Raccomandata
Incarto n. 35.2019.113 cr/DC
Lugano 24 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_227/2019 del 13 settembre 2019 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 22 ottobre 2018 (35.2018.104) da
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 settembre 2018 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto - che con decisione su opposizione del 19 settembre 2018 l’CO 1 ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 17% dal 1° maggio 2018, calcolata raffrontando il reddito da valido statistico di cui alla tabella TA1 2014, ramo economico 41-43 costruzioni, livello di esigenze 2, uomini, aggiornato all'orario settimanale di lavoro di 41.3 ore e all'evoluzione dei salari usuale nello specifico settore delle costruzioni (pari a fr. 73'504.00), con quello da invalido, pure statistico, dedotto dalla TA1, per attività semplici e ripetitive, livello 1, uomini, ridotto del 10% (deduzione sociale) (di fr. 60’952) (doc. A);
- che con sentenza 35.2018.104 del 25 febbraio 2019 questo Tribunale ha confermato la correttezza della rendita di invalidità calcolata dall’amministrazione, ritenendo legittimo, in quanto conforme alla giurisprudenza federale (cfr. in particolare STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), calcolare il reddito da valido (unico aspetto contestato) secondo i dati statistici e non, invece, come preteso dal ricorrente, tenendo conto della media dei salari concreti percepiti in passato dall’interessato (per un reddito da valido di fr. 98'887);
- che tale pronuncia è stata annullata dal Tribunale federale con STF 8C_227/2019 del 13 settembre 2019, con la quale l’Alta Corte ha ritenuto maggiormente appropriato, sotto il profilo della verosimiglianza preponderante, nel determinare il reddito da valido, riferirsi ad un salario più elevato conseguito dall’assicurato negli anni precedenti, piuttosto che applicare i dati statistici (sul tema cfr. comunque STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019, consid. 6.1);
- che l’CO 1, chiamato dal TCA a prendere posizione, alla luce della sentenza federale, riguardo all’entità del reddito da valido di fr. 98'887 indicato dal patrocinatore del ricorrente (doc. II), con scritto del 16 ottobre 2019 ha comunicato che “dal momento che con la sentenza 8C_227/2019 del 13 settembre 2019 il Tribunale federale ha determinato che il salario da valido non poteva esser calcolato sulla base del metodo statistico (come aveva fatto la CO 1 in corso di processo), ma che dovesse essere stabilito in modo più concreto, concordiamo con le valutazioni di controparte circa il salario da valido” (doc. VII);
- che in data 21 ottobre 2019 il patrocinatore dell’assicurato, chiamato a formulare osservazioni riguardo alle considerazioni espresse dall’amministrazione, ha comunicato di concordare “con le conclusioni del TF, ossia che venga ritenuto un salario da valido di fr. 98'887 e quindi una rendita del 38% a favore di RI 1” (doc. IX);
considerato - che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
- che l’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità alla quale ha diritto l’assicurato a dipendenza dell’infortunio assicurato e, in particolare, all’ammontare del reddito da valido da porre a raffronto con quello da invalido (incontestato);
- che il reddito da valido è quello che l’assicurato avrebbe potuto realizzare se non fosse divenuto invalido (art. 16 LPGA).
Conformemente alla giurisprudenza, per fissare il reddito da valido, occorre stabilire quello che l’assicurato avrebbe – con il grado della verosimiglianza preponderante – potuto realmente realizzare al momento determinante, qualora non fosse invalido. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nella maniera più concreta possibile, ragione per la quale esso viene desunto di principio dall’ultimo salario conseguito dalla persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari, siccome dall’esperienza empirica risulta che la precedente attività lavorativa sarebbe continuata senza il danno alla salute; eccezioni devono essere accertate con la verosimiglianza preponderante (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2). Allorché un salario concreto non può essere accertato – ad esempio la persona assicurata era disoccupata al momento dell’infortunio oppure avrebbe perso il suo precedente posto di lavoro anche senza l’infortunio - possono essere utilizzati i dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (ISS) editi dall’Ufficio federale di statistica (cfr. STF 8C_720/2017 del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e riferimento ivi menzionato; si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316);
- che, nel caso concreto, stante il pieno accordo delle parti, alla luce della STF 8C_227/2019 del 13 settembre 2019, a proposito dell’entità del reddito da valido (cfr. doc. VII e doc. IX), da fissare in fr. 98'887, e di quello da invalido (rimasto incontestato) di fr. 60’952, il grado di invalidità risultante dal raffronto dei redditi risulta essere del 38%, così come richiesto dall’assicurato;
- che, di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha accordato all’assicurato una rendita di invalidità del 17% a decorrere dal 1° maggio 2018, non può essere confermata e va corretta con l’attribuzione a favore di RI 1 di una rendita di invalidità del 38%;
- che visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 2’200.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione del 19 settembre 2018 è annullata.
§§ L’CO 1 è tenuto a riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità del 38% a decorrere dal 1° maggio 2018, in luogo di quella del 17% riconosciuta con la decisione impugnata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’200 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti