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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2020 35.2019.130

September 30, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,825 words·~24 min·6

Summary

Atti vanno rinviati all'assicuratore LAINF affinché esamini l'esistenza o meno sia del nesso causale naturale tra i disturbi psichici dell'interessata e l'infortunio, sia di quello adeguato, analizzando tutti i criteri

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 35.2019.130   cr

Lugano 30 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 23 settembre 2019 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 18 dicembre 1999 RI 1, nata nel 1968, a quel momento aiuto-medico presso la Clinica __________ del dr. __________ – e perciò assicurata contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali presso la CO 1 – è stata “disarcionata dal cavallo, in maneggio” (doc. 5.1).

L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         In data 25 settembre 2000 l’interessata è stata sottoposta ad un intervento di artroscopia alla caviglia sinistra con abrasione di un danno cartilagineo nella zona posteromediale talare sinistra, ad opera del dr. __________.

                                         A partire dal 1° giugno 2001 l’assicurata è stata assunta quale insegnante specialista della __________ per il __________ (doc. 5.3).

In data 17 ottobre 2003, lamentando problemi alla caviglia, ella si è nuovamente rivolta al dr. __________, il quale ha potuto riscontrare dall’esame di artro-RM della caviglia sinistra lo sviluppo di una necrosi cistica nella sede della lesione osteocartilaginea già interessata dal precedente intervento chirurgico.

Dato per certo da parte del dr. __________ il persistere del nesso causale tra i disturbi accusati alla caviglia sinistra e l’infortunio, l’assicurata è stata operata una seconda volta presso la __________ di __________, senza tuttavia risolvere i propri problemi.

Da qui la necessità di rivolgersi ad altri specialisti e di sottoporsi a nuove operazioni, avvenute tra il 2003 e il 2007, sia in Ticino, che a __________.

Dopo un iniziale miglioramento, a seguito di nuovo importante peggioramento, nel 2013 l’assicurata ha subito un nuovo intervento, nel corso del quale le è stata impiantata una protesi. L’intervento non ha, tuttavia, prodotto gli esiti sperati e nel gennaio 2015 si è dovuto procedere alla sostituzione della protesi presso il __________ di __________.

Successivamente, ella è stata degente presso l’__________ di __________, laddove, tra l’altro, è stato diagnosticato un disturbo da dolore cronico alla caviglia sinistra con possibile CRPS tipo 2 su lesione del nervo peroneo e nervo tibiale a sinistra, un disturbo del dolore secondario con componente somatica e psichica, nonché un disturbo dell’adattamento con reazione depressiva.

                               1.2.   Nell’ambito di una richiesta di prestazioni AI, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare affidata al __________.

                                         Dalla stessa è risultata una totale incapacità lavorativa dell’interessata nella precedente attività di insegnante specialista nella sezione sanitaria militare, ma una capacità lavorativa dell’80% (inabilità lavorativa del 20% per motivi psichici) in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Con decisione del 6 settembre 2017, l’Ufficio AI ha, di conseguenza, assegnato all’assicurata una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2014, poi aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 (doc. 6.32).

Tale decisione è stata annullata con STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018, con la quale questo Tribunale, ritenendo indispensabile disporre di un approfondimento peritale psichiatrico volto a chiarire se fosse subentrato oppure no un peggioramento dello stato di salute, ha rinviato gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (doc. 6.34).

L’Ufficio AI, dopo avere predisposto una perizia psichiatrica di decorso affidata al __________, con decisione del 1° luglio 2019, ha assegnato all’interessata – oltre alla mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2014, poi aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 - una rendita intera di invalidità a partire dal 1° aprile 2019 (doc. 6.40).

                               1.3.   In data 13 giugno 2017 l’assicuratore LAINF, fondandosi sulla perizia pluridisciplinare __________ del 2016, ha posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 30 giugno 2017, visto che dalla prosecuzione della cura medica non vi era più da attendersi un sensibile miglioramento.

L’assicuratore infortuni ha, pure, valutato il diritto alle prestazioni di lunga durata, rifiutando l’attribuzione di una rendita di invalidità e assegnando, invece, un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 31% (doc. 1.3).

Su esplicita richiesta dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 - il quale ha formulato delle osservazioni contro quanto comunicato dall’assicuratore LAINF (doc. 1.4) - in data 8 aprile 2019 CO 1 ha emanato una decisione formale con la quale ha confermato il rifiuto di una rendita di invalidità e la concessione di un’IMI del 31%, negando la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici presentati dall’interessata, ritenuti non costituire una conseguenza, né naturale né adeguata, dell’evento traumatico del dicembre 1999 (doc. 1.5).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 1.6), in data 23 settembre 2019, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1.8).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 25 ottobre 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’attribuzione di una rendita intera di invalidità e di un’IMI del 50%.

                                         Sostanzialmente il legale ha considerato che l’assicuratore LAINF non abbia, a torto, tenuto conto, oltre che delle patologie somatiche, anche degli aspetti psichici, i quali debbono pure essere considerati in nesso causale naturale ed adeguato con l’infortunio.

                                         Ciò emerge in maniera chiara, a mente del legale, dalla perizia __________ ordinata dall’Ufficio AI nel 2019, di cui tuttavia l’assicuratore LAINF non fa menzione alcuna, avendo interrotto l’accertamento dei fatti rilevanti al 13 giugno 2017, senza ulteriori aggiornamenti.

Secondo l’avv. RA 1 tale modo di procedere ha, quindi, portato l’assicuratore infortuni a prendere una decisione lacunosa dal punto di vista dell’accertamento dei fatti e, conseguentemente, errata nell’applicazione del diritto (doc. I).

                               1.5.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

                               1.6.   In data 9 dicembre 2019 l’assicuratore infortuni ha informato il TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da offrire (doc. VIII).

Questa comunicazione è stata trasmessa all’assicurata (doc. IX), per conoscenza.

                               1.7.   Con scritto del 17 dicembre 2019 anche il legale della ricorrente ha comunicato al TCA che non intende produrre ulteriori mezzi di prova (doc. X).

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XI), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicuratore LAINF ha legittimamente, oppure no, rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità, nonché la correttezza o meno dell’IMI attribuitale.

                                         Preliminarmente occorre, tuttavia, verificare se l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici lamentati dall’assicurata, oppure no.

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.4.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                               2.5.   Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicurazione CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne le turbe psichiche di cui soffre l’insorgente, per il motivo che queste ultime non si troverebbero in una relazione di causalità naturale e adeguata con l’evento infortunistico del dicembre 1999.

A proposito della causalità naturale, nella decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha indicato che “si può prescindere dalla valutazione in punto all’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi psichici della persona assicurata e l’evento infortunistico del 18.12.1999, ritenuto che l’eventuale obbligo a prestazioni dell’assicuratore va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza ai sensi della giurisprudenza precitata” (doc. B).

In sede ricorsuale il patrocinatore dell’assicurata ha contestato tale scelta dell’amministrazione, ritenendo, per contro, assodata l’esistenza del nesso causale tra i disturbi psichici sviluppatisi a seguito dell’evento infortunistico accaduto e delle successive tribolazioni psicofisiche che ne sono derivate.

L’avv. RA 1 ha evidenziato come a seguito della caduta da cavallo l’assicurata sia stata costretta a subire ben nove interventi chirurgici alla caviglia infortunata tra il 2000 e il 2015, l’ultimo dei quali resosi necessario per sostituire la protesi tibiotarsica impiantata in precedenza e oggetto di scollamento. Anche tale intervento di sostituzione non è stato, però, risolutivo, visto che l’assicurata ha sviluppato una sindrome del dolore cronico, generata anche dai ripetuti interventi chirurgici cui è stata sottoposta nel corso degli anni.

Il patrocinatore dell’assicurata ha evidenziato come le incredibili ed eccezionali vicissitudini che si sono susseguite nel tempo fino ai nostri giorni, comportando una serie di problemi fisici e psichici, trovano tutte origine e causa nella caduta da cavallo verificatasi nel 1999, così come espressamente riconosciuto nella perizia __________ del 2016 e in quella del __________ del 2019. Quest’ultima perizia, tuttavia, non è stata neppure presa in considerazione dall’amministrazione, nonostante una esplicita richiesta in tal senso da parte del legale dell’assicurata.

In particolare, a conferma dell’inequivocabile presenza di un nesso causale naturale tra disturbi psichici e infortunio, l’avv. RA 1 ha messo in rilievo il seguente passaggio della perizia __________:

" L’analisi della documentazione, gli atti presenti, la valutazione peritale orientano verso la presenza di un episodio depressivo di grado medio-severo evoluto da una sindrome da disadattamento in relazione alla persistenza di una sintomatologia fisica con limitazione a livello funzionale oltre che la presenza di un dolore cronico. Già nel 2016 i curanti avevano indicato la presenza di una sindrome da disadattamento legata alla mancata remissione della sintomatologia somatica dopo gli interventi chirurgici che avevano necessitato di una presa a carico farmacologica oltreché psicologica, quest’ultima interrotta. La sintomatologia depressiva si è sempre più amplificata evolvendo in un episodio depressivo endoreattivo che ha necessitato di una presa a carico psicologica-psichiatrica questa volta accettata dal 2017.” (Doc. I pag. 7)

Il patrocinatore della ricorrente ha, quindi, sottolineato che “la conclusione della perizia è univoca: la sofferenza psicologica della ricorrente è direttamente legata alla mancata remissione dalla sintomatologia somatica dopo gli interventi chirurgici. Interventi chirurgici che sono la diretta conseguenza dell’intervento infortunistico del 1999. In questo senso, si ritiene di avere comprovato la sussistenza di un nesso di causalità naturale fra l’evento infortunistico e le conseguenze psicologiche subite dalla ricorrente” (doc. I pag. 7).

Nella risposta di causa l’assicuratore LAINF ha esplicitamente preso posizione riguardo al nesso di causalità naturale, rilevando che:

" Successivamente al sinistro risalente al 1999, una moltitudine di fattori ha inciso in maniera nefasta sullo stato di salute generale dell’assicurata. Innanzitutto vanno annoverati gli svariati interventi chirurgici a cui la stessa è stata sottoposta, diversi dei quali con complicazioni riconducibili ad imperizie nella valutazione medica della fattispecie. A ciò vanno poi aggiunti la perdita, da parte dell’assicurata, del proprio posto di lavoro, alla quale ha fatto seguito una lunga procedura giudiziaria di contestazione e, non da ultimo, il fatto che, dall’infortunio del 1999 ad oggi, siano trascorsi addirittura 20 anni. In ragione di quanto precede, l’assicuratore ritiene che, in specie, l’esistenza del nesso di causalità naturale non possa essere ritenuta probabile ai sensi della precitata giurisprudenza rispettivamente che altri fattori, segnatamente quelli suesposti, si siano frapposti in maniera preponderante tra l’infortunio del 1999 e gli attuali disturbi di natura psichica lamentati dalla ricorrente.” (Doc. VI pag. 8)

A conferma della propria tesi, l’assicuratore LAINF ha citato quanto rilevato dal dr. __________ nella perizia __________ del 2016, riscontrando come “la situazione legata alla presenza del dolore cronico si è venuta però ad aggravare a partire dal momento in cui l’assicurata ha preso coscienza delle difficoltà inerenti ad un reintegro nell’attività lavorativa svolta all’interno dell’esercito”.

Da ciò l’assicuratore infortuni ha concluso che “nelle cause descritte all’origine della patologia psichiatrica non vi è, a ben vedere, menzione alcuna della caduta da cavallo; le cause scatenanti i disturbi psicologici della ricorrente andrebbero invero identificate, a mente del dr. __________, nel licenziamento di cui l’insorgente ha fatto oggetto” (doc. VI pag. 9).

                               2.6.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non condivide innanzitutto quanto sostenuto dall’assicuratore LAINF, ossia che il nesso causale naturale tra i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio possa essere escluso, visto che una moltitudine di fattori, tra i quali i molteplici interventi chirurgici e il licenziamento, avrebbero contribuito al loro insorgere.

                                         Tale ragionamento non può essere avallato, in quanto non tiene minimamente in considerazione il fatto che, come ricordato al consid. 2.3., l’assicuratore infortuni è tenuto a rispondere non solo nei casi in cui l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute, ma anche qualora l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato.

Nel caso di specie, il TCA rileva che tra i vari fattori che hanno contribuito all’insorgere dei disturbi psichici, vi è anche, oltre al licenziamento messo in rilevo dal dr. __________ del __________, anche la mancata remissione della sintomatologia somatica dopo i numerosi interventi alla caviglia alla quale è stata sottoposta negli anni, come indicato nella perizia __________.

Ora, posto che, di tutta evidenza, le patologie somatiche sono tutte derivate dalla caduta da cavallo intervenuta nel 1999, questo Tribunale ritiene che gli aspetti della causalità naturale debbano essere nuovamente valutati dall’assicuratore infortuni, per il tramite di una perizia psichiatrica che chiarisca definitivamente la questione.

                                         Il rinvio degli atti all’amministrazione appare giustificato ritenuto che, da un lato, CO 1 non ha eseguito alcun tipo di accertamento di natura medica riguardo agli aspetti qui controversi, limitandosi a richiamare dagli atti dell’Ufficio AI la perizia pluridisciplinare del __________ del 2016 - ma non anche quella, successiva e ordinata conformemente a quanto disposto da questo Tribunale nella sentenza di rinvio STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018, del __________ del 2019 - e, dall’altro, posto che compete in prima battuta all’assicuratore LAINF istruire debitamente il caso, determinando d’ufficio i fatti determinanti, tra i quali forzatamente si inseriscono le questioni concernenti la causalità naturale.

                                         Al riguardo, va ricordato che in una recente sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA).

Ciò deve valere a maggior ragione nel caso di specie, vista la mancanza già solo di una valutazione medico-fiduciaria alla base della decisione su opposizione impugnata.

                               2.7.   Questa soluzione è tanto più giustificata, considerato che questo Tribunale ritiene di non potere, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, seguire la tesi con la quale l’assicuratore LAINF ha reputato che non occorressero delucidazioni specifiche a proposito della causalità naturale, visto che andava comunque negata l’adeguatezza.

A tale riguardo, il TCA rileva che non basta all’amministrazione considerare che un assicurato sia stato vittima di una “semplice” caduta per classificare un infortunio nella categoria tra quelli insignificanti o leggeri.

Va, al contrario, valutata di caso in caso la dinamica dell’evento al fine di poter esprimere una valutazione pertinente.

                                         Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF ha semplicisticamente ritenuto banale la caduta occorsa all’assicurata, senza ulteriori precisazioni in merito alla dinamica dell’infortunio del quale ella è stata vittima, elemento quest’ultimo essenziale al fine della corretta classificazione dell’evento traumatico in discussione.

                                         Dall’annuncio di infortunio risulta solo che l’assicurata è stata “disarcionata da cavallo, in maneggio” (cfr. doc. 5.1).

                                         L’assicuratore LAINF non ha illustrato nel dettaglio le circostanze nella quali l’evento si è verificato (in particolare indicando se l’assicurata è stata disarcionata da ferma, oppure dal cavallo in movimento e, se del caso a che velocità, da quale altezza, su quale tipo di terreno e con quale impatto).

In tale ottica, un qualche rilievo assume certamente il fatto che l’assicurata non sia semplicemente caduta dalla propria altezza, ma sia stata disarcionata da una certa altezza, ciò che potrebbe incidere in maniera importante sulla classificazione dell’evento (ricordato che, di regola, le cadute da alcuni metri di altezza vanno inquadrate tra gli infortuni di grado medio, cfr. STF 8C_437/2015 del 5 settembre 2015, consid. 3.5; 8C_632/2018 del 10 maggio 2019 pubblicata in SVR 12/2019 UV nr 41).

                                         In mancanza di fondamentali elementi concernenti la dinamica dell’accaduto, il TCA non può considerare che l’evento traumatico occorso a RI 1 possa certamente essere qualificato, a priori, quale infortunio di grado leggero, come preteso dall’istituto assicuratore.

Da segnalare, in tale frangente, che l’Alta Corte ha già avuto modo di confermare il giudizio con i quali i primi giudici avevano ammesso l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra disturbi psichici (disturbo dell’adattamento con reazione depressiva prolungata) e l’infortunio occorso ad assicurata, caduta da cavallo (cfr. STF 8C_521/2016 del 19 maggio 2017).  

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, gli atti vanno quindi rinviati dell’assicuratore LAINF, oltre che per l’esame dell’esistenza o meno del nesso causale naturale tra i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio, anche per quello dell’adeguatezza, effettuando un esame approfondito dei vari criteri, il cui adempimento non appare del tutto inverosimile, viste le vicissitudini che hanno caratterizzato il caso dell’assicurata.

                                         Una volta chiariti gli aspetti causali, nel caso in cui fosse accertata l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio, spetterà all’assicuratore infortuni esprimersi nuovamente riguardo al diritto alla rendita e all’entità dell’IMI spettante all’assicurata, tenendo conto dell’insieme delle sue patologie.

                               2.8.   Infine, questo Tribunale rileva che, anche nel caso in cui dallo svolgimento degli ulteriori accertamenti che si impongono all’assicuratore LAINF dovesse emergere che i disturbi psichici dell’interessata non possono, invece, essere presi in considerazione, in quanto non in relazione causale naturale ed adeguata con l’infortunio, spetterà in ogni caso all’Istituto assicuratore nuovamente esprimersi riguardo al diritto alla rendita dell’assicurata, previo calcolo del grado di invalidità attraverso l’usuale raffronto dei redditi.

Il TCA non può, infatti, comunque sia, condividere l’operato dell’amministrazione, la quale ha rifiutato il diritto alla rendita, prescindendo da un calcolo preciso del grado di invalidità, ma limitandosi a sostenere che l’assicurata non subisca discapito economico alcuno.

Al riguardo, va, infatti, evidenziato che anche volendo tenere conto unicamente degli aspetti somatici, il ragionamento utilizzato dalla CO 1 per escludere il diritto dell’assicurata ad una rendita di invalidità non può, certo, essere seguito.

                                         Nel caso di specie, con scritto del 13 giugno 2017 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurata l’intenzione di procedere ad un rifiuto del diritto ad una rendita di invalidità, indicando che, visto che l’assicurata presentava, per i soli postumi infortunistici di natura somatica, una piena abilità lavorativa in attività leggere e sedentarie adeguate, ella non subisse discapito economico alcuno, poiché “praticamente in ogni settore si può realizzare lo stesso guadagno quale insegnante specialista della sezione sanitaria di truppa per il dipartimento militare” (doc. 1.3, corsivo della redattrice).

In sede, invece, di decisione formale l’istituto assicuratore ha ribadito il rifiuto di una rendita di invalidità, con la motivazione che l’interessata “potrebbe svolgere il lavoro di aiuto-medico come al momento dell’infortunio. Se si tiene conto delle limitazioni sopra illustrate l’assicurata potrebbe svolgere questo lavoro in misura completa, guadagnando un reddito che esclude il versamento di una rendita” (doc. 1.5, corsivo della redattrice).

Infine, nella decisione su opposizione impugnata e nella risposta di causa, l’assicuratore LAINF ha considerato che l’assicurata non subisca perdita economica alcuna, visto che gli accertamenti medici eseguiti hanno rilevato che, dal profilo strettamente ortopedico, i danni derivanti dall’infortunio del dicembre 1999 non incidono sulla sua capacità lavorativa (limitata unicamente per ragioni psichiche).

Ora, questo Tribunale rileva che dalla perizia __________, fatta propria dall’istituto assicuratore, emerge che, per i soli disturbi somatici, l’assicurata non possa più svolgere la sua precedente professione di insegnante specialista della sezione sanitaria per il dipartimento militare, trattandosi di un impiego molto dinamico e che richiede spesso il mantenimento della postura eretta (cfr. doc. 3.74 pag. 25). Tale valutazione è stata confermata da questo Tribunale con STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018.

Ella presenta, invece, sempre tenuto conto dei soli disturbi di natura strettamente somatica, una piena abilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 3.74 pag. 29): da qui la necessità, per l’amministrazione, di procedere ad un raffronto dei redditi al fine di verificare se la stessa subisca, oppure no, nell’esercizio di tali attività, un discapito economico tale da darle diritto ad una rendita di invalidità.

Spetterà quindi all’amministrazione, nell’ambito del rinvio degli atti - una volta chiariti gli aspetti relativi alla causalità dei disturbi psichici e, di conseguenza, definita in maniera precisa quale sia la capacità lavorativa residua esigibile - effettuare un raffronto dei redditi tra quanto guadagnato da ultimo nell’attività di insegnante specialista per il dipartimento militare, con gli opportuni aggiornamenti (reddito da valido), e quanto ancora conseguibile, nello stesso anno, nello svolgimento di attività adatte (reddito da invalido).

                               2.9.   Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), la CO 1 verserà alla ricorrente l’importo fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                          §§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato ai considerandi 2.6., 2.7. e 2.8.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                         CO 1 verserà all'assicurata fr. 2'500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.130 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2020 35.2019.130 — Swissrulings