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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 35.2019.125

May 25, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,709 words·~29 min·3

Summary

Discussi il diritto a una rendita d'invalidità e quello a un'IMI

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 35.2019.125   TF/MM

Lugano 25 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Tommaso Ferrari, giurista

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 20 settembre 2019 emanata da

CO 1 rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Il 31 agosto 2015, RI 1, di professione saldatore e operatore rx presso le __________ di __________ e, quindi, assicurato d’obbligo presso l’CO 1 contro gli infortuni e le malattie professionali, è stato investito mentre circolava in bicicletta (cfr. doc. 1), riportando una rottura transmurale ventrale del sovraspinato della spalla destra (doc. 15).

Egli è quindi stato sottoposto, il 17 febbraio 2017, a un’operazione artroscopica alla spalla destra, con ricostruzione della cuffia dei rotatori e decompressione sottoacromiale (doc. 30). Il 4 giugno 2018, è poi stata effettuata un’ulteriore artroscopia, sempre alla spalla destra, con fissazione del labbro e re-decompressione (cfr. doc. 141).

L’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e versato regolarmente le prestazioni legali (cfr. doc. 5).

                               1.2.  Il 28 febbraio 2018 ha avuto luogo la visita medica __________ (doc. 205).

In base alle relative risultanze, in data 19 aprile 2019, l’assicuratore ha comunicato la sospensione del diritto alle prestazioni di cura medica e, retroattivamente al 20 febbraio 2019, quello all’indennità giornaliera (doc. 215).

Con decisione formale del 31 luglio 2019, l’CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a una rendita di invalidità e a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 232).

Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con opposizione del 13 settembre 2019, per il tramite dell’avv. RA 1 (doc. 241).

Il 20 settembre 2019 l’assicuratore LAINF si è quindi riconfermato nella sua prima decisione (doc. 244).

                               1.3.   In data 18 ottobre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione su opposizione emanata dall’CO 1, chiedendone l’annullamento (cfr. doc. I).

Con risposta del 2 dicembre 2019, l’assicuratore ha postulato che l’impugnativa venga respinta (cfr. doc. V).

Il 31 gennaio 2020, l’avv. RA 1 ha notificato delle nuove prove (cfr. doc. IX), sulle quali l’amministrazione si è espressa il 6 febbraio 2020, riconfermandosi nelle proprie posizioni (cfr. doc. XI).

Sui restanti fatti, si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

                                         nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto resistente era legittimato a negare il diritto a una rendita d’invalidità e all’IMI, oppure no.

                               2.3.   Diritto a una rendita di invalidità?

                            2.3.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                            2.3.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.3.3.   Nel caso concreto, prendendo atto di una mancata specifica contestazione della decisione formale fondata sulla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal proprio medico ___________ (doc. 205 e 236), con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha dichiarato il ricorrente in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività lavorativa alternativa, compatibile con il suo danno alla salute infortunistico (doc. 244).

A margine della visita medica di chiusura del 28 febbraio 2019, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, si è in effetti espresso nei seguenti termini:

" L’attività medio-leggera di radiologo è da ritenersi esigibile in misura completa a questo assicurato.

Per quanto riguarda l’attività di saldatore, come da descrizione nel rapporto ispettivo, essa non è più da ritenersi esigibile in misura completa, si redige pertanto una esigibilità al lavoro, quest’ultima è redatta in presenza dell’assicurato con il suo pieno assenso.

Esigibilità del lavoro

Sollevare e portare: l’assicurato è in grado di sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg con due braccia fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri (5 ai 10 kg) molto spesso, pesi medi da 10 - 25 kg talvolta, pesanti da 25 ai 45 kg di rado, molto pesanti oltre i 45 kg mai.

L’assicurato è in grado di sollevare oltre l’altezza del petto fino a 5 kg molto spesso e oltre i 5 kg talvolta, con limitazioni sopraesposte.

Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare attrezzi leggeri e di precisione senza limitazioni, medi molto spesso, pesanti talvolta, molto pesanti di rado.

La rotazione della mano è possibile molto spesso.

Posizione e mobilità: l’assicurato è in grado di eseguire lavori sopra la testa talvolta, la rotazione del busto e la posizione seduta e inclinata in avanti, la posizione in piedi e inclinata in avanti, inginocchiata e con flessione delle ginocchia è possibile senza limitazione.

Posizione di lunga durata: l’assicurato è in grado di mantenere la posizione seduta e la posizione in piedi senza limitazione, così come la posizione a libera scelta.

Spostamenti: l’assicurato è in grado di camminare anche per lunghi tratti e su terreno accidentato nonché di salire le scale senza limitazione, salire le scale a pioli spesso.

L’uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile.

L’assicurato in un lavoro che rispetti l’esigibilità espressa è da ritenersi abile in misura completa con rendimento completo senza pause supplementari.” (doc. 205)

Queste sono le mansioni che l’assicurato era chiamato a svolgere, come le ha lui stesso descritte in occasione della sua audizione da parte dell’assicuratore: uso della smerigliatrice e del saldatore per la maggior parte del tempo, uso di martelli pesanti e uso di scale a pioli. Egli ha pure precisato che, nel suo lavoro, doveva usare spesso le braccia sopra le spalle, sollevare pezzi di circa 5 kg e che era pure richiesta da parte sua una certa precisione (doc. 111).

Da parte sua, l’insorgente ha prodotto una certificazione, datata 20 dicembre 2019, della dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, del seguente tenore:

" … ha ripreso il suo lavoro nella misura del 100 %, ma in accordo con i colleghi e superiori esercita solo lavori leggeri.

Grazie a questi accorgimenti egli riesce, seppur presentando dolori quando sovraccarica, a lavorare una giornata intera con delle chiare limitazioni su quello che è il carico di lavoro.

Per il futuro ci si può attendere ad un peggioramento delle limitazioni già presenti.” (cfr. doc. IX 1)

Al riguardo, l’CO 1 ha rilevato che il parere del medico curante è ininfluente ai fini della causa e, oltretutto, privo di motivazioni scientificamente rilevanti (cfr. doc. XI).

                            2.3.4.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell’8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss., consid. 1c e riferimenti).

L’elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

                            2.3.5.   Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione, questo Tribunale non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa.

                                         La certificazione agli atti della dott.ssa __________ (doc. IX 1) non appare del resto atta a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza del parere del medico __________, e ciò già per il solo fatto che le considerazioni da ella enunciate si riferiscono all’attività (adattata) concretamente svolta nonostante il danno alla salute infortunistico dal ricorrente presso le __________, quando con la decisione impugnata l’assicuratore resistente ha finalmente determinato il grado d’invalidità facendo capo al mercato generale del lavoro.

                                         In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che RI 1 sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

                            2.3.6.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                                         Preliminarmente, occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del grado di invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del 2019).

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2019, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 55’000 (cfr. doc. 238-239).

                                         Questo valore, desunto da indicazioni fornite dal datore di lavoro, presso il quale l’assicurato lavora ancora attualmente, non è stato contestato, per cui può essere fatto proprio dal TCA.

                            2.3.7.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 ss. e in DTF 129 V 472 ss.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

                                         Da notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte dell’CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, l’CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019.” (il corsivo è del redattore).

                            2.3.8.   Nella presente fattispecie, l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 67’743 il reddito da invalido, facendo capo alla tabella RSS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari) TA 1 2016, media totale, uomini, livello di competenza 1 (“attività semplici di tipo fisico o manuale”), aggiornato al 2019, senza applicare alcuna riduzione (cfr. doc. 238 e 239).

                                         Tale reddito è contestato dall’insorgente, nella misura in cui, a suo avviso, il reddito da invalido corrisponderebbe a quello da lui concretamente realizzato presso le __________ (cfr. doc. I, p. 5 s.: “L’assicurato ha potuto essere ricollocato all’interno dell’azienda dove già lavorava prima dell’evento infortunistico, in un’attività però molto più leggera, subendo così anche una perdita di salario rispetto a quanto percepiva prima dell’infortunio (…). Per quanto attiene all’entità del grado di invalidità e alla fissazione della rendita di invalidità, secondo la giurisprudenza e la dottrina in materia di fissazione di una rendita di invalidità, il reddito deve essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali (DTF 96 V 29, ZAK 1985 p. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 p. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito.”).

                                         Al riguardo, l’CO 1 ha osservato che “è noto che ci si può basare sull’attività esercitata dall’assicurato e sul guadagno così realizzato e, di conseguenza, far astrazione dal mercato generale del lavoro quando cumulativamente il rapporto di lavoro è stabile e l’assicurato sfrutta in modo conveniente la sua capacità lavorativa residua percependo un salario consono alle prestazioni fornite e non avente alcuna componente sociale (DTF 117 V 18, DTF 126 V 76; RAMI 1991 pag. 272). Appare appena il caso di ribadire che, nel caso concreto, questi presupposti non sono adempiuti siccome la situazione professionale non è stabile. Le dichiarazioni del datore di lavoro, manco contestate dalla controparte, ne sono la migliore dimostrazione. Ne scende che a ragione la CO 1 ha provveduto ad effettuare il raffronto dei redditi su basi teoriche …” (cfr. doc. V, p. 3 – il corsivo del redattore).

                                         Questa Corte ritiene di poter condividere la posizione dell’amministrazione. Al proposito, va rilevato che dagli atti di causa si evince in effetti che il datore di lavoro del ricorrente è sì riuscito ad occuparlo a tempo pieno assegnandogli dei lavori più leggeri, senza però garantire che tale situazione potesse continuare (cfr. doc. 226). Del resto, lo stesso certificato medico prodotto dall’assicurato non parla certo a favore di una futura continuazione del rapporto lavorativo in essere (doc. IX 1: “Grazie a questi accorgimenti egli riesce, seppur presentando dolori quando sovraccarica, a lavorare una giornata intera con delle chiare limitazioni su quello che è il carico di lavoro. (…). Per il futuro ci si può attendere ad un peggioramento delle limitazioni già presenti.”).

Data questa situazione lavorativa, precaria, è dunque a giusta ragione che l’amministrazione si è servita dei dati salariali statistici per valutare l’eventuale perdita salariale conseguente all’infortunio assicurato.

                                         Posto che le (restanti) modalità con le quali l’istituto assicuratore ha determinato il reddito da invalido non risultano contestate, esso ammonta a fr. 67'743, così come stabilito dall’CO 1.

Ora, confrontando i fr. 67’743 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 55’000 (cfr. supra, consid. 2.3.6.), risulta che il danno alla salute infortunistico non cagiona alcuna perdita di guadagno a RI 1. Non sono quindi dati i presupposti del diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

La decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui ha negato il diritto a una rendita di invalidità, deve dunque essere confermata.

                               2.4.   Diritto a un’IMI?

                            2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                     Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).

                            2.4.3.   Secondo l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                     Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                     Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                                                            Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                                                            La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                                                            Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                     Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                     Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                     Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                     menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.4.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                     Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                     Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.4.5.   Nel caso di specie, la decisione dell’CO 1 di non attribuire all’insorgente un’IMI risulta fondata sempre sull’apprezzamento 28 febbraio 2019 del chirurgo ortopedico dott. __________, il cui tenore è in particolare il seguente:

" Per quanto riguarda il diritto ad indennità per menomazione all’integrità, in considerazione del quadro attuale di funzionalità della spalla operata e della probabile evolutiva futura, al momento non ritengo sussistano elementi per la concessione di IMI secondo le tabelle in uso alla CO 1.” (doc. 205)

Con la propria impugnativa, RI 1 si è espresso nei seguenti termini in merito al diniego di un’IMI:

" Mal si comprende (…) il motivo per il quale la CO 1 non abbia voluto determinarsi sull’erogazione di un’IMI che qui viene rivendicata dal ricorrente a pieno titolo.

A questo titolo, considerate le conseguenze infortunistiche subite dall’assicurato, non c’è chi non veda che egli abbia diritto all’erogazione di una prestazione sottoforma di IMI. Per la fissazione dello stesso ci si rimette all’autorevole giudizio di codesto lodevole Tribunale.” (doc. I, p. 7)

                                         In sede di risposta di causa, il rappresentante dell’amministrazione ha rilevato quanto segue:

" Per quanto concerne l’IMI esatta dall’interessato, mette conto di rilevare che in occasione della visita di chiusura il medico __________ è giunto alla conclusione che in considerazione del quadro funzionale attuale della spalla e della probabile evoluzione futura, per il momento non sussistono gli estremi per riconoscere un danno all’integrità.” (doc. V, p. 3)

                                         Chiamato ora a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, vista anche l’assenza agli atti di pareri specialistici divergenti, il TCA ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal medico __________. Del resto, l’assicurato medesimo sostiene sì di avere diritto a un’indennità, senza però fornire il benché minimo argomento a sostegno di questa sua pretesa.

La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata anche nella misura in cui al ricorrente è stato negato il diritto a un’IMI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti