Raccomandata
Incarto n. 35.2019.12 PC/sc
Lugano 5 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 dicembre 2018 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 gennaio 1991, RI 1, nata il __________ 1954, all’epoca dipendente del __________ di __________ in qualità di cameriera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la __________ (ora CO 1), è caduta mentre stava sciando e ha riportato la frattura delle vertebre D8 e D9 (pag. 1, 7 e 10 incarto LAINF). A causa dell’infortunio RI 1 si è dovuta sottoporre nel mese di novembre 1991 ad un intervento di spondilodesi D7-D10 con fissatore interno presso la __________ del __________ di __________ (pag. 34 incarto AI). L’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, l’assicurata è stato posta al beneficio di una rendita d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 1993 in base a un grado d’invalidità del 50% (pag. 92-94 incarto LAINF).
Dal 1995 al 2017 l’assicurata si è sottoposta a cure fisioterapiche intensive in regime stazionario o in Day Hospital, per 2-3 settimane annuali consecutive, in particolare presso la Clinica __________ di __________ a partire dal 2006 (pag. 357 incarto LAINF). Tali cure sono state assunte dalla CO 1.
1.3. Il 26 gennaio 2017, l’amministrazione ha avviato una procedura di revisione della rendita d’invalidità (pag. 505-506 incarto AI) e, in tale contesto, ha ordinato l’esecuzione di una perizia medica a cura del dr. med. __________ (pag. 611-614 e 722-737 incarto LAINF).
1.4. In data 8 agosto 2018, la CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha ridotto al 26% il grado dell’invalidità con effetto a contare dal 1° agosto 2018 (pag. 754-759 incarto LAINF).
Il 7 settembre 2018, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si è opposto a tale provvedimento (pag. 761-768 incarto LAINF), producendo lo scritto del 4 settembre 2018 del dr. med. __________, specialista in medicina interna e suo medico curante (pag. 769 incarto LAINF).
1.5. In data 6 dicembre 2018 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (pag. 775-782 incarto LAINF).
1.6. Con tempestivo ricorso del 18 gennaio 2019, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento in suo favore del diritto a continuare a percepire una rendita LAINF del 50% anche successivamente al 1° agosto 2018 (doc. I, pag. 11), rispettivamente in via subordinata che l’incarto sia ritornato alla CO 1 affinché predisponga una “nuova perizia medica neutrale ed un accertamento della situazione reale” (doc. I, pag. 10).
Il patrocinatore dell'insorgente contesta la valutazione dell’8 giugno 2018 del medico fiduciario della CO 1, che nel proprio referto si limiterebbe sostanzialmente a riassumere il contenuto della cartella clinica della sua assistita, formulando semplicemente un giudizio, senza particolari argomentazioni, sul grado di incapacità lavorativa parzialmente in disaccordo con la valutazioni sino ad allora linearmente presentate dai medici dell’assicurata. In particolare, il perito assicurativo non si confronterebbe minimamente con le spiegazioni fornite nel suo referto del 3 agosto 1993 dal dr. med. __________, il quale spiegava esattamente i motivi per cui, anche nell’attività di segretaria-gerente d’albergo, non era e non è ipotizzabile un impiego superiore al 50%. Nel corso degli anni l’assicurata ha pure sviluppato degli altri disturbi e quelli alla schiena sono rimasti più o meno costanti dall’infortunio del 28 gennaio 1991. La sua cliente non è mai stato in grado e non ha mai avuto un piego complessivamente superiore al 50%. Queste argomentazioni erano già state sollevate in sede di opposizione, ma nella decisione avversata l’amministrazione non si è minimamente confrontata con le medesime, rifiutando pure di richiedere un complemento peritale, come espressamente domandato dall’assicurata. Alla luce delle manchevolezze oggettivamente riscontrabili nella valutazione medica contestata sarebbe quindi imprescindibile che qualsivoglia procedura di revisione debba essere preceduta da un nuovo esame peritale (o, quantomeno, da un adeguato complemento). Il referto risulterebbe infatti carente ed errato già solo per quanto atterebbe all’accertamento dei fatti ed alla sua motivazione. Considerato infine il ridotto valore probatorio riconosciuto alle perizie di parte, sarebbe corretto concedere all’assicurata il diritto ad un nuovo esame medico ordinato dal TCA rispettivamente dall’assicuratore infortuni.
Il rappresentante della ricorrente, dopo aver rilevato che il medico fiduciario ha fissato una capacità lavorativa (in ogni caso, contestata) fra il 60% e il 75%, critica l’operato della CO 1 per aver considerato una capacità lavorativa del 70%, anziché del 60%, ritenuto che nell’ambito di una revisione della rendita andrebbe tenuto conto della soglia più favorevole all’assicurata.
Il patrocinatore dell'insorgente puntualizza che lo stato di salute rispettivamente la capacità di guadagno della sua cliente non hanno subito modifiche negli anni - circostanza che il referto medico non permette di confutare, giacché totalmente carente di motivazione, in merito agli asseriti (inesistenti e contestati) mutamenti intervenuti - e CO 1 avrebbe dimenticato che, per giustificarsi una revisione, occorre che un eventuale cambiamento rivesta carattere rilevante, significativo, non essendo sufficiente una semplice valutazione diversa di uno stato di fatto rimasto essenzialmente invariato nel tempo.
Il rappresentante della ricorrente ribadisce anche in questa sede che, per il reddito da invalida, deve essere preso in considerazione il salario effettivamente percepito (che non era un “salario sociale”) nel corso degli anni dalla sua cliente e non i dati statistici, visto che fino al 2015 ha sempre sfruttato in maniera completa e ragionevolmente esigibile la propria capacità lavorativa, fino alla misura massima del 50%. In ogni caso il reddito statistico utilizzato dall’amministrazione sarebbe sproporzionato - con particolare riferimento alla qualifica ed al grado di responsabilità considerati - alla luce delle reali qualifiche e potenzialità dell’assicurata che ha lavorato per lunghi anni presso un esercizio pubblico gestito dalla sorella e anche in seguito (presso il __________ e la __________) ha potuto beneficiare di notevoli agevolazioni in relazione ai tempi di lavoro (orari e pause flessibili). Vantaggi che hanno avuto una ripercussione positiva anche sugli stipendi percepiti. Difficilmente la sua assistita avrebbe infatti potuto trovare le stesse condizioni salariali, con simili limitazioni, presso un altro datore di lavoro.
Da ultimo, il patrocinatore dell'insorgente osserva che dal mese di ottobre 2018 la sua assistita ha raggiunto l’età pensionabile e che tale elemento oggettivo va adeguatamente preso in considerazione nell’ambito della determinazione del reddito da invalida da lei ipoteticamente conseguibile. In considerazione già solo della sua età e del numero di anni durante i quali è stata riconosciuta la rendita, al momento della revisione la sua assistita non era più integrabile nel mondo del lavoro.
1.7. Nella risposta dell’11 febbraio 2019, la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. In data 12 febbraio 2019 il TCA ha intimato la risposta di causa al patrocinatore della ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. V).
Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
in ordine
2.1. Il patrocinatore dell'assicurata critica l’amministrazione che non avrebbe preso posizione in merito alle argomentazioni riportate nel gravame e già presentante con l’opposizione del 7 settembre 2018, rifiutando pure di richiedere un complemento peritale (pag. 5 e 6 doc. I). In altri termini il patrocinatore dell'insorgente lamenta una violazione del diritto di essere sentito della sua assistita, sostenendo che la CO 1 non avrebbe motivato la decisione impugnata e non avrebbe assunto la prova richiesta.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1).
Secondo il TCA, la decisione impugnata non è solo sufficiente-mente motivata ma è pure chiaramente comprensibile. In effetti, nella stessa, l'amministrazione ha chiaramente indicato i motivi per cui ha ritenuto: 1) l'assicurata abile al 70% in un’attività adeguata, quale segretaria o ricezionista, per i soli postumi infortunistici (disturbi alla schiena) mentre i disturbi al ginocchio sinistro, alla spalla destra come anche l’emicrania non sono da mettere in relazione causale con l’infortunio del 1991; 2) la capacità di guadagno dell’assicurata è mutato significativamente; 3) l’utilizzo dei dati statistici per la determinazione del reddito da invalida in quanto l’assicurata non ha intrapreso un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile; 4) la possibilità per legge e per costante giurisprudenza di potere attuare una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA nonostante l’età dell’assicurata; 5) la piena valenza probatoria del referto peritale agli atti; 6) in assenza di una controperizia, l’inutilità di esperire una nuova perizia (cfr., in particolare, pag. 6 e 7 della decisione avversata di cui al doc. A1).
Nella risposta di causa dell’11 febbraio 2019 (doc. III) l'Istituto resistente ha nuovamente spiegato i motivi per cui ha ritenuto l'assicurata abile al 70% in un’attività adeguata, la capacità di guadagno dell’assicurata ha subito un cambiamento significativo, ha applicato i dati statistici per determinare il reddito da invalida e l’età della ricorrente non impedisce la revisione della rendita (cfr., in particolare, pag. 7 doc. III). Del resto l’assicurata ha dimostrato di aver compreso la portata del provvedimento contestato ed i motivi per cui l'amministrazione ha ritenuto che la sua capacità di guadagno ha subito un cambiamento significativo rispetto al 1991 con il ricorso in disamina. Inoltre, invitata dal TCA a presentare delle osservazioni in merito alla risposta dell’amministrazione (doc. V), è rimasta silente. Ne consegue che, per questo aspetto, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito di RI 1 e la censura sollevata al riguardo dal suo patrocinatore va pertanto disattesa.
Parimenti dicasi per la censura relativa alla mancata assunzione di una nuova perizia. Va difatti ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.12). La censura di violazione del diritto di essere sentito va dunque disattesa, anche per questo aspetto. Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a ridurre la rendita d’invalidità LAINF in vigore in relazione all'infortunio del 28 gennaio 1991 dal 50% al 26% con effetto a contare dal 1° agosto 2018 per la via della revisione, oppure no.
2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.4. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.5. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.6. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.8. Nella DTF 140 V 70 consid. 4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata, rispettivamente intimata all’assicurato.
2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.10. Con decisione del 1° dicembre 1993 l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 1993 in base a un grado d’invalidità del 50% (pag. 92-94 incarto LAINF).
L’amministrazione si è fondata sulla perizia medica del 3 agosto 1993, eseguita su suo incarico, dal dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, (pag. 73-85 incarto LAINF), che ha evidenziato i seguenti postumi infortunistici: lieve POS sinistra; sindrome dorsale dolorosa; sindrome cervicale miotensiva come pure emicrania destra recidivante (cfr. pag. 81 e 82 incarto LAINF).
Il perito ha poi concluso quanto segue:
" (…) Per capire meglio la situazione professionale dell'assicurata conviene ricordare che dopo le scuole elementari ha fatto una scuola alberghiera di 3 anni in Italia. Ha lavorato qualche anno in Italia come segretaria d'albergo poi in Svizzera ha iniziato subito a lavorare nell'Albergo __________ a __________ come cameriera e aiuto gerente dal momento che la sorella aveva appena assunto la gerenza dell'albergo (tutte e due salariate dalla __________, __________). La relazione tra le sorelle era tale che l'assicurata a volte assumeva da sola la gerenza ma fungeva anche da cameriera.
Quale cameriera e dopa averne ampiamente discusso con l'assicurata sembra che l'attività sarebbe ulteriormente svolgibile nella misura massima del 50% e alla condizione di poter gestire l'orario in modo discontinuo, con pause.
Quale segretaria-gerente d'albergo si potrebbe pensare a torto che l'assicurata potrebbe avere una resa lavorativa migliore; infatti non si deve dimenticare the dovrebbe stare molto in piedi ma anche spesso seduta davanti alla scrivania e al computer, ciò che viene particolarmente mal tollerato. Anche in tal caso sembra difficile ottenere una resa superiore al 50%.
Altre attività ragionevolmente proponibili non sembrano esistere tenuto conto della formazione base e dello stato di salute attuale. Infatti la maggior parte delle attività cosiddette leggere abitualmente riservate alle donne viene espletata in fabbrica e in posizione seduta, ciò che nel caso particolare risulterebbe controproducente. In ultima analisi bisogna ammettere che esiste un grado d'incapacità lavorativa durevole del circa 50% tanto quale cameriera quanto quale segretaria-gerente d'albergo e che non esistono altre attività ragionevolmente esigibili ove l'assicurata potrebbe consentire un reddito maggiore.” (pag. 84 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
Il perito ha infine puntualizzato quanto segue:
" (…) Anche se le condizioni di salute attuali possono venire considerate stabilizzate ai fini di una liquidazione assicurativa, c'è d'aspettarsi qualche cambiamento con l'andare del tempo senza tuttavia poter esprimere una prognosi sicura. I cambiamenti potrebbero rivelarsi interativi nel senso tanto di un'inevitabile aggravazione delle alterazioni degenerative quanto dall'ulteriore sviluppo di fenomeni di assuefazione. Non potendo quantificare tal genere d'interazioni si pub tutt'al più aspettarsi qualche peggioramento a lunga scadenza. Comunque rimane sempre riservata all'assicurata la possibilità di annunciarsi di nuovo in caso di peggioramento.” (pag. 84 incarto LAINF; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice)
Le circostanze appena esposte hanno giustificato, a quel momento, l’attribuzione di una rendita di invalidità LAINF in base a un grado d’invalidità del 50%.
Si tratta ora di esaminare la situazione esistente fino al 6 dicembre 2018 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata, che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali: cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1).
Dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata, dal 1995 al 2017, si è sempre sottoposta a cure fisioterapiche intensive in regime stazionario o in Day Hospital, per 2-3 settimane annuali consecutive, in particolare presso la Clinica __________ di __________ a partire dal 2006 (pag. 357 incarto LAINF).
Nell'ambito della revisione della rendita LAINF avviata il 26 gennaio 2017 (pag. 505-506 incarto AI), l'assicurato è stata visitata personalmente il 7 luglio 2017 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia. Nel relativo rapporto dell’8 giugno 2018 il medico fiduciario ha osservato quanto segue:
" D. 1. DIAGNOSI PRINCIPALE
• toracolombalgia cronica con importante cifosi toracale dopo frattura con slap traslazionale Th8 fino a Th9 del 28.01.1991 trattata con stabilizzazione con fissatore esterno Th7 fino a Th10 e spondilodesi Th7-Th9 • ICD-10: S 22
- St. dopo asportazione del materiale da osteosintesi il 5.11.1991
- Periartropatia omeroscapolare ds. su base di una lesione del muscolo sovraspinato (non in relazione con l'infortunio del 28.01.1991)
- Gonalgia cronica sin, su base di un'affezione degenerativa (non in relazione con l'infortunio del 28.01.1991)
- Emicrania recidivante (non in relazione con l'infortunio del 28.01.1991)
D.2. DIAGNOSI CON RIPERCUSSIONE SULLA CAPACITA LAVORATIVA
Toracolombalgia cronica, periartropatia omeroscapolare con lesione del muscolo sovraspinato ds. (non in relazione con l'infortunio del 28.01.1991).
Gonalgia cronica sin. (non in relazione con l'infortunio del 28.01.1991).
Emicrania (valore di malattia).
D.3. LIMITAZIONI
Diminuzione della caricabilità della schiena, spalla ds. e ginocchio sin.” (pag. 731 incarto LAINF)
Il medico fiduciario ha pure rilevato quanto segue:
" (…) La prognosi è stabile. Da menzionare che l'intervento alla colonna toracale per spondilodesi Th7-Th9 è stato eseguito da uno dei migliori specialisti per la colonna vertebrale (ai tempi c'erano i Dottor __________, Dottor __________, Prof. __________, e Prof. __________ che hanno scoperto la chirurgia della colonna vertebrale, insieme con i medici della __________ di __________). (…). In futuro, per i disturbi restanti alla colonna toracolombare la paziente avrà bisogno di fisioterapia ambulatoriale al massimo tre cicli all'anno.
(…).
La documentazione medica a disposizione mostra che il giudizio sulla capacità lavorativa non è lineare. Il medico che ha operato la paziente, il Prof. __________, era dell'avviso che la paziente dopo la spondilodesi Th7-Th9 sarebbe ben guarita e sarebbe stata abile al 75% e più tardi fino al 100%.
Il Dottor __________, ortopedico, nel 1993 (24 anni fa) parlava di difficoltà di lavorare oltre il 50% come segretaria-gerente d'albergo.
Essendo gli altri medici non specialisti per la schiena, sia della Clinica di __________, sia della Clinica __________, hanno sempre mantenuto una capacità lavorativa del 50% senza discutere il caso in profondità. Da menzionare che una limitazione della capacità lavorativa dovuta alla spalla ed al ginocchio sin., rispettivamente all'emicrania, non dovuta all'infortunio del 1991.” (pag. 733 e 735 incarto LAINF)
Il medico fiduciario ha quindi concluso quanto segue:
" (…) Vista la documentazione medica il nostro esame e anche le risorse cognitive della paziente che parla francese, tedesco e italiano, giudichiamo che la Signora RI 1 su un mercato equilibrato come segretaria d'albergo può certamente lavorare oltre il 60%. Non vedremmo la paziente lavorare come cameriera.
Invece, come segretaria d'albergo, rispettivamente ricezionista vedremmo una capacità lavorativa del 60% fino 75%. Sono lavori che possono essere parzialmente svolti in posizione seduta, rispettivamente in piedi, senza dover portare pesi ingenti, oltre 5kg. Una capacità lavorativa del 60% rispettivamente 75% permette anche di fare delle pause alla mattina e al pomeriggio in modo adeguato.
(…).
La paziente deve evitare attitudini forzate con la colonna toracolombare, non portare frequentemente pesi oltre 5kg, non portare pesi oltre 5kg fino all'altezza del petto, non continuamente fare scale su e giù, non camminare spesso su terreno sconnesso.
Se tali premesse sono adempiute la paziente dovrebbe essere in grado di lavorare come ricezionista - segretaria d'albergo, almeno al 60% fino al 75%.
(…).
E' stata studiata in modo approfondito la documentazione medica a disposizione, soprattutto la documentazione dell'operatore Prof. __________ e la sua valutazione sulla capacità lavorativa, l'interpretazione del Dottor __________, perito della CO 1 del 1993 e in seguito tutti i documenti delle cliniche di __________, __________ come pure della Clinica __________ di __________.
Negli ultimi anni vengono menzionati soprattutto disturbi alla spalla ds. e al ginocchio sin., non in relazione causale con l'infortunio del 1991. L'MRI del 2010 ha mostrato anche un'osteocondrosi lombare con protrusioni discali L4-L5 e L5-S1 con un'affermazione del radiologo che è possibile una radiculopatia consensuale. Questa radiculopatia non è stata confermata clinicamente neppure oggi non essendoci segni per un'affezione radicolare.” (pag. 735 e 736 incarto LAINF).
In sede di audizione il 26 luglio 2018 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha contestato le conclusioni a cui era giunto il medico fiduciario della CO 1 (pag. 749-752 incarto LAINF).
Sulla base della precitata valutazione del medico fiduciario, in data 8 agosto 2018 la CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha ridotto al 26% il grado dell’invalidità con effetto a contare dal 1° agosto 2018 (pag. 754-759 incarto LAINF).
Nell’opposizione del 7 settembre 2018 (pag. 761-768) l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha contestato le conclusioni a cui era giunto il medico fiduciario della CO 1, chiedendo l’espletamento di una nuova perizia medica (pag. 767 incarto LAINF). In tale occasione ha versato agli atti lo scritto del 4 settembre 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico curante dell’assicurata (pag. 769 incarto LAINF), del seguente tenore:
" (…) come discusso telefonicamente in merito alla decisione dell’assicurazione CO 1, e alla difficoltà di discernere in modo inequivoco, in primis la causalità tra le attuali limitazioni funzionali dall’evento infortunistico del 1991 ed invece un’evoluzione degenerativa, quindi di pertinenza di malattia, e secondariamente una valutazione di percentuale d’incapacità, ho chiesto gentilmente a Dr. __________, Clinica __________, di convocare la Sig.ra RI 1 in regime di Day Hospital.
La paziente è da anni seguita dall’istituto __________ per annuali periodi di riabilitazione ambulatoriale in Day Hospital, per cui la valutazione della stessa struttura permette di valutare sia gli aspetti di limitazione attuali, sia l’evoluzione oggettiva negli anni scorsi con più oggettività rispetto ad una singola visita e studio atti.”
In data 6 dicembre 2018 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (pag. 775-782 incarto AI).
Davanti al TCA l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha nuovamente contestato le conclusioni a cui è giunto il medico fiduciario della CO 1 (cfr. doc. I).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi da quanto indicato - in modo puntuale e motivato - l’8 giugno 2018 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, e, quindi, della materia che qui ci occupa.
Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurata è stato in grado di evidenziare motivi atti ad imporre a questa Corte di scostarsi da quanto ivi specificato, che non è stato smentito da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
Lo scritto del 4 settembre 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico curante dell’assicurata (pag. 769 incarto LAINF) non è atto a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal perito chirurgo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto accertato dal perito della CO 1 in merito alla capacità lavorativa dell'assicurata va tutelato.
In questo contesto è comunque utile ricordare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6 e rinvii ivi citati), sostenendo - come fatto dall’avv. Andrea Rotanzi in questa sede - che “Considerato infine il ridotto valore probatorio riconosciuto alle perizie di parte, sarebbe corretto concedere all’assicurata il diritto ad un nuovo esame medico ordinato da codesto lod. Tribunale risp. dall’Assicuratore infortuni” (pag. 7, doc. I).
Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal perito della CO 1.
Il TCA rinuncia pertanto all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento di una perizia medica, come richiesto dal patrocinatore della ricorrente: cfr. pag. 10 doc. I), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che, al più tardi dall’8 giugno 2018 (data della perizia del dr. med. __________), RI 1 è abile in un’attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati dal medico fiduciario), quale segretaria d'albergo-ricezionista, tra il 60% ed il 75%.
Il TCA osserva che la censura ricorsuale, giusta la quale la ricorrente non sarebbe più collocabile, avendo raggiunto l’età pensionabile nel mese di ottobre 2018, deve essere respinta. Difatti, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità" (cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.13 e rinvii ivi citati).
Va pure qui ricordato che giusta l'art. 22 LAINF: "In deroga all'art. 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto riceve una rendita di vecchiaia dell'AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l'età del pensionamento (…)". Val qui la pena di ricordare che se l’assicurato presenta una domanda di revisione poco prima del termine, l’assicuratore è tenuto a dare avvio alla procedura, anche se la decisione di revisione sarà resa soltanto dopo che l’assicurato avrà raggiunto l’età limite. Parimenti, l’assicuratore può introdurre una procedura di revisione della rendita prima dell’età limite, a condizione che ne abbia informato l’assicurato; l’assicuratore può allora rendere la sua decisione ulteriormente (cfr., sul tema, STCA 35.2011.23 dell'8 settembre 2011, consid. 2.7 e rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.13 e rinvii ivi citati).
2.11. Occorre ora esaminare se la capacità di guadagno dell'assicurata ha subito un miglioramento tale da giustificare la riduzione della rendita.
2.12. Per quanto concerne il reddito da valida, secondo l’amministrazione, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2018, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 75'882.-.
Questo importo - calcolato sulla base del salario assicurato al momento dell’infortunio (fr. 4'332.- x 12 mensilità = fr. 51'984.-) nel 1991 e aggiornato al 2018 (pag. 757 incarto LAINF) e non contestato dalla ricorrente - può essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da valida" ammonta quindi per il 2018 a fr. 75'882.-.
2.13. Per quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006; STCA 32.2016.125 del 12 luglio 2017, consid. 2.10).
2.13.1. Nella presente fattispecie, la CO 1 ha stabilito il reddito da invalida in fr. 78'168.- (ridotto a fr. 56'320, per tenere conto di una capacità lavorativa residua del 70%, senza applicare alcune deduzione sociale) facendo capo ai salari statistici contenuti nella tabella RSS T17 2014, settore delle attività d’ufficio/amministrative riservato alle donne, con qualifica e grado di responsabilità, valore mediano, aggiornati al 2018, con la seguente precisazione:
" (…) Per determinare il reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta della persona assicurata, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, ella sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua ed il reddito derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale.
Nel caso in esame, per i motivi sopra esposti, non si ricorrerà ai salari percepiti dall’assicurata entro il 2009 ed il 2015 alle dipendenze delle due imprese presso cui ha prestato servizio; una delle attività era, peraltro, svolta con un grado occupazionale del 50 % e, l’altra, su chiamata (vedasi estratti da lei presentati), quanto non consente di ritenerla come pertinente ai fini della valutazione della reale capacità lavorativa che poteva essere usufruita; anche il reddito proveniente da entrambe le attività era inferiore alla media rivendicabile per il tipo di attività da ella svolta a favore di entrambe le ditte. Ad ogni buon conto, l’assicurata non svolge alcuna attività lucrativa sin dal 2015; l’analisi della sua perdita economica va eseguita dunque tramite il raffronto dei redditi da persona valida ed invalida nell’anno determinante (2018). Fanno stato i dati statistici federali. Riteniamo peraltro esigibile una capacità lavorativa realistica del 70% nell’ambito delle attività consone, in particolar di quella svolta dall’assicurata come ricezionista/segretaria d’albergo con mansioni di responsabilità.” (pag. 756 e 757 incarto LAINF)
Con l’impugnativa il rappresentante della ricorrente ribadisce che, per il reddito da invalida, deve essere preso in considerazione il salario effettivamente percepito (che non era un “salario sociale”) nel corso degli anni dalla sua cliente e non i dati statistici, visto che fino al 2015 ha sempre sfruttato in maniera completa e ragionevolmente esigibile la propria capacità lavorativa, fino alla misura massima del 50%. In ogni caso il reddito statistico utilizzato dall’amministrazione sarebbe sproporzionato - con particolare riferimento alla qualifica ed al grado di responsabilità considerati - alla luce delle reali qualifiche e potenzialità dell’assicurata che ha lavorato per lunghi anni presso un esercizio pubblico gestito dalla sorella e anche in seguito (presso il __________ e la __________) ha potuto beneficiare di notevoli agevolazioni in relazione ai tempi di lavoro (orari e pause flessibili). Vantaggi che hanno avuto una ripercussione positiva anche sugli stipendi percepiti. Difficilmente la sua assistita avrebbe infatti potuto trovare le stesse condizioni salariali, con simili limitazioni, presso un altro datore di lavoro.
Il TCA rileva innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).
Dalle tavole processuali emerge che l’assicurata è stata di professione “cameriera” al 100% presso il Ristorante-Albergo __________ di __________ dal 1° aprile 1976 fino all’infortunio del 28 gennaio 1991 (pag. 1 incarto LAINF). Dal marzo 1992 al 2008 ha lavorato per la sorella che gestiva il __________ a __________, ove:
" (…) L'orario di lavoro attuale non corrisponde a quello di una cameriera normale, anzi contempla anche mansioni amministrative: Apertura alle 08.30 e durante 1 ora attività amministrative (cassa, ordinazioni, ecc.), ritorno a casa, servizio alla clientela dalle 12.00 alle 15.00, ritorno a casa e ripresa del servizio dalle 18.00 alle 21.30 -22.00. Risulta quindi una presenza secondo orario normale ma le mansioni non corrispondono esattamente a quelle normali di una cameriera. Il fatto di trovarsi alle dipendenze della sorella consente anche di partecipare alla gestione, di non svolgere certe mansioni pesanti e di dare ordini al personale. Per esempio non vengono spostate le casse con le bottiglie, neppure i vassoi pesanti; i tavoli vengono sbarazzati da altro personale, non ci sono compiti personali di pulizia ed esiste la possibilità di curare di più il rapporto con la clientela prendendo le ordinazioni e tutt'al più partecipando al servizio all'inizio dei pasti, ma non dopo. (…) quando ha troppi dolori può senza storie andarsene a riposare a casa. (…)” (pag. 74 incarto LAINF)
A partire dal 1° gennaio 2019 l’assicurata si è iscritta all’URC di __________ alla ricerca di un posto di lavoro, non essendo più impiegata presso la sorella che aveva cessato l’attività imprenditoriale (pag. 383 e 385 incarto LAINF). A partire dal 1° aprile 2019 (e fino al 31 dicembre 2011) ha lavorato su chiamata per la __________ di __________ quale “aiuto segretaria” (pag. 628 incarto LAINF). Dal 1° aprile 2009 ha pure lavorato quale “aiuto ricezione” per il __________ di __________ quale lavoratrice stagionale (1° aprile-31 ottobre), su chiamata fino al 2012 e a tempo parziale (50%=80 ore mensili) dal 2013 al 2015 (pag. 626 e 698-711 incarto LAINF). Presso la __________ il lavoro dell’assicurata consisteva: “l’accettazione telefonica o verbale delle ordinazioni, la compilazione dei bollettini per la consegna merci, il controllo fatture fornitori, l’incasso o il pagamento a contanti di disbrigo generale di posta e corrispondenza fino all’arrivo della segretaria.” (pag. 626 incarto LAINF). Presso il __________ la sua attività di “segretaria di ricezione e colazioni” comprendeva: “la notifica e registrazione nel PC del cliente in arrivo e in partenza, la fattura o il pagamento in contanti o con carta di credito, la preparazione del piano giornaliero per colazioni e riordino camere, le ordinazioni merci varie per la colazione e pulizie, controllo delle camere, rispondere al telefono o per posta elettronica alla richiesta e riservazione camere, disbrigo generale della corrispondenza, l’apertura del Garni per le colazioni e la chiusura serale alle 20.00/21.00. Sostituivo i miei datori di lavoro durante la sua assenza” (pag. 626 incarto LAINF). Senza attività lucrativa dall’autunno del 2015, RI 1 ha percepito le indennità di disoccupazione dal 2009 al 2017 (per il periodo 2009-2015: guadagno intermedio; pag. 627, 630-695 incarto LAINF).
Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1).
Stante quanto precede il reddito da invalida dell’assicurata deve essere stabilito in base ai dati statistici risultati dalla RSS.
In siffatte circostanze, le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente all’operato dell’amministrazione per non avere determinato il “reddito da invalida” della sua assistita in base al salario che aveva effettivamente percepito nel corso degli anni fino al 2015 devono essere respinte.
Per quanto concerne l’utilizzo da parte dell’amministrazione nel caso di specie della tabella RSS T17 2014 (ovvero del salario mensile lordo secondo i gruppi di professioni, l’età e il sesso - settore privato e pubblico insieme), in particolare del settore 4 (impiegati d’ufficio), il TCA osserva quanto segue.
L’Alta Corte ha stabilito che, per la determinazione del reddito da invalido, sono applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica. Questo principio non ha tuttavia valenza assoluta, bensì conosce delle eccezioni. Può infatti essere giustificato applicare le tabelle TA7 rispettivamente T17 (dal 2012), quando ciò consente di determinare con maggiore precisione il reddito da invalido e quando all’assicurato è aperto il settore pubblico oltre a quello privato (STF 8C_212/2018 del 13 giugno 2018, consid. 4.4.1).
Il Tribunale federale ha, in particolare, confermato l’applicazione della T17 per determinare il reddito da invalida di un’assicurata che “verfügt über eine abgeschlossene Ausbildung als Bürokauffrau sowie als Facharbeiterin für Lagerwirtschaft und arbeitete zuletzt seit 1997 als Zoll-Sachbearbeiterin (seit 2011 in der Schweiz, davor in Deutschland). Gemäss den vorangehenden Erwägungen sind ihr wechselbelastende gemischte Bürotätigkeiten ohne dauernde Zwangshaltungen weiterhin in einem 80 %-Pensum zumutbar. Solche Tätigkeiten bietet der ausgeglichene Arbeitsmarkt an. Dabei steht ihr auch der öffentliche Sektor offen. Insofern erscheint es sachgerecht, auf die Werte der Tabelle T17 abzustellen” (STF 8C_212/2018 del 13 giugno 2018, consid. 4.4.2).
In esito alle considerazioni che precedono, tenuto conto in modo particolare dell’esperienza professionale dell’assicurata (di professione “cameriera” dal 1976 al 1991, “cameriera con mansioni amministrative” (dato che non poteva effettuare lavori pesanti a causa del danno alla salute infortunistico) dal 1992 al 2008 presso la sorella che gestiva un __________, e “aiuto segretaria” e “aiuto ricezione” dal 2009 al 2015), il TCA non condivide l’applicazione del caso di specie del settore 4 della T17, non ritenendo aperto il settore pubblico oltre a quello privato all’assicurata in ambito di attività a carattere amministrativo.
Alla luce di quanto precede e tenuto in particolare conto delle mansioni assunte da RI 1 successivamente al 1° aprile 2009 come pure del fatto che ha lavorato per svariati anni in ambito amministrativo, dimostrando di possedere le qualità per poter lavorare in tale ramo anche al di fuori del settore alberghiero (cfr. esperienza lavorativa, seppur su chiamata, presso la __________ di __________ dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2011), questa Corte ritiene che il reddito da invalida possa essere determinato con maggior precisione applicando i dati salariali relativi al livello di competenze 2 del ramo economico 77-82 (“Attività amministrative e di servizi di supporto”) di cui alla tabella RSS TA 1.
Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS TA 1, l’assicurata, svolgendo nel 2016 un’attività del ramo “attività amministrative e di servizi di supporto”, implicante un livello di competenze 2, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'889. Riportando questo dato su 41.9 ore, esso ammonta a fr. 5'121.80 mensili oppure a fr. 61'461.60 per l’intero anno (fr. 5'121.80 x 12 mesi). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018 (cfr. la tabella T1.2.10: “Indice dei salari nominali, Donne 2011-2018”), un reddito annuo di fr. 61'809.60 (STCA 32.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).
Tale dato va ora adeguato alla capacità lavorativa residua di RI 1, che risulta essere abile in un’attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati dal medico fiduciario), in ambito amministrativo, tra il 60% ed il 75%.
L’amministrazione ha ritenuto una capacità lavorativa residua del 70% nella decisione avversata mentre il patrocinatore dell’assicurata chiede che venga considerata una capacità lavorativa del 60%, ritenuto che nell’ambito di una revisione della rendita andrebbe tenuto conto della soglia più favorevole alla sua cliente.
Conformemente alla giurisprudenza federale relativa all’utilizzo del valore medio in presenza di una forchetta comprendente un valore minimo ed uno massimo (cfr. in particolare, sul tema, STF 9C_280/2010 del 12 aprile 2011, consid. 4.2; STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018, consid. 5 e STF 8C_49/2018 dell’8 novembre 2018, consid. 4), questa Corte condivide la capacità di lavoro residua del 70% ritenuta dalla CO 1 nella decisione avversata.
Tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 70%, il reddito statistico da invalida deve essere ridotto in proporzione e si attesta quindi a fr. 43'266.72 (61’809.60:100x70).
La CO 1 non ha applicato alcuna deduzione sociale sul reddito statistico da invalido. Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna decurtazione, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurata è stato in grado di evidenziare motivi atti ad imporre a questa Corte di scostarsi da quanto deciso dalla CO 1. Questo Tribunale non ravvede circostanze personali o professionali che potrebbero entrare in linea di conto a titolo di deduzione sociale.
Il "reddito da invalida" ammonta quindi per il 2018 a fr. 43'266.72.
2.14. Confrontando ora il reddito da invalida di fr. 43'266.72 con il relativo reddito da valida di fr. 75'882, si ottiene per il 2018 un grado d’invalidità del 43% ([75'882 - 43'266.72] x 100 : 75’882 = 42.98% arrotondato al 43% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
Adempiute le condizioni di cui all’art. 17 cpv. 1 LPGA (in particolare, la giurisprudenza ammette l’intervento di una “notevole modificazione”, allorquando il grado dell’invalidità si modifica di almeno 5 punti percentuali - cfr. DTF 140 V 85 consid. 4.3 e 133 V 545 consid. 6.2), la rendita d’invalidità in vigore (50%) deve essere ridotta al 43% (e non al 26%, così come deciso dall’amministrazione) a far tempo dal 1° agosto 2018. In queste condizioni, il ricorso interposto dall’assicurata va parzialmente accolto.
2.15. Parzialmente vincente in causa, l’assicurata, rappresentata da un avvocato, ha diritto a ripetibili parziali (cfr. art. 61 lett. g LPGA), quantificate in fr. 2'000.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ L’assicurata ha diritto a una rendita d’invalidità del 43% a decorrere dal 1° agosto 2018.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti