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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2019 35.2019.11

April 17, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·956 words·~5 min·4

Summary

Rinvio atti, così come richiesto dall'assicuratore stesso con la risposta di causa (emanazione di una nuova decisione formale che tenga conto degli elementi di giudizio emersi nel frattempo)

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2019.11   mm

Lugano 17 aprile 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 3 dicembre 2018 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                      -   che, in data 19 febbraio 1970, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto-piegatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stato colpito all’occhio sinistro dall’estremità di un tondino di ferro e ha riportato una grave contusione del globo oculare con iridodialisi e emorragia endoculare;

                                     -   che, in ragione delle ripercussioni economiche del danno alla salute infortunistico, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 20% a contare dal 1° settembre 1970;

                                     -   che, nel corso del mese di luglio 2018, RI 1 ha chiesto che gli venga attribuita un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI);

                                     -   che, esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione formale del 19 novembre 2018, l’assicurato è stato posto al beneficio di un’IMI dell’8% calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 69’600 (doc. 36);

                                     -   che, in data 3 dicembre 2018, l’amministrazione ha respinto l’opposizione interposta nel frattempo contro la decisione formale, il cui contenuto è quindi stato confermato (doc. 39);

                                     -   che, con tempestivo ricorso del 18 gennaio 2019, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli un’IMI del 30% e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione (doc. I);

                                     -   che, in data 27 marzo 2019, l’istituto assicuratore ha informato il TCA che i propri medici fiduciari hanno nel frattempo accertato che l’assicurato ha diritto a un’IMI del 35%, chiedendo pertanto l’accoglimento dell’impugnativa, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti per nuova decisione (cfr. doc. IX + allegato);

                                     -   che, l’8 aprile 2019, l’avv. RA 1 ha comunicato di aver preso atto dell’acquiescenza da parte dell’CO 1 e ha chiesto che il TCA gli riconosca un’adeguata indennità per ripetibili tenuto conto che “… si sarebbe potuta evitare la procedura ricorsuale e giudiziaria, con relativo risparmio di costi, con un’indagine più accurata da parte dell’CO 1 …” (doc. X);

considerato,               -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

                                     -   che, con la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA l’intenzione di procedere all’emanazione di una nuova decisione formale, fondata sull’apprezzamento 22 marzo 2019 degli oftalmologi dottori __________ e __________ (cfr. allegato al doc. IX: menomazione dell’integrità quantificata in un 35%), chiedendo pertanto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e gli atti rinviatigli (doc. IX);

                                     -   che, interpellato al riguardo, il patrocinatore dell’assicurato si è limitato a constatare l’acquiescenza da parte dell’amministrazione e a postulare l’assegnazione di adeguate ripetibili (doc. X);

                                     -   che questa Corte prende atto della volontà concordante delle parti;

                                     -   che, di conseguenza, il ricorso va accolto e gli atti rinviati all’CO 1 affinché proceda all’emanazione di una nuova decisione formale riguardante l’entità della menomazione dell’integrità cagionata dall’evento traumatico del febbraio 1970;

                                     -   che, nella DTF 127 V 456, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che determinante per il calcolo dell’IMI è l’importo massimo del guadagno assicurato riferito al giorno dell’infortunio. Se quest’ultimo è intervenuto prima dell’entrata in vigore della LAINF (1° gennaio 1984; in casu, il 19 febbraio 1970), decisivo è l’importo massimo del guadagno assicurato al 1° gennaio 1984 (ossia fr. 69'600);

                                     -   che, vincente in causa, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’indennità per ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono retrocessi all’CO 1 per nuova decisione sull’IMI.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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