, una conseguenza naturale dell’infortunio del 21 novembre 2018.

                                         Esperiti questi accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurato.

                               2.9.   Alla luce di quanto appena esposto (cfr. i consid. 2.6., 2.8. e 2.9.), questo Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (cfr., in particolare, quelle richieste dalla patrocinatrice dell’assicurato nei doc. I e XI).

                                         Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.14).

                             2.10.   Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà al ricorrente l’importo fr. 2’500 a titolo d’indennità per ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.11; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.12; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.11).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti            sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come            indicato ai considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          La segretaria

Daniele Cattaneo                                                 Stefania Cagni

35.2019.132 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2020 35.2019.132 — Swissrulings